Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04544/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- – Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita De Carlo e Giuseppe Cundari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -Direzione Generale AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. -OMISSIS-, con cui è stata respinta l'istanza presentata dalla ricorrente avente ad oggetto l'estensione della parità scolastica ad ulteriori classi di scuola primaria e la conseguente modifica della convenzione di parifica;
- di ogni atto e provvedimento alla stessa presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto;
nonché per l'accertamento
del diritto al riconoscimento della parità scolastica ad ulteriori due classi di scuola primaria ed alla modifica della convenzione di parifica in essere con la -OMISSIS-;
e per la condanna
dell'Amministrazione scolastica a concedere la richiesta parità e la modifica della convenzione medesima.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- – Impresa Sociale il 14/9/2023:
del Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. m pi. AOODRCA.REGISTROUFFICIALE.-OMISSIS-, pubblicato in data 30.05.2023, nella parte in cui, nell'elenco delle scuole primarie paritarie convenzionate cui destinare i contributi per l'anno scolastico 2022/2023, non ha inserito la ricorrente, nonostante l'apposita richiesta all'uopo formulata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, depositato in data 1 febbraio 2022, la ricorrente s.r.l. impresa sociale espone quanto segue.
L’impresa sociale -OMISSIS- è titolare (e si occupa della gestione) dell’Istituto Scolastico Paritario -OMISSIS-, sito in -OMISSIS-(CE), specializzato nella prestazione di attività didattica e formativa a diversi livelli, come nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria. Detto Istituto otteneva la parità scolastica ai sensi della Legge n. 62/2000: i) con Decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 104/M del 28.06.2002, a decorrere dall’anno scolastico 2002/2003, per la scuola dell’infanzia; ii) con Decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. -OMISSIS-, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, per la scuola primaria.
Per quanto di interesse in questa sede, con riferimento alla scuola primaria la -OMISSIS- sottoscriveva apposita convenzione di parifica, modificata da ultimo il 20.04.2015, con il riconoscimento di un contributo lordo pari ad Euro 96.835,70, per n. 5 classi di scuola primaria con composizione minima di 10 alunni. Per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, tuttavia, per l’Istituto -OMISSIS- si rendeva necessaria l’istituzione di due ulteriori classi di scuola primaria, dovendo far fronte alle numerose richieste di iscrizioni di alunni (“interni”, provenienti dalla propria scuola d’infanzia paritaria, o trasferiti da altre scuole) che non potevano essere inglobati in un’unica classe, poiché ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 20.03.2009, n. 81, le classi di scuola primaria devono essere costituite da un numero di alunni non superiore a 26.
Pertanto, l’Istituto -OMISSIS-, avendo ricevuto per l’a.s. 2020/2021 n. 35 iscrizioni e per l’a.s. 2021/2022 n. 33 iscrizioni, ha dovuto formare: - la classe 1A (attualmente 2A) con 18 alunni e la classe 1B (attualmente 2B) con 17 alunni, per l’a.s. 2020/2021; - la classe 1A con 19 alunni e la classe 1B con 14 alunni, per l’a.s. 2021/2022. Di conseguenza, con p.e.c. del 31.08.2021 la -OMISSIS- trasmetteva all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed all’Ufficio Territoriale di Caserta un’istanza volta ad ottenere: i) l’autorizzazione allo sdoppiamento delle classi 1^ (1A e 1B) e 2^ (2A e 2B) di scuola primaria, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.M. 83/2008, ai fini dell’estensione della parità scolastica a dette ulteriori due classi; ii) la modifica della convenzione di parifica in essere, stipulata per sole n. 5 classi (1A, 2A, 3A, 4A e 5A), con l’inserimento delle ulteriori due classi di scuola primaria (1B e 2B) a partire dall’anno scolastico 2021/2022.
L’Ufficio Scolastico Regionale rimaneva del tutto silente rispetto all’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione allo sdoppiamento delle classi 1^ e 2^ di scuola primaria, con ampliamento della parità scolastica alle ulteriori n. 2 classi, e la conseguente modifica della convenzione di parifica. Al che con p.e.c. del 24.11.2021 la ricorrente inoltrava una richiesta di chiarimenti finalizzata a conoscere lo stato del procedimento amministrativo afferente all’istanza de qua ed il nominativo del responsabile dello stesso. Solo il successivo 01.12.2021 (a distanza di ben tre mesi), riscontrando detta ultima istanza del 31.08.2021, l’Ufficio Scolastico Regionale inoltrava la nota prot. n. -OMISSIS-, in cui comunicava che “l’istanza avente ad oggetto l’estensione della parità scolastica ad ulteriori classi e la conseguente modifica della convenzione di parifica avanzata da codesta istituzione scolastica paritaria non può, allo stato, essere accolta”.
Il tutto, a dire della ricorrente, senza motivare le ragioni del il diniego dell’ulteriore richiesta di estensione della parità scolastica alle altre due classi attivate.
Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente impugnava, dunque, il predetto provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 1 dicembre 2021.
2. Si costitutiva il Ministero dell’Istruzione e del merito con memoria di stile della difesa erariale; la ricorrente depositava memorie difensive il 12,3,2022 e l’11.10.2022.
3.Con ordinanza n. 599 del 23 marzo 2022 la Sezione respingeva la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris nel ricorso “avuto riguardo alla motivazione addotta dal Ministero a sostegno del gravato provvedimento negativo (indisponibilità di stanziamenti in bilancio”.
4. Con motivi aggiunti del 28 luglio 2023 la ricorrente impugnava il decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. -OMISSIS-, pubblicato in data 30.05.2023, nella parte in cui, nell’elenco delle scuole primarie paritarie convenzionate cui destinare i contributi per l’anno 2022/2023, non ha inserito la ricorrente.
5.Il Ministero resistente produceva memoria difensiva della difesa erariale il 18.11.2023; la ricorrente presentava istanza di prelievo il 18.04.2024 e note di udienza il 16.12 2024 con richiesta di passaggio in decisione.
6. Alla pubblica Udienza del 18 dicembre 2024 la causa passava in decisione come da verbale.
7. Con il primo motivo di ricorso, in sintesi, la ricorrente deduce che l’Amministrazione non avrebbe motivato il diniego di estensione della richiesta parità scolastica, ma unicamente il diniego opposto all’ulteriore e differente richiesta di modifica della convenzione di parifica.
8. La riassunta censura non può essere condivisa dal Collegio e va, pertanto, disattesa.
In disparte il rilievo della difesa erariale, secondo cui sia la richiesta di estensione della parità scolastica che quella di modifica della convenzione di parifica mirano entrambe all’ottenimento dei contributi statali, emerge dal provvedimento impugnato la motivazione del diniego di estensione sella parità scolastica ad altre classi.
Si precisa infatti nel gravato provvedimento del 1.12.2021: “L’art. 7 del citato d.P.R. 23/2008 dispone che, per l'aumento o la diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate all'atto della stipula della convenzione, il gestore richiede l'atto modificativo della convenzione all'Ufficio scolastico regionale.
Quest'ultimo provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.” (provvedimento impugnato, nota prot. -OMISSIS-, pag. 2, all. 2 del ricorso).
9.Con il secondo ed ultimo motivo di ricorso, rubricando eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, in sintesi la ricorrente lamenta che a fronte di un’istanza da essa presentata il 31.08.2021, la nota prot. n. -OMISSIS-del 01.12.2021 impugnata, è stata adottata e comunicata dall’Ufficio Scolastico Regionale alla ricorrente solo in data 01.12.2021 (ben tre mesi dopo), il che avrebbe comportato un’automatica esclusione della deducente dall’elenco dei beneficiari dei contributi, non potendo quest’ultima essere inserita nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-adottato il 22.11.2021.
10. Anche la riassunta censura non convince il Collegio e va pertanto disattesa.
Va al riguardo osservato che, come condivisibilmente rileva la difesa erariale, per la presentazione dell’istanza relativa all’ estensione della parità a causa dello sdoppiamento di classi paritarie, il D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008 comma 4.6, con il quale sono state definite le “Linee guida” di attuazione del Regolamento (D.M. n. 267/2007), stabilisce che: “In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante, il Gestore deve chiedere - entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l’iscrizione degli alunni - l’estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità - di norma - non può essere riconosciuta a singole classi”.
La ricorrente ha invece proposto un’unica istanza per entrambe le richieste (estensione della parità scolastica e modifica della convenzione di parifica) e, quindi anche per l’estensione della parità scolastica, - solo in data 31.08.2021, oltre il termine previsto dalle norme dianzi riportate, ossia oltre 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l’iscrizione degli alunni, tuttavia pretendendo l’inserimento delle classi aggiuntive a partire proprio dall’anno scolastico 2021/2022.
Valga, inoltre, anche ribadire quanto argomentato scrutinando il primo motivo, ossia che l’assegnazione dei contributi desiderati è stata negata, da un punto di vista sostanziale, per insufficienza dei fondi disponibili.
12. Con motivi aggiunti del 28 luglio 2023 la ricorrente impugna il decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. -OMISSIS-, pubblicato in data 30.05.2023, nella parte in cui, nell’elenco delle scuole primarie paritarie convenzionate cui destinare i contributi per l’anno 2022/2023, non ha inserito la ricorrente.
13. Con il primo motivo, sub A, la ricorrente, oltre a riportare il disposto degli artt.2,3,4,7 del d.P.R. n. 23/2008 e dell’art.2 del D.M. n. 84 del 10/10/2008, svolge censure già svolte con il ricorso introduttivo, quali la seguente “Ebbene, come sopra rilevato, la ricorrente, in data 31.08.2021, trasmetteva all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania apposita istanza, volta ad ottenere la modifica della convenzione di parifica in essere, stipulata soltanto per n. 5 classi di scuola primaria, chiedendo l’inserimento delle suddette ulteriori n. 2 classi a partire proprio dall’a.s. 2021/2022” (pag. 6).
Afferma inoltre che “Successivamente, a seguito di apposita ispezione disposta dalla Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale resistente con lettera di incarico prot. n.-OMISSIS-, l’ispettore incaricato, Dott. -OMISSIS-, ha reso parere favorevole alla ricorrente in ordine al richiesto sdoppiamento delle classi della scuola primaria, affermando che “Sulla base di una valutazione complessiva di quanto è emerso dagli accertamenti svolti ed è stato sopra esposto, si ritiene che l’istituto Scuola paritaria dell’infanzia e primaria “-OMISSIS-”…….possa ottenere, nell’ambito del mantenimento della parità, lo sdoppiamento delle classi della primaria dalla prima alla terza”. (cfr.: doc. all.) Ebbene, alla luce di tali conclusioni cui è pervenuto l’ispettore, appare lampante la fondatezza della pretesa della ricorrente volta ad ottenere, in ragione dell’incremento delle classi, una modifica della convenzione di parifica ai sensi e per gli effetti degli art. 2, 3, 4 e 7 del DPR 9 gennaio 2008, n. 23 (Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27) in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 del D.M. 84 del 10/10/2008. Nel caso di specie, invece, l’USR Campania, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente le ha inspiegabilmente negato la modifica della convenzione di parifica e la conseguente erogazione dei contributi richiesti, per gli anni scolastici sopra indicati” (pag. 7).
14. Orbene l’impugnato decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. -OMISSIS-, pubblicato in data 30.05.2023, nella parte in cui, nell’elenco delle scuole primarie paritarie convenzionate cui destinare i contributi per l’anno 2022/2023, non ha inserito la ricorrente, appare al Collegio diretta conseguenza del mancato riconoscimento alla ricorrente impresa sociale, della parità scolastica per l’anno scolastico 2022/2023, le cui ragioni sono illustrate nell’atto istruttorio prot. n. 28271 del 14 luglio 2022 del Dirigente dell’U.S.R. Campania (all.3, produz. Ministero del 22.11.2023), indicate nei termini che seguono:
“Nel caso di specie, relativamente alla richiesta di attivazione di ulteriore sezione di scuola primaria, si rappresenta che, all’esito delle verifiche espletate, sono emerse criticità relative in particolare ai seguenti punti:
- il numero delle aule destinate alla scuola primaria attualmente disponibili presso la sede scolastica non risulta sufficiente per il completamento dell’ulteriore sezione richiesta;
- i rapporti di illuminazione ed aerazione naturale previsti dalle norme tecniche relative all’edilizia scolastica non sono rispettati, né all’interno dell’aula individuata come “refettorio/multiattività/infanzia/primaria,” né all’interno dell’aula individuata come “Aula 8” nella planimetria asseverata dall’Ing. -OMISSIS-, trasmessa in allegato all’istanza in oggetto”.
Avverso tali rilievi, elevati in data successiva all’invocato parere favorevole dell’ispettore incaricato, Dott. -OMISSIS-, la ricorrente non ha dedotto censure, né prodotto osservazioni in sede procedimentale.
Ad avviso del Collegio il primo motivo aggiunto, va, pertanto, respinto,
15 Con il motivo sub B), rubricando genericamente “eccesso di potere, la ricorrente deduce: “I provvedimenti impugnati devono ritenersi viziati anche per eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici, quali l'illogicità, l'ingiustizia manifesta, l'arbitrarietà o l'irragionevolezza della determinazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà tra provvedimenti della stessa amministrazione. Innanzitutto, sotto il profilo della illogicità, non essendo l’operato dell’Amministrazione resistente riconducibile ad alcun criterio di razionalità, e per ingiustizia manifesta, se si considera che altre scuole paritarie, che avevano presentato la propria domanda in epoca successive a quella della ricorrente hanno visto attribuirsi i benefici in parola. Lapalissiana è, pure, la disparità di trattamento perpetrata con l’illegittimo comportamento tenuto dall’Amministrazione”.
Tale motivo appare al Collegio inammissibile per genericità, non articolato specifiche censure corredate di apporti deduttivi.
In definitiva, alla luce delle considerazioni fin qui svolte il ricorso principale e i motivi aggiunti si prospettano infondati e vanno, conseguentemente, respinti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti per la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, li respinge entrambi.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.