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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/09/2025, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 17794 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 , promosso ai sensi dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Bovolenta (PD), Via Candiana n. 11, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco
Lorenzin (pec: in Dolo (VE), Via Garibaldi, il quale lo Email_1
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] residente in [...]C.F._2
Camponogara (VE), Via Cà Diedo n. 81/G , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina
Gasparini (pec: in Venezia Mestre, Via Torre Belfredo Email_2
n. 31, la quale la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni rese dalle parti congiuntamente: come da verbale d'udienza del 03.07.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare ex L. n. 898/1970, come modificata dalla L.55/2015 lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i sig.ri e in Campagna Lupia (VE) in data Controparte_1 Parte_1
01/09/2001 iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Campagna Lupia, anno 2001, al n. 12 Parte II
Uff. 1 ed al registro atti di matrimonio del Comune di Mira, anno 2001, Numero 41, Parte II, Serie B alle seguenti condizioni 1) Revocarsi l'obbligo a carico del sig. di concorrere al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2
i quali hanno raggiunto l'indipendenza economica, ivi compreso il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
2) A definizione dei rapporti patrimoniali i coniugi convengono che la casa familiare, di proprietà di entrambi nella misura del
50% ciascuno venga trasferita, per la quota di proprietà del sig. pari alla metà (50%) dell'intero immobile Parte_1
alla sig.ra come di seguito precisato: a.) Trasferimento immobiliare: Il sig. c.f. Controparte_1 Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente a [...] cede e C.F._1
trasferisce alla sig.ra c.f. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Camponogara (VE) Via Cà Diedo n. 81/G che accetta, la sua quota pari al 50% della proprietà della porzione immobiliare ad uso civile abitazione con scoperto e garage costituente pertinenza dell'abitazione, sito nel Comune di
Camponogara (VE) Via Cà Diedo n. 81/G e precisamente quanto indicato in Catasto come segue: Catasto dei fabbricati del Comune di Camponogara (VE) Foglio 11 (undici) con i seguenti dati catastali: mapp. 1198 sub 9 - Via Cà Diedo
n. SNC Piano T-1 Cat. A/2 – cl. 2 – vani 5,5 –R.C. Euro 284,05; mapp. 1198 sub. 8 – Via Cà Diedo n SNC
P. T – Cat. C/6 – cl.
8- mq 16 –R.C. Euro 23,14; L'abitazione con scoperto confina, da nord in senso orario, con: mappali 1191, 1111, 1108, 1107, Via Cà Diedo, 1138, 1137 e 11985. Con la comproprietà delle parti in comune come per legge, titolo o destinazione ed in particolare del mappale 1198 sub 1 strada di accesso. Quanto sopra viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noti ed accettati dalla parte acquirente, con tutti i diritti, gli accessori, le adiacenze, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive, annessi e connessi, nulla escluso o eccettuato, nonché la quota proporzionale di proprietà sulle parti comuni dell'edifico di cui le unità immobiliari in oggetto sono parte, così come previsto per legge, per destinazione, dal titolo di provenienza. b) Provenienza: La proprietà delle unità immobiliari in oggetto è stata acquistata dal sig. come sopra individuato, dalla società Edil Pegaso Srl, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Camponogara (VE), numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia e codice fiscale n. con atto di compravendita Notaio dott. iscritto nel P.IVA_1 Persona_3
ruolo del collegio Notarile del distretto di Venezia, in data 5 luglio 2007, registrato a Ufficio Entrate Venezia in data
11 luglio 2007 al n. 2992 serie 1T, repertorio n. 86024, raccolta n. 9812. c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: Il sig. in via sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 dichiara e garantisce Parte_1
la proprietà e la disponibilità dei beni ceduti e dichiara che gli stessi sono liberi da oneri, pesi, privilegi, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni, ad eccezione della ipoteca volontaria iscritta sul bene immobile ceduto a favore di Banca di
Credito Cooperativo del Veneziano Società Cooperativa, ora Controparte_2
CP_
con sede legale a RA (PD) , aderente al Gruppo Bancario Cooperativo
[...]
partita Iva ed iscrizione all'Albo delle Banche 4593.00 ed all'Albo delle soc. Cooperative m.p. A160107 P.IVA_2
a garanzia di un concesso mutuo fondiario di capitale iniziale pari ad € 170.000,00 (cento settanta mila/00),
17/07/2033; ipoteca che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della sig.ra una volta estinto Controparte_1
completamente il mutuo. d) Dichiarazione in merito alla conformità oggettiva: Il cedente, intestatario catastale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co.
1-bis della L. 27 febbraio 1985 n. 52, dichiara:
- che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti nelle relative planimetrie, che qui si allegano, depositate in catasto
- che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie, che qui si allegano, depositate in catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Venezia n. Rep. 86024, n. Racc. 9812.
- che vi è la piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. e) Impianti: le parti dichiarano che la presente cessione è convenuta con riferimento all'attuale stato degli impianti. Il Sig.
in riferimento al D.M. 37/2008, garantisce la conformità degli impianti esistenti alla normativa di Parte_1
sicurezza vigente al momento dell'istallazione e la Sig.ra acquisisce la relativa documentazione Controparte_1
amministrativa e tecnica ed il libretto d'uso e manutenzione degli stessi.
f.) Urbanistica: la parte cedente dichiara assumendosene piena responsabilità che il fabbricato oggetto del presente trasferimento è stato costruito in base al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Camponogara in data 06/04/2006
n. 145/05 e successiva D.I.A. n. 24/07 Prot. 5278 del 21/03/2007.
Il certificato di agibilità risulta rilasciato, in seguito a decorrenza dei termini per il silenzio assenso. La parte cedente dichiara, infine, che dopo l'ultimazione non sono state eseguite opere soggette a provvedimenti urbanistici di alcun genere e che fino ad oggi non sono stati effettuati interventi edilizi incidenti sulla commerciabilità degli immobili, né sono stati adottati provvedimenti sanzionatori secondo la normativa urbanistica vigente.
g) Certificazione energetica: la sig.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co 2 del d.lgs 192/2005 e Controparte_1
successive modifiche ed integrazioni, dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'attestato di prestazione energetica n. 73480/2025 redatto in data 20/06/2025 dall'architetto Piero Roberto Fiscella che qui si allega, garantendo il cedente la sua validità nonché di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato. La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
h) Dichiarazioni ai fini tributari: i sig.ri e chiedono che, agli effetti fiscali, i predetti Controparte_1 Parte_1
trasferimenti di quota di proprietà delle predette unità immobiliari vengano dichiarati esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 l. 74/87 e successive modifiche, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e come stabilito con la circolare 2/E dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito che qualora nell'ambito dei procedimento di separazione personale dei coniugi, scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla legge 74/87. i) Accollo del mutuo
La sig.ra si accolla, a titolo di corrispettivo per il trasferimento della quota, il mutuo concesso in favore Controparte_1
del sig. con garanzia ipotecaria come sopra meglio descritta sull'immobile oggetto di cessione e di tale accollo Parte_1
verrà data notizia alla Banca mutuante, chiedendo la liberazione del sig. A tali effetti la Sig.ra Parte_1 CP_1
, riconosce di subentrare dal momento dell'emissione della sentenza di divorzio, al Sig. verso la
[...] Parte_1
sopra citata Banca mutuante, e, in ogni caso, si obbliga a pagare puntualmente, a partire dal predetto momento le singole rate residue in linea capitale, interessi e accessori, sino a completa estinzione del debito, rinunciando, comunque, alla richiesta di restituzione della quota che sarebbe di competenza del sig. e si dichiara perfettamente edotta di tutte le Parte_1
clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. La Sig.ra inoltre, si obbliga ad attivarsi Controparte_1
immediatamente al fine di liberare il Sig. da ogni obbligo e garanzia nei confronti della Banca mutuante. Pt_1
l.) I sig.ri e dichiarano di essere in regime di comunione dei beni e che la cessione in Controparte_1 Parte_1
favore della moglie costituisce regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti nell'ambito della risoluzione della crisi familiare. Le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al suddetto trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunciando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
m.) I sig.ri e esonerano l'avv. Valentina Gasparini e l'avv. Francesco Lorenzin da Controparte_1 Parte_1
ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. n.) Le parti dichiarano di esonerare il
Conservatore dei R.R.I.I. di Venezia ora Ufficio del Territorio da ogni responsabilità e chiedono di ordinarsi all'Ufficio della Conservatoria dei registri Immobiliari di Venezia ora Ufficio del Territorio e ad ogni altro Ufficio competente di procedere alla trascrizione del trasferimento della quota di proprietà in favore della sig.ra La sig.ra Controparte_1
dovrà curare la trascrizione a sua cura e spese entro il termine di 60 giorni. o.) Le parti sono state Controparte_1
informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento di proprietà da intendersi quale condizione per la composizione bonaria della controversia, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito ad eventuali cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale e impiantistica. p.) Spese e imposte afferenti al trasferimento della suddetta quota immobiliare sono integralmente a carico della sig.ra q.) Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in Controparte_1
cui il Conservatore Immobiliare rifiutasse la trascrizione – o comunque in difetto dei presupposti dell'art. 1376 c.c. – il presente trasferimento immobiliare, preso atto della volontà delle parti di procedervi, sarà da considerarsi alla stregua di una promessa da eseguirsi avanti il Notaio, il cui costo verrà sostenuto dalla sig.ra 16) Spese legali integralmente CP_1
compensate tra le parti;
17) si richiede la trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda decisione per sua annotazione nei Registri di Matrimonio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 il sig. espone di aver contratto in data Parte_1
01.09.2001 matrimonio concordatario con la sig.ra matrimonio trascritto nel Registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Campagna Lupia al n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno
2001.
Dal matrimonio sono nati due figli: in data 03/11/2001 e in data 01/01/2006. Per_1 Per_2
Venuta meno l'affectio coniugalis, tra le parti era poi intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dal 18.12.2014, data dell'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (RG. 7112/2014), omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 23.03.2015.
Le condizioni concordate in sede di separazione prevedevano l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre alla quale era assegnata la casa coniugale, con impegno delle parti a metterla in vendita dal primo gennaio
2025, quando il figlio fosse divenuto maggiorenne. Era inoltre previsto a carico del signor Per_2
l'obbligo di provvedere al pagamento dell'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), Pt_1
oltre a rivalutazione Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie. Il ricorrente espone che il figlio lavora ormai da tre anni e vive presso i nonni materni. Per_1 Per_2
invece, conseguito il diploma della scuola secondaria di secondo grado, si appresta ad intraprendere a sua volta un'attività lavorativa.
Quanto alla propria situazione economica, il sig. deduce di lavorare come escavatorista con un Pt_1
reddito annuo pari a circa € 40.000,00. La casa coniugale è in comproprietà paritaria fra le parti ed è gravata da mutuo ipotecario di cui entrambe si fanno carico in egual misura.
Tanto premesso, non avendo avuto alcun riscontro alla lettera inviata alla sig.ra al fine di CP_1
addivenire ad un accordo sulle condizioni del divorzio, il sig. ha instaurato il presente giudizio Pt_1
chiedendo la pronuncia della cessazione del matrimonio. Quanto alle condizioni economiche relative alla prole, ha chiesto disporre la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore del figlio in quanto economicamente autosufficiente, confermando invece l'obbligo di Per_1
corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo CP_1 Per_2
di euro 225,00, oltre a rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie.
***
Si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio.
La convenuta espone anzitutto di essersi sempre fatta carico da sola della crescita e dell'educazione dei figli, poiché, salvo che nei primi tempi dalla separazione, il sig. non li ha più frequentati, Pt_1
limitandosi ad oggi a qualche sporadico messaggio.
Quanto alla propria situazione economica deduce di lavorare come addetta ai servizi presso la Cucina
Centralizzata di dalle 5.00 alle 11.00 del mattino e di percepire una retribuzione mensile di CP_2
1.000,00 euro. Svolge inoltre attività di cameriera a chiamata per una società di catering con una retribuzione media di circa 100,00 euro al mese. Infine, durante il periodo scolastico, dalle ore 12.30 fino alle 17.00, lavora come baby-sitter, attività per la quale viene remunerata mediamente con 250,00 euro al mese. Espone di sottoporsi da anni a tale carico di lavoro al fine di poter far fronte alle esigenze vita sue e dei figli, anche considerato che il sig. non si è mai fatto carico della propria quota di spese Pt_1
straordinarie.
È peraltro gravata pro quota della rata di mutuo ipotecario sull'abitazione coniugale che ammonta a
500,00 euro mensili, ha contratto un finanziamento dell'importo mensile di euro 236,00 per l'acquisto di una automobile e di euro 50,00 per l'acquisto di una lavatrice. La sig.ra rappresenta inoltre di CP_1
essere affetta da patologie che in futuro non le consentiranno lo svolgimento di lavori fisicamente impegnativi, come quelli attualmente svolti.
Nonostante le difficolta in cui versa, espone di essere interessata ad accollarsi l'intero importo del mutuo residuo gravante sull'immobile, che riuscirebbe a sostenere se le venisse concesso un termine di rientro molto più lungo di quello attualmente in essere.
Osserva inoltre come il sig. , a fronte di un reddito annuo di 40.000,00 euro, si faccia carico Pt_1
unicamente del 50% della rata del mutuo ipotecario sulla casa coniugale e goda pertanto di una migliore situazione economica. Situazione che migliorerebbe ulteriormente qualora la convenuta accettasse di acquistare la quota dell'immobile in capo al sig. , liberandolo del mutuo. Sulla base di tali Pt_1
considerazioni, la sig.ra ha chiesto in proprio favore un assegno divorzile dell'importo di 300,00 CP_1
euro mensili. Ha chiesto inoltre confermarsi l'assegnazione della casa coniugale e il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio già previsto in sede di separazione. Per_2
Nulla ha invece opposto quanto alla revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore del figlio di cui ha confermato la condizione di indipendenza economica. Per_1
***
Depositata la memoria ex art 473 -bis, 17, comma 1, da parte del ricorrente e disposti alcuni rinvii richiesti dalle parti al fine di verificare la possibilità di giungere da un accordo sulle condizioni del divorzio, all'udienza del 03.07.2025 le parti, comparse personalmente, hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo in ordine alle condizioni di cessazione degli effetti civili di matrimonio con previsione di trasferimento immobiliare confermato e sottoscritto in udienza.
*** Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n.
898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, con trasferimento immobiliare confermato e sottoscritto in udienza, al Tribunale non rimane che dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto dell'accordo intercorso tra le parti anche in merito al predetto trasferimento immobiliare.
Stanti le conclusioni concordi delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01.09.2001 da
[...]
e matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Pt_1 Controparte_1
di Campagna Lupia al n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2001;
2. ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del predetto atto;
3. prende atto degli ulteriori accordi patrimoniali intervenuti fra le parti e delle conclusioni congiunte rassegnate, che vengono riportate in epigrafe.
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, in data 09/09/2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente relatore ed estensore.
Dott.ssa Tania Vettore
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 17794 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 , promosso ai sensi dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Bovolenta (PD), Via Candiana n. 11, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco
Lorenzin (pec: in Dolo (VE), Via Garibaldi, il quale lo Email_1
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] residente in [...]C.F._2
Camponogara (VE), Via Cà Diedo n. 81/G , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina
Gasparini (pec: in Venezia Mestre, Via Torre Belfredo Email_2
n. 31, la quale la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni rese dalle parti congiuntamente: come da verbale d'udienza del 03.07.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare ex L. n. 898/1970, come modificata dalla L.55/2015 lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i sig.ri e in Campagna Lupia (VE) in data Controparte_1 Parte_1
01/09/2001 iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Campagna Lupia, anno 2001, al n. 12 Parte II
Uff. 1 ed al registro atti di matrimonio del Comune di Mira, anno 2001, Numero 41, Parte II, Serie B alle seguenti condizioni 1) Revocarsi l'obbligo a carico del sig. di concorrere al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2
i quali hanno raggiunto l'indipendenza economica, ivi compreso il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
2) A definizione dei rapporti patrimoniali i coniugi convengono che la casa familiare, di proprietà di entrambi nella misura del
50% ciascuno venga trasferita, per la quota di proprietà del sig. pari alla metà (50%) dell'intero immobile Parte_1
alla sig.ra come di seguito precisato: a.) Trasferimento immobiliare: Il sig. c.f. Controparte_1 Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente a [...] cede e C.F._1
trasferisce alla sig.ra c.f. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Camponogara (VE) Via Cà Diedo n. 81/G che accetta, la sua quota pari al 50% della proprietà della porzione immobiliare ad uso civile abitazione con scoperto e garage costituente pertinenza dell'abitazione, sito nel Comune di
Camponogara (VE) Via Cà Diedo n. 81/G e precisamente quanto indicato in Catasto come segue: Catasto dei fabbricati del Comune di Camponogara (VE) Foglio 11 (undici) con i seguenti dati catastali: mapp. 1198 sub 9 - Via Cà Diedo
n. SNC Piano T-1 Cat. A/2 – cl. 2 – vani 5,5 –R.C. Euro 284,05; mapp. 1198 sub. 8 – Via Cà Diedo n SNC
P. T – Cat. C/6 – cl.
8- mq 16 –R.C. Euro 23,14; L'abitazione con scoperto confina, da nord in senso orario, con: mappali 1191, 1111, 1108, 1107, Via Cà Diedo, 1138, 1137 e 11985. Con la comproprietà delle parti in comune come per legge, titolo o destinazione ed in particolare del mappale 1198 sub 1 strada di accesso. Quanto sopra viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noti ed accettati dalla parte acquirente, con tutti i diritti, gli accessori, le adiacenze, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive, annessi e connessi, nulla escluso o eccettuato, nonché la quota proporzionale di proprietà sulle parti comuni dell'edifico di cui le unità immobiliari in oggetto sono parte, così come previsto per legge, per destinazione, dal titolo di provenienza. b) Provenienza: La proprietà delle unità immobiliari in oggetto è stata acquistata dal sig. come sopra individuato, dalla società Edil Pegaso Srl, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Camponogara (VE), numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia e codice fiscale n. con atto di compravendita Notaio dott. iscritto nel P.IVA_1 Persona_3
ruolo del collegio Notarile del distretto di Venezia, in data 5 luglio 2007, registrato a Ufficio Entrate Venezia in data
11 luglio 2007 al n. 2992 serie 1T, repertorio n. 86024, raccolta n. 9812. c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: Il sig. in via sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 dichiara e garantisce Parte_1
la proprietà e la disponibilità dei beni ceduti e dichiara che gli stessi sono liberi da oneri, pesi, privilegi, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni, ad eccezione della ipoteca volontaria iscritta sul bene immobile ceduto a favore di Banca di
Credito Cooperativo del Veneziano Società Cooperativa, ora Controparte_2
CP_
con sede legale a RA (PD) , aderente al Gruppo Bancario Cooperativo
[...]
partita Iva ed iscrizione all'Albo delle Banche 4593.00 ed all'Albo delle soc. Cooperative m.p. A160107 P.IVA_2
a garanzia di un concesso mutuo fondiario di capitale iniziale pari ad € 170.000,00 (cento settanta mila/00),
17/07/2033; ipoteca che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della sig.ra una volta estinto Controparte_1
completamente il mutuo. d) Dichiarazione in merito alla conformità oggettiva: Il cedente, intestatario catastale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co.
1-bis della L. 27 febbraio 1985 n. 52, dichiara:
- che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti nelle relative planimetrie, che qui si allegano, depositate in catasto
- che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie, che qui si allegano, depositate in catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Venezia n. Rep. 86024, n. Racc. 9812.
- che vi è la piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. e) Impianti: le parti dichiarano che la presente cessione è convenuta con riferimento all'attuale stato degli impianti. Il Sig.
in riferimento al D.M. 37/2008, garantisce la conformità degli impianti esistenti alla normativa di Parte_1
sicurezza vigente al momento dell'istallazione e la Sig.ra acquisisce la relativa documentazione Controparte_1
amministrativa e tecnica ed il libretto d'uso e manutenzione degli stessi.
f.) Urbanistica: la parte cedente dichiara assumendosene piena responsabilità che il fabbricato oggetto del presente trasferimento è stato costruito in base al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Camponogara in data 06/04/2006
n. 145/05 e successiva D.I.A. n. 24/07 Prot. 5278 del 21/03/2007.
Il certificato di agibilità risulta rilasciato, in seguito a decorrenza dei termini per il silenzio assenso. La parte cedente dichiara, infine, che dopo l'ultimazione non sono state eseguite opere soggette a provvedimenti urbanistici di alcun genere e che fino ad oggi non sono stati effettuati interventi edilizi incidenti sulla commerciabilità degli immobili, né sono stati adottati provvedimenti sanzionatori secondo la normativa urbanistica vigente.
g) Certificazione energetica: la sig.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co 2 del d.lgs 192/2005 e Controparte_1
successive modifiche ed integrazioni, dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'attestato di prestazione energetica n. 73480/2025 redatto in data 20/06/2025 dall'architetto Piero Roberto Fiscella che qui si allega, garantendo il cedente la sua validità nonché di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato. La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
h) Dichiarazioni ai fini tributari: i sig.ri e chiedono che, agli effetti fiscali, i predetti Controparte_1 Parte_1
trasferimenti di quota di proprietà delle predette unità immobiliari vengano dichiarati esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 l. 74/87 e successive modifiche, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e come stabilito con la circolare 2/E dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito che qualora nell'ambito dei procedimento di separazione personale dei coniugi, scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla legge 74/87. i) Accollo del mutuo
La sig.ra si accolla, a titolo di corrispettivo per il trasferimento della quota, il mutuo concesso in favore Controparte_1
del sig. con garanzia ipotecaria come sopra meglio descritta sull'immobile oggetto di cessione e di tale accollo Parte_1
verrà data notizia alla Banca mutuante, chiedendo la liberazione del sig. A tali effetti la Sig.ra Parte_1 CP_1
, riconosce di subentrare dal momento dell'emissione della sentenza di divorzio, al Sig. verso la
[...] Parte_1
sopra citata Banca mutuante, e, in ogni caso, si obbliga a pagare puntualmente, a partire dal predetto momento le singole rate residue in linea capitale, interessi e accessori, sino a completa estinzione del debito, rinunciando, comunque, alla richiesta di restituzione della quota che sarebbe di competenza del sig. e si dichiara perfettamente edotta di tutte le Parte_1
clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. La Sig.ra inoltre, si obbliga ad attivarsi Controparte_1
immediatamente al fine di liberare il Sig. da ogni obbligo e garanzia nei confronti della Banca mutuante. Pt_1
l.) I sig.ri e dichiarano di essere in regime di comunione dei beni e che la cessione in Controparte_1 Parte_1
favore della moglie costituisce regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti nell'ambito della risoluzione della crisi familiare. Le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al suddetto trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunciando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
m.) I sig.ri e esonerano l'avv. Valentina Gasparini e l'avv. Francesco Lorenzin da Controparte_1 Parte_1
ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. n.) Le parti dichiarano di esonerare il
Conservatore dei R.R.I.I. di Venezia ora Ufficio del Territorio da ogni responsabilità e chiedono di ordinarsi all'Ufficio della Conservatoria dei registri Immobiliari di Venezia ora Ufficio del Territorio e ad ogni altro Ufficio competente di procedere alla trascrizione del trasferimento della quota di proprietà in favore della sig.ra La sig.ra Controparte_1
dovrà curare la trascrizione a sua cura e spese entro il termine di 60 giorni. o.) Le parti sono state Controparte_1
informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento di proprietà da intendersi quale condizione per la composizione bonaria della controversia, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito ad eventuali cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale e impiantistica. p.) Spese e imposte afferenti al trasferimento della suddetta quota immobiliare sono integralmente a carico della sig.ra q.) Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in Controparte_1
cui il Conservatore Immobiliare rifiutasse la trascrizione – o comunque in difetto dei presupposti dell'art. 1376 c.c. – il presente trasferimento immobiliare, preso atto della volontà delle parti di procedervi, sarà da considerarsi alla stregua di una promessa da eseguirsi avanti il Notaio, il cui costo verrà sostenuto dalla sig.ra 16) Spese legali integralmente CP_1
compensate tra le parti;
17) si richiede la trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda decisione per sua annotazione nei Registri di Matrimonio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 il sig. espone di aver contratto in data Parte_1
01.09.2001 matrimonio concordatario con la sig.ra matrimonio trascritto nel Registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Campagna Lupia al n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno
2001.
Dal matrimonio sono nati due figli: in data 03/11/2001 e in data 01/01/2006. Per_1 Per_2
Venuta meno l'affectio coniugalis, tra le parti era poi intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dal 18.12.2014, data dell'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (RG. 7112/2014), omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 23.03.2015.
Le condizioni concordate in sede di separazione prevedevano l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre alla quale era assegnata la casa coniugale, con impegno delle parti a metterla in vendita dal primo gennaio
2025, quando il figlio fosse divenuto maggiorenne. Era inoltre previsto a carico del signor Per_2
l'obbligo di provvedere al pagamento dell'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), Pt_1
oltre a rivalutazione Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie. Il ricorrente espone che il figlio lavora ormai da tre anni e vive presso i nonni materni. Per_1 Per_2
invece, conseguito il diploma della scuola secondaria di secondo grado, si appresta ad intraprendere a sua volta un'attività lavorativa.
Quanto alla propria situazione economica, il sig. deduce di lavorare come escavatorista con un Pt_1
reddito annuo pari a circa € 40.000,00. La casa coniugale è in comproprietà paritaria fra le parti ed è gravata da mutuo ipotecario di cui entrambe si fanno carico in egual misura.
Tanto premesso, non avendo avuto alcun riscontro alla lettera inviata alla sig.ra al fine di CP_1
addivenire ad un accordo sulle condizioni del divorzio, il sig. ha instaurato il presente giudizio Pt_1
chiedendo la pronuncia della cessazione del matrimonio. Quanto alle condizioni economiche relative alla prole, ha chiesto disporre la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore del figlio in quanto economicamente autosufficiente, confermando invece l'obbligo di Per_1
corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo CP_1 Per_2
di euro 225,00, oltre a rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie.
***
Si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio.
La convenuta espone anzitutto di essersi sempre fatta carico da sola della crescita e dell'educazione dei figli, poiché, salvo che nei primi tempi dalla separazione, il sig. non li ha più frequentati, Pt_1
limitandosi ad oggi a qualche sporadico messaggio.
Quanto alla propria situazione economica deduce di lavorare come addetta ai servizi presso la Cucina
Centralizzata di dalle 5.00 alle 11.00 del mattino e di percepire una retribuzione mensile di CP_2
1.000,00 euro. Svolge inoltre attività di cameriera a chiamata per una società di catering con una retribuzione media di circa 100,00 euro al mese. Infine, durante il periodo scolastico, dalle ore 12.30 fino alle 17.00, lavora come baby-sitter, attività per la quale viene remunerata mediamente con 250,00 euro al mese. Espone di sottoporsi da anni a tale carico di lavoro al fine di poter far fronte alle esigenze vita sue e dei figli, anche considerato che il sig. non si è mai fatto carico della propria quota di spese Pt_1
straordinarie.
È peraltro gravata pro quota della rata di mutuo ipotecario sull'abitazione coniugale che ammonta a
500,00 euro mensili, ha contratto un finanziamento dell'importo mensile di euro 236,00 per l'acquisto di una automobile e di euro 50,00 per l'acquisto di una lavatrice. La sig.ra rappresenta inoltre di CP_1
essere affetta da patologie che in futuro non le consentiranno lo svolgimento di lavori fisicamente impegnativi, come quelli attualmente svolti.
Nonostante le difficolta in cui versa, espone di essere interessata ad accollarsi l'intero importo del mutuo residuo gravante sull'immobile, che riuscirebbe a sostenere se le venisse concesso un termine di rientro molto più lungo di quello attualmente in essere.
Osserva inoltre come il sig. , a fronte di un reddito annuo di 40.000,00 euro, si faccia carico Pt_1
unicamente del 50% della rata del mutuo ipotecario sulla casa coniugale e goda pertanto di una migliore situazione economica. Situazione che migliorerebbe ulteriormente qualora la convenuta accettasse di acquistare la quota dell'immobile in capo al sig. , liberandolo del mutuo. Sulla base di tali Pt_1
considerazioni, la sig.ra ha chiesto in proprio favore un assegno divorzile dell'importo di 300,00 CP_1
euro mensili. Ha chiesto inoltre confermarsi l'assegnazione della casa coniugale e il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio già previsto in sede di separazione. Per_2
Nulla ha invece opposto quanto alla revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore del figlio di cui ha confermato la condizione di indipendenza economica. Per_1
***
Depositata la memoria ex art 473 -bis, 17, comma 1, da parte del ricorrente e disposti alcuni rinvii richiesti dalle parti al fine di verificare la possibilità di giungere da un accordo sulle condizioni del divorzio, all'udienza del 03.07.2025 le parti, comparse personalmente, hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo in ordine alle condizioni di cessazione degli effetti civili di matrimonio con previsione di trasferimento immobiliare confermato e sottoscritto in udienza.
*** Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n.
898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, con trasferimento immobiliare confermato e sottoscritto in udienza, al Tribunale non rimane che dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto dell'accordo intercorso tra le parti anche in merito al predetto trasferimento immobiliare.
Stanti le conclusioni concordi delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01.09.2001 da
[...]
e matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Pt_1 Controparte_1
di Campagna Lupia al n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2001;
2. ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del predetto atto;
3. prende atto degli ulteriori accordi patrimoniali intervenuti fra le parti e delle conclusioni congiunte rassegnate, che vengono riportate in epigrafe.
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, in data 09/09/2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente relatore ed estensore.
Dott.ssa Tania Vettore