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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1269/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1269 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Comiso nella via Giacomo Watt n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia LICITRA, giusta procura in atti
E
(C.F. ) nata a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giulia
LICITRA, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27.11.2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato 16.07.2025, e hanno Parte_1 CP_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio celebrato con rito civile in Comiso, in data 13.12.2015, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Comiso al n. 29 parte 1, anno 2015, come da estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio e di ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comiso, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
hanno rappresentato che dall'unione non sono nati figli;
hanno esposto di aver scelto come regime patrimoniale della famiglia la separazione dei beni;
hanno esposto di essere separati e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione consensuale, giusto decreto di omologa del 30.03.2022;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
*********
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa il 30.3.2022, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
2 n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Il Tribunale prende atto, altresì, degli accordi intercorsi tra le parti ed alla rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con l'intervento in causa del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con rito civile in
Comiso, in data 13.12.2015, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Comiso al n. 29 parte 1, anno 2015
- prende atto degli accordi intercorsi tra le parti e della rinuncia al mantenimento reciproco, siccome concordati dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di COMISO, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di COMISO di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
3 dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1269 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Comiso nella via Giacomo Watt n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia LICITRA, giusta procura in atti
E
(C.F. ) nata a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giulia
LICITRA, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27.11.2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato 16.07.2025, e hanno Parte_1 CP_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio celebrato con rito civile in Comiso, in data 13.12.2015, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Comiso al n. 29 parte 1, anno 2015, come da estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio e di ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comiso, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
hanno rappresentato che dall'unione non sono nati figli;
hanno esposto di aver scelto come regime patrimoniale della famiglia la separazione dei beni;
hanno esposto di essere separati e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione consensuale, giusto decreto di omologa del 30.03.2022;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
*********
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa il 30.3.2022, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
2 n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Il Tribunale prende atto, altresì, degli accordi intercorsi tra le parti ed alla rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con l'intervento in causa del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con rito civile in
Comiso, in data 13.12.2015, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Comiso al n. 29 parte 1, anno 2015
- prende atto degli accordi intercorsi tra le parti e della rinuncia al mantenimento reciproco, siccome concordati dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di COMISO, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di COMISO di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
3 dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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