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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/11/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1333/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1333/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara al Viale Parte_1 C.F._1
D'Annunzio n. 40 presso lo studio dell'avv. ABBRUZZESE FABIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al Corso Controparte_1 C.F._2
Umberto n. 103 presso lo studio dell'avv. D'INCECCO LUCA GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 11 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 4 maggio 2024 la sig.ra - premesso di avere intrattenuto una Parte_1 convivenza more uxorio con il sig. , interrottasi nel mese di aprile 2024 a causa dei Controparte_1 gravi episodi di maltrattamenti ai danni della ricorrente, oggetto di diffida e querela, e che dalla relazione intrattenuta nascevano i loro figli e , rispettivamente il 25.09.2013 e il Per_1 Per_2
17.07.2016 - adiva l'Intestato Tribunale affinché venisse disposta la regolamentazione dei rapporti genitoriali relativi ai di loro figli attraverso le seguenti modalità: “In via preliminare, accertare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 473 bis n. 15 c.p.c., e, al fine di salvaguardare il diritto dei minori e a vivere serenamente nel proprio ambiente domestico, assegnare in via Per_1 Per_2 esclusiva, provvisoria e urgente la casa familiare - in Pescara Via Luigi Polacchi n.
2 - alla ricorrente, affinché la stessa vi possa vivere con i minori, fissando apposita udienza per la conferma del suddetto provvedimento. In via principale, 1) Disporre l'affidamento dei minori e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative a istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli stessi. 2) Disporre che i genitori esercitino separatamente la potestà in ordine alle dicisioni su questioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sè; 3) Disporre il collocamento dei minori presso la madre e, per l'effetto, disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Pescara alla Via Luigi Polacchi n. 2, in favore della ricorrente che vi abiterà con i figli minori e;
4) Disporre che il padre Per_1 Per_2 potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente regime di visite: due giorni settimanali consecutivi, ovvero lunedì e martedi dalle 16.30 del lunedì, quando li preleverà da scuola, sino alle
21,30 del martedì, quando li riaccompagnerà dalla madre. Nel periodo scolastico, in considerazione dell'orario e della sede di lavoro della ricorrente (in Chieti dalle 7,30 alle 16,00), il padre provvederà
– come ha sempre provveduto, ad accompagnare i bambini a scuola, ove gli stessi frequentano la pre- scuola, prelevandoli dalla madre alle ore 7,00 del mattino. Nel periodo estivo, in cui i bambini sono soliti frequentare un centro estivo, entrambi i genitori si avvarranno – come sempre fatto - dell'ausilio di una baby-sitter che li accompagnerà e preleverà giornalmente, con condivisione dei relativi costi.
Fine settimana alternati dalle ore 9,00 del sabato alle 21,30 della domenica. Durante le festività natalizie i minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore alternando annualmente le vacanze comprendenti il 25 e 26 dicembre con quelle comprendenti il 31 dicembre e 1° gennaio. Le
pagina 2 di 11 vacanze di Pasqua alternativamente il venerdì ed il sabato e la domenica ed il lunedì. Compleanni e altre ricorrenze importanti per la famiglia con ciascuno dei genitori ad anni alterni. Durante il periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi nel periodo luglio/agosto, da definirsi entro il primo giugno di ciascun anno, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori. Ciascun genitore dovrà informare l'altro della località dove intende trascorrere le vacanze nei periodi stabiliti e rilasciare il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. 5)
Disporre che il signor corrisponda alla signora entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a decorrere dalla domanda, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolato dall'Istat a decorrere dall'anno successivo all'emanando provvedimento;
6) Disporre l'assegnazione in favore della ricorrente, quale collocataria prevalente dei due figli minori, del 100% dell'assegno unico per figli a carico;
7) Disporre che le spese straordinarie, saranno divise tra i due genitori nella misura del 50% secondo quanto previsto dal
Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Pescara. 8) Disporre che il signor CP_1 rimborsi mensilmente alla ricorrente il 50% del mutuo ipotecario e dei finanziamenti per un importo mensile di € 314,46, mediante accredito su conto corrente intestato alla ricorrente, previa estinzione del conto cointestato. Disporre che il provveda al rimborso degli oneri condominiali CP_1 arretrati e delle spese per mensa scolastica arretrate, nella misura del 50% per totali € 1.740,00”.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva che venissero accolte le seguenti conclusioni: “nel merito, disporre l'affidamento dei minori e ad entrambi i genitori, il loro esercizio Per_1 Per_2 separato della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, il collocamento prevalente dei minori presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, come da avverse richieste di cui ai punti sub 1), 2) e 3) dell'avverso ricorso, cui il resistente pienamente aderisce;
disporre quanto all'esercizio del diritto di frequentazione e di visita da parte del padre, che questi potrà continuare a vedere e tenere con sé i figli, come da prassi in atto concordata tra le parti, a fine settimana alternati dalle ore 9.30 del sabato al mattino del lunedì (successivo al weekend di permanenza col padre), in cui provvederà ad accompagnarli a scuola, nonché due pomeriggi a settimana con cena e pernotto, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.30 al mattino successivo (mercoledì e venerdì), in cui provvederà ad accompagnarli a scuola;
quanto ai periodi di festività natalizia, pasquale ed estiva, con conferma delle avverse richieste di cui al punto sub 4) dell'avverso ricorso, prevedendo tuttavia durante l'estate il ricorso facoltativo e giammai obbligatorio alla baby sitter, ciascun genitore per i giorni di propria spettanza ed a proprie spese, nonché e periodi di permanenza esclusiva anche con la madre, sempre di 15 giorni anche non pagina 3 di 11 consecutivi, parimenti da definirsi entro il primo giugno di ciascun anno (entro il 15 giugno nel 2024), da estendere per entrambi anche al mese di settembre;
disporre, quanto alle condizioni economiche di cui ai punti sub 5), 6) e 7) di cui all'avverso ricorso, che il sig. in ragione del proprio CP_1 reddito e degli esborsi fissi mensili relativi al pagamento pro quota di mutuo ipotecario, assicurazione collegata ed oneri condominiali arretrati relativi alla casa familiare assegnata alla sig.ra e Parte_1 degli ulteriori locatizi e condominiali necessari per la propria sistemazione abitativa, le corrisponda a titolo di contribuzione al mantenimento della prole la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) dalla domanda, quindi da maggio 2024, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat da maggio 2025, attribuzione al 50% come per legge dell'assegno unico universale per i figli e divisione al 50% delle loro spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive, da previamente concordare e documentare all'esito, secondo quanto previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara. Lasciando alla normativa civilistica di riferimento la regolamentazione di ogni altra questione economica richiamata al punto sub 8) dell'avverso ricorso, per cui continueranno ad essere pagate dagli obbligati direttamente all'istituto di credito erogatore il 50% della rata del mutuo ipotecario e dell'assicurazione collegata e al Condominio il 50% degli oneri condominiali arretrati;
mentre resterà a carico dell'effettivo acquirente il finanziamento contratto dal sig. Parte_2 per l'acquisto dei beni mobili presenti nella casa familiare. Con vittoria di spese e
[...] competenze di giudizio”.
3. All'udienza del 6 giugno 2024, fissata per la trattazione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c., il Giudice disponeva provvisoriamente quanto segue: “Assegna la casa familiare sita in Pescara, via Luigi Polacchi n.2, alla ricorrente, la quale la abiterà unitamente ai figli minori, e dispone che il rilasci detta abitazione in favore della controparte improrogabilmente entro il CP_1 prossimo 20 giugno 2024, prelevando e portando con sé i propri beni ed effetti personali;
2) Prende atto della disciplina del diritto di visita paterno, così come concordata dalle parti;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo per Parte_1 il mantenimento dei minori, la somma complessiva di euro 300,00 (euro 150,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti i bambini, individuate e disciplinate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
4) Prende atto della disponibilità del di versare il 50% delle spese CP_1 riguardanti il campus estivo dei figli;
5) Assegno unico in favore delle parti nella misura del 50% ciascuna”.
4. All'udienza del 26 settembre veniva nominata CTU al fine di relazionare in ordine alle capacità genitoriali delle parti. La CTU depositava la propria relazione in data 27.03.2025.
pagina 4 di 11 5. Nelle more del giudizio, con istanza congiunta depositata in data 31 luglio 2025, le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
6. All'udienza del 22 ottobre 2025, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, riportandosi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 14 ottobre 2025 - comprensivo di trasferimento immobiliare - sottoscritto dalle stesse e vidimato dal giudice alla richiamata udienza, alle condizioni di seguito riportate:
A- i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori, ma con collocazione presso la madre;
B- la casa familiare sita in Pescara (PE), Via Luigi Polacchi n. 2, viene assegnata alla Sig.ra
, la quale continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori, avendo il Sig. Parte_1 CP_1
già rilasciato l'immobile libero dai propri beni ed effetti personali;
[...]
C- Quanto all'esercizio del diritto di frequentazione e di visita da parte del padre, le parti concordano che il Sig. potrà continuare a vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati Controparte_1 dalle ore 19.30 del venerdì al mattino del lunedì (successivo al weekend di permanenza col padre), in cui provvederà a prelevarli dalla casa materna il venerdì sera e ad accompagnarli a scuola il lunedì mattina, nonché due pomeriggi a settimana con cena e pernotto, il martedì ed il giovedì, dalle ore
18.30 al mattino successivo (mercoledì e venerdì); si precisa che sempre per le giornate di martedì e giovedì verrà prelevato dal padre, o dal nonno paterno, all'uscita di scuola e pranzerà con i Per_1 nonni paterni, mentre verrà prelevato a scuola dalla madre che poi, a sua volta, unitamente al Per_2 primo preleverà dalla casa dei nonni paterni, per accompagnare entrambi i minori presso le Per_1 rispettive attività pomeridiane, o, in mancanza di queste, li terrà in ogni caso con sè; in ogni caso l'orario del prelievo dei minori da parte della madre presso la casa dei nonni paterni sarà alle ore
16:45. Sempre il martedì ed il giovedì alle ore 18.30 entrambi i figli saranno prelevati dal padre e tenuti per cena e pernotto sino ad essere riaccompagnati dallo stesso a scuola il giorno seguente di
(mercoledì e di venerdì). Si precisa che, per ogni giorno successivo al pernotto, in ipotesi di sciopero del personale scolastico, sospensione totale o parziale delle attività scolastiche, festività e/o qualunque ulteriore occasione che comporti l'esenzione dei minori dalla frequentazione dei rispettivi istituti scolastici, e saranno accompagnati alle ore 08:00, dal genitore presso il quale hanno Per_1 Per_2 pernottato, presso l'altro genitore affinché trascorrano la relativa giornata con quest'ultimo. Tale opzione deve avvenire a ritmo alternato e quindi l'eventuale occasione successiva, il genitore presso il quale hanno pernottato terrà con sè i figli anche la mattina che per qualsivoglia motivo non pagina 5 di 11 entreranno a scuola e la volta successiva li terrà quello presso il quale non hanno pernottato. Mentre in ipotesi di malattia dei minori, essi continueranno il soggiorno presso l'abitazione del genitore ove si trovavano al tempo dell'insorgenza del malanno, sino alla guarigione;
su accordo delle parti i giorni di malattia trascorsi dal minore esclusivamente con un genitore potranno essere recuperati anche consecutivamente dall'altro genitore. La gestione del borsone per le attività sportive dei minori, in particolare l'attuale attività di scuola calcio, sarà ad appannaggio esclusivo della sig.ra
[...] che lo ritirerà presso il campo sportivo. Qualora il borsone per qualsiasi motivo sarà Parte_1 prelevato dal padre o da persona da lui delegata, questi si farà carico di portarlo alla sig.ra Parte_1 entro le 20:30 del medesimo giorno, salvo impedimento che non glielo consenta e/o differente accordo tra le parti. Per il periodo estivo, il padre terrà con sè i figli il martedì e il giovedì sin dalle ore 14.00, prelevandoli al campus estivo, sempre con cena e pernotto, sino al mattino successivo (mercoledì e venerdì) quando li accompagnerà al campus estivo Viene confermata la suddetta disciplina relativa ai weekend alternati anche nel periodo estivo, con la precisazione che i minori verranno prelevati dal padre presso la casa materna il venerdì alle ore 19.30 e riaccompagnati il lunedì mattina al campus estivo. Inoltre, i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da definirsi entro il 15 giugno di ciascun anno, compatibilmente con le loro ferie. Ciascun genitore dovrà informare l'altro della località dove intende trascorrere le vacanze nei periodi stabiliti e rilasciare il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. Per quanto attiene ai periodi di vacanza, le parti concordano di accogliere quanto indicato nella CTU del 27/03/2025 agli atti del procedimento e, pertanto, di regolamentarli come segue. Per le vacanze natalizie: ad anni alterni dalle 9:00 del 23/12 alle 12:00 del 30/12 o dalle 12:00 del 30/12 alle 12:00 del 06/01, possibilmente facendo attenzione che nella prima settimana i minori trascorrano o la Vigilia o il giorno di Natale con l'altro genitore, così come, nella seconda settimana, il giorno del Fineanno o quello del Capodanno, essendo questi giorni importanti nel calendario, anche emotivo e psicologico, di un bambino;
vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; compleanni dei minori ad anni alterni, o possibilmente assieme all'altro genitore almeno per il taglio della torta;
compleanni dei genitori, festa del papà e festa della mamma con il genitore “festeggiato”; festività “rosse” del calendario: alternativamente, con orario 9:30-21:00, cena compresa. In caso di indisposizioni e/o malattie dei figli vale la regola del “buon senso”. Le parti stabiliscono espressamente che tali condizioni potranno essere modificate, anche temporaneamente, a seguito di accordo di cui risulti evidenza scritta.
D- anche e soprattutto in ragione di quanto più avanti stabilito a proposito dell'Assegno Unico e
Universale e del trasferimento della proprietà della casa familiare, le parti concordano che il Sig.
[...]
versi a titolo contributivo per il mantenimento dei figli la complessiva somma mensile di CP_1 pagina 6 di 11 €. 150,00 (€. 75,00 per ciascun figlio), entro la fine di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, corrispondendola direttamente alla madre.
E- I genitori divideranno tra loro al 50% le spese straordinarie, comprese quelle sanitarie, non coperte dal SSN, scolastiche e sportive e comunque ogni spesa necessaria all'istruzione, all'educazione ed a favorire le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli, con la precisazione che, laddove possibile, le parti chiederanno ed otterranno due distinti documenti fiscali all'atto dei pagamenti che esse stesse effettueranno separatamente per la misura del 50% ciascuno e che, in ipotesi di irrealizzabilità della doppia fatturazione/”scontrinatura”/quietanza da parte del creditore, il Sig. Controparte_1 anticiperà la spesa anche per la Sig.ra e, quest'ultima rimborserà al primo il 50% Parte_1 della spesa, comunque con reciprocità; in ogni caso, per la qualificazione e misura delle spese di carattere ordinario e straordinario, entrambi i genitori faranno pieno riferimento Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di Pescara.
F- La somma relativa alla misura di sostegno alle famiglie denominata Assegno Unico e Universale, di cui al D.Lgs. 230/2022, è attribuita interamente alla Sig.ra con facoltà di Parte_1 quest'ultima di chiedere direttamente all'Istituto previdenziale l'erogazione diretta di tale spettanza.
2) Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali, in considerazione del fatto che le disposizioni di seguito elencate sono da considerarsi indispensabili ai fini della soluzione della crisi familiare e nel quadro di una ampia soluzione concordata e conciliativa, tanto del presente giudizio, quanto in riferimento al procedimento penale di cui al n. 1279/2024 RGNR – 2744/2024 RG
GIP del Tribunale di Pescara, le parti concordano ulteriormente in maniera del tutto libera ed informata quanto segue:
G- Con funzione risarcitoria ed integralmente solutoria, oltre che riguardo le pretese vantate nel presente giudizio, anche in riferimento al procedimento penale di cui al n. 1279/2024 RGNR –
2744/2024 RG GIP del Tribunale di Pescara, il diritto di proprietà superficiaria per la quota di 1/2 sugli immobili siti in Pescara (PE) alla Via Luigi Polacchi n. 2, di titolarità del padre, viene trasferito alla madre e, dunque il Sig. trasferisce alla Sig.ra l'intera Controparte_1 Parte_1 proprietà superficiaria delle seguenti unità immobiliari, site entrambe nel complesso condominiale denominato “ ” precisamente: Parte_3
• unità immobiliare ubicata in Pescara (PE) alla Via Luigi Polacchi n. 2, Scala A, piano Terra, interno n. 2, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pescara al Foglio n. 37, part. 1734, sub. 51,
Categoria A/2, ZC 3, classe 2, consistenza 7 vani, superficie catastale 130 m², rendita €. 885,72, composto da ingresso, ripostiglio, cucina soggiorno, disimpegno, studio, due camere, bagno e annessi pagina 7 di 11 due balconi a livello, confinante con proprietà condominiale su due lati, proprietà Persona_5
scala A e proprietà scala B, salvo altri, rispetto al quale il Sig.
[...] Persona_6 CP_1
è comproprietario superficiario nella misura del 50%, per Decreto di Trasferimento di Diritti
[...]
Immobiliari del 08/02/2022 reso dal Tribunale di Pescara nell'ambito del procedimento espropriativo immobiliare di cui al n. 28/2018 R.G.E. - Repertorio n. 105 - Trascrizione n. 2048.1/22 Reparto PI di
Pescara in atti dal 01/03/2022; • unità immobiliare ubicata in Pescara (PE) alla Via Luigi Polacchi n.
2, piano Seminterrato, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pescara al Foglio n. 37, part. 1734, sub. 104, Categoria C/6, ZC 3, classe 4, consistenza 17 m², superficie catastale 20 m², rendita €.
36,00, confinante con proprietà condominiale, proprietà e proprietà CP_2 CP_3
e salvo altri, rispetto al quale il Sig. è comproprietario
[...] CP_4 Controparte_1 superficiario nella misura del 50%, per Decreto di Trasferimento di Diritti Immobiliari del 08/02/2022 reso dal Tribunale di Pescara nell'ambito del procedimento espropriativo immobiliare di cui al n.
28/2018 R.G.E. - Repertorio n. 105 - Trascrizione n. 2048.1/22 Reparto PI di Pescara in atti dal
01/03/2022.
Entrambe le parti dichiarano che il fabbricato è stato realizzato in conformità della Variante n.
1346/89 del 30/11/1989 rilasciata dalla Commissione Edilizia del Comune di Pescara per la
“Costruzione di un edificio di Civile Abitazione”, del Nulla Osta dei Beni Ambientali della Regione
Abruzzo n. 6033 del 30/07/1990 e della Concessione Edilizia n. 593/90 del 11/09/1990 rilasciata dal
Sindaco del Comune di Pescara in data 11/09/1990; le stesse parti dichiarano che il medesimo fabbricato è stato dichiarato abitabile con dichiarazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Pescara
n. 9120 del 05/08/1991. Le stesse dichiarano altresì che il valore delle due unità immobiliari suddette è stato oggetto di stima nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare di cui al n. 28/2018 R.G.E., all'esito della quale sono giunte all'assegnazione in loro favore per il complessivo importo di €.
120.101,00. Il Sig. dichiara, altresì, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1376 Controparte_1
Cod. Civ., la propria concorde volontà a trasferire il diritto in parola, nonché quella di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale;
la predetta cessione avviene a corpo, con tutti i diritti inerenti, accessori ed accessioni, pertinenze e dipendenze, annessi e connessi, nulla escluso, servitù attive e passive esistenti, con tutti i diritti di legge. Il Sig. garantisce la titolarità di quanto Controparte_1 ceduto e la regolarità dei titoli edilizi, la sua libertà da pesi, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli da parte di terzi, eccettuate quelle derivanti dal contratto di mutuo fondiario intestato ad entrambe le parti, giusta iscrizione ipotecaria del 28/02/2022 - Registro Particolare 349 - Registro
Generale 2840 per atto NO (Repertorio 10161/7221 del 08/02/2022). Persona_7
pagina 8 di 11 Le parti si danno reciprocamente atto che, in virtù della sentenza n. 154 del 10/5/1999 della Corte
Costituzionale, della successiva ordinanza della Consulta in data 26/6/2002 n. 290, nonché della circolare del Ministero delle Finanze n. 49 del 16/3/2000 il tutto in relazione all'interpretazione analogica dell'art. 19 della Legge 6/3/1987 n. 74, le summenzionate attribuzioni sono esenti da ogni e qualsiasi tassa e imposta, ivi incluse - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle di bollo, di registro, ipotecaria e catastale. I coniugi dichiarano ai sensi dell'art. 19, comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazione dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (G.U. n. 176 del
30/07/2010), la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie degli immobili come sopra individuati. Le parti dichiarano e si obbligano esse stesse a curare la trascrizione e la voltura del verbale relativo all'udienza in cui interverrà il provvedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, presso il competente Ufficio della Pubblicità Immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse con tali incombenze.
H- La Sig.ra , anche ai sensi dell'art. 1379 c.c., assume il formale impegno a non Parte_1 alienare i suddetti immobili sito in Pescara (PE) alla Via Luigi Polacchi n.
2 - di cui alla precedente lettera G- sino al compimento del 18° anno del figlio , riconoscendo il prevalente interesse di Per_2 entrambi i figli minori alla stabilità della casa familiare e la convenienza di tale limite temporale;
I- la Sig.ra , ai sensi dell'art. 1273, comma 1, c.c.., dichiara espressamente di Parte_1 assumere -come effettivamente ha già assunto dalla data del 31/07/2025- l'intero debito residuo di spettanza del Sig. derivante dal contratto di mutuo sottoscritto per l'acquisto Controparte_1 dell'immobile sito in Pescara (PE) alla Via Luigi Polacchi n. 2, cosicché ella, dalla data del presente atto (come già dal 31/07/2025 ha provveduto e) provvederà a corrispondere direttamente all'istituto di credito mutuante, alle relative scadenze, il 100% delle relative rate, impegnandosi a chiedere al medesimo predetto creditore l'adesione all'accollo e la liberazione del Sig. ex art. Controparte_1
1273, comma 2, c.c., senza che il rifiuto opposto dal mutuante possa in alcun caso inficiare l'accordo tra le parti ( ); Controparte_5
L- La Sig.ra , a fronte degli impegni sopra assunti dal Sig. si Parte_1 Controparte_1 dichiara integralmente soddisfatta rispetto ad ogni pretesa vantata e/o, comunque, avente ad oggetto titoli, ragioni, azioni, o diritti inerenti, connessi e/o riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto tra le parti, al presente giudizio ed ad ogni richiesta e diritto inerente il procedimento penale di cui al n. 1279/2024 RGNR – 2744/2024 RG GIP del Tribunale di Pescara (rispetto al quale il contenuto dell'accordo così raggiunto assume natura integralmente risarcitoria e spiega effetti pienamente satisfattivi anche con riferimento alla posizione dei figli minorenni) e si obbliga, pertanto,
pagina 9 di 11 solo all'esito dell'avvenuto trasferimento della quota di 1/2 degli immobili familiari di cui alla lettera
G che precede, a rimettere la querela originariamente sporta nei confronti del Sig. Controparte_1 con riferimento ai fatti di cui al capo B della richiesta di rinvio a giudizio relativa al medesimo procedimento penale n. 1279/2024 RGNR – 2744/2024 RG GIP (artt. 582 e 585 in relazione all'art 577 co. 1 n. 1 c.p.) ed a rinunciare e/o revocare la costituzione di parte civile già formalizzata all'udienza del 28/01/2025 con riferimento ad entrambi i capi di imputazione oggetto del procedimento penale n.
1279/2024 RGNR – 2744/2024 RG GIP iscritto a carico del Sig. , attestando Controparte_1 formalmente l'inesistenza di altri procedimenti avviati su sua iniziativa contro il medesimo e l'inesistenza di altre denunce e/o querele sporte nei confronti dello stesso . Controparte_1
M- Le parti con diversa scrittura daranno atto del rapporto dare / avere alla data di sottoscrizione di questo accordo che comunque non sarà inficiato da quella regolamentazione.
N- Le spese e competenze di lite si intendano e dichiarino integralmente compensate tra le parti.
O- Le condizioni, le obbligazioni e, comunque, tutti gli impegni e le regolamentazioni contenute nel presente atto, per espressa volontà delle parti, già in vigore dal 31/07/2025, vengono ritenute pienamente valide ed efficaci tra le stesse dalla data odierna 14/10/2025.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo comprensivo di trasferimento immobiliare e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
8. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sui figli minori e Per_1 Per_4
alle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
[...]
b) compensa le spese di giudizio e pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Pescara, il 12 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 10 di 11 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1333/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara al Viale Parte_1 C.F._1
D'Annunzio n. 40 presso lo studio dell'avv. ABBRUZZESE FABIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al Corso Controparte_1 C.F._2
Umberto n. 103 presso lo studio dell'avv. D'INCECCO LUCA GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 11 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 4 maggio 2024 la sig.ra - premesso di avere intrattenuto una Parte_1 convivenza more uxorio con il sig. , interrottasi nel mese di aprile 2024 a causa dei Controparte_1 gravi episodi di maltrattamenti ai danni della ricorrente, oggetto di diffida e querela, e che dalla relazione intrattenuta nascevano i loro figli e , rispettivamente il 25.09.2013 e il Per_1 Per_2
17.07.2016 - adiva l'Intestato Tribunale affinché venisse disposta la regolamentazione dei rapporti genitoriali relativi ai di loro figli attraverso le seguenti modalità: “In via preliminare, accertare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 473 bis n. 15 c.p.c., e, al fine di salvaguardare il diritto dei minori e a vivere serenamente nel proprio ambiente domestico, assegnare in via Per_1 Per_2 esclusiva, provvisoria e urgente la casa familiare - in Pescara Via Luigi Polacchi n.
2 - alla ricorrente, affinché la stessa vi possa vivere con i minori, fissando apposita udienza per la conferma del suddetto provvedimento. In via principale, 1) Disporre l'affidamento dei minori e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative a istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli stessi. 2) Disporre che i genitori esercitino separatamente la potestà in ordine alle dicisioni su questioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sè; 3) Disporre il collocamento dei minori presso la madre e, per l'effetto, disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Pescara alla Via Luigi Polacchi n. 2, in favore della ricorrente che vi abiterà con i figli minori e;
4) Disporre che il padre Per_1 Per_2 potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente regime di visite: due giorni settimanali consecutivi, ovvero lunedì e martedi dalle 16.30 del lunedì, quando li preleverà da scuola, sino alle
21,30 del martedì, quando li riaccompagnerà dalla madre. Nel periodo scolastico, in considerazione dell'orario e della sede di lavoro della ricorrente (in Chieti dalle 7,30 alle 16,00), il padre provvederà
– come ha sempre provveduto, ad accompagnare i bambini a scuola, ove gli stessi frequentano la pre- scuola, prelevandoli dalla madre alle ore 7,00 del mattino. Nel periodo estivo, in cui i bambini sono soliti frequentare un centro estivo, entrambi i genitori si avvarranno – come sempre fatto - dell'ausilio di una baby-sitter che li accompagnerà e preleverà giornalmente, con condivisione dei relativi costi.
Fine settimana alternati dalle ore 9,00 del sabato alle 21,30 della domenica. Durante le festività natalizie i minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore alternando annualmente le vacanze comprendenti il 25 e 26 dicembre con quelle comprendenti il 31 dicembre e 1° gennaio. Le
pagina 2 di 11 vacanze di Pasqua alternativamente il venerdì ed il sabato e la domenica ed il lunedì. Compleanni e altre ricorrenze importanti per la famiglia con ciascuno dei genitori ad anni alterni. Durante il periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi nel periodo luglio/agosto, da definirsi entro il primo giugno di ciascun anno, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori. Ciascun genitore dovrà informare l'altro della località dove intende trascorrere le vacanze nei periodi stabiliti e rilasciare il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. 5)
Disporre che il signor corrisponda alla signora entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a decorrere dalla domanda, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolato dall'Istat a decorrere dall'anno successivo all'emanando provvedimento;
6) Disporre l'assegnazione in favore della ricorrente, quale collocataria prevalente dei due figli minori, del 100% dell'assegno unico per figli a carico;
7) Disporre che le spese straordinarie, saranno divise tra i due genitori nella misura del 50% secondo quanto previsto dal
Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Pescara. 8) Disporre che il signor CP_1 rimborsi mensilmente alla ricorrente il 50% del mutuo ipotecario e dei finanziamenti per un importo mensile di € 314,46, mediante accredito su conto corrente intestato alla ricorrente, previa estinzione del conto cointestato. Disporre che il provveda al rimborso degli oneri condominiali CP_1 arretrati e delle spese per mensa scolastica arretrate, nella misura del 50% per totali € 1.740,00”.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva che venissero accolte le seguenti conclusioni: “nel merito, disporre l'affidamento dei minori e ad entrambi i genitori, il loro esercizio Per_1 Per_2 separato della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, il collocamento prevalente dei minori presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, come da avverse richieste di cui ai punti sub 1), 2) e 3) dell'avverso ricorso, cui il resistente pienamente aderisce;
disporre quanto all'esercizio del diritto di frequentazione e di visita da parte del padre, che questi potrà continuare a vedere e tenere con sé i figli, come da prassi in atto concordata tra le parti, a fine settimana alternati dalle ore 9.30 del sabato al mattino del lunedì (successivo al weekend di permanenza col padre), in cui provvederà ad accompagnarli a scuola, nonché due pomeriggi a settimana con cena e pernotto, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.30 al mattino successivo (mercoledì e venerdì), in cui provvederà ad accompagnarli a scuola;
quanto ai periodi di festività natalizia, pasquale ed estiva, con conferma delle avverse richieste di cui al punto sub 4) dell'avverso ricorso, prevedendo tuttavia durante l'estate il ricorso facoltativo e giammai obbligatorio alla baby sitter, ciascun genitore per i giorni di propria spettanza ed a proprie spese, nonché e periodi di permanenza esclusiva anche con la madre, sempre di 15 giorni anche non pagina 3 di 11 consecutivi, parimenti da definirsi entro il primo giugno di ciascun anno (entro il 15 giugno nel 2024), da estendere per entrambi anche al mese di settembre;
disporre, quanto alle condizioni economiche di cui ai punti sub 5), 6) e 7) di cui all'avverso ricorso, che il sig. in ragione del proprio CP_1 reddito e degli esborsi fissi mensili relativi al pagamento pro quota di mutuo ipotecario, assicurazione collegata ed oneri condominiali arretrati relativi alla casa familiare assegnata alla sig.ra e Parte_1 degli ulteriori locatizi e condominiali necessari per la propria sistemazione abitativa, le corrisponda a titolo di contribuzione al mantenimento della prole la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) dalla domanda, quindi da maggio 2024, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat da maggio 2025, attribuzione al 50% come per legge dell'assegno unico universale per i figli e divisione al 50% delle loro spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive, da previamente concordare e documentare all'esito, secondo quanto previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara. Lasciando alla normativa civilistica di riferimento la regolamentazione di ogni altra questione economica richiamata al punto sub 8) dell'avverso ricorso, per cui continueranno ad essere pagate dagli obbligati direttamente all'istituto di credito erogatore il 50% della rata del mutuo ipotecario e dell'assicurazione collegata e al Condominio il 50% degli oneri condominiali arretrati;
mentre resterà a carico dell'effettivo acquirente il finanziamento contratto dal sig. Parte_2 per l'acquisto dei beni mobili presenti nella casa familiare. Con vittoria di spese e
[...] competenze di giudizio”.
3. All'udienza del 6 giugno 2024, fissata per la trattazione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c., il Giudice disponeva provvisoriamente quanto segue: “Assegna la casa familiare sita in Pescara, via Luigi Polacchi n.2, alla ricorrente, la quale la abiterà unitamente ai figli minori, e dispone che il rilasci detta abitazione in favore della controparte improrogabilmente entro il CP_1 prossimo 20 giugno 2024, prelevando e portando con sé i propri beni ed effetti personali;
2) Prende atto della disciplina del diritto di visita paterno, così come concordata dalle parti;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo per Parte_1 il mantenimento dei minori, la somma complessiva di euro 300,00 (euro 150,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti i bambini, individuate e disciplinate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
4) Prende atto della disponibilità del di versare il 50% delle spese CP_1 riguardanti il campus estivo dei figli;
5) Assegno unico in favore delle parti nella misura del 50% ciascuna”.
4. All'udienza del 26 settembre veniva nominata CTU al fine di relazionare in ordine alle capacità genitoriali delle parti. La CTU depositava la propria relazione in data 27.03.2025.
pagina 4 di 11 5. Nelle more del giudizio, con istanza congiunta depositata in data 31 luglio 2025, le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
6. All'udienza del 22 ottobre 2025, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, riportandosi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 14 ottobre 2025 - comprensivo di trasferimento immobiliare - sottoscritto dalle stesse e vidimato dal giudice alla richiamata udienza, alle condizioni di seguito riportate:
A- i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori, ma con collocazione presso la madre;
B- la casa familiare sita in Pescara (PE), Via Luigi Polacchi n. 2, viene assegnata alla Sig.ra
, la quale continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori, avendo il Sig. Parte_1 CP_1
già rilasciato l'immobile libero dai propri beni ed effetti personali;
[...]
C- Quanto all'esercizio del diritto di frequentazione e di visita da parte del padre, le parti concordano che il Sig. potrà continuare a vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati Controparte_1 dalle ore 19.30 del venerdì al mattino del lunedì (successivo al weekend di permanenza col padre), in cui provvederà a prelevarli dalla casa materna il venerdì sera e ad accompagnarli a scuola il lunedì mattina, nonché due pomeriggi a settimana con cena e pernotto, il martedì ed il giovedì, dalle ore
18.30 al mattino successivo (mercoledì e venerdì); si precisa che sempre per le giornate di martedì e giovedì verrà prelevato dal padre, o dal nonno paterno, all'uscita di scuola e pranzerà con i Per_1 nonni paterni, mentre verrà prelevato a scuola dalla madre che poi, a sua volta, unitamente al Per_2 primo preleverà dalla casa dei nonni paterni, per accompagnare entrambi i minori presso le Per_1 rispettive attività pomeridiane, o, in mancanza di queste, li terrà in ogni caso con sè; in ogni caso l'orario del prelievo dei minori da parte della madre presso la casa dei nonni paterni sarà alle ore
16:45. Sempre il martedì ed il giovedì alle ore 18.30 entrambi i figli saranno prelevati dal padre e tenuti per cena e pernotto sino ad essere riaccompagnati dallo stesso a scuola il giorno seguente di
(mercoledì e di venerdì). Si precisa che, per ogni giorno successivo al pernotto, in ipotesi di sciopero del personale scolastico, sospensione totale o parziale delle attività scolastiche, festività e/o qualunque ulteriore occasione che comporti l'esenzione dei minori dalla frequentazione dei rispettivi istituti scolastici, e saranno accompagnati alle ore 08:00, dal genitore presso il quale hanno Per_1 Per_2 pernottato, presso l'altro genitore affinché trascorrano la relativa giornata con quest'ultimo. Tale opzione deve avvenire a ritmo alternato e quindi l'eventuale occasione successiva, il genitore presso il quale hanno pernottato terrà con sè i figli anche la mattina che per qualsivoglia motivo non pagina 5 di 11 entreranno a scuola e la volta successiva li terrà quello presso il quale non hanno pernottato. Mentre in ipotesi di malattia dei minori, essi continueranno il soggiorno presso l'abitazione del genitore ove si trovavano al tempo dell'insorgenza del malanno, sino alla guarigione;
su accordo delle parti i giorni di malattia trascorsi dal minore esclusivamente con un genitore potranno essere recuperati anche consecutivamente dall'altro genitore. La gestione del borsone per le attività sportive dei minori, in particolare l'attuale attività di scuola calcio, sarà ad appannaggio esclusivo della sig.ra
[...] che lo ritirerà presso il campo sportivo. Qualora il borsone per qualsiasi motivo sarà Parte_1 prelevato dal padre o da persona da lui delegata, questi si farà carico di portarlo alla sig.ra Parte_1 entro le 20:30 del medesimo giorno, salvo impedimento che non glielo consenta e/o differente accordo tra le parti. Per il periodo estivo, il padre terrà con sè i figli il martedì e il giovedì sin dalle ore 14.00, prelevandoli al campus estivo, sempre con cena e pernotto, sino al mattino successivo (mercoledì e venerdì) quando li accompagnerà al campus estivo Viene confermata la suddetta disciplina relativa ai weekend alternati anche nel periodo estivo, con la precisazione che i minori verranno prelevati dal padre presso la casa materna il venerdì alle ore 19.30 e riaccompagnati il lunedì mattina al campus estivo. Inoltre, i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da definirsi entro il 15 giugno di ciascun anno, compatibilmente con le loro ferie. Ciascun genitore dovrà informare l'altro della località dove intende trascorrere le vacanze nei periodi stabiliti e rilasciare il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. Per quanto attiene ai periodi di vacanza, le parti concordano di accogliere quanto indicato nella CTU del 27/03/2025 agli atti del procedimento e, pertanto, di regolamentarli come segue. Per le vacanze natalizie: ad anni alterni dalle 9:00 del 23/12 alle 12:00 del 30/12 o dalle 12:00 del 30/12 alle 12:00 del 06/01, possibilmente facendo attenzione che nella prima settimana i minori trascorrano o la Vigilia o il giorno di Natale con l'altro genitore, così come, nella seconda settimana, il giorno del Fineanno o quello del Capodanno, essendo questi giorni importanti nel calendario, anche emotivo e psicologico, di un bambino;
vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; compleanni dei minori ad anni alterni, o possibilmente assieme all'altro genitore almeno per il taglio della torta;
compleanni dei genitori, festa del papà e festa della mamma con il genitore “festeggiato”; festività “rosse” del calendario: alternativamente, con orario 9:30-21:00, cena compresa. In caso di indisposizioni e/o malattie dei figli vale la regola del “buon senso”. Le parti stabiliscono espressamente che tali condizioni potranno essere modificate, anche temporaneamente, a seguito di accordo di cui risulti evidenza scritta.
D- anche e soprattutto in ragione di quanto più avanti stabilito a proposito dell'Assegno Unico e
Universale e del trasferimento della proprietà della casa familiare, le parti concordano che il Sig.
[...]
versi a titolo contributivo per il mantenimento dei figli la complessiva somma mensile di CP_1 pagina 6 di 11 €. 150,00 (€. 75,00 per ciascun figlio), entro la fine di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, corrispondendola direttamente alla madre.
E- I genitori divideranno tra loro al 50% le spese straordinarie, comprese quelle sanitarie, non coperte dal SSN, scolastiche e sportive e comunque ogni spesa necessaria all'istruzione, all'educazione ed a favorire le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli, con la precisazione che, laddove possibile, le parti chiederanno ed otterranno due distinti documenti fiscali all'atto dei pagamenti che esse stesse effettueranno separatamente per la misura del 50% ciascuno e che, in ipotesi di irrealizzabilità della doppia fatturazione/”scontrinatura”/quietanza da parte del creditore, il Sig. Controparte_1 anticiperà la spesa anche per la Sig.ra e, quest'ultima rimborserà al primo il 50% Parte_1 della spesa, comunque con reciprocità; in ogni caso, per la qualificazione e misura delle spese di carattere ordinario e straordinario, entrambi i genitori faranno pieno riferimento Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di Pescara.
F- La somma relativa alla misura di sostegno alle famiglie denominata Assegno Unico e Universale, di cui al D.Lgs. 230/2022, è attribuita interamente alla Sig.ra con facoltà di Parte_1 quest'ultima di chiedere direttamente all'Istituto previdenziale l'erogazione diretta di tale spettanza.
2) Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali, in considerazione del fatto che le disposizioni di seguito elencate sono da considerarsi indispensabili ai fini della soluzione della crisi familiare e nel quadro di una ampia soluzione concordata e conciliativa, tanto del presente giudizio, quanto in riferimento al procedimento penale di cui al n. 1279/2024 RGNR – 2744/2024 RG
GIP del Tribunale di Pescara, le parti concordano ulteriormente in maniera del tutto libera ed informata quanto segue:
G- Con funzione risarcitoria ed integralmente solutoria, oltre che riguardo le pretese vantate nel presente giudizio, anche in riferimento al procedimento penale di cui al n. 1279/2024 RGNR –
2744/2024 RG GIP del Tribunale di Pescara, il diritto di proprietà superficiaria per la quota di 1/2 sugli immobili siti in Pescara (PE) alla Via Luigi Polacchi n. 2, di titolarità del padre, viene trasferito alla madre e, dunque il Sig. trasferisce alla Sig.ra l'intera Controparte_1 Parte_1 proprietà superficiaria delle seguenti unità immobiliari, site entrambe nel complesso condominiale denominato “ ” precisamente: Parte_3
• unità immobiliare ubicata in Pescara (PE) alla Via Luigi Polacchi n. 2, Scala A, piano Terra, interno n. 2, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pescara al Foglio n. 37, part. 1734, sub. 51,
Categoria A/2, ZC 3, classe 2, consistenza 7 vani, superficie catastale 130 m², rendita €. 885,72, composto da ingresso, ripostiglio, cucina soggiorno, disimpegno, studio, due camere, bagno e annessi pagina 7 di 11 due balconi a livello, confinante con proprietà condominiale su due lati, proprietà Persona_5
scala A e proprietà scala B, salvo altri, rispetto al quale il Sig.
[...] Persona_6 CP_1
è comproprietario superficiario nella misura del 50%, per Decreto di Trasferimento di Diritti
[...]
Immobiliari del 08/02/2022 reso dal Tribunale di Pescara nell'ambito del procedimento espropriativo immobiliare di cui al n. 28/2018 R.G.E. - Repertorio n. 105 - Trascrizione n. 2048.1/22 Reparto PI di
Pescara in atti dal 01/03/2022; • unità immobiliare ubicata in Pescara (PE) alla Via Luigi Polacchi n.
2, piano Seminterrato, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pescara al Foglio n. 37, part. 1734, sub. 104, Categoria C/6, ZC 3, classe 4, consistenza 17 m², superficie catastale 20 m², rendita €.
36,00, confinante con proprietà condominiale, proprietà e proprietà CP_2 CP_3
e salvo altri, rispetto al quale il Sig. è comproprietario
[...] CP_4 Controparte_1 superficiario nella misura del 50%, per Decreto di Trasferimento di Diritti Immobiliari del 08/02/2022 reso dal Tribunale di Pescara nell'ambito del procedimento espropriativo immobiliare di cui al n.
28/2018 R.G.E. - Repertorio n. 105 - Trascrizione n. 2048.1/22 Reparto PI di Pescara in atti dal
01/03/2022.
Entrambe le parti dichiarano che il fabbricato è stato realizzato in conformità della Variante n.
1346/89 del 30/11/1989 rilasciata dalla Commissione Edilizia del Comune di Pescara per la
“Costruzione di un edificio di Civile Abitazione”, del Nulla Osta dei Beni Ambientali della Regione
Abruzzo n. 6033 del 30/07/1990 e della Concessione Edilizia n. 593/90 del 11/09/1990 rilasciata dal
Sindaco del Comune di Pescara in data 11/09/1990; le stesse parti dichiarano che il medesimo fabbricato è stato dichiarato abitabile con dichiarazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Pescara
n. 9120 del 05/08/1991. Le stesse dichiarano altresì che il valore delle due unità immobiliari suddette è stato oggetto di stima nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare di cui al n. 28/2018 R.G.E., all'esito della quale sono giunte all'assegnazione in loro favore per il complessivo importo di €.
120.101,00. Il Sig. dichiara, altresì, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1376 Controparte_1
Cod. Civ., la propria concorde volontà a trasferire il diritto in parola, nonché quella di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale;
la predetta cessione avviene a corpo, con tutti i diritti inerenti, accessori ed accessioni, pertinenze e dipendenze, annessi e connessi, nulla escluso, servitù attive e passive esistenti, con tutti i diritti di legge. Il Sig. garantisce la titolarità di quanto Controparte_1 ceduto e la regolarità dei titoli edilizi, la sua libertà da pesi, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli da parte di terzi, eccettuate quelle derivanti dal contratto di mutuo fondiario intestato ad entrambe le parti, giusta iscrizione ipotecaria del 28/02/2022 - Registro Particolare 349 - Registro
Generale 2840 per atto NO (Repertorio 10161/7221 del 08/02/2022). Persona_7
pagina 8 di 11 Le parti si danno reciprocamente atto che, in virtù della sentenza n. 154 del 10/5/1999 della Corte
Costituzionale, della successiva ordinanza della Consulta in data 26/6/2002 n. 290, nonché della circolare del Ministero delle Finanze n. 49 del 16/3/2000 il tutto in relazione all'interpretazione analogica dell'art. 19 della Legge 6/3/1987 n. 74, le summenzionate attribuzioni sono esenti da ogni e qualsiasi tassa e imposta, ivi incluse - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle di bollo, di registro, ipotecaria e catastale. I coniugi dichiarano ai sensi dell'art. 19, comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazione dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (G.U. n. 176 del
30/07/2010), la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie degli immobili come sopra individuati. Le parti dichiarano e si obbligano esse stesse a curare la trascrizione e la voltura del verbale relativo all'udienza in cui interverrà il provvedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, presso il competente Ufficio della Pubblicità Immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse con tali incombenze.
H- La Sig.ra , anche ai sensi dell'art. 1379 c.c., assume il formale impegno a non Parte_1 alienare i suddetti immobili sito in Pescara (PE) alla Via Luigi Polacchi n.
2 - di cui alla precedente lettera G- sino al compimento del 18° anno del figlio , riconoscendo il prevalente interesse di Per_2 entrambi i figli minori alla stabilità della casa familiare e la convenienza di tale limite temporale;
I- la Sig.ra , ai sensi dell'art. 1273, comma 1, c.c.., dichiara espressamente di Parte_1 assumere -come effettivamente ha già assunto dalla data del 31/07/2025- l'intero debito residuo di spettanza del Sig. derivante dal contratto di mutuo sottoscritto per l'acquisto Controparte_1 dell'immobile sito in Pescara (PE) alla Via Luigi Polacchi n. 2, cosicché ella, dalla data del presente atto (come già dal 31/07/2025 ha provveduto e) provvederà a corrispondere direttamente all'istituto di credito mutuante, alle relative scadenze, il 100% delle relative rate, impegnandosi a chiedere al medesimo predetto creditore l'adesione all'accollo e la liberazione del Sig. ex art. Controparte_1
1273, comma 2, c.c., senza che il rifiuto opposto dal mutuante possa in alcun caso inficiare l'accordo tra le parti ( ); Controparte_5
L- La Sig.ra , a fronte degli impegni sopra assunti dal Sig. si Parte_1 Controparte_1 dichiara integralmente soddisfatta rispetto ad ogni pretesa vantata e/o, comunque, avente ad oggetto titoli, ragioni, azioni, o diritti inerenti, connessi e/o riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto tra le parti, al presente giudizio ed ad ogni richiesta e diritto inerente il procedimento penale di cui al n. 1279/2024 RGNR – 2744/2024 RG GIP del Tribunale di Pescara (rispetto al quale il contenuto dell'accordo così raggiunto assume natura integralmente risarcitoria e spiega effetti pienamente satisfattivi anche con riferimento alla posizione dei figli minorenni) e si obbliga, pertanto,
pagina 9 di 11 solo all'esito dell'avvenuto trasferimento della quota di 1/2 degli immobili familiari di cui alla lettera
G che precede, a rimettere la querela originariamente sporta nei confronti del Sig. Controparte_1 con riferimento ai fatti di cui al capo B della richiesta di rinvio a giudizio relativa al medesimo procedimento penale n. 1279/2024 RGNR – 2744/2024 RG GIP (artt. 582 e 585 in relazione all'art 577 co. 1 n. 1 c.p.) ed a rinunciare e/o revocare la costituzione di parte civile già formalizzata all'udienza del 28/01/2025 con riferimento ad entrambi i capi di imputazione oggetto del procedimento penale n.
1279/2024 RGNR – 2744/2024 RG GIP iscritto a carico del Sig. , attestando Controparte_1 formalmente l'inesistenza di altri procedimenti avviati su sua iniziativa contro il medesimo e l'inesistenza di altre denunce e/o querele sporte nei confronti dello stesso . Controparte_1
M- Le parti con diversa scrittura daranno atto del rapporto dare / avere alla data di sottoscrizione di questo accordo che comunque non sarà inficiato da quella regolamentazione.
N- Le spese e competenze di lite si intendano e dichiarino integralmente compensate tra le parti.
O- Le condizioni, le obbligazioni e, comunque, tutti gli impegni e le regolamentazioni contenute nel presente atto, per espressa volontà delle parti, già in vigore dal 31/07/2025, vengono ritenute pienamente valide ed efficaci tra le stesse dalla data odierna 14/10/2025.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo comprensivo di trasferimento immobiliare e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
8. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sui figli minori e Per_1 Per_4
alle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
[...]
b) compensa le spese di giudizio e pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Pescara, il 12 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 10 di 11 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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