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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 05/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5926/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. Rosa Filomena Prudente Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. Mario Roberto Tarzia
RESISTENTE
oggetto: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 20.07.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere titolare di assegno di invalidità civile dal 1985 poi convertito automaticamente, al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per legge, in assegno sociale categoria INV CIV n. 00319721, ha dedotto di: aver ricevuto, in data 06.05.2019, la riliquidazione d'ufficio dell'assegno con ricalcolo della prestazione dal 2013 sino al 2019 con l'insorgenza di un debito a suo carico pari ad euro 23.999,32 e la revoca dell'assegno d'invalidità; aver CP_ presentato domanda di ricostituzione reddituale all' dalla quale è derivato un credito a suo favore pari ad euro 13.414,17 ed il ripristino dell'assegno mensile a partire da gennaio 2016; aver ricevuto, in data
24.10.2019, un'ulteriore comunicazione relativa al debito pari ad € 10.585,15, derivante dalla differenza tra quanto vantato a credito e quanto dovuto dall'istante all'Istituto, recuperato tramite trattenute mensili del
20% sulla prestazione in godimento.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “- di disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti stabilendo il termine per la notifica per l'integrazione del contraddittorio;
- di accertare e dichiarare CP_ l'insussistenza degli indebiti richiesti in pagamento dall' nei confronti del sig. e Parte_1 CP_ precisamente quelli indicati nelle note del 08.07.2019 e del 24.10.2019; - condannare l' alla restituzione delle somme trattenute ingiustamente a titolo di indebito in esecuzione e per le ragioni indicate delle note richiamate nel ricorso e di cui al punto precedente, con riserva di agire in separato giudizio al fine di ottenere la condanna specifica”, con vittoria di spese.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Quindi, la causa, istruita in via documentale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è parzialmente fondata per quanto di ragione, potendosi richiamare le condivisibili ragioni espresse dalla Corte d'Appello di Bari in una fattispecie affine a quella sottoposta all'odierno vaglio, di seguito riprodotte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. App. Bari-Sez. Lavoro, sentenza n. 1803 del 4.1.2021 e sentenza n. 1381/2024).
2.1. Ed invero, pacifica la natura assistenziale del beneficio erogato alla odierna parte ricorrente, la fattispecie di indebito in discorso deve essere disciplinata alla luce dei principi vigenti in materia, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come di recente precisato dalla Suprema corte con sentenza n. 13223 del 30/6/2020 - proprio sulla questione che qui viene in rilievo dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale - e con sentenza n. 26036 del 15/10/2019, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Le pronunce si pongono sulla scia di Cass. Sez. Lav. n. 28771 del 9/11/2018, che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone anche la più recente sentenza (Cass. Sez. Lav. n. 31372 del 2.12.2019), secondo cui, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'articolo 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens.
Sempre secondo la recente sentenza della Cassazione, il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce muove dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033
c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art.38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte cost. 14 dicembre 1993, n. 431). Con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/2018 cit. richiedono entrambe che sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003
- prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una CP_ determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
In particolare, nell'articolata motivazione, la Corte ha anche evidenziato che:
- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito CP_ che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente, tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venir meno del suo diritto potrebbe sussistere ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri CP_ redditi alla P.A., ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere ai redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
- il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire CP_ all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia;
da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono CP_ sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica.
Sulla scorta di tali argomenti, si ricava il principio secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la percezione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo: situazione, comunque, non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere. Controparte_2
2.2. Ciò premesso, con riguardo ai motivi del ricorso, deve innanzitutto ritenersi infondato il motivo del ricorso relativo alla genericità delle ragioni dell'indebito.
Invero, l'istituto ha ben spiegato le ragioni dell'indebito per il periodo di corresponsione dell'assegno di invalidità dal 2013 al 2016, risiedenti nella omessa comunicazione della situazione reddituale.
CP_ L' invero, ha prodotto la missiva del 21.11.2015 nella quale sono stati chiesti al ricorrente i redditi percepiti nell'anno 2012 e 2013, con avviso di sospensione della prestazione dal 2016.
Detta missiva, deve ritenersi giunta nella sfera di conoscibilità del ricorrente essendo presente in atti la relata CP_ di compiuta giacenza (v. doc. n. 2 fascicolo effettuata presso l'indirizzo coincidente con quello riportato nel certificato storico di residenza (via G. Salvemini n. 82 di cui al doc. n. 13 affoliato al fascicolo di parte istante).
Trattasi di atto stragiudiziale non soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali.
2.3. Tuttavia, calando al caso di specie i sopra richiamati principi giurisprudenziali, i ratei dell'assegno assistenziale indebitamente erogati non sono ripetibili per il periodo anteriore alla comunicazione di richiesta dei redditi e di avviso della sospensione della prestazione;
pertanto, non sono ripetibili ratei sino alla mensilità di novembre 2015.
Risulta, pertanto, prevalente l'esigenza di tutelare l'affidamento del ricorrente in assenza di un suo contegno doloso (invero nemmeno prospettato dall'Ente), fino al periodo antecedente alla comunicazione del
22.11.2015.
Peraltro, deve osservarsi che parte ricorrente ha prodotto certificazione dell'Agenzia delle Entrate del
24.5.2022 (v. doc. n. 5 fascicolo ricorrente) nella quale è attestata la percezione, per l'anno 2013, del reddito esente pari ad € 3.724,00 da ritenersi riferibile proprio alla percezione dell'assegno di invalidità sia per la causale “reddito esente” sia per il complessivo importo sostanzialmente coincidente a quanto percepito dal per l'anno 2013 (v. comunicazione di riliquidazione del 6.5.2019 sub. doc. n. 3 parte ricorrente). Pt_1
CP_ Tanto, conferma la presenza nell'anagrafe tributaria dei redditi dichiarati e la possibilità per l' di venirne a conoscenza.
Per gli anni successivi, non si rinvengono elementi per ritenere sussistente, come già evidenziato, comportamenti dolosi del ricorrente tali da escludere l'affidamento, quanto meno fino alla richiamata comunicazione.
3. In parziale accoglimento del ricorso, va dichiarata l'irripetibilità delle somme relative all'assegno di CP_ invalidità sino al mese di novembre 2015, con condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute per il predetto titolo, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo.
CP_
4. Le spese di lite seguono la sostanziale e prevalente soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
CP_ Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 nella causa iscritta al n. 5926/2022 R.G.A.C. così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità delle somme relative all'assegno di CP_ invalidità sino al mese di novembre 2015 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme trattenute per il predetto titolo, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2700,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 05.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro