Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01070/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2025, proposto dai sigg.ri-OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Guglielmo Raso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
dei sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di -OMISSIS-sull’istanza del ricorrente del 3 giugno 2025, volta a sollecitare l’ente locale all’adozione di tutti gli atti ispettivi e di vigilanza urbanistico-edilizia ex artt. 27-31 del d.P.R. n. 380/2001 sui manufatti abusivamente realizzati dai controinteressati;
nonché per la condanna del Comune di -OMISSIS-a provvedere in ordine alla summenzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta .
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 il dott. MA IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha agito, ai sensi degli artt. 31 e 117 del cod.proc.amm., per sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS-sulla sua istanza-diffida del 3 giugno 2025, con cui l’ente locale è stato sollecitato ad attivare i poteri di verifica e di vigilanza edilizia in relazione ad interventi effettuati dai controinteressati: 1) sul proprio terreno in paventata assenza di titoli edilizi nonché di autorizzazioni paesaggistica e sismica; 2) sul demanio civico; alcuni interventi abusivi sarebbero stati posti a base di un decreto di citazione a giudizio a carico dei medesimi controinteressati.
2 - Il Comune di -OMISSIS-, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3 – In vista dell’udienza camerale, parte ricorrente con memoria ha sostanziato i pregiudizi immediati e concreti alla stessa derivanti dagli interventi oggetto dell’esposto.
4 - Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2026, uditi i difensori come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5 - Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per quanto di ragione.
6 - Il Collegio rileva in via generale che - come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza in materia - “ il ricorso avverso il silenzio rifiuto, ex art. 117 c.p.a. diretto ad accertare la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza del privato, volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, …risulta esperibile solo in presenza di un obbligo di provvedere, nascente da specifiche previsioni di legge ovvero dai principi generali ovvero anche dalla peculiarità del caso” ( ex plurimis cfr. Cons. St., IV, n. 653/2016; III, n. 5015/2015).
In tale prospettiva, il dovere delle Amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso è configurabile “ nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio ”. Per cui, in tanto si può considerare illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di un privato, in quanto questa sia vincolata a pronunciarsi entro un termine prescritto dalla legge, da un regolamento, da un atto di autolimitazione dell’Amministrazione stessa, in corrispondenza ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento. Uguale onere di pronunciarsi incombe sull’Amministrazione ove lo impongano, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia o di equità (cfr. Cons. St., n. 4235/2016; T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 5114/19) ovvero scaturenti dai princìpi generali oppure dalla peculiarità del caso (Cons. St., IV, n. 653/2016; id. n. 5015/2015).
A tale stregua, più in particolare, la giurisprudenza consolidata si esprime condivisibilmente nel senso della sussistenza dell'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sull'istanza di accertamento e di repressione di abusi realizzati sul fondo vicino o confinante, che sia stata formulata dal proprietario o, più ampiamente, da tutti coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento, derivante dalla titolarità di un diritto reale o da un rapporto obbligatorio, con la zona in cui ricade il manufatto abusivo, e che abbiano titolo, in forza di ciò, a pretendere dal Comune la demolizione del fabbricato, che leda il loro interesse al corretto assetto urbanistico ed ambientale dei luoghi ( ex multis cfr. Cons. St., VI, n. 2063/2019; id., IV, n. 5087/2015; id., IV n. 744/2011; id., VI, n. 233/2014 ; T.A.R. Lombardia, Milano n. 724/2021; T.A.R. Sardegna, II, n. 522/2019; T.A.R. Piemonte, II, n. 320/2021).
A tali soggetti va condivisibilmente riconosciuta una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo essi gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla loro proprietà.
Ne consegue che costoro sono titolati ad agire perché l’Amministrazione si attivi con l’adozione delle misure rese necessarie dall’illegittima edificazione, in mancanza delle quali potranno pretendere un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni e dia conto delle valutazioni dell’ente in merito alla sussistenza o meno dell’abuso denunciato, con la conseguenza che i medesimi possono proporre anche l'azione a seguito del silenzio dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31 del cod.proc. amm. ( ex multis cfr. Cons. St., VI, n. 2063/2019; T.A.R. Campania, VIII, n. 859/2021; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 2290/2019; T.A.R. Lombardia, II, n. 2171/2018; T.A.R. Lazio, II- quater , n. 5542/2017; Cons. St., sez. IV, n. 2468/2012).
7 - Sulla scorta di tali coordinate ricostruttive, nel caso di specie il Tribunale ritiene di poter accertare la sussistenza dell’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza del ricorrente in forza dei seguenti elementi:
a) il dato della vicinitas , in ragione del duplice rilievo secondo cui i complessi balneari per i quali parte ricorrente è titolare di concessione demaniale marittima sono posti in prossimità dei terreni su cui sono stati denunciati gli abusi e fanno parte del medesimo comprensorio (la Spiaggia di -OMISSIS-);
b) i profili di concreto pregiudizio, dedotti da parte ricorrente con memoria versata in atti e riconnessi all’imponente trasformazione abusiva del suolo denunciata, sui loro stabilimenti, in ragione della contiguità fisica e funzionale tra le aree interessate dagli abusi e le concessioni balneari dagli stessi esercite;
c) il contenuto circostanziato e documentato della denuncia, ben diversa da un mero esposto e come tale concretamente idonea ad attivare gli specifici e puntuali poteri di indagine e di valutazione del Comune, secondo il paradigma normativo individuabile negli artt. 27, 31 e 33 del d. P. R. n. 380/2001. Tali norme, in particolare, declinano i poteri di vigilanza e d’intervento dell’Amministrazione per far sì che l'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale risulti conforme alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
Sotto tale profilo, in giurisprudenza si è fatto condivisibilmente leva sul tenore della disciplina edilizia, avente natura di normativa di principio, e in particolare sulla formulazione dell’art. 27 del d. P. R. n. 380/2001, per qualificare normativamente, in casi simili, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere (Cons. St., VI Sez. n. 3120/2020).
In tal ottica, tenuto conto dei compiti di salvaguardia del territorio che competono al Comune, l’obbligo di pronunciarsi nel caso di segnalazione nella quale si assuma essere stato realizzato un abuso edilizio risulta ulteriormente corroborato e giuridicamente qualificato.
E’ poi da aggiungere che il comportamento inerte del Comune deve ritenersi nella specie vieppiù contrastante con i principi di buon andamento, giustizia ed equità, ove si consideri la formulazione dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, nella versione vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 190/2012, a mente della quale l’Amministrazione è tenuta a fornire riscontro – seppur con motivazione in “ forma semplificata ”, ossia con un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo – persino nel caso in cui l’istanza del privato sia inaccoglibile per “ manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda ”.
8 - Il ricorso è inoltre tempestivo in dipendenza di quanto previsto dall’art. 31, comma 2, del cod.proc. amm., a lume del quale l’azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perduri l’inadempimento, e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
La notifica del ricorso in esame risale difatti al 12 dicembre 2025, e dunque a data antecedente allo spirare del termine annuale decorrente dal trentesimo giorno dalla scadenza del termine ordinario di conclusione del procedimento avviato con l’istanza del ricorrente del 3 giugno 2025.
8 - In definitiva, deve pertanto essere accolta la richiesta di parte ricorrente di condannare il Comune di -OMISSIS-a provvedere esplicitamente e motivatamente (in senso positivo o negativo che sia) sulla sua istanza del 5 novembre 2023, previo espletamento, beninteso, delle dovute verifiche e valutazioni in sede di vigilanza edilizia.
L’ente locale dovrà quindi dar conto dell’esistenza o meno dell’illecito edilizio e dell’eventuale avvio del procedimento teso alla sua repressione, compiendo, in quest’ultimo caso, ogni utile valutazione in ordine al tipo di provvedimento sanzionatorio da porre in essere, in coerenza con le eventuali violazioni accertate, con la legislazione vigente e con i principi generali di legalità, ragionevolezza e proporzionalità. Tutto ciò al fine di consentire all’istante di valutare, alla luce dei riscontri forniti dal Comune, la fondatezza o meno delle proprie doglianze, e di impugnare l’eventuale provvedimento sfavorevole (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3460/2018).
Il Collegio deve quindi assegnare al Comune un termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione - o dalla notificazione, se antecedente - della presente sentenza, affinché lo stesso si attivi nel senso testé indicato.
Si nomina sin d’ora quale commissario ad acta , per il caso di inerzia dell’Amministrazione perdurante oltre il suddetto termine, il Prefetto di Latina (con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario del suo ufficio). Commissario che dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte ricorrente, che avrà cura di comunicare al Commissario l’intervenuta vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere in luogo del Comune agli adempimenti in precedenza descritti nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni.
9 – Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di -OMISSIS-di provvedere sull’istanza-diffida del ricorrente, nei sensi specificati al paragrafo 8, entro la scadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o (se anteriore) della notificazione in via amministrativa della presente sentenza.
In difetto, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Latina, che a sua volta provvederà in luogo del Comune con la tempistica e le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Comune di -OMISSIS-al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 5.000 (cinquemila/00), oltre ad accessori come per legge nonché alla restituzione del contributo unificato, spese tutte da distrarsi in favore del legale di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei Conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l. n. 241/1990, all’atto del suo passaggio in giudicato.
Dispone, altresì, la trasmissione della presente decisione all’Organismo di valutazione interna dell’Amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 2, comma 9 della l. n. 241/1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente, i controinteressati e la vicenda per cui è causa
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES IM CO SA, Presidente
MA IS, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IS | ES IM CO SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.