Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4037/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024 da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], con l'avv.to Davor Blaskovic
e
TO CO (c.f. ), nato a [...], il C.F._2
03.03.1948 e residente in [...], con l'avv.to Gianluca
Milanese
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RI (Jamaica) il giorno 11.2.2005
(trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Trieste al n. 180 p. 2 s. C. anno
2005)
e con l'intervento di
GU MA RU (c.f. ) nata a [...] il C.F._3
24.07.1990, ivi residente in [...], anche quale difensore di sé stesso ex art. 86 cpc
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 20 dicembre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Via della Ginnastica n. 66, di esclusiva proprietà della SI.ra , resta alla stessa. La SI.ra concede al SI. TO Parte_1 Pt_1
CO l'uso esclusivo della foresteria adiacente alla casa coniugale.
3) La SI.ra si impegna a versare al SI. TO CO a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento € 1.500,00 mensili, rivalutabili annualmente ex indici ISTAT.
In caso di riduzione del reddito della SI.ra , tale importo mensile, verrà Parte_1
ridotto proporzionalmente.
4) Il NE , resta alla SInora , la quale se ne prenderà cura e le Per_1 Parte_1
cui spese saranno integralmente a carico della stessa;
il gatto resta a carico integrale del SI. CO TO.
5) Le parti, avendo a cuore il benessere della figlia GU CO TI, hanno trovato il presente accordo complessivo superando le diatribe in essere e quindi, a regolazione dei rapporti economici convengono quanto segue.
6) La SI.ra , riservando a sé l'usufrutto, cede e trasferisce alla figlia Parte_1
GU CO TI, che accetta, la nuda proprietà dell'immobile, sito in Via
Ginnastica n. 66 così identificato presso l'Ufficio Tavolare di Trieste: PT 77989 del CC di Trieste, ct 1, pcn 3188, urbana di metri quadrati 732, casa civico n. 66 di via
Ginnastica a Trieste. All'Ufficio del Territorio di Trieste l'immobile è così catastalmente censito: 1) Comune di Trieste L424, sez.urb. V, foglio 18, particella 3188 sub.1, via della Ginnastica 66 piano T, rendita euro 47,67, zona censuaria 1, categoria
C/6, classe 4, consistenza 13 mq, superficie totale 16 mq;
2) Comune di Trieste L424, sez.urb. V, foglio 18, particella 3188 sub.7, via della Ginnastica 66 piano T, rendita euro 40,39, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 3, consistenza 46 mq, superficie totale 59 mq;
3) Comune di Trieste L424, sez.urb. V, foglio 18, particella 3188 sub.8, via della Ginnastica 66 piano 4, rendita euro 3.253,68, zona censuaria 1, categoria A/7, classe 3, consistenza 14,0 vani, superficie totale 381 mq;
totale escluse aree scoperte
372 mq.
2 7) La SInora ai sensi dell'art. 41 L. 47/85 dichiara che in relazione Parte_1 all'immobile oggetto della presente cessione meglio descritto al punto 6 del presente atto e sue pertinenze, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori riguardanti opere abusive, e che comunque non sono state realizzate opere o modifiche per le quali risulti necessario il rilascio da parte delle competenti autorità di concessioni o autorizzazioni in genere.
8) Ai sensi e per gli effetti della L. 122/2010 la SI.ra dichiara che i dati Parte_1 di identificazione catastale come sopra riportati riguardano l'unità immobiliare raffigurata nelle planimetrie depositate in Catasto in data 30.12.2009 n. TS0163977,
(estratta copia in data 11.11.24 n.T378004), in data 20.10.1992 (estratta copia in data
11.11.24 n.T378005) e in data 10.03.2006 n.TS0023547 (estratta copia in data 11.11.24
n.T378006), e che lo stato di fatto del compendio immobiliare di cui al punto 6) del presente atto è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie catastali che si allegano
(doc.10).
9) La SInora GU CO TI dichiara di aver ricevuto dalla SInora Pt_1
le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli
[...] edifici a norma dell'art. 6 D.Lgs 192/05 così come modificato dal D. Lgs 2/2011, del
DM 26.06.2009 e del decreto del Presidente della Regione FVg dd. 01.10.2009 e successive modifiche ed integrazioni in merito al compendio immobiliare descritto al punto 6) del presente atto. Si allega al presente atto l'attestazione di prestazione energetica dell'immobile in oggetto (doc.11).
10) La SInora riservando a sé l'usufrutto cede e trasferisce alla figlia Parte_1
GU CO TI, che accetta, la nuda proprietà dell'immobile sito in Via del
Coroneo n. 32 a Trieste così identificato presso l'Ufficio Tavolare di Trieste: PT 29909 del CC di Trieste, ct.1, alloggio sito al sesto piano della casa civ. n. 32 di via Coroneo a
Trieste, con ripostiglio nello scantinato e nella soffitta, il tutto marcato R in verde nel piano in atti tavolari sub GN 5389/65, cui sono inscindibilmente congiunte 80/1000 parti indivise del ct.1 della PT 25251 di Trieste, pcn 998/2, fondo e parti comuni dell'edificio. All'Ufficio del Territorio di Trieste l'immobile risulta così catastalmente censito: Comune di Trieste L424, sez.urb. V, foglio 12, particella 998/2 sub.15, via del
Coroneo 32 piano 6, rendita euro 2.285,32, zona censuaria 1, categoria A/10, classe 2, consistenza 5,0 vani, superficie totale 128 mq.
3 11) La SInora ai sensi dell'art. 41 L. 47/85 dichiara che in relazione Parte_1 all'immobile oggetto della presente cessione meglio descritto al punto 10) del presente atto e sue pertinenze, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori riguardanti opere abusive, e che comunque non sono state realizzate opere o modifiche per le quali risulti necessario il rilascio da parte delle competenti autorità di concessioni o autorizzazioni in genere.
12) Ai sensi e per gli effetti della L. 122/2010 la SI.ra dichiara che i Parte_1 dati di identificazione catastale come sopra riportati riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria deposita in Catasto in data 11.12.1939 scheda n.2708055
e che lo stato di fatto del compendio immobiliare di cui al punto 10) del presente atto è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie catastali che si allegano (doc.12).
13) La SInora GU CO TI dichiara di aver ricevuto dalla SInora Pt_1
le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli
[...] edifici a norma dell'art. 6 D.Lgs 192/05 così come modificato dal D. Lgs 2/2011, del
DM 26.06.2009 e de decreto del Presidente della Regione FVg dd. 01.10.2009 e successive modifiche ed integrazioni in merito all'immobile descritto al punto 10) del presente atto. Si allega al presente atto l'attestazione di prestazione energetica dell'immobile in oggetto (doc.13).
14) La SInora ai sensi del DPR 445/2000, art. 46 e 47 (testo unico dele Parte_1
disposizioni in materia di dichiarazioni amministrative), consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 40 comma 2 L. 47/85 e delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, dichiara che le opere di costruzione dei fabbricati in cui sono ubicati gli immobili oggetto della presente cessione e loro pertinenze, meglio descritti ai punti 6) e 10) del presente atto sono iniziate anteriormente al 1 settembre 1967.
15) La SInora e la SInora GU CO TI di comune accordo Parte_1
convengono di escludere la garanzia di conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto di cessione e descritti ai punti 6) e 10) del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza, conseguentemente la SInora GU CO
TI esonera la SInora dall'obbligo di consegna della relativa Parte_1 documentazione amministrativa e tecnica;
quest'ultima garantisce comunque il
4 normale funzionamento di tutti gli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto.
16) La SI.ra dichiara sin d'ora di rinunciare come effettivamente Parte_1
rinuncia, ad ogni diritto di ipoteca legale sugli immobili oggetto di cessione di cui ai punti 6) e 10) del presente atto, ed esonera il competente conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità a riguardo autorizzando la parte cessionaria a conseguire la voltura catastale l'intavolazione del diritto di proprietà sugli enti immobiliari trasferiti.
17) Il SI. TO CO riservando a sé l'usufrutto cede e trasferisce alla figlia
GU CO TI, che accetta, la nuda proprietà del suo immobile sito in
Monfalcone (GO) Corso del Popolo n. 70 così identificato presso l'Ufficio Tavolare di
Monfalcone: PT 11545 di Monfalcone, ct.1, ente 14, ufficio e ripostiglio al pianoterra e primo piano al civ. n. 70 di Corso del Popolo in Monfalcone con 88/1000 parti indivise del corpo tavolare primo della PT 11539 di Monfalcone – PT WEB 22771 di
Monfalcone, foglio A1, corpo tavolare 1, EI 14 su pce 280/1 (da PT 11545 ct.1) ufficio al primo piano e ripostiglio al piano terra - in verde chiaro - Piano sub GN 1775/2008, con 88/1000 p.i di proprietà del ct 1 in PT WEB 22765 di questo Comune Censuario
(art.1117 cc). All'Ufficio del Territorio di Monfalcone l'immobile è così catastalmente censito: Comune di Monfalcone (F356) sez.urb. A, foglio 22, particella .280/1 sub.14
Corso del Popolo 70, piano T-1 rendita Euro 2.045,17 cat. A/10, classe 1, consistenza
5,5, vani.
18) Il SI. TO CO ai sensi dell'art. 41 L. 47/85 dichiara che in relazione all'immobile oggetto della presente cessione meglio descritto al punto 17) del presente atto e sue pertinenze, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori riguardanti opere abusive, e che comunque non sono state realizzate opere o modifiche per le quali risulti necessario il rilascio da parte delle competenti autorità di concessioni o autorizzazioni in genere.
19) Ai sensi e per gli effetti della L. 122/2010 il SI. TO CO dichiara che i dati di identificazione catastale come sopra riportati riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria deposita in Catasto Fabbricati- Ufficio Provinciale
Gorizia in data 19.03.2008 n. GO0029672 e che lo stato di fatto del compendio
5 immobiliare di cui al punto 17) del presente atto è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie catastali che si allegano (doc.17).
20) La SInora GU CO TI dichiara di aver ricevuto dal SI. TO
CO le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici a norma dell'art. 6 D.Lgs 192/05 così come modificato dal D. Lgs 2/2011, del DM 26.06.2009 e de decreto del Presidente della Regione FVg dd. 01.10.2009 e successive modifiche ed integrazioni in merito all'immobile descritto al punto 17) del presente atto. Si allega al presente atto l'attestazione di prestazione energetica dell'immobile in oggetto (doc.18).
21) Il SI. TO CO ai sensi del DPR 445/2000, art. 46 e 47 (testo unico dele disposizioni in materia di dichiarazioni amministrative), consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 40 comma 2 L. 47/85 e delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, dichiara che le opere di costruzione del fabbricato in cui è ubicato l'immobile oggetto della presente cessione e loro pertinenze, meglio descritto al punto 17) del presente atto, sono iniziate anteriormente al 1 settembre 1967.
22) Il SI. TO CO e la SInora GU CO TI di comune accordo convengono di escludere la garanzia di conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto di cessione e descritto al punto 17) del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza, conseguentemente la SInora GU CO
TI esonera il SI. TO CO dall'obbligo di consegna della relativa documentazione amministrativa e tecnica;
quest'ultimo garantisce comunque il normale funzionamento di tutti gli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto.
23) Il SI. TO CO dichiara sin d'ora di rinunciare come effettivamente rinuncia, ad ogni diritto di ipoteca legale sull'immobile oggetto di cessione di cui al punto 17) del presente atto, ed esonera il competente conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità a riguardo autorizzando la parte cessionaria a conseguire la voltura catastale l'intavolazione del diritto di proprietà sugli enti immobiliari trasferiti.
6 24) I coniugi SI.ra e SI. TO CO si danno reciprocamente Parte_1
atto che i beni immobili oggetto di cessione e descritti ai punti 6),10),17) del presente atto sono stati dagli stessi destinati a fondo patrimoniale con atto dd.
2.07.2010 rep.
86342 - racc. 10876 notaio dott. e si prestano reciprocamente consenso Persona_2
alle cessioni in favore della figlia SI.ra GU CO TI.
25) Tutte le variazioni catastali e tavolari relative al diritto di proprietà sugli immobili oggetto di cessione e descritti ai punti 6),10),17) del presente atto saranno fatte ad esclusiva cura della parte cessionaria SI.ra GU CO TI.
26) Le parti convengono che tutti gli accordi del presente atto trovano la loro causa e giustificazione nella regolazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi connessi alla separazione e chiedono l'esonero dal pagamento di tutte le imposte e tasse per il trasferimento immobiliare ove dovute.
27) Le spese legali della procedura sono interamente compensate fra le parti”.
All'udienza del 30 gennaio 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Parimenti la figlia , intervenuta nel procedimento, ha Persona_3
confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1
il 03.07.1948 e TO MA, nato a [...], il [...], che hanno
7 contratto matrimonio a RI (Jamaica) il giorno 11.2.2005, autorizzando gli stessi a vivere separati alle condizioni condivise e di cui in premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Così deciso a Trieste, nella camera di conSIlio del giorno 7 febbraio 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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