CASS
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/11/2025, n. 31240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31240 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1425/2025 R.G. proposto da: UD KA, rappresentata e difesa dall’avvocato DE FEO AU ([...]) -ricorrente- contro UD IO, CH IA RO, CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SPA, in persona del legale rappresentante -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1235/2024 depositata il 10/06/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere IT IR A. US. Civile Sent. Sez. 1 Num. 31240 Anno 2025 Presidente: ST LB Relatore: US IT IR ANNA Data pubblicazione: 30/11/2025 2 di 10 FATTI DI CAUSA La Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (in acronimo CARISP) ha proposto, innanzi al giudice italiano, azione revocatoria al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia ovvero di nullità per simulazione assoluta dell’atto di alienazione immobiliare compiuto da DA IK in favore dei suoi genitori di DA EZ e OS RI SA (asseritamente in pagamento di un debito scaduto) in quanto idoneo a ledere le ragioni creditorie vantate da essa CARISP in forza di quattro contratti di fideiussione sottoscritti con la DA (in qualità di garante delle obbligazioni della società GNC s.r.l.) nel territorio della Dogana e della Repubblica di San Marino. Il Tribunale ha accolto la domanda. In sede di appello DA IK ha chiesto anche – per quanto qui di interesse- la dichiarazione di nullità delle fideiussioni poste alla base del credito, in forza della sopravvenuta giurisprudenza che afferma la nullità (parziale) di contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. sez. un. 41994/2021) La Corte d’appello ha respinto il gravame sul rilievo, ritenuto assorbente quanto alla dedotta nullità dei contratti, che essi sono stati stipulati in uno stato estero fuori dal 3 di 10 mercato interno alla UE, con conseguente inapplicabilità tanto del diritto nazionale che del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) art. 101 che prevede il divieto di intese anticoncorrenziali fra imprese. Avverso la predetta sentenza DA IK ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un motivo. Non si sono costituiti gli intimati CARISP, nonché DA e OS questi ultimi già contumaci in appello. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e la ricorrente ha depositato memoria. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025 il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso ma con la rettifica in diritto della motivazione ex art 384 c.p.c. mentre il difensore della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 16 e 17 della L. 218/1995, artt. 45 e 46 Reg. UE n. 2012/1215 nonché dell’art. 2 L. 287/1990 ed art. 101, commi primo ed ultimo, TFUE. La ricorrente lamenta la nullità della decisione impugnata nella parte in cui dichiara la validità di un contratto di diritto internazionale i cui effetti sono contrari all’ordine pubblico interno e comunitario, in particolare alle norme sulla tutela della concorrenza e del mercato, in violazione degli artt. 16 e 17 L. 218/1995, i quali prevedono l’inapplicabilità della legge straniera i cui effetti siano contrari all’ordine pubblico. La ricorrente deduce l’applicabilità delle norme in discorso ai contratti oggetto di controversia, in virtù dell’adesione, da parte della Repubblica di San Marino, ad una serie di Convenzioni 4 di 10 bilaterali con l’Unione, in cui si impegna ad adottare tutte le misure appropriate per l’attuazione di atti giuridici e norme UE in materia di politica monetaria e di mercato interno (ex plurimis Convenzione di Amicizia e di buon vicinato del 1939; la Convenzione del 27 marzo 2012). Rileva che le conclusioni della Corte d’appello, in quanto fondate sul solo motivo che i contratti sono stati stipulati in uno stato estero fuori dal mercato interno alla UE, con conseguente inapplicabilità tanto del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) art. 101 (omologo dell'art. 2 L. 287/90), sono errate e contrastano con principi di diritto di rango primario che impongono il rispetto dei principi di ordine pubblico internazionale e interno, i quali prevalgono su qualsiasi altra norma straniera nel caso in cui siano violati i principi ritenuti essenziali dall’ordinamento. Deduce che ogni atto estero (ed ancor più quindi i contratti) non può produrre effetti all’interno dell’UE quando risulti lesivo dell’ordine pubblico internazionale e, quindi, stravolga i suoi valori fondanti;
inoltre che la Repubblica di San Marino è legata indissolubilmente alla Comunità Europea e, per molti aspetti, soggiace all’obbligo di rispettarne i principi di diritto unionali. Rileva che in questo caso sono state violate norme ordine pubblico interno a tutela del consumatore. 2.- Il Procuratore generale rileva che la sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi: la prima relativa al difetto di allegazione sulla questione della nullità e la seconda relativa alla inapplicabilità dei principi unionali ai contratti intercorsi con la Repubblica di San Marino. Osserva che la ricorrente non ha impugnato la prima ragione della decisione, ovvero l’affermazione relativa alla impossibilità di effettuare il rilievo officioso della nullità a 5 di 10 causa della mancata allegazione e produzione di quanto necessario a quel fine, e di conseguenza il ricorso non può accogliersi atteso che in ordine alla nullità delle fideiussioni vi è un capo della decisione autonomo che non è stato impugnato dalla parte ricorrente ed è divenuto perciò cosa giudicata. Rileva tuttavia che la decisione merita di essere rettificata in diritto, ex art. 384 c.p.c., affermando il principio di diritto secondo il quale i contratti di fideiussione stipulati nella Repubblica di San Marino da consumatori residenti in Italia devono essere rispettosi dei principi unionali e di ordine pubblico italiano al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato creditizio, la salvaguardia del risparmio e la tutela della parte debole, nonché di evitare meccanismi di lesione diretta del principio (interno) di ordine pubblico economico e distorsione dei diritti del consumatore. 3.- Il motivo è fondato. 3.1.- Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata non esprime due diverse ragioni decisorie in quanto la nullità dei contratti di fideiussione è un'unica questione che è stata decisa nel merito per la ragione -che la stessa Corte d’appello dichiara esplicitamente assorbente- che la Repubblica di San Marino non sarebbe tenuta a rispettare i principi di derivazione unionale né la legge italiana. Ed invero la Corte territoriale pur affermando che la nullità, dedotta con il primo motivo di appello, sarebbe stata affermata apoditticamente e genericamente, senza precisare quale dei cinque contratti ne sarebbe affetto, entra poi nel merito della questione, segno questo che la ragione di nullità dedotta dalla parte era individuabile nella sua esatta portata. Del resto, è lo stesso giudice d’appello a 6 di 10 dare atto che i titoli erano già acquisiti in atti in quanto allegati alla citazione, e quindi dal loro esame si poteva anche officiosamente rilevare la nullità per violazione norme imperative (Cass. n. 16102/2024; Cass. n. 4867/2024; Cass. n. 34053/2023). Il giudice d’appello, inoltre, aveva in premessa affermato che «i motivi di impugnazione svolti consentono di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee», così superando la specifica eccezione di inammissibilità dell’appello, ed in effetti anche il primo motivo (relativo alla eccezione di nullità) viene dichiarato infondato e non inammissibile. Ancora, il giudice d’appello dà atto della «lunga argomentazione in diritto» contenuta nel motivo di appello, che ritiene «del tutto avulsa dalla fattispecie fattuale». In definitiva, l’intero impianto della motivazione rivela, sia pure attraverso alcuni passaggi motivazionali sovrabbondanti e parzialmente contraddittori, una unica ragione decisoria e cioè che gli argomenti esposti dalla parte non sarebbero conferenti al caso di specie, poiché la Repubblica di San Marino non è tenuta a rispettare né il diritto europeo né il diritto italiano posto che «i contratti sono stati stipulati in uno stato estero fuori dal mercato interno alla UE, con conseguente inapplicabilità tanto del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) art. 101 (omologo dell'art. 2 L. 287/90) che prevede il divieto di intese anticoncorrenziali fra imprese, quanto della legge italiana cit.» Questa è la ragione decisoria effettiva ed è specificamente impugnata dalla parte. 4.- Nel merito, si osserva che le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 41194 del 31.12.2021, 7 di 10 hanno affermato il seguente principio di diritto «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti». In questa sentenza le sezioni unite hanno rilevato che l'introduzione in pressoché tutti i paesi occidentali della disciplina antitrust che regola i rapporti tra imprenditori e consente un corretto svolgimento dei rapporti concorrenziali è strettamente legata nel nostro ordinamento all’art. 41 della Costituzione, secondo il quale l'iniziativa economica privata è libera e tuttavia non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale. In Italia la legge antitrust n. 287 del 1990 ha vietato le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire restringere o falsare in qualsiasi forma in maniera sostanziale il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, operando un bilanciamento tra le giustapposte esigenze di garanzia della libera esplicazione delle iniziative economica privata e della tutela dei consumatori. Nello stesso senso l'art. 101 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea il quale dispone: «1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano 8 di 10 pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione……2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto». 5.- Si tratta non soltanto di specifiche norme di diritto positivo, dirette a regolare il contenuto dei contratti e derogabili dalla autonomia privata ma di veri e propri principi di carattere generale, la cui inosservanza è sanzionata dalla nullità, finalizzati a regolare il mercato ma anche a proteggere i consumatori dagli effetti di intese pregiudizievoli, dal momento che l’acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza. In ragione di ciò si determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti quel modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (Cass. n. 21841 del 02/08/2024). 6.- Ciò rende evidente che nel caso di specie non si tratta solo di stabilire quale sia la legge applicabile ai contratti stipulati, ma di verificare se i predetti contratti producano l'effetto, vietato nel nostro ordinamento, di «impedire restringere o falsare in qualsiasi forma in maniera sostanziale il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante» ed abbiano quindi 9 di 10 inaccettabilmente pregiudicato, e in che misura, i diritti della parte stipulante. 6.1.- Come correttamente rileva il Procuratore generale, la normativa anticoncorrenziale è posta a garanzia dell'ordine pubblico economico e, quando si tratti di contratti bancari firmati nello Stato di San Marino da persone residenti in Italia (nel nostro caso peraltro alcuni contratti erano sottoscritti anche con la Dogana) non è possibile negare a priori la possibilità di applicare questi principi di diritto interno per il solo fatto che la Repubblica di San Marino non fa parte della Unione Europea. Inoltre, non si è neppure indagato se analoghi principi valgano anche per la Repubblica di San Marino non già in virtù della sua appartenenza all'Unione europea ma in virtù di specifici accordi con l'Italia o con la UE;
come rileva la parte ricorrente, la Repubblica di San Marino è legata all’Italia da diversi trattati e tra questi l’Accordo sulla cooperazione economica e sull’unione doganale firmato nel 1991, la Convenzione di Amicizia e di buon vicinato del 31.03.1939 (aggiornata nel 1980) la Convenzione del 27 marzo 2012 in materia monetaria e finanziaria e altri Accordi in materia di cooperazione economica (31/3/2009) e in materia di collaborazione finanziaria (26/11/2009). Del resto, si tratta di un paese che costituisce una enclave e che ha rapporti economici sia con l'Italia che con l'Unione Europea e aspira alla stipula di un accordo di associazione (COM (2024)- 189) con la UE, sicché non può non avere strumenti di armonizzazione della propria compagine normativa con quella dei paesi con i quali intrattiene rapporti. 6.- Le conclusioni della Corte d’appello non si fondano su un effettivo esame delle questioni rilevanti nella specie e 10 di 10 cioè quale sia la legge applicabile contratti de quo, a quali principi si uniformi lo stato di San Marino nei suoi rapporti commerciali con l'Italia e per la stipula di contratti bancari con cittadini italiani e se i contratti conclusi con la ricorrente producano degli effetti contrari a norme di ordine pubblico economico nell'ordinamento italiano sicché, ove siano posti a fondamento di un'azione revocatoria promossa innanzi al giudice italiano nei confronti di un cittadino italiano, se ne debba rilevare la nullità relazione alle clausole contrastanti con i principi generali desumibili dagli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, con la conseguente valutazione se la nullità di estenda o meno all’intero contratto (Cass. n. 26957 del 20/09/2023; Cass. n. 6685 del 13/03/2024). Da qui poi dipende la decisione sull’azione revocatoria esperita dalla banca che deve fondarsi necessariamente su un titolo valido. Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 07/10/2025. Il Consigliere est. IT IR A. US Il Presidente LB ST
inoltre che la Repubblica di San Marino è legata indissolubilmente alla Comunità Europea e, per molti aspetti, soggiace all’obbligo di rispettarne i principi di diritto unionali. Rileva che in questo caso sono state violate norme ordine pubblico interno a tutela del consumatore. 2.- Il Procuratore generale rileva che la sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi: la prima relativa al difetto di allegazione sulla questione della nullità e la seconda relativa alla inapplicabilità dei principi unionali ai contratti intercorsi con la Repubblica di San Marino. Osserva che la ricorrente non ha impugnato la prima ragione della decisione, ovvero l’affermazione relativa alla impossibilità di effettuare il rilievo officioso della nullità a 5 di 10 causa della mancata allegazione e produzione di quanto necessario a quel fine, e di conseguenza il ricorso non può accogliersi atteso che in ordine alla nullità delle fideiussioni vi è un capo della decisione autonomo che non è stato impugnato dalla parte ricorrente ed è divenuto perciò cosa giudicata. Rileva tuttavia che la decisione merita di essere rettificata in diritto, ex art. 384 c.p.c., affermando il principio di diritto secondo il quale i contratti di fideiussione stipulati nella Repubblica di San Marino da consumatori residenti in Italia devono essere rispettosi dei principi unionali e di ordine pubblico italiano al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato creditizio, la salvaguardia del risparmio e la tutela della parte debole, nonché di evitare meccanismi di lesione diretta del principio (interno) di ordine pubblico economico e distorsione dei diritti del consumatore. 3.- Il motivo è fondato. 3.1.- Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata non esprime due diverse ragioni decisorie in quanto la nullità dei contratti di fideiussione è un'unica questione che è stata decisa nel merito per la ragione -che la stessa Corte d’appello dichiara esplicitamente assorbente- che la Repubblica di San Marino non sarebbe tenuta a rispettare i principi di derivazione unionale né la legge italiana. Ed invero la Corte territoriale pur affermando che la nullità, dedotta con il primo motivo di appello, sarebbe stata affermata apoditticamente e genericamente, senza precisare quale dei cinque contratti ne sarebbe affetto, entra poi nel merito della questione, segno questo che la ragione di nullità dedotta dalla parte era individuabile nella sua esatta portata. Del resto, è lo stesso giudice d’appello a 6 di 10 dare atto che i titoli erano già acquisiti in atti in quanto allegati alla citazione, e quindi dal loro esame si poteva anche officiosamente rilevare la nullità per violazione norme imperative (Cass. n. 16102/2024; Cass. n. 4867/2024; Cass. n. 34053/2023). Il giudice d’appello, inoltre, aveva in premessa affermato che «i motivi di impugnazione svolti consentono di individuare con adeguata specificità tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee», così superando la specifica eccezione di inammissibilità dell’appello, ed in effetti anche il primo motivo (relativo alla eccezione di nullità) viene dichiarato infondato e non inammissibile. Ancora, il giudice d’appello dà atto della «lunga argomentazione in diritto» contenuta nel motivo di appello, che ritiene «del tutto avulsa dalla fattispecie fattuale». In definitiva, l’intero impianto della motivazione rivela, sia pure attraverso alcuni passaggi motivazionali sovrabbondanti e parzialmente contraddittori, una unica ragione decisoria e cioè che gli argomenti esposti dalla parte non sarebbero conferenti al caso di specie, poiché la Repubblica di San Marino non è tenuta a rispettare né il diritto europeo né il diritto italiano posto che «i contratti sono stati stipulati in uno stato estero fuori dal mercato interno alla UE, con conseguente inapplicabilità tanto del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) art. 101 (omologo dell'art. 2 L. 287/90) che prevede il divieto di intese anticoncorrenziali fra imprese, quanto della legge italiana cit.» Questa è la ragione decisoria effettiva ed è specificamente impugnata dalla parte. 4.- Nel merito, si osserva che le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 41194 del 31.12.2021, 7 di 10 hanno affermato il seguente principio di diritto «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti». In questa sentenza le sezioni unite hanno rilevato che l'introduzione in pressoché tutti i paesi occidentali della disciplina antitrust che regola i rapporti tra imprenditori e consente un corretto svolgimento dei rapporti concorrenziali è strettamente legata nel nostro ordinamento all’art. 41 della Costituzione, secondo il quale l'iniziativa economica privata è libera e tuttavia non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale. In Italia la legge antitrust n. 287 del 1990 ha vietato le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire restringere o falsare in qualsiasi forma in maniera sostanziale il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, operando un bilanciamento tra le giustapposte esigenze di garanzia della libera esplicazione delle iniziative economica privata e della tutela dei consumatori. Nello stesso senso l'art. 101 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea il quale dispone: «1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano 8 di 10 pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione……2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto». 5.- Si tratta non soltanto di specifiche norme di diritto positivo, dirette a regolare il contenuto dei contratti e derogabili dalla autonomia privata ma di veri e propri principi di carattere generale, la cui inosservanza è sanzionata dalla nullità, finalizzati a regolare il mercato ma anche a proteggere i consumatori dagli effetti di intese pregiudizievoli, dal momento che l’acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza. In ragione di ciò si determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti quel modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (Cass. n. 21841 del 02/08/2024). 6.- Ciò rende evidente che nel caso di specie non si tratta solo di stabilire quale sia la legge applicabile ai contratti stipulati, ma di verificare se i predetti contratti producano l'effetto, vietato nel nostro ordinamento, di «impedire restringere o falsare in qualsiasi forma in maniera sostanziale il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante» ed abbiano quindi 9 di 10 inaccettabilmente pregiudicato, e in che misura, i diritti della parte stipulante. 6.1.- Come correttamente rileva il Procuratore generale, la normativa anticoncorrenziale è posta a garanzia dell'ordine pubblico economico e, quando si tratti di contratti bancari firmati nello Stato di San Marino da persone residenti in Italia (nel nostro caso peraltro alcuni contratti erano sottoscritti anche con la Dogana) non è possibile negare a priori la possibilità di applicare questi principi di diritto interno per il solo fatto che la Repubblica di San Marino non fa parte della Unione Europea. Inoltre, non si è neppure indagato se analoghi principi valgano anche per la Repubblica di San Marino non già in virtù della sua appartenenza all'Unione europea ma in virtù di specifici accordi con l'Italia o con la UE;
come rileva la parte ricorrente, la Repubblica di San Marino è legata all’Italia da diversi trattati e tra questi l’Accordo sulla cooperazione economica e sull’unione doganale firmato nel 1991, la Convenzione di Amicizia e di buon vicinato del 31.03.1939 (aggiornata nel 1980) la Convenzione del 27 marzo 2012 in materia monetaria e finanziaria e altri Accordi in materia di cooperazione economica (31/3/2009) e in materia di collaborazione finanziaria (26/11/2009). Del resto, si tratta di un paese che costituisce una enclave e che ha rapporti economici sia con l'Italia che con l'Unione Europea e aspira alla stipula di un accordo di associazione (COM (2024)- 189) con la UE, sicché non può non avere strumenti di armonizzazione della propria compagine normativa con quella dei paesi con i quali intrattiene rapporti. 6.- Le conclusioni della Corte d’appello non si fondano su un effettivo esame delle questioni rilevanti nella specie e 10 di 10 cioè quale sia la legge applicabile contratti de quo, a quali principi si uniformi lo stato di San Marino nei suoi rapporti commerciali con l'Italia e per la stipula di contratti bancari con cittadini italiani e se i contratti conclusi con la ricorrente producano degli effetti contrari a norme di ordine pubblico economico nell'ordinamento italiano sicché, ove siano posti a fondamento di un'azione revocatoria promossa innanzi al giudice italiano nei confronti di un cittadino italiano, se ne debba rilevare la nullità relazione alle clausole contrastanti con i principi generali desumibili dagli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, con la conseguente valutazione se la nullità di estenda o meno all’intero contratto (Cass. n. 26957 del 20/09/2023; Cass. n. 6685 del 13/03/2024). Da qui poi dipende la decisione sull’azione revocatoria esperita dalla banca che deve fondarsi necessariamente su un titolo valido. Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 07/10/2025. Il Consigliere est. IT IR A. US Il Presidente LB ST