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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 28 gennaio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5610/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Torino is. Z n.34, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiara Isgrò giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
, , in persona dei
[...] Controparte_3
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dal funzionario dott.ssa Alessandra Meliadò. RESISTENTE
OGGETTO: assegnazione temporanea ex art. 42bis D.Lgs. n. 151/2001
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 25.10.2024 premetteva di essere una Parte_1
insegnante, quale docente di scuola Secondaria di II grado, classe di concorso A027
(matematica e fisica) titolare presso il Liceo Classico e Linguistico "Ruggero Settimo" di
AN, facente parte dell'Ambito Territoriale della Provincia di AN ed in assegnazione provvisoria, per il corrente anno scolastico 2024-2025 presso il Liceo “La
Farina Basile” di Premetteva, altresì, di avere presentato (sempre per il corrente CP_3
a.s. 2024-2025) domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale sia per la scuola
1 secondaria di I grado (classe di concorso A028) che per la scuola secondaria di II grado
(classe di concorso A027).
Precisava di essere residente con la famiglia a e che il proprio nucleo familiare CP_3
era composto, oltre che dalla medesima, dal marito SI. (nato a [...] Parte_2
- Repubblica Democratica del Congo il 04.08.1984), nonché dai tre figli: di quasi Per_1
sei anni e poi le piccole di tre anni e di due anni;
il coniuge, nonché padre Per_2 Per_3
dei bambini, era dipendente del Centro Neuroloesi Bonino Pulejio "IRCCS" di CP_3
quale Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria.
Riferiva che in concomitanza alle operazioni di mobilità annuale (per l'anno scolastico
2024-2025) ella ricorrente, con comunicazione del 2.9.2024, inviata a mezzo PEC a firma anche del proprio legale, aveva inoltrato domanda di assegnazione temporanea di durata triennale ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, chiedendo agli . di e CP_4 CP_3
AN di essere assegnata ad una sede di servizio ubicata nella Provincia di CP_3
al fine di tutelare e garantire la crescita della minore (di appena due anni). Lamentava Per_3
Cont che detta richiesta era stata respinta dall' di con comunicazione PEC del CP_3
16.9.2024 prot. 22116, con la quale il diniego veniva motivato asserendo che l'ottenimento dell'assegnazione provvisoria (per il corrente anno scolastico) “è coerente con la ratio sottesa all'art. 42 bis, in quanto viene reso effettivo il diritto all'unità della famiglia normativamente garantito”, con la conseguenza che “la S.V. potrà partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria, anche per gli anni successivi, nei modi e tempi
Cont stabiliti dal al fine di usufruire della citata precedenza prevista dal CCNI”.
Denunciava l'illegittima mancata applicazione degli artt. 42bis e 45 del D.Lgs. n.
151/2001, asserendo la sussistenza di posti vacanti e disponibili nella Provincia di CP_3
Invocando precedenti giurisprudenziali a sé favorevoli, chiedeva pertanto l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione temporanea di durata triennale presso una sede scolastica facente parte della Provincia di e precisamente presso l'Istituto Comprensivo CP_3
“Sanzo Capizzi” di Capizzi e/o l'Istituto Vulcano (“Isolano”) di Vulcano e/o presso l'Istituto
“Stromboli” di Stromboli, su posto di corrispondente posizione retributiva facendo ricorso, ove occorresse, alla somma di ore / cattedre in part-time e/o spezzoni di cattedra, fermo restando, in ipotesi di indisponibilità per un triennio continuativo, la concessione del beneficio in modo frazionato, anche in sovrannumero, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 17.1.2025 si costituiva in giudizio il
[...]
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
[...] provincia di contestando la fondatezza della domanda. Controparte_7 CP_3
Deduceva la corretta applicazione da parte dell'amministrazione dell'art. 42bis del D.Lgs.
n. 151/2001 ed asseriva la derogabilità in melius della disciplina de qua ai sensi del C.C.N.I. concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del Personale Docente, Educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, prorogato per l'a.s.
2024/2025. Aggiungeva che l'attribuzione per il corrente anno scolastico alla ricorrente della sede di servizio presso il Liceo La Farina Basile di con il riconoscimento della CP_3
precedenza ex art. 8, comma 1, punto IV, lettera I) del C.C.N.I., era coerente con la ratio sottesa all'art. 42bis, in quanto veniva reso effettivo il diritto all'unità della famiglia normativamente garantito.
Evidenziava, poi, che era inammissibile la richiesta di assegnazione temporanea in soprannumero, occorrendo che vi fosse un posto vacante e disponibile e che, in ogni caso, la ricorrente non si trovava nella condizione soggettiva prescritta dall'art. 42bis D.Lgs. n.
151/2001, tenuto altresì conto che fino al 31.8.2025 la predetta era stata assegnata presso l'I.S. La Farina Basile di in servizio fino al 30.6.2025 presso l'I.C. Gallo di CP_3
CP_3
Da ultimo, in ordine al rapporto tra la disposizione di cui all'art. 42bis D.Lgs. n.
151/2001 e le previsioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2020/2021 siglato in data 8 luglio 2020 ed applicabile anche per l'a.s. 2024/2025, assumeva l'applicabilità di tali ultime disposizioni integranti quelle “condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione” fatte salve dal D.Lgs. n. 151/2001.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- All'udienza del 28.1.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea, giova premettere un breve richiamo alla normativa di riferimento.
Il Decreto Legislativo n. 151/2001, denominato “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”, disciplina “i congedi,
i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità” e prevede un complesso di norme a tutela e sostegno della famiglia. In particolare, tra le l'art. 42 bis dispone: “
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato,
3 a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.
La norma è chiaramente volta a tutelare l'unità familiare, l'esercizio delle funzioni genitoriali e il diritto dei fanciulli in tenera età di ricevere cura ed assistenza materiale affettiva da parte di entrambi i genitori.
Come emerge dal tenore letterale della disposizione, al fine di contemperare tale valore primario con le esigenze di servizio della P.A. di provenienza, il diritto è subordinato alla sussistenza di un posto vacante e disponibile presso l'Amministrazione di destinazione.
La disposizione sopra riportata in qualche modo si sovrappone (e si aggiunge) alla disciplina sui trasferimenti e sulle assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo, contenuta nel D.Lgs. n. 297/1994, che include le esigenze di famiglia, tra i titoli da valutare in materia di trasferimento (v. artt. 462 e 463), e prevede la concessione delle assegnazioni provvisorie per le “sole ipotesi1 di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute” (v. art. 475, comma 5), comunque anche queste da attuarsi previa la compilazione di un'apposita graduatoria e nei confronti di coloro che abbiano chiesto il trasferimento e non l'abbiano ottenuto. Ora, poiché si è in presenza di una disposizione normativa sopravvenuta, l'art. 42-bis riportato è da ritenersi applicabile, in assenza di una disposizione escludente dalla sua portata applicativa l'ambito scolastico.
Ed ancora, non osta all'applicabilità dell'invocato art. 42bis la disciplina integrativa in materia di mobilità scolastica affidata al C.C.N.I. 2020/2021 vigente ratione temporis, richiamato dall'Amministrazione Scolastica. Ed invero gli artt. 7 e 8 C.C.N.I. disciplinano l'assegnazione provvisoria del dipendente, che è istituto ben diverso dall'assegnazione temporanea di cui al citato art. 42bis, già per il solo fatto che ben differente è la durata dei due istituti (annuale la prima, triennale la seconda). Ne consegue che, contrariamente all'assunto di parte resistente, l'istituto contrattuale dell'assegnazione provvisoria non può ricondursi a quelle “condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione” fatte salve dal D.Lgs. n. 151/2001.
4 5.- Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, occorre accertare la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni necessarie per l'assegnazione temporanea.
La documentazione versata in atti comprova che , docente di scuola Parte_1
secondaria di II grado e titolare di cattedra presso il Liceo Classico e Linguistico “Ruggero
Settimo” di Caltanissetta, in data 2.9.2024 ha presentato richiesta di assegnazione temporanea di durata triennale ad una sede di servizio ubicata nella Provincia di L'ambito CP_3 territoriale di ha rigettato l'istanza con la seguente motivazione: “l'assegnazione CP_3 provvisoria (per il corrente anno scolastico) è coerente con la ratio sottesa all'art. 42 bis, in quanto viene reso effettivo il diritto all'unità della famiglia normativamente garantito”, con la conseguenza che “la S.V. potrà partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria, Cont anche per gli anni successivi, nei modi e tempi stabiliti dal al fine di usufruire della citata precedenza prevista dal CCNI”. L'ambito territoriale di Caltanissetta non risulta abbia risposto alla istanza presentata.
Orbene, sebbene l'art. 42 bis citato richieda “l'assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione per l'assegnazione temporanea”, tuttavia è espressamente previsto che “l'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
Il dissenso presentato dall' appare illegittimo, stante il Controparte_3
rilevato diverso ambito di operatività dell'art. 42 bis cit. rispetto a quello dell'istituto dell'assegnazione provvisoria di fonte contrattuale, la quale, invece, è diretta a favorire la mobilità territoriale dei dipendenti in funzione delle singole e soggettive condizioni del richiedente - e che è applicabile anche ai casi di mobilità interna alla medesima amministrazione, ivi compresi i docenti dipendenti del (cfr., già, Tribunale di Milano, CP_8
ordinanza n. 32285/2016. Nello stesso senso anche Trib. Messina, sentenza 26.6.2020 n.
799). Non si ravvisano, dunque, esigenze eccezionali a sostegno del diniego dell'Amministrazione.
Per quanto riguarda le condizioni necessarie per l'assegnazione temporanea, la ricorrente ha inoltre provato la sussistenza “di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”, come si evince dalla documentazione allegata rimasta esente da contestazioni specifiche (All. 10-14)
Ha, inoltre, dimostrato, con gli atti depositati, di essere madre di una figlia di età minore di tre anni ( nata il [...]) e che il coniuge e padre della bimba, Persona_4
5 sig. esercita attività lavorativa a Messina (All. 5-6). Parte_2
6.- Le considerazioni che precedono impongono dunque l'accoglimento del ricorso. Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis
D.Lgs. 151/2001 presso una sede di servizio ubicata nella provincia di con CP_3
conseguente condanna del resistente a provvedere a tale assegnazione temporanea. CP_1
7.- La natura interpretativa delle questioni esaminate e i contrasti giurisprudenziali registratisi in materia giustificano la compensazione di metà delle spese di giudizio. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della limitata attività processuale svolta e della serialità del contenzioso.
Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Maria Chiara Isgrò, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 25.10.2024 nei confronti del Controparte_1
,
[...] Controparte_9
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, sentiti i
[...]
procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto di all'assegnazione Parte_1
temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 presso una sede di servizio ubicata nella provincia di e, per l'effetto, condanna il a provvedere a CP_3 Controparte_1
tale assegnazione temporanea;
- condanna il alla rifusione di metà delle spese Controparte_1
giudiziali in favore della ricorrente, che liquida - già ridotte - in € 129,50 a titolo di metà contributo unificato ed in € 1.844,25 per metà compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv.
Maria Chiara ISGRO', compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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