Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4341/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso in data 26.11.24 da
(C.F. ), con l'Avv. MITIA LEPRI, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con l'Avv. BARBARA Controparte_1 C.F._2
CRIPPA,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private depositato in data
28.01.2025 e di seguito riportato per esteso:
“1. affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre;
2. entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
3. i ricorrenti si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire, un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati dal giovedì dopo l'oratorio dopo le ore 17.30 sino alla domenica sera dopo cena allorché lo riaccompagnerà a casa della madre, salvo impegni lavorativi da comunicare tempestivamente telefonicamente;
nel week end che starà con la madre il padre potrà tenere con sé il figlio minore due giorni in settimana, indicativamente il martedì e il mercoledì, con pernotto e lo riaccompagnerà a scuola la mattina successiva, salvo impegni lavorativi da comunicare tempestivamente telefonicamente;
5. le vacanze natalizie, pasquali e ogni altra festività verranno con i genitori in ossequio al principio di alternanza, secondo i desideri del figlio e le esigenze lavorative dei genitori. A partire dall'anno 2025 il figlio minore trascorrerà la Vigilia di Natale e il giorno di Natale e sino al 30 dicembre sera con il padre, mentre starà con la madre dal 31 dicembre mattina sino al 6 gennaio. E ciò in via alternata tra i genitori.
Il minore trascorrerà le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, periodo che i genitori concorderanno entro il 30.04 di ogni anno;
6. il padre verserà alla madre a titolo di assegno di mantenimento per la somma mensile di € Per_1
250,00=, con pagamento a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 01 di ogni mese sul conto corrente della madre di cui fornirà le coordinate bancarie, somma rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2024.
7. il padre verserà il mantenimento dovuto per il mese di dicembre 2024 e gennaio 2025 mediante il versamento di n. 12 (dodici) rate mensili di pari importo a partire dal mese di febbraio 2025; 8. il signor rimborserà alla signora il 50% delle spese sostenute dalla stessa Controparte_1 Parte_1
nell'interesse del figlio minore per spese mediche e di cura non coperte dal S.S.N. e per spese specialistiche e dentistiche, spese scolastiche e parascolastiche straordinarie, sportive se previamente concordate, dietro esibizione delle relative fatture o degli scontrini fiscali o dei giustificativi di spesa, così come previsto dalle
Linee guida spese extra mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti approvate dalla Corte d'Appello di Milano che qui si intendono ritrascritte per intero e anche la IG.ra si impegna a corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da protocollo approvato dalla Pt_1
Corte di Appello di Milano ove le stesse fossero in futuro anticipate dal IG. ; CP_1
Pag. 2 di 4 9. l'assegno unico a beneficio del figlio verrà percepito dalla madre per l'intero;
10. le parti prestano il proprio consenso affinché il figlio minore possa frequentare il corso di logopedia presso l'Ospedale di Gallarate e si impegnano a sottoscrivere ogni documento necessario e richiesto dal professionista incaricato;
11. il signor rimborserà alla signora la quota del 50% delle spese Controparte_1 Parte_1
relative ai buoni pasti dell'anno scolastico 2023-2024 pari a circa € 400,00= mediante il versamento rateizzato di 12 (dodici) rate pari a € 33,33= ciascuna a partire dal mese di febbraio 2025;
12. le parti si impegnano a rilasciarsi le reciproche firme per sia la carta di identità che per il passaporto del figlio minore.
Spese legali compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Fino al mese di agosto 2024 le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale è nato il figlio il 30.07.2018. Per_1
A mezzo del ricorso depositato in data 26.11.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha allegato di essere assunta a tempo indeterminato, con la mansione di addetta alla mensa, presso l'Arte del Gusto s.r.l. di Legnano, di percepire uno stipendio mensile di circa €
900,00 e il reddito di inclusione pari a € 219,00= mensili (reddito di inclusione anno 2024) aggiornato a € 202,00= mensili, di vivere con il figlio e i due figli avuti dal Per_1
matrimonio con (da cui ha divorziato nel 2018), in un appartamento di Persona_2
proprietà di (sito in Gallarate, Via Puglia 24), di pagare un canone di locazione CP_2
calmierato e che i figli “matrimoniali” sono nata a [...] il [...] e Per_3
, nato a [...] il [...] e ha chiesto, tra l'altro, disporre che il padre Per_4
contribuisca al mantenimento ordinario indiretto del figlio versando l'importo mensile di
€ 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per lo stesso.
In data 28.01.2025 il resistente, costituendosi, ha depositato l'accordo inter partes medio tempore siglato.
Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a consentire al minore una crescita sana ed equilibrata e, pertanto, meritano essere recepite.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti (le cui condizioni sono state innanzi integralmente richiamate) e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
04/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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