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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2024, n. 8650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8650 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente Rel. dott. Vincenzo Carni' Giudice dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6686/2024 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GAUDIELLO SALVATORE e dell'avv. ZACCA' ROSARIO
( ) PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO;
C.F._1 Pt_1
( PIAZZA BELGIOIOSO 2 20121 MILANO;
[...] C.F._2
( ) PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 Parte_2 C.F._3
MILANO; ( VIA DELLE QUATTRO Parte_3 C.F._4
FONTANE, 20 00184 ROMA, elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO 2
20100 MILANO presso il difensore avv. GAUDIELLO SALVATORE contro
C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante, con il patrocinio dell'avv. ARIA ALESSANDRO e dell'avv.
BONACINA STEFANO ( ) VIA FRANCESCO BRIOSCHI 65 C.F._5
pagina 1 di 10 20144 MILANO;
( ) PIAZZA DEL Parte_4 C.F._6
POPOLO, 18 00187 ROMA, elettivamente domiciliato in CORSO GENOVA, 14 20123
MILANO presso il difensore avv. ARIA ALESSANDRO
CONCLUSIONI
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata con Controparte_2
riferimento alla somma di € 67.601,89 e, per l'effetto, dichiarare ai sensi dell'art. 615 c.p.c. la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 9 febbraio 2024 con riferimento a tale importo e degli atti esecutivi successivi, nonché sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di Controparte_1
alla ripetizione della somma indebitamente assegnata a
[...] Controparte_2 dal giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo
[...] introdotto da avanti al Tribunale di Milano sub Controparte_2
R.G.E. 2941/2024 - Giudice Dott. Galetto.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio come per legge.
*
Per Controparte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, così giudicare:
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione svolta da e, per l'effetto, rigettare Controparte_1
integralmente le domande formulate.
pagina 2 di 10 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario come per legge.
***
MOTIVAZIONE
1. ha proposto opposizione al precetto, chiedendo Controparte_1
sospendersi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
3914/2023 e accertarsi l'inesistenza del diritto di di Controparte_3
procedere ad esecuzione forzata con riferimento alla somma di €
67.433,46 e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data
27 febbraio 2024 e degli atti esecutivi successivi.
Secondo la ricostruzione dell'opponente, sul presupposto che la transazione parziale abbia determinato l'automatico scioglimento della solidarietà passiva tra le IE transigenti (nel caso di specie, CP_1
e gli altri condebitori, questi ultimi (id est, Controparte_2
) non potrebbero esercitare l'azione di regresso nei confronti del
[...] debitore transigente per le somme versate alle IE attrici in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità; non si applicherebbe il disposto dell'art. 1313 c.c. perché lo scioglimento della solidarietà precluderebbe l'applicabilità di tale norma e verrebbe a mancare il presupposto della rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori. Ne conseguirebbe, secondo la tesi difensiva dell'opponente, che in caso d'insolvenza di uno dei condebitori in solido, il compartecipe al cartello che abbia versato una somma in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità non potrebbe agire in regresso nei confronti del coobbligato transigente in via parziaria.
pagina 3 di 10 2. La convenuta opposta si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione a precetto.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 luglio 2024, il tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e fissato, ex art. 275 bis c.p.c, l'udienza collegiale del 3 ottobre 2024, assegnando alle parti termine al 5 settembre 2024 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e l'ulteriore termine al 20 settembre 2024 per note conclusionali.
All'udienza del 03.10.2024, dopo il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e conclusionali, la causa è stata discussa dinanzi al
Collegio e trattenuta in decisione.
*
Valutazione del Tribunale.
4. L'opposizione non è fondata.
Con la presente opposizione a precetto, l'opponente si è doluto dell'idoneità della sentenza n 3914/2023 del Tribunale di Milano a costituire titolo esecutivo in relazione al credito azionato con il precetto, corrispondente ad euro € 67.433,46. Tale credito, che è stato azionato dalla convenuta opposta in via di regresso, si riferisce alla quota interna imputabile alla IE . La convenuta opposta, premesso di CP_4 avere pagato al creditore l'importo di euro 333.333,00, pari al 50% della quota del danno facente capo alla IE , a causa della sua CP_5 insolvenza, ha azionato il capo 4 del dispositivo della sentenza, contenente la condanna di “tutte le parti convenute e terze chiamate in causa (ricomprendendovi quindi le convenute e CP_1 CP_6 nel giudizio definito con la sentenza n. 3914/2023) a rifondere, in via di regresso nei limiti della quota stabilita, la coobbligata solidalmente che avrà corrisposto alle IE attrici (id est, le danneggiate CP_7
pagina 4 di 10 e ) somme Controparte_8 Controparte_9 in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità”, intimando all'opponente il pagamento dell'importo di euro 66.666,00, oltre interessi e spese.
Non sono in contestazione, nel caso di specie, le modalità di determinazione della somma precettata, ma la sua debenza sulla base della portata del titolo e, secondo la ricostruzione dell'opponente, dell'avvenuto scioglimento della solidarietà tra l'opponente, quale condebitore transigente e gli altri debitori condannati al risarcimento dei danni per violazioni antitrust.
Al fine di delimitare la portata del titolo che, come noto, va individuata sulla base combinata del dispositivo e della motivazione, giova anzitutto riportare testualmente il dispositivo.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, con sentenza n. 3914/2023, per quanto rileva in questa sede:
-ha dichiarato l'estinzione dei rapporti processuali, a seguito di transazione pro quota, tra le IE attrici (danneggiate dal cartello e terze rispetto al presente procedimento di opposizione) e le transigenti debitrici Controparte_1 CP_10
-ha accertato che “le IE Controparte_11 [...]
, e Parte_5 Controparte_12 [...]
– oltre alle IE e Controparte_2 Controparte_1
- sono state partecipi dell'intesa ex art. 101 TFUE avente CP_10 ad oggetto il mercato pan-europeo e italiano dell'acciaio per cemento armato precompresso – già oggetto di parziale accertamento da parte della Commissione europea con Decisione COMP/38.344 del 30 giugno
2010 – nel periodo 1984/2002”;
- ha condannato, in via tra loro solidale, “le IE 11
, in
[...] Parte_5 Controparte_12
pagina 5 di 10 liquidazione e al risarcimento Controparte_2 del danno nei confronti delle IE attrici, determinato a seguito di riduzione delle quote pertinenti alle IE e Controparte_1
che hanno definito in via transattiva la controversia con CP_10 le IE attrici nella seguente misura: - € 2.666.666,00 in favore di
- € 800.000,00 in favore di Controparte_13 [...]
con interessi legali dalla Controparte_9
data della presente sentenza fino all'effettivo saldo;
-ha determinato “in maniera paritaria le quote di responsabilità interna alle obbligazioni solidali e ha condannato tutte le parti convenute e terze chiamate in causa (ricomprendendovi quindi le convenute e nel giudizio definito con la sentenza n. CP_1 CP_6
3914/2023) a rifondere, in via di regresso nei limiti della quota stabilita, la coobbligata solidalmente che avrà corrisposto alle IE attrici (id est le danneggiate e Controparte_13 [...]
) somme in eccedenza rispetto alla Controparte_9 propria quota di responsabilità”.
Come si è testé visto, nel caso di specie, la convenuta opposta - partecipante al cartello unitamente alle transigenti - in data 27.02.2024 ha intimato a il pagamento, a titolo di regresso, del quinto della CP_1 quota parte di danno che è stato accertato dovuto a Controparte_13
da parte di (in misura corrispondente ad euro 66.666 oltre CP_5 interessi legali sino al saldo), avendo versato a la Controparte_13 somma di euro 333.333,00 per conto di , che non vi aveva CP_4
provveduto perché insolvente.
La questione nodale, ai fini della decisione della presente controversia,
è se la convenuta opposta - partecipante al cartello e quindi coobbligata in solido al risarcimento del danno- abbia diritto di regresso nei confronti di una IE transigente in via parziaria (l'opponente pagina 6 di 10 , quando abbia versato, come nel caso di specie, una somma in CP_1 eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità, per conto di uno dei coobbligati insolventi.
La sentenza del Tribunale di Milano n 3914/2023, nel dispositivo, ha condannato “tutte le parti convenute e terze chiamate” a rifondere, “in via di regresso e nei limiti della propria quota, la coobbligata solidalmente che avrà corrisposto alle IE attrici somme in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità”, senza escludere le IE transigenti, che erano parti del detto procedimento.
La formulazione letterale del dispositivo della sentenza ricomprende, quindi, il diritto di regresso nei confronti del coobbligato transigente quando abbia corrisposto somme in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità.
Nel caso di specie, è pacifico il versamento da parte dell'opposta di un importo eccedente la sua quota di responsabilità.
Il titolo azionato e, in particolare, l'ampia portata del dispositivo sono senz'altro idonei a ricomprendere l'azione di regresso esercitata dall'opposta nei confronti dell'opponente, destinataria anch'essa della statuizione di condanna di cui al capo 4) della sentenza per la restituzione di quanto pagato “in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità”.
Ai fini dell'interpretazione del titolo, il dispositivo va letto unitamente alla motivazione, risolvendo eventuali dubbi ermeneutici.
Nel caso di specie, l'inequivoco tenore del dispositivo non è contraddetto dalla complessiva, poderosa ed articolata motivazione.
Il tribunale, dopo avere dichiarato estinto il solo rapporto processuale tra il creditore e le IE transigenti, ha condannato “tutte le parti convenute e terze chiamate in causa a rifondere, in via di regresso e nei limiti della quota stabilita, la coobbligata solidalmente che avrà
pagina 7 di 10 corrisposto alle IE attrici somme in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità”.
Il passaggio motivazionale richiamato dall'opponente, concernente lo scioglimento del vincolo solidale tra i condebitori, non esclude l'operatività dei principii in tema di regresso tra coobbligati, ma è funzionale alla determinazione del debito residuo gravante sugli altri coobbligati, che rimangono obbligati nei limiti della loro quota, non potendo il creditore, che ha transatto con uno dei coobbligati per un importo minore rispetto alla quota che fa idealmente capo a quel creditore, azionare la differenza nei confronti dei coobbligati che non hanno transatto (sentenza, in particolare p 73 che si riporta: “In particolare deve ritenersi che, ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (Cass. SSUU 30174/11). La necessità di non aggravare la posizione dei condebitori solidali non transigenti nel caso in cui il condebitore cha ha transatto abbia corrisposto una somma inferiore a quella corrispondente alla quota ideale ad esso assegnata nella ripartizione dei rapporti interni tra condebitori porta dunque a concludere che nel caso di specie le quote di ripartizione interna del debito rimangono inalterate”).
L'argomentazione della difesa dell'opponente concernente l'inapplicabilità dell'art. 1313 c.c. non è condivisibile.
pagina 8 di 10 Tale norma prevede che “nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente (nel caso di specie ), la sua parte di debito è ripartita per contributo CP_5
tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà”. La transazione pro quota o parziale, come quella di specie, determina una rinuncia implicita del creditore al regime di solidarietà, con la conseguenza che, in applicazione degli artt. 1313 e 1299 c.c., “se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà”.
Pertanto, il transigente rimane esposto, nei rapporti interni con i condebitori, all'applicazione dell'art. 1313 c.c. in quanto la transazione pro quota comporta lo scioglimento del vincolo solidale nei rapporti tra creditore e beneficiario e non nei rapporti con gli altri condebitori solidali, con conseguente diritto del condebitore solidale, che ha versato una somma in eccesso rispetto alla propria quota, ad esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato transigente e beneficiario della rinuncia.
La transazione stipulata dal creditore con uno dei coobbligati in relazione alla sola quota del coobbligato transigente e senza rinuncia all'azione nei confronti degli altri coobbligati integra una rinuncia alla solidarietà a favore del debitore che ha transatto, con applicabilità, nei rapporti tra coobbligato transigente e coobbligati non transigenti, dei principii di cui agli artt. 1313 e 1299 c.c.
Con l'intervenuta transazione il creditore stipulante ha implicitamente rinunciato alla solidarietà nei confronti del coobbligato ( , CP_1
mentre nei rapporti interni tra condebitori solidali il coobbligato
è comunque chiamato a rispondere dell'obbligazione solidale, CP_1
pagina 9 di 10 secondo quanto previsto dall'art.1313 c.c. e come statuito dal chiaro tenore letterale del titolo (capo quattro del dispositivo di sentenza).
L'opposizione va quindi rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza in capo all'opponente e si liquidano, in favore della convenuta opposta, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa
(da 52.000 a 260000) e tenuto conto dell'attività difensiva svolta, dell'assenza della fase istruttoria orale e della prossimità del valore della causa al limite basso dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata dell'Impresa-A-, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di CP_1 Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] dispone:
- rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Controparte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_2
- condanna l'opponente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida, in favore dell'opposta, in euro 9.800,00, per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3.10.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Silvia Giani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente Rel. dott. Vincenzo Carni' Giudice dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6686/2024 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GAUDIELLO SALVATORE e dell'avv. ZACCA' ROSARIO
( ) PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO;
C.F._1 Pt_1
( PIAZZA BELGIOIOSO 2 20121 MILANO;
[...] C.F._2
( ) PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 Parte_2 C.F._3
MILANO; ( VIA DELLE QUATTRO Parte_3 C.F._4
FONTANE, 20 00184 ROMA, elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO 2
20100 MILANO presso il difensore avv. GAUDIELLO SALVATORE contro
C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante, con il patrocinio dell'avv. ARIA ALESSANDRO e dell'avv.
BONACINA STEFANO ( ) VIA FRANCESCO BRIOSCHI 65 C.F._5
pagina 1 di 10 20144 MILANO;
( ) PIAZZA DEL Parte_4 C.F._6
POPOLO, 18 00187 ROMA, elettivamente domiciliato in CORSO GENOVA, 14 20123
MILANO presso il difensore avv. ARIA ALESSANDRO
CONCLUSIONI
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata con Controparte_2
riferimento alla somma di € 67.601,89 e, per l'effetto, dichiarare ai sensi dell'art. 615 c.p.c. la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 9 febbraio 2024 con riferimento a tale importo e degli atti esecutivi successivi, nonché sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di Controparte_1
alla ripetizione della somma indebitamente assegnata a
[...] Controparte_2 dal giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo
[...] introdotto da avanti al Tribunale di Milano sub Controparte_2
R.G.E. 2941/2024 - Giudice Dott. Galetto.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio come per legge.
*
Per Controparte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, così giudicare:
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione svolta da e, per l'effetto, rigettare Controparte_1
integralmente le domande formulate.
pagina 2 di 10 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario come per legge.
***
MOTIVAZIONE
1. ha proposto opposizione al precetto, chiedendo Controparte_1
sospendersi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
3914/2023 e accertarsi l'inesistenza del diritto di di Controparte_3
procedere ad esecuzione forzata con riferimento alla somma di €
67.433,46 e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato in data
27 febbraio 2024 e degli atti esecutivi successivi.
Secondo la ricostruzione dell'opponente, sul presupposto che la transazione parziale abbia determinato l'automatico scioglimento della solidarietà passiva tra le IE transigenti (nel caso di specie, CP_1
e gli altri condebitori, questi ultimi (id est, Controparte_2
) non potrebbero esercitare l'azione di regresso nei confronti del
[...] debitore transigente per le somme versate alle IE attrici in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità; non si applicherebbe il disposto dell'art. 1313 c.c. perché lo scioglimento della solidarietà precluderebbe l'applicabilità di tale norma e verrebbe a mancare il presupposto della rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori. Ne conseguirebbe, secondo la tesi difensiva dell'opponente, che in caso d'insolvenza di uno dei condebitori in solido, il compartecipe al cartello che abbia versato una somma in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità non potrebbe agire in regresso nei confronti del coobbligato transigente in via parziaria.
pagina 3 di 10 2. La convenuta opposta si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione a precetto.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 luglio 2024, il tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e fissato, ex art. 275 bis c.p.c, l'udienza collegiale del 3 ottobre 2024, assegnando alle parti termine al 5 settembre 2024 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e l'ulteriore termine al 20 settembre 2024 per note conclusionali.
All'udienza del 03.10.2024, dopo il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e conclusionali, la causa è stata discussa dinanzi al
Collegio e trattenuta in decisione.
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Valutazione del Tribunale.
4. L'opposizione non è fondata.
Con la presente opposizione a precetto, l'opponente si è doluto dell'idoneità della sentenza n 3914/2023 del Tribunale di Milano a costituire titolo esecutivo in relazione al credito azionato con il precetto, corrispondente ad euro € 67.433,46. Tale credito, che è stato azionato dalla convenuta opposta in via di regresso, si riferisce alla quota interna imputabile alla IE . La convenuta opposta, premesso di CP_4 avere pagato al creditore l'importo di euro 333.333,00, pari al 50% della quota del danno facente capo alla IE , a causa della sua CP_5 insolvenza, ha azionato il capo 4 del dispositivo della sentenza, contenente la condanna di “tutte le parti convenute e terze chiamate in causa (ricomprendendovi quindi le convenute e CP_1 CP_6 nel giudizio definito con la sentenza n. 3914/2023) a rifondere, in via di regresso nei limiti della quota stabilita, la coobbligata solidalmente che avrà corrisposto alle IE attrici (id est, le danneggiate CP_7
pagina 4 di 10 e ) somme Controparte_8 Controparte_9 in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità”, intimando all'opponente il pagamento dell'importo di euro 66.666,00, oltre interessi e spese.
Non sono in contestazione, nel caso di specie, le modalità di determinazione della somma precettata, ma la sua debenza sulla base della portata del titolo e, secondo la ricostruzione dell'opponente, dell'avvenuto scioglimento della solidarietà tra l'opponente, quale condebitore transigente e gli altri debitori condannati al risarcimento dei danni per violazioni antitrust.
Al fine di delimitare la portata del titolo che, come noto, va individuata sulla base combinata del dispositivo e della motivazione, giova anzitutto riportare testualmente il dispositivo.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, con sentenza n. 3914/2023, per quanto rileva in questa sede:
-ha dichiarato l'estinzione dei rapporti processuali, a seguito di transazione pro quota, tra le IE attrici (danneggiate dal cartello e terze rispetto al presente procedimento di opposizione) e le transigenti debitrici Controparte_1 CP_10
-ha accertato che “le IE Controparte_11 [...]
, e Parte_5 Controparte_12 [...]
– oltre alle IE e Controparte_2 Controparte_1
- sono state partecipi dell'intesa ex art. 101 TFUE avente CP_10 ad oggetto il mercato pan-europeo e italiano dell'acciaio per cemento armato precompresso – già oggetto di parziale accertamento da parte della Commissione europea con Decisione COMP/38.344 del 30 giugno
2010 – nel periodo 1984/2002”;
- ha condannato, in via tra loro solidale, “le IE 11
, in
[...] Parte_5 Controparte_12
pagina 5 di 10 liquidazione e al risarcimento Controparte_2 del danno nei confronti delle IE attrici, determinato a seguito di riduzione delle quote pertinenti alle IE e Controparte_1
che hanno definito in via transattiva la controversia con CP_10 le IE attrici nella seguente misura: - € 2.666.666,00 in favore di
- € 800.000,00 in favore di Controparte_13 [...]
con interessi legali dalla Controparte_9
data della presente sentenza fino all'effettivo saldo;
-ha determinato “in maniera paritaria le quote di responsabilità interna alle obbligazioni solidali e ha condannato tutte le parti convenute e terze chiamate in causa (ricomprendendovi quindi le convenute e nel giudizio definito con la sentenza n. CP_1 CP_6
3914/2023) a rifondere, in via di regresso nei limiti della quota stabilita, la coobbligata solidalmente che avrà corrisposto alle IE attrici (id est le danneggiate e Controparte_13 [...]
) somme in eccedenza rispetto alla Controparte_9 propria quota di responsabilità”.
Come si è testé visto, nel caso di specie, la convenuta opposta - partecipante al cartello unitamente alle transigenti - in data 27.02.2024 ha intimato a il pagamento, a titolo di regresso, del quinto della CP_1 quota parte di danno che è stato accertato dovuto a Controparte_13
da parte di (in misura corrispondente ad euro 66.666 oltre CP_5 interessi legali sino al saldo), avendo versato a la Controparte_13 somma di euro 333.333,00 per conto di , che non vi aveva CP_4
provveduto perché insolvente.
La questione nodale, ai fini della decisione della presente controversia,
è se la convenuta opposta - partecipante al cartello e quindi coobbligata in solido al risarcimento del danno- abbia diritto di regresso nei confronti di una IE transigente in via parziaria (l'opponente pagina 6 di 10 , quando abbia versato, come nel caso di specie, una somma in CP_1 eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità, per conto di uno dei coobbligati insolventi.
La sentenza del Tribunale di Milano n 3914/2023, nel dispositivo, ha condannato “tutte le parti convenute e terze chiamate” a rifondere, “in via di regresso e nei limiti della propria quota, la coobbligata solidalmente che avrà corrisposto alle IE attrici somme in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità”, senza escludere le IE transigenti, che erano parti del detto procedimento.
La formulazione letterale del dispositivo della sentenza ricomprende, quindi, il diritto di regresso nei confronti del coobbligato transigente quando abbia corrisposto somme in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità.
Nel caso di specie, è pacifico il versamento da parte dell'opposta di un importo eccedente la sua quota di responsabilità.
Il titolo azionato e, in particolare, l'ampia portata del dispositivo sono senz'altro idonei a ricomprendere l'azione di regresso esercitata dall'opposta nei confronti dell'opponente, destinataria anch'essa della statuizione di condanna di cui al capo 4) della sentenza per la restituzione di quanto pagato “in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità”.
Ai fini dell'interpretazione del titolo, il dispositivo va letto unitamente alla motivazione, risolvendo eventuali dubbi ermeneutici.
Nel caso di specie, l'inequivoco tenore del dispositivo non è contraddetto dalla complessiva, poderosa ed articolata motivazione.
Il tribunale, dopo avere dichiarato estinto il solo rapporto processuale tra il creditore e le IE transigenti, ha condannato “tutte le parti convenute e terze chiamate in causa a rifondere, in via di regresso e nei limiti della quota stabilita, la coobbligata solidalmente che avrà
pagina 7 di 10 corrisposto alle IE attrici somme in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità”.
Il passaggio motivazionale richiamato dall'opponente, concernente lo scioglimento del vincolo solidale tra i condebitori, non esclude l'operatività dei principii in tema di regresso tra coobbligati, ma è funzionale alla determinazione del debito residuo gravante sugli altri coobbligati, che rimangono obbligati nei limiti della loro quota, non potendo il creditore, che ha transatto con uno dei coobbligati per un importo minore rispetto alla quota che fa idealmente capo a quel creditore, azionare la differenza nei confronti dei coobbligati che non hanno transatto (sentenza, in particolare p 73 che si riporta: “In particolare deve ritenersi che, ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (Cass. SSUU 30174/11). La necessità di non aggravare la posizione dei condebitori solidali non transigenti nel caso in cui il condebitore cha ha transatto abbia corrisposto una somma inferiore a quella corrispondente alla quota ideale ad esso assegnata nella ripartizione dei rapporti interni tra condebitori porta dunque a concludere che nel caso di specie le quote di ripartizione interna del debito rimangono inalterate”).
L'argomentazione della difesa dell'opponente concernente l'inapplicabilità dell'art. 1313 c.c. non è condivisibile.
pagina 8 di 10 Tale norma prevede che “nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente (nel caso di specie ), la sua parte di debito è ripartita per contributo CP_5
tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà”. La transazione pro quota o parziale, come quella di specie, determina una rinuncia implicita del creditore al regime di solidarietà, con la conseguenza che, in applicazione degli artt. 1313 e 1299 c.c., “se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà”.
Pertanto, il transigente rimane esposto, nei rapporti interni con i condebitori, all'applicazione dell'art. 1313 c.c. in quanto la transazione pro quota comporta lo scioglimento del vincolo solidale nei rapporti tra creditore e beneficiario e non nei rapporti con gli altri condebitori solidali, con conseguente diritto del condebitore solidale, che ha versato una somma in eccesso rispetto alla propria quota, ad esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato transigente e beneficiario della rinuncia.
La transazione stipulata dal creditore con uno dei coobbligati in relazione alla sola quota del coobbligato transigente e senza rinuncia all'azione nei confronti degli altri coobbligati integra una rinuncia alla solidarietà a favore del debitore che ha transatto, con applicabilità, nei rapporti tra coobbligato transigente e coobbligati non transigenti, dei principii di cui agli artt. 1313 e 1299 c.c.
Con l'intervenuta transazione il creditore stipulante ha implicitamente rinunciato alla solidarietà nei confronti del coobbligato ( , CP_1
mentre nei rapporti interni tra condebitori solidali il coobbligato
è comunque chiamato a rispondere dell'obbligazione solidale, CP_1
pagina 9 di 10 secondo quanto previsto dall'art.1313 c.c. e come statuito dal chiaro tenore letterale del titolo (capo quattro del dispositivo di sentenza).
L'opposizione va quindi rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza in capo all'opponente e si liquidano, in favore della convenuta opposta, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa
(da 52.000 a 260000) e tenuto conto dell'attività difensiva svolta, dell'assenza della fase istruttoria orale e della prossimità del valore della causa al limite basso dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata dell'Impresa-A-, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di CP_1 Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] dispone:
- rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Controparte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_2
- condanna l'opponente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida, in favore dell'opposta, in euro 9.800,00, per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3.10.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Silvia Giani
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