CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1250/2022 depositato il 29/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IRES-ALTRO 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 043 2022 90017284 02/000 notificata il 02/3/2022 dell'importo complessivo di euro
€ 67.073,66 ( di cui € 48.298,66 per imposte ires, irap ed iva, € 5.628,06 per sanzioni, € 9.324,92 per interessi di cui € 1.219,73 di mora, € 3.795,71per oneri di riscossione, € 8,75 per notifica atti ed € 17,64 per diritti di notifica ).
Premesso che l'intimazione di pagamento inerisce alla riscossione degli importi di cui alle cartelle nn.
04320170013633107000 ( per Ires, RA ed Iva, anno 2013 ) di € 26.649,05; 04320190026544301000 ( per
RA, anno 2016 ) di € 2.422,79; 04320190030137434000 ( per Iva, anno 2012) di € 215,88; 4) avviso di accertamento n. TVK030701926/2019 ( per Ires, RA ed Iva, anno 2014 ) di € 37.785,94 , la ricorrente ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario, per i seguenti motivi:
1) invalidità dell'intimazione per doppia imposizione;
2) omessa indicazione dell'Organo, delle modalità e dei termini per ricorrere;
3) mancata indicazione del calcolo degli interessi;
4) compensi di riscossione spropositati ed irragionevoli.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione depositando in data 09/9/2022 controdeduzioni con le quali eccepisce il difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni attribuite alla competenza dell'ente impositore e l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto, con vittoria di spese.
Interviene volontariamente l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni depositate il 22/5/2023 con le quali chiede il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull' invalidità dell'intimazione per doppia imposizione.
Trattasi di motivo infondato.
L'Agenzia delle Entrate, intervenuta volontariamente, ha chiarito e documentato, in relazione all'asserita duplicazione della richiesta di pagamento delle somme di cui all'avviso di accertamento n.
TVK030701926/2019 che, in pendenza del ricorso presentato dalla società, era stato iscritto a ruolo un terzo della somma dovuta per imposte ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 602/1973; successivamente, a seguito della sentenza di rigetto NR. 631/02/20 del 14/7/2020 resa nell'ambito del giudizio nr. 1791/2019 R.G.R. , erano stati iscritti a ruolo e richiesti con intimazione n. TVKIPPN00091/2021, ai sensi degli artt. 68 del D. L.vo
546/92 e 19 d. L.vo 472/97 i due terzi delle somme dovute per interessi e sanzioni. Le frazioni richieste erano poi confluite nell'intimazione oggetto del presente ricorso.
2. Sull' omessa indicazione dell'Organo delle modalità e dei termini per ricorrere.
Trattasi di motivo infondato poiché, come si rileva dalla mera lettura dell'intimazione qui impugnata, le indicazioni sono presenti alla pagina 1/10 ove compare la dicitura “ Lei può presentare ricorso solo in relazione a vizi propri di questo avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista un'autonoma impugnabilità. I termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra”.
L'atto impugnato rinvia quindi alle indicazioni presenti nei singoli atti precedentemente notificati, in cui erano riportate in maniera più dettagliata le dette indicazioni. Si legga, a tal proposito, quanto riportato alle pagine da 4 ad 8 dell'intimazione TVKIPPN00091/2021.
In ogni caso, l'eventuale mancanza non è sanzionata a pena di nullità ( cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20532 del 22/09/2006 ).
3. Sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi.
In una recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione ( n. 22281 del 14/07/2022 ) si trova affermato il principio secondo cui : “ La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”.
L'intimazione di pagamento impugnata fa seguito alle cartelle esattoriali ed all'avviso di accertamento in cui le somme dovute a titolo di interessi e le modalità di determinazione erano state indicate.
Occorre comunque aggiungere che la ricorrente non ha addotto alcun elemento dal quale dedurre che gli interessi siano stati applicati in maniera erronea o illegittima.
Il motivo non è quindi fondato.
4. Sui compensi di riscossione spropositati ed irragionevoli.
L'obbligo del pagamento dell'aggio esattoriale è sancito dall'art. 17 del D.lgs. 112 del 1999. Esso consegue all' iscrizione a ruolo ed assolve alla funzione di remunerare l'agente per l'attività di riscossione e coprire i costi del servizio, indipendentemente dalle singole attività di volta in volta espletate. Il principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 5 - , Sentenza n. 27650 del 03/12/2020 ) “ In tema di riscossione, a seguito della sostituzione della concessione esattoriale con l'attribuzione "ex lege" del servizio di riscossione dei tributi a società a prevalente partecipazione pubblica strumentale all'Agenzia delle entrate, permane la giustificazione alla imposizione normativa di un corrispettivo per lo svolgimento dell'attività esattoriale, e la percentuale fissata dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012 non costituisce un limite quantitativo massimo, non avendo l'aggio natura di compenso modulabile proporzionalmente all'entità dell'attività di volta in volta espletata dall'esattore”.
Neppure con riguardo al compenso per l'agente della riscossione la società ricorrente ha addotto elementi idonei a provare che esso sia stato determinato contra legem.
Anche detto motivo di ricorso è dunque infondato.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di euro 1.000,00 ( oltre accessori ) in favore delle parti costituite nella misura del 50% in favore di ciascuna.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di euro 1.000,00 ( oltre accessori ) in favore delle parti costituite nella misura del 50% in favore di ciascuna.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1250/2022 depositato il 29/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IRES-ALTRO 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90017284 02 000 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 043 2022 90017284 02/000 notificata il 02/3/2022 dell'importo complessivo di euro
€ 67.073,66 ( di cui € 48.298,66 per imposte ires, irap ed iva, € 5.628,06 per sanzioni, € 9.324,92 per interessi di cui € 1.219,73 di mora, € 3.795,71per oneri di riscossione, € 8,75 per notifica atti ed € 17,64 per diritti di notifica ).
Premesso che l'intimazione di pagamento inerisce alla riscossione degli importi di cui alle cartelle nn.
04320170013633107000 ( per Ires, RA ed Iva, anno 2013 ) di € 26.649,05; 04320190026544301000 ( per
RA, anno 2016 ) di € 2.422,79; 04320190030137434000 ( per Iva, anno 2012) di € 215,88; 4) avviso di accertamento n. TVK030701926/2019 ( per Ires, RA ed Iva, anno 2014 ) di € 37.785,94 , la ricorrente ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario, per i seguenti motivi:
1) invalidità dell'intimazione per doppia imposizione;
2) omessa indicazione dell'Organo, delle modalità e dei termini per ricorrere;
3) mancata indicazione del calcolo degli interessi;
4) compensi di riscossione spropositati ed irragionevoli.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione depositando in data 09/9/2022 controdeduzioni con le quali eccepisce il difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni attribuite alla competenza dell'ente impositore e l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto, con vittoria di spese.
Interviene volontariamente l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni depositate il 22/5/2023 con le quali chiede il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull' invalidità dell'intimazione per doppia imposizione.
Trattasi di motivo infondato.
L'Agenzia delle Entrate, intervenuta volontariamente, ha chiarito e documentato, in relazione all'asserita duplicazione della richiesta di pagamento delle somme di cui all'avviso di accertamento n.
TVK030701926/2019 che, in pendenza del ricorso presentato dalla società, era stato iscritto a ruolo un terzo della somma dovuta per imposte ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 602/1973; successivamente, a seguito della sentenza di rigetto NR. 631/02/20 del 14/7/2020 resa nell'ambito del giudizio nr. 1791/2019 R.G.R. , erano stati iscritti a ruolo e richiesti con intimazione n. TVKIPPN00091/2021, ai sensi degli artt. 68 del D. L.vo
546/92 e 19 d. L.vo 472/97 i due terzi delle somme dovute per interessi e sanzioni. Le frazioni richieste erano poi confluite nell'intimazione oggetto del presente ricorso.
2. Sull' omessa indicazione dell'Organo delle modalità e dei termini per ricorrere.
Trattasi di motivo infondato poiché, come si rileva dalla mera lettura dell'intimazione qui impugnata, le indicazioni sono presenti alla pagina 1/10 ove compare la dicitura “ Lei può presentare ricorso solo in relazione a vizi propri di questo avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista un'autonoma impugnabilità. I termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra”.
L'atto impugnato rinvia quindi alle indicazioni presenti nei singoli atti precedentemente notificati, in cui erano riportate in maniera più dettagliata le dette indicazioni. Si legga, a tal proposito, quanto riportato alle pagine da 4 ad 8 dell'intimazione TVKIPPN00091/2021.
In ogni caso, l'eventuale mancanza non è sanzionata a pena di nullità ( cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20532 del 22/09/2006 ).
3. Sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi.
In una recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione ( n. 22281 del 14/07/2022 ) si trova affermato il principio secondo cui : “ La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”.
L'intimazione di pagamento impugnata fa seguito alle cartelle esattoriali ed all'avviso di accertamento in cui le somme dovute a titolo di interessi e le modalità di determinazione erano state indicate.
Occorre comunque aggiungere che la ricorrente non ha addotto alcun elemento dal quale dedurre che gli interessi siano stati applicati in maniera erronea o illegittima.
Il motivo non è quindi fondato.
4. Sui compensi di riscossione spropositati ed irragionevoli.
L'obbligo del pagamento dell'aggio esattoriale è sancito dall'art. 17 del D.lgs. 112 del 1999. Esso consegue all' iscrizione a ruolo ed assolve alla funzione di remunerare l'agente per l'attività di riscossione e coprire i costi del servizio, indipendentemente dalle singole attività di volta in volta espletate. Il principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 5 - , Sentenza n. 27650 del 03/12/2020 ) “ In tema di riscossione, a seguito della sostituzione della concessione esattoriale con l'attribuzione "ex lege" del servizio di riscossione dei tributi a società a prevalente partecipazione pubblica strumentale all'Agenzia delle entrate, permane la giustificazione alla imposizione normativa di un corrispettivo per lo svolgimento dell'attività esattoriale, e la percentuale fissata dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012 non costituisce un limite quantitativo massimo, non avendo l'aggio natura di compenso modulabile proporzionalmente all'entità dell'attività di volta in volta espletata dall'esattore”.
Neppure con riguardo al compenso per l'agente della riscossione la società ricorrente ha addotto elementi idonei a provare che esso sia stato determinato contra legem.
Anche detto motivo di ricorso è dunque infondato.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di euro 1.000,00 ( oltre accessori ) in favore delle parti costituite nella misura del 50% in favore di ciascuna.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di euro 1.000,00 ( oltre accessori ) in favore delle parti costituite nella misura del 50% in favore di ciascuna.