Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 22 maggio 2025)
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa come da provvedimento che segue, di cui viene data lettura alle parti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1008 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 e vertente
TRA
, in persona del titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gaetano;
Parte_1
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Antonio Testa e Francesco Testa;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1256/2016, emesso in data 18.9.2016 e notificato unitamente all'atto di precetto il
18.2.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di euro 11.978,37, oltre interessi e spese, in favore della società a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiali Controparte_1
edili come da fatture emesse negli anni 2007 e 2008, solo parzialmente soddisfatte.
L'opponente, con unico motivo di opposizione, eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notifica dello stesso nel termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.. Deduceva, in particolare, che il pagina 1 di 4
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del giudizio. L'opposta concludeva come segue:
“Voglia l'on. Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, in via pregiudiziale, dichiarare infondata la spiegata opposizione con suo conseguente rigetto;
nel merito accertare e dichiarare che la società istante va creditrice di n persona del suo titolare, sig. Parte_1
, della somma di euro 11.978,37, oltre interessi ex d.lvo n. 231/2002, spese e competenze Parte_1 legali, ovvero quella somma maggiore o minore che emergerà all'esito dell'istruttoria”.
All'esito della prima udienza del 29.9.2022, su richiesta delle parti il giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Quindi, in assenza di richieste di prova costituenda, la causa veniva più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza odierna, dopo la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., la causa viene decisa come da dispositivo di seguito motivato.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata con riferimento alla eccepita inefficacia del decreto ingiuntivo siccome notificato oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 644 c.p.c., ma, in assenza di contestazioni nel merito, la pretesa creditoria azionata in monitorio è da ritenersi fondata e la relativa domanda meritevole di accoglimento.
Invero, è pacifico ed incontestato fra le parti che il decreto ingiuntivo - emesso su ricorso della società opposta dal Tribunale di Cosenza in data 18.9.2016, provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva in data 25.10.2016 - è stato tardivamente notificato al debitore unitamente all'atto di precetto solo in data 18.2.2022; l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato alla società il 9.3.2022, prima che sia stata intrapresa l'esecuzione forzata e dunque nei Controparte_1
termini di cui all'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c..
Ciò posto, premesso che nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c. l'inefficacia del decreto ingiuntivo è riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel pagina 2 di 4 termine stabilito dalla norma predetta, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale: “il rimedio della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. comprende, nella ipotesi della irregolarità della notificazione, tutti i vizi che la inficiano e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata;
va comunque rilevato che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di legge comporta ai sensi dell'art. 644 c.p.c. l'inefficacia del provvedimento, nel senso che rimuove l'intimazione di pagamento, e preclude gli effetti ad essa connessi, Non esclude però la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale e, quindi, se su di essa si costituisce il rapporto processuale sebbene per iniziativa della parte convenuta che eccepisce l'inefficacia ma nel contempo si difende nel merito, è compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria sia sulla eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio” (cfr Cass. Sez. 1, sentenza n. 14910 del 2013, Sez. 3, sentenza n. 3908 del 2016).
In applicazione dei principi su esposti, dunque, non può che dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo siccome pacificamente notificato oltre la scadenza del termine di 60 giorni dalla pronuncia, ma nel contempo - in assenza di contestazioni dell'opponente in merito all'an e al quantum della pretesa creditoria - la domanda giudiziale proposta dalla società opposta con il deposito del ricorso monitorio deve essere accolta.
Ne consegue la condanna della ditta al pagamento, in favore della società Parte_1 [...]
della somma di euro 11.978,37, oltre interessi moratori dalle singole scadenze e Controparte_1
fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando le tariffe ai valori minimi dello scaglione di riferimento, avuto riguardo alla natura documentale del giudizio, alla semplicità delle questioni trattate ed all'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 1256/2016 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 18.9.2016, che pertanto viene revocato;
condanna la ditta al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 11.978,37, oltre interessi moratori dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
pagina 3 di 4 condanna l'opponente alla rifusione nei confronti dell'opposta delle spese di lite, che liquida in euro
2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 22 maggio 2025
Il Giudice
Manuela Gallo
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