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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2024, n. 8137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8137 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di CE ON RI, nata a [...] il [...], avverso la sentenza in data 01/12/2022 del Tribunale di Foggia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in . persona del Sostituto . Procuratore generale, Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi per l'imputata l'avv. Michele Vaira e l'avv. Giuseppe Mastrangelo, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 10 dicembre 2022 il Tribunale di Foggia ha condannato ON RI CE per il reato dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale legale rappresentante della Enoagrimm S.r.l., attiva nell'industria olearia, aveva effettuato scarichi di acque reflue industriali, in assenza di autorizzazione. 2. La ricorrente contesta innanzi tutto la qualificazione del fatto come reato permanente: precisa che gli scarichi erano stati limitati al periodo della molitura delle olive ed erano stati autorizzati dal 2014 con un'AIA relativa allo spandimento Depositata in Cancelleria Oggi, 2 6 FEB, 2624 ILFUNZiw \RTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 8137 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 23/11/2023 delle acque di vegetazione sui terreni agricoli;
in secondo luogo, eccepisce la prescrizione;
infine, lamenta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Il Tribunale ha accertato che l'imputata sversava le acque reflue della molitura delle olive eseguita dal suo oleificio nella fognatura pubblica e che non si era adeguata alle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 318-ter d.lgs. n. 152 del 2006 nei termini di legge. 5. Sulla base del d.lgs. n. 152 del 2006 e della I. n. 574 del 1996, i titolari dei frantoi oleari hanno la possibilità di smaltire le acque di vegetazione tramite l'utilizzazione agronomica secondo la legge n. 574 del 1996, attraverso uno scarico secondo il d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero trattandole come rifiuto sempre ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006. La legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha modificato l'art. 101 d.lgs. n;
152 del 2006 introducendo il comma 7-bis che prevede che "Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione". Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire nella sentenza n. 6998 del 22/11/2017, dep. 2018, Martiniello, Rv. 272822-01, in motivazione, che l'assimilazione in oggetto non interviene in modo automatico, sol perché si tratti di acque reflue di vegetazione, ma presuppone il rispetto di tutte le numerose condizioni di cui alla seconda parte della norma stessa, il cui solo accertamento - su adempiuto onere dimostrativo dell'imputato - consente di sottrarre lo scarico delle acque in esame alla disciplina ordinaria di cui al d. Igs. n. 152 del 2006 in tema di scarichi industriali. In altri termini, la disciplina di favore per tale settore produttivo, di sicura rilevanza economica specie in determinate aree del Paese, opera solo in presenza di ben 2 LIA4 definiti presupposti, tra cui l'assenza di criticità nell'impianto di depurazione, la provenienza esclusivamente regionale delle olive, la collocazione delle aziende agricole in terreni ove metodi di fertilizzazione e irrigazione non sono praticabili in modo agevole, necessari a giustificare la suddetta deroga. La stessa sentenza ha anche chiarito che la disciplina delle acque reflue è applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. Negli altri casi, in cui manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si applica, invece, la disciplina sui rifiuti (tra le altre, Sez. 3, n. 16623 dell'8/4/2015, D'Aniello, Rv. 263354; Sez. 3, n. 45340 del 19/10/2011, Pananti, Rv. 251335; Sez. 3, n. 22036 del 13/04/2010, Chianura, Rv. 247627), con l'ulteriore precisazione che i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, fosse imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria (Sez. 3, n. 50432 del 15/10/2019, De Rosa, Rv. 277400-01). 6. Nello specifico, il Tribunale ha affermato, all'esito dell'ampia istruttoria dibattimentale, che l'imputata trattava le acque di molitura come acque domestiche e le scaricava direttamente in fogna, senza la specifica autorizzazione, per giunta con superamento dei limiti previsti dal d.lgs. n. 152 del 2006, parte III, allegato 5, tab. 3. L'imputata. ha richiamato in suo favore l'autorizzazione, allo spandimento delle acque vegetali nei terreni, ma il Tribunale ha accertato invece che non ricorrevano le condizioni della legge n. 574 del 1996 relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, trattandosi di veri e propri reflui industriali, che venivano immessi direttamente in fogna senza pretrattamenti, donde l'applicazione della sanzione dell'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006. Tale accertamento di fatto non risulta compiutamente confutato dalla ricorrente che ha piuttosto focalizzato il ricorso sulla data di commissione del reato, prospettando la prescrizione del reato. La censura ignora la giurisprudenza 'consolidata in materia secondo cui l'apertura di uno scarico senza autorizzazione è reato permanente finché non intervenga tale titolo abilitativo (così, Sez. 3, n. 26423 del 11/02/2016, Nappi, Rv. 267099-01; n. 45750 del 28/06/2017, Gaveglio, non mass.; n. 19977 del 10/01/2020, Migliaccio, non mass.; n. 376 del 06/10/2022, dep. 2023, Carleo, non mass.). 3 Nel caso in esame, poi, il Tribunale ha accertato che si è avuto uno scarico continuato. Sta di fatto che ancora a ottobre 2016 non vi era alcuna autorizzazione utile né erano stati effettuati i lavori per adempiere alle prescrizioni e che neanche nel corso del giudizio la ricorrente ha offerto la prova della cessazione della permanenza. L'affermazione, contenuta nel ricorso per cassazione, secondo cui la campagna olearia era circoscritta al periodo ottobre-dicembre non è stata oggetto di prova nel corso del giudizio e quindi non è idonea, per altro verso, a individuare una data di cessazione della permanenza. 7. Ineccepibile è la motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità, delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. In tema di reati permanenti, questa Corte ha sempre affermato che è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Rv. 267589, Mazzoccoli). Il Tribunale ha poi correttamente valorizzato tutti gli elementi della vicenda, in particolare la mancata cessazione della permanenza, essendo stato omesso l'adempimento delle prescrizioni di legge anche nel corso del processo, per negare i benefici di legge. Infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente fondato in assenza di elementi di giudizio favorevoli, nemmeno rappresentati nel ricorso per cassazione, non essendo sufficiente a tal fine la mera incensuratezza. Sulla base delle considerazioni che precedono,•la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in . persona del Sostituto . Procuratore generale, Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi per l'imputata l'avv. Michele Vaira e l'avv. Giuseppe Mastrangelo, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 10 dicembre 2022 il Tribunale di Foggia ha condannato ON RI CE per il reato dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale legale rappresentante della Enoagrimm S.r.l., attiva nell'industria olearia, aveva effettuato scarichi di acque reflue industriali, in assenza di autorizzazione. 2. La ricorrente contesta innanzi tutto la qualificazione del fatto come reato permanente: precisa che gli scarichi erano stati limitati al periodo della molitura delle olive ed erano stati autorizzati dal 2014 con un'AIA relativa allo spandimento Depositata in Cancelleria Oggi, 2 6 FEB, 2624 ILFUNZiw \RTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 8137 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 23/11/2023 delle acque di vegetazione sui terreni agricoli;
in secondo luogo, eccepisce la prescrizione;
infine, lamenta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Il Tribunale ha accertato che l'imputata sversava le acque reflue della molitura delle olive eseguita dal suo oleificio nella fognatura pubblica e che non si era adeguata alle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 318-ter d.lgs. n. 152 del 2006 nei termini di legge. 5. Sulla base del d.lgs. n. 152 del 2006 e della I. n. 574 del 1996, i titolari dei frantoi oleari hanno la possibilità di smaltire le acque di vegetazione tramite l'utilizzazione agronomica secondo la legge n. 574 del 1996, attraverso uno scarico secondo il d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero trattandole come rifiuto sempre ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006. La legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha modificato l'art. 101 d.lgs. n;
152 del 2006 introducendo il comma 7-bis che prevede che "Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione". Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire nella sentenza n. 6998 del 22/11/2017, dep. 2018, Martiniello, Rv. 272822-01, in motivazione, che l'assimilazione in oggetto non interviene in modo automatico, sol perché si tratti di acque reflue di vegetazione, ma presuppone il rispetto di tutte le numerose condizioni di cui alla seconda parte della norma stessa, il cui solo accertamento - su adempiuto onere dimostrativo dell'imputato - consente di sottrarre lo scarico delle acque in esame alla disciplina ordinaria di cui al d. Igs. n. 152 del 2006 in tema di scarichi industriali. In altri termini, la disciplina di favore per tale settore produttivo, di sicura rilevanza economica specie in determinate aree del Paese, opera solo in presenza di ben 2 LIA4 definiti presupposti, tra cui l'assenza di criticità nell'impianto di depurazione, la provenienza esclusivamente regionale delle olive, la collocazione delle aziende agricole in terreni ove metodi di fertilizzazione e irrigazione non sono praticabili in modo agevole, necessari a giustificare la suddetta deroga. La stessa sentenza ha anche chiarito che la disciplina delle acque reflue è applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. Negli altri casi, in cui manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si applica, invece, la disciplina sui rifiuti (tra le altre, Sez. 3, n. 16623 dell'8/4/2015, D'Aniello, Rv. 263354; Sez. 3, n. 45340 del 19/10/2011, Pananti, Rv. 251335; Sez. 3, n. 22036 del 13/04/2010, Chianura, Rv. 247627), con l'ulteriore precisazione che i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, fosse imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria (Sez. 3, n. 50432 del 15/10/2019, De Rosa, Rv. 277400-01). 6. Nello specifico, il Tribunale ha affermato, all'esito dell'ampia istruttoria dibattimentale, che l'imputata trattava le acque di molitura come acque domestiche e le scaricava direttamente in fogna, senza la specifica autorizzazione, per giunta con superamento dei limiti previsti dal d.lgs. n. 152 del 2006, parte III, allegato 5, tab. 3. L'imputata. ha richiamato in suo favore l'autorizzazione, allo spandimento delle acque vegetali nei terreni, ma il Tribunale ha accertato invece che non ricorrevano le condizioni della legge n. 574 del 1996 relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, trattandosi di veri e propri reflui industriali, che venivano immessi direttamente in fogna senza pretrattamenti, donde l'applicazione della sanzione dell'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006. Tale accertamento di fatto non risulta compiutamente confutato dalla ricorrente che ha piuttosto focalizzato il ricorso sulla data di commissione del reato, prospettando la prescrizione del reato. La censura ignora la giurisprudenza 'consolidata in materia secondo cui l'apertura di uno scarico senza autorizzazione è reato permanente finché non intervenga tale titolo abilitativo (così, Sez. 3, n. 26423 del 11/02/2016, Nappi, Rv. 267099-01; n. 45750 del 28/06/2017, Gaveglio, non mass.; n. 19977 del 10/01/2020, Migliaccio, non mass.; n. 376 del 06/10/2022, dep. 2023, Carleo, non mass.). 3 Nel caso in esame, poi, il Tribunale ha accertato che si è avuto uno scarico continuato. Sta di fatto che ancora a ottobre 2016 non vi era alcuna autorizzazione utile né erano stati effettuati i lavori per adempiere alle prescrizioni e che neanche nel corso del giudizio la ricorrente ha offerto la prova della cessazione della permanenza. L'affermazione, contenuta nel ricorso per cassazione, secondo cui la campagna olearia era circoscritta al periodo ottobre-dicembre non è stata oggetto di prova nel corso del giudizio e quindi non è idonea, per altro verso, a individuare una data di cessazione della permanenza. 7. Ineccepibile è la motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità, delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. In tema di reati permanenti, questa Corte ha sempre affermato che è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Rv. 267589, Mazzoccoli). Il Tribunale ha poi correttamente valorizzato tutti gli elementi della vicenda, in particolare la mancata cessazione della permanenza, essendo stato omesso l'adempimento delle prescrizioni di legge anche nel corso del processo, per negare i benefici di legge. Infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente fondato in assenza di elementi di giudizio favorevoli, nemmeno rappresentati nel ricorso per cassazione, non essendo sufficiente a tal fine la mera incensuratezza. Sulla base delle considerazioni che precedono,•la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore