Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 7110 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. COLOMBO MARGHERITA) CP_1
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 29/04/2025, disposta ex art 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che la parte costituita ha tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta,
esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
Dichiara che è in possesso del requisito sanitario (67%) richiesto Parte_1
ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket da dicembre 2023.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
che liquida in misura pari a € 800,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che la parte ricorrente in epigrafe con ricorso ex 442 c.p.c. aveva convenuto in giudizio l' per vedersi riconosciuto il 67% di invalidità civile ai CP_1
fini dell'esenzione ticket ex art.6 del DM 1.2.1991.;
-premesso che la parte ricorrente in particolare deduceva che in data 4.12.2023
aveva presentato domanda amministrativa -Domanda Prot. N. CP_1
5500.04/12/2023.0896666- e che essendo decorsi oltre 120 giorni l'istanza doveva ritenersi respinta ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973
che testualmente dispone “in materia di assistenza obbligatoria la richiesta
all'istituto si intende ad ogni effetto di legge respinta quando siano trascorsi120
giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato”;
- premesso che l' costituitasi chiedeva rinvio del presente procedimento in CP_1
attesa della conclusione di quello per accertamento tecnico preventivo portante r.g. n. 7111/24 pendente tra le stesse parti al fine di accertare l'invalidità civile o la riunione die due procedimenti;
- premesso che la causa veniva rinviata, su richiesta congiunta delle parti, per acquisire la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, resa nel predetto giudizio r.g.
N. 7111/2024 per l'accertamento del 74% di invalidità civile;
- premesso che, acquisita per evidenti ragioni di economia processuale la relazione di consulenza tecnica medico legale, la causa veniva rinviata all'udienza
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del 29.04.2025 e, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., trattenuta in deliberazione;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (69%) a far data dalla domanda;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr.
relazione in atti);
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 02/05/2025.
IL DI
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- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro