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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2940/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
4831/20 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 09/07/2020,
t r a
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) entrambe elettivamente domiciliate presso lo C.F._2 studio dell'avv. Renato Balsamo (c.f. ) che le C.F._3 rappresenta e difende;
APPELLANTI
e
(c.f. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._4 difesa dall'avv. Ugo Greco (c.f. ); C.F._5
APPELLATA
Oggetto: simulazione
Conclusioni: come da note di udienza del 27 marzo 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 07/12/2017, Controparte_1 conveniva in giudizio ed innanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Napoli, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'atto di compravendita stipulato in data 30/01/2012 a rogito per notaio da Napoli rep. 14730 racc. 7451, e con il quale la sig.ra Persona_1
ha alienato in favore della sig.ra , la proprietà Parte_2 Parte_1 superficiaria delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in
Napoli alla Via Bartolo Longo n. 91, vale a dire appartamento al piano quindicesimo ed al piano sedicesimo scala C int. 46, composto al piano quindicesimo di vani quattro ed accessori ed al piano sedicesimo di vani quattro ed accessori con annessi terrazzi di proprietà esclusiva, oltre box auto al piano seminterrato secondo, int.83, di mq.18, il tutto riportato dall'
Agenzia del Territorio di Napoli - Comune di Napoli - catasto dei fabbricati
- alla sez. PON - foglio 17 - Via Bartolo Longo n. 91 - zc.
9 - pt: - 378/ sub.389 (ex sub. 129)-P/ 15-16-int.46-scala C-cl.
3-vani 11,5, cat. /A 2-
RC.Euro 1.069,07; -378/sub. 336-P/S2-int.83-c1.4-mq. 18-RC. euro 65,07, cat. C/6, è affetto da simulazione assoluta e perciò è nullo ed inefficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 1416 cod. civ. per l'effetto, accertare e dichiarare che detto immobile è tutt'ora di proprietà della sig.ra Parte_2
. 2) Ordinare conseguentemente al Conservatore dei RR II di Napoli
[...]
I di procedere alla annotazione della presente sentenza a norma dell'art.
2652 cod. civ. con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo.
3)Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite”.
L'attrice a fondamento della domanda deduceva:
-di essere stata assunta in data 15/09/1999 con mansioni di cameriera ai tavoli presso la Chost's Club S.a.s., rappresentata da socia Parte_2 accomandataria e legale rappresentante della società, con sede in Napoli,
Rampe Sant'Antonio a Posillipo n. 45;
-che il rapporto di lavoro si era svolto in modo continuativo fino al
27/01/2002, quando era stata licenziata verbalmente;
- che, in conseguenza di ciò, decideva di impugnare il licenziamento e di
2 proporre ricorso (ex art. 414 c.p.c., depositato il 12/05/2003) per il riconoscimento di differenze retributive, indennità e TFR;
- che nel frattempo, aveva ceduto le proprie quote al Parte_2 coniuge , il quale mutava la denominazione sociale in Persona_2
Ghost's Club S.a.s. di ; Persona_2
- che, successivamente, aveva ceduto l'azienda nuovamente Persona_2 alla divenuta amministratrice e legale rappresentante della Gran Pt_2
Bar S.r.l., società poi sciolta e cancellata per mancata ricostituzione della pluralità dei soci;
-che con sentenza n. 8747/2007, il Giudice del Lavoro, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 15/09/1999 al
27/01/2002, aveva condannato la Controparte_2 al pagamento in suo favore di € 36.079,13, oltre interessi e
[...] rivalutazione ISTAT;
- che, non avendo ottenuto alcun pagamento, essa attrice aveva agito giudizialmente contro per sentirla condannare, ai sensi Parte_2 dell'art. 2290 c.c., al pagamento della somma di € 27.059,34, pari al 75% del credito, quale ex socia accomandataria, responsabile per le obbligazioni sociali sorte durante il suo mandato;
- che il Tribunale di Napoli – VII Sez. Civ. – con sentenza n. 8996/2011, aveva accolto la domanda, ma la aveva proposto appello, Pt_2 eccependo la nullità della notifica e l'infondatezza della pretesa;
- che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 793/2014, dichiarata la nullità della notifica e della sentenza di primo grado, aveva disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado;
- che, riassunto il giudizio con comparsa ex art. 354 c.p.c., aveva dunque reiterato la richiesta di condanna per responsabilità patrimoniale ed il
Tribunale di Napoli, con sentenza n. 12427/2016, l'aveva accolta nuovamente, condannando la al pagamento di € 27.059,34, oltre Pt_2 rivalutazione, interessi e spese legali. L'atto di precetto successivamente notificato era rimasto privo di esito.
- di avere appreso, tuttavia, nel corso del giudizio, che con atto del
30/01/2012 rogato dal Notaio la aveva trasferito Persona_1 Pt_2 alla madre la proprietà superficiaria di alcune unità Parte_1
3 immobiliari in Napoli (via Bartolo Longo n. 91), riservandosi il diritto di abitazione sull'immobile e uso del box auto;
- che l'immobile in questione era sito al piano quindicesimo ed al piano sedicesimo della scala "C" distinto dall'int. 46, composto al piano quindicesimo da quattro vani, cucina, due bagni e disimpegni, con annessi terrazzi a livello in proprietà esclusiva, confinante con appartamento int.45
e con cortile comune per due lati, con pertinenza della predetta unità costituita dal box auto al piano seminterrato secondo, distinto dall'int. 83, della superficie di mq.18 circa, il tutto riportato dall' Agenzia del Territorio di Napoli - Comune di Napoli - catasto dei fabbricati - alla sez. PON - foglio
17 - Via Bartolo Longo n. 91 - 2c.
9 - pt: - 378/sub.389 (ex sub. 129)-P / 15-
16-int.46-scala C-cl,3-vani 11,5, cat./A 2-RC.Euro 1.069,07; -378/sub.336-
P/S2-int.83-cl.
4-mq. 18-RC.Euro 65,07, cat. C/6;
-che il prezzo dichiarato era di € 55.200,00, apparentemente versato tramite 6 assegni circolari emessi da Allianz Bank S.p.A. in data
27/01/2011;
- che il suddetto atto del 30/01/2012 era affetto da simulazione assoluta, non essendo mai avvenuto il reale trasferimento della proprietà, in quanto lo stesso era solo finalizzato a sottrarre i beni dalla garanzia patrimoniale del creditore;
- che, a riprova di tale assunto deponevano i seguenti elementi: - il prezzo manifestamente irrisorio rispetto al valore reale;
- la riserva di diritti vitalizi alla venditrice;
- la stretta parentela tra le parti;
-l'assenza di prova effettiva del pagamento;
-che, dunque, l'atto di compravendita doveva ritenersi nullo per simulazione, avendo la posto in essere un comportamento Pt_2 fraudolento, volto ad eludere le proprie obbligazioni nei suoi confronti.
Si costituivano in giudizio e , con comparsa Parte_2 Parte_1 depositata in data 6.03.2018, così instando all'adito giudice: “Rigettare la domanda proposta dalla IG.ra in quanto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto;
- condannare la IG.ra al pagamento Controparte_1 delle spese di giustizia con distrazione in favore dei procuratori attributari”.
Eccepiva, in particolare, da un lato, che la avrebbe avuto Pt_2 conoscenza della prima pronuncia giudiziale solo in epoca successiva alla
4 stipula dell'atto di compravendita;
dall'altro, che il corrispettivo sarebbe stato regolarmente versato mediante assegni circolari, successivamente incassati.
La causa veniva istruita unicamente attraverso la produzione documentale e trattenuta in decisione nei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza del 09/07/2020, il Tribunale di Napoli così statuiva:
“Dichiara privo di effetti perché simulato, l'atto di compravendita stipulato tra e per atto del notaio Parte_2 Parte_1 Persona_1 del 30.1.2012 rep.1470 racc.7451; 2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in € 624,38 (spese prenotate a debito) per spese, ed € 5.885 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014. 3) Dispone la trascrizione della presente sentenza, con onere a carico di entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2652 n. 4 c.c.”
Il giudizio di appello
e con atto di appello notificato a mezzo pec Parte_2 Parte_1 in data 3/9/2020, a , hanno impugnato la predetta Controparte_1 sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“A totale riforma della Sentenza n. 4831/20 del Tribunale di Napoli rigettare tutte le domande avanzate dalla IG.ra nel giudizio R.g. CP_1
34265/17; - ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziaria presso l'ufficio territoriale Napoli 1 reg. gen. n. 1680 reg. part.
1320 e della Sentenza 4831/20 con tutte le statuizioni del caso;
- condannare la IG.ra al pagamento delle spese di Controparte_1 giustizia di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore attributario”.
Si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 18/12/2020
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Disattendere la Controparte_1 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) Dichiarare con ordinanza l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.
348 c.p.c. 3) Dichiarare l'appello per come proposto inammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell' artt. 342 c.p.c.; 4) Nella non creduta ipotesi in
5 cui venisse disatteso quanto sopra, dichiarare l'appello destituito di ogni fondamento in punto di fatto e in linea di diritto e per l'effetto rigettarlo. 5)
Condannare le appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per la cui quantificazione ci si rimette ai poteri ex officio dell'on. il collegio e, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre i.v.a.
e c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
6 Con l'unico motivo di gravame, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di simulazione assoluta, deducendo l'omissione da parte del primo giudice di un'adeguata valutazione del contesto familiare, economico e patrimoniale in cui si collocherebbe l'atto di compravendita oggetto di causa, nonché delle prove documentalmente acquisite agli atti.
In particolare, evidenziano che l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile da parte di – madre dell'alienante Parte_1 [...]
– risponderebbe a finalità legittime di natura familiare e Pt_2 patrimoniale, legate alla volontà della di tutelare e conservare il Pt_1 patrimonio a favore dei propri nipoti, figli della Tale intervento si Pt_2 sarebbe reso necessario a seguito delle difficoltà economiche della figlia, che, non riuscendo a vendere l'immobile al prezzo inizialmente richiesto (€
300.000), si era dichiarata disposta ad accettare una consistente riduzione del corrispettivo.
Al fine di evitare una vendita svantaggiosa, la avrebbe dunque Pt_1 deciso di procedere all'acquisto della sola nuda proprietà, consentendo alla di ottenere liquidità immediata senza dover abbandonare Pt_2
l'immobile, grazie alla riserva del diritto di abitazione, espressamente pattuita in sede contrattuale.
Tale operazione, dunque, sarebbe stata posta in essere solo per intenti di solidarietà familiare e pianificazione patrimoniale, senza alcuna finalità dissimulatoria.
A conferma della genuinità del negozio, le appellanti richiamano la documentazione prodotta in primo grado (assegni circolari ed estratti conto bancari – all.ti 2, 4 e 5), asseritamente comprovante l'avvenuto pagamento del prezzo pattuito (€ 55.200,00) ed osservano che, nonostante la rilevanza probatoria di tali elementi, il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione al riguardo, incorrendo nella violazione dell'art. 116 c.p.c.
Ulteriore elemento confermativo dell'effettività del trasferimento sarebbe costituito dal comportamento successivo delle parti, in quanto la Pt_2 subito dopo l'atto, si era trasferita stabilmente nell'immobile oggetto della
7 vendita, esercitando il diritto di abitazione, in coerenza con quanto pattuito.
Il giudice di primo grado avrebbe dunque accolto la domanda attorea in assenza di qualsivoglia prova dell'accordo simulatorio tra le parti, in violazione dell'art. 2697 c.c., essendosi l'attrice limitata a dedurre un generico pregiudizio ai propri diritti di credito, senza fornire prova, né dell'inesistenza della volontà negoziale, né dell'esistenza di un accordo simulatorio.
Peraltro, la pretesa creditoria della ZA originava da una sentenza del 2016, emessa in esito a un giudizio instaurato nel 2014, quindi successivamente alla compravendita (stipulata il 30 gennaio 2012); in forza di tale assunto, la afferma di essere venuta a conoscenza Pt_2 del credito vantato dall'odierna appellata solo il 14 gennaio 2013, in occasione della notifica della sentenza n. 8996/2011 (poi dichiarata nulla dalla Corte d'Appello con sentenza n. 793/2014).
Ne conseguirebbe l'insussistenza, alla data dell'atto, di qualsiasi consapevolezza circa eventuali azioni esecutive in corso, con conseguente esclusione di intenti fraudolenti.
Quanto al prezzo di vendita, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la sua incongruità quale indizio di simulazione, richiamando genericamente il listino della Borsa Immobiliare senza considerare che oggetto della cessione era la nuda proprietà, e che la riserva del diritto di abitazione era in favore di una persona trentottenne. In base ai coefficienti di capitalizzazione, il valore della nuda proprietà sarebbe pari a circa il 15% della piena proprietà, rendendo il corrispettivo di € 55.200,00 pienamente congruo in rapporto al valore stimato dell'immobile (€ 368.000,00).
Inoltre, il rapporto di parentela tra venditrice e acquirente non potrebbe, da solo, integrare un elemento idoneo a fondare la presunzione di simulazione, essendo del tutto legittima la stipula di contratti tra familiari, come costantemente affermato dalla giurisprudenza.
Infine, la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con il principio, sancito anche da Cass. civ., sez. III, sent. 21 marzo 2017, n. 5326, secondo cui, in materia di simulazione assoluta, l'effettivo pagamento del prezzo – se documentato – esclude la natura fittizia del contratto. Prova
8 che, nel caso di specie, sarebbe stata fornita in modo puntuale e non contestata.
L'appello non può trovare accoglimento.
Ai fini della prova della simulazione assoluta dell'atto di compravendita, occorre dimostrare che le parti non abbiano realmente voluto la produzione degli effetti del contratto impugnato.
La posizione di terzietà della , nella fattispecie in esame, le CP_1 consente di fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 1416, comma 2, c.c., che disciplinano rispettivamente la simulazione del contratto e la possibilità di provare la stessa anche mediante testimoni o presunzioni.
In materia di simulazione contrattuale, infatti, fermo restando il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. secondo il quale l'onus probandi dell'intesa simulatoria grava su chi ne allega l'esistenza, il codice civile detta un diverso regime probatorio, a seconda che ad agire per l'accertamento dell'invalidità contrattuale siano direttamente le parti che hanno posto in essere il negozio simulato, o soggetti terzi, loro eredi agenti per la riduzione, o aventi causa, i quali assai difficilmente potrebbero avere accesso ai documenti contenenti la dichiarazione di volontà necessaria a porre nel nulla quella contenuta nel contratto simulato.
In considerazione di tale difficoltà di reperimento, l'art. 1417 c.c., così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione
(vedi, ex multis, Cass. n. 5765 del 17.3.2005), stabilisce una serie di deroghe ai divieti probatori degli artt. 2722 c.c. e 2729 c.c., consentendo alle parti di provare l'esistenza dell'accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, purché si tratti di presunzioni "gravi, precise e concordanti" ai sensi dell'art. 2729 c.c.
In tal senso, noto indirizzo giurisprudenziale stabilisce che, “in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta
9 motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. civ., Sez. II,
24.11.2003, n. 17858; v., tra le altre: Cass. civ., Sez. III, 28.10.2014, n.
22801; Cass. civ., Sez. III, 26.11.2008, n. 28224).
Nel più specifico ambito della prova per presunzioni, come precisato dalla
Suprema Corte (cfr., in particolare, Cassazione civile sez. II, 22/07/2014 - ud. 28/05/2014, dep. 22/07/2014- n.16691) “il procedimento che deve necessariamente seguirsi si articola in due momenti valutativi;
in primo luogo, il giudice deve valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravita, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. E' pertanto viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità - a tale sindacato sottraendosi l'apprezzamento circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici - la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento”.
In relazione al contratto di compravendita, ove si contesti la simulazione assoluta, è necessario provare che le parti non abbiano realmente inteso produrre gli effetti giuridici del contratto, il che implica la dimostrazione che l'alienazione del bene non sia stata effettivamente voluta.
Al riguardo, la giurisprudenza ha indicato alcuni elementi indiziari tipici che, in un caso come quello in esame, possono condurre a ritenere che il contratto sia stato simulato.
10 Tali elementi sono: la causa simulandi, cioè il motivo concreto che ha indotto le parti a porre in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza;
il rapporto di parentela tra le parti;
la cosiddetta retentio possessionis da parte dell'apparente venditore/cedente; il difetto di prova del versamento del prezzo indicato nel contratto.
Orbene, il tribunale, ha valutato vari elementi di prova acquisiti in giudizio, procedendo ad un esame complessivo degli stessi, in modo da verificarne il valore indiziario, isolatamente e in connessione con gli altri.
Condivisibilmente, sono state valorizzare dal giudice di prime cure diverse circostanze che, nel loro insieme, hanno condotto a ritenere simulata l'alienazione degli immobili oggetto di causa.
Anzitutto, la vendita è avvenuta tra soggetti legati da un rapporto di stretta parentela, ovvero tra (venditrice) e (acquirente), Pt_2 Pt_1 rispettivamente figlia e madre.
Tale legame familiare, pur non essendo di per sé elemento sufficiente a dimostrare la simulazione, assume sicuramente rilievo nel contesto complessivo della vicenda in esame.
A rafforzare tale indizio ha contribuito la circostanza che la abbia Pt_2 riservato per sé il diritto di abitazione vita natural durante su tutti i beni alienati (appartamenti e un box auto), avendo la stessa solo formalmente ceduto la nuda proprietà, continuando a mantenere un uso esclusivo degli immobili.
Ulteriore elemento rilevante attiene al momento in cui è avvenuta l'alienazione, ossia il 30 gennaio 2012, quando il giudizio promosso da contro era già stato introdotto. Pertanto, il Controparte_1 Pt_2 giudice di primo grado ha correttamente ritenuto non riscontrata la tesi della venditrice di essere all'oscuro del credito vantato nei suoi confronti.
Invero, è emerso dagli atti che la causa di lavoro da cui originava il credito della nei confronti della si era già conclusa con la CP_1 Pt_2 sentenza n. 8747/2007.
Inoltre, le condotte poste in essere nel corso della vertenza di lavoro tra le parti hanno rafforzato la tesi della consapevolezza del debito da parte della stessa. Pt_2
11 Quest'ultima, infatti, aveva ceduto le proprie quote della società Gost's
Club al marito, (titolare della società debitrice), il quale a Persona_2 sua volta aveva nuovamente ceduto l'azienda alla srl Gran Bar, amministrata sempre dalla Pt_2
Questo susseguirsi di passaggi societari, durante la pendenza della lite, è stato correttamente considerato altro elemento sintomatico di una precisa strategia volta a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale, oltre che conferma della piena consapevolezza dell'esistenza del credito da parte della Pt_2
Alla luce di tutti questi elementi – legame familiare, riserva del diritto di abitazione, consapevolezza pregressa del credito, artificiose operazioni societarie e prezzo ritenuto irrisorio – il Tribunale ha accolto la domanda di simulazione assoluta del contratto di compravendita intercorso tra le parti.
Le appellanti, nel proprio atto di impugnazione, prospettano una diversa interpretazione degli elementi acquisiti in giudizio, tesa, nella sostanza, a negare valenza indiziaria agli elementi valorizzati dal giudice di primo grado e ad offrire una diversa ricostruzione della vicenda in esame.
Tuttavia, la tesi delle stesse proposta non convince.
Diversi elementi comprovano la c.d. causa simulandi (ovvero il motivo concreto che ha indotto le parti a porre in essere il contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza), ritenuta dal giudice di prime cure.
A tal proposito, deve essere esclusa, in primo luogo, la presunta ignoranza, da parte della del credito di lavoro oggetto di Pt_2 contestazione, ancora dedotta in questa sede.
Va infatti considerato che l'atto di trasferimento immobiliare, oggetto di giudizio, è stato stipulato il 30 gennaio 2012, ovvero dopo la notifica degli atti rilevanti del precedente giudizio di lavoro e successivamente alle due diffide ad adempiere inviate dalla ZA a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In proposito, il primo giudice, argutamente, osserva: “la causa di lavoro contro la società Gost's Club di , marito Persona_2 della convenuta che ha accertato l'esistenza del credito di lavoro Pt_2 della attrice, è stata definita con sentenza n. 8747/2007, quindi ben prima della intervenuta alienazione degli immobili;
nelle more della causa di
12 lavoro la socia accomandataria della Gost's Club, ha ceduto al Pt_2 coniuge le proprie quote di partecipazione nella predetta società e successivamente, sempre nelle more della vertenza, ha Persona_2 ceduto l'azienda alla srl Gran Bar di cui è diventata Parte_2 amministratrice. Le vicende sin qui descritte dimostrano la piena consapevolezza della della esistenza di un credito (quantomeno Pt_2 litigioso) di già al momento della compravendita”. Controparte_1
Inoltre, l'atto di compravendita è stato formalizzato a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione della sentenza n. 8996/2011, con la quale il
Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità della ai sensi Parte_2 dell'art. 2290 c.c. (sebbene tale sentenza sia stata successivamente dichiarata nulla per difetto di contraddittorio).
Anche la tempistica dell'atto di acquisto dell'immobile non può dunque ritenersi neutra, anzi rappresenta un rilevante indizio della simulazione, così come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, tenuto anche conto del fatto che il notaio rogante è stato espressamente esonerato dall'eseguire finanche le dovute e prescritte ispezioni ipotecarie per dichiarati motivi di urgenza, che tuttavia non sono mai stati chiaramente esplicitati o provati.
Pienamente integrato risulta poi l'elemento della “retentio possessionis” da parte dell'apparente venditore/cedente, atteso che, dal contenuto dell'atto di compravendita, emerge come il trasferimento della nuda proprietà in favore della non abbia comportato alcuna modifica della situazione Pt_1 di fatto, avendo la mantenuto il possesso e l'uso esclusivo Pt_2 dell'immobile grazie alla riserva del diritto di abitazione contenuta nello stesso atto, mentre l'acquirente, non ha tratto Parte_1 dall'acquisto alcuna utilità concreta.
Quanto all'asserito reale pagamento del prezzo indicato nel contratto, premesso che, come rilevato dal giudice di prime cure, in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, la prova del pagamento non può consistere nella dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta in un rogito notarile (cfr. sul punto, Cassazione civile sez. II, 29/02/2024, n.5372), deve rilevarsi che, dalla documentazione in
13 atti, non emerge un effettivo collegamento tra gli assegni circolari indicati in contratto ed i versamenti risultanti dagli estratti conto della Pt_2 prodotti in giudizio.
Invero, l'atto di compravendita datato 30 gennaio 2012, prevedeva il rilascio di sei assegni circolari (che nel contratto si assume essere stati emessi il 27 gennaio 2011 e non il 27 gennaio 2012) per un valore complessivamente pattuito in euro 55.200,00, mentre le operazioni bancarie risultanti sul conto corrente – indicate nella descrizione degli estratti conto depositati come “versamento assegni circolari” – documentano accrediti per l'importo complessivo di soli euro 40.000,00
(inferiore al prezzo pattuito nel contratto di compravendita), peraltro effettuati a distanza di circa due mesi dalla data di stipula dell'atto (cfr. estratti conto intestato ad che documentano un CP_3 Parte_2 primo accredito per euro 20.000,00 in data 28 marzo 2012 ed un secondo accredito, di uguale importo, in data 29 marzo 2012).
Non è stata inoltre fornita alcuna prova in ordine alle asserite condizioni di difficoltà economica della né risulta documentata l'offerta in Pt_2 vendita degli immobili sul mercato immobiliare per il prezzo di euro
300,000; mentre al contrario, il prezzo pattuito, pure tenendo conto della giovane età dell'acquirente, in base ai parametri OMI (dai quali si ricava un valore dei detti immobili sicuramente superiore rispetto a quello indicato dalle appellanti) si rivela certamente incongruo.
Non convince, in ogni caso, neanche la tesi sostenuta dalle appellanti, secondo cui la avrebbe deciso di acquistare gli immobili per € Pt_1
55.200,00, con l'unico intento di aiutare la figlia in un presunto stato di difficoltà economica.
Innanzitutto, come detto, alcuna prova è stata infatti fornita in ordine a tale condizione della né alla necessità impellente di compiere l'atto di Pt_2 compravendita per le dedotte finalità assistenziali (per giunta con esonero del notaio dal compimento dall'eseguire le dovute e prescritte ispezioni ipotecarie); inoltre incoerentemente con i dichiarati motivi di urgenza, gli accrediti del danaro ricevuto dalla asserita vendita della nuda proprietà degli immobili, sarebbero poi avvenuti non nell'immediato, bensì, come già rilevato, dopo due mesi dalla stipula.
14 La dedotta funzione concreta di sostegno economico alla che si Pt_2 assume sottesa all'atto di compravendita, non appare peraltro assolutamente giustificata, risultando rispetto ad essa eccessivo ed eccentrico l'atto concretamente posto in essere, in base al quale, come rilevato dalla parte appellata, “l'acquirente, classe 1947, avrebbe conseguito il possesso materiale dei beni solo nel caso di premorienza della figlia-venditrice, classe 1973… Inoltre,… quest'ultima, in ipotesi di successione materna, avrebbe conseguito nuovamente la totale proprietà di detto compendio per cui anche in relazione a ciò, non avrebbe avuto alcun senso e/o funzione la dinamica contrattuale ex adversa pretesa”.
Di contro, non può non rilevarsi come le dedotte finalità assistenziali avrebbero potuto essere agevolmente conseguite mediante strumenti giuridici sicuramente più consoni ed adeguati a disciplinare gli indicati interessi perseguiti dalle parti, piuttosto che attraverso la stipula, “con urgenza” dell'atto di trasferimento immobiliare ad oggetto.
Alla luce di tutte le esposte considerazioni, non sussistono dubbi che il
Tribunale abbia correttamente valutato gli elementi probatori acquisiti, pervenendo alla giusta conclusione che il contratto di compravendita per cui è causa sia simulato.
Ne deriva il totale rigetto dell'impugnazione proposta, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Va rigettata, altresì, la domanda proposta dalla parte appellata ex art. 96
c.p.c.
Giova rammentare che «la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.» (Cass. civ., sez. III,
12/07/2023, n.19948).
15 Nella specie, non sussistono elementi tali da indurre a ritenere che le appellanti abbia agito nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti tale contegno illecito. Difatti, l'iniziativa giudiziaria, seppure infondata, non si è caratterizzata per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure;
né è emersa alcuna consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, con attribuzione all'avv. Ugo Greco, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con Parte_2 Parte_1 atto di appello notificato in data 3/9/2020, avverso la sentenza n. 4831/20 emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione XII - in data 09/07/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e al pagamento, in favore della Parte_2 Parte_1 parte appellata e con attribuzione all'avvocato Ugo Greco, dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
6.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico delle
16 appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione
Napoli, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2940/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
4831/20 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 09/07/2020,
t r a
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) entrambe elettivamente domiciliate presso lo C.F._2 studio dell'avv. Renato Balsamo (c.f. ) che le C.F._3 rappresenta e difende;
APPELLANTI
e
(c.f. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._4 difesa dall'avv. Ugo Greco (c.f. ); C.F._5
APPELLATA
Oggetto: simulazione
Conclusioni: come da note di udienza del 27 marzo 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 07/12/2017, Controparte_1 conveniva in giudizio ed innanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Napoli, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'atto di compravendita stipulato in data 30/01/2012 a rogito per notaio da Napoli rep. 14730 racc. 7451, e con il quale la sig.ra Persona_1
ha alienato in favore della sig.ra , la proprietà Parte_2 Parte_1 superficiaria delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in
Napoli alla Via Bartolo Longo n. 91, vale a dire appartamento al piano quindicesimo ed al piano sedicesimo scala C int. 46, composto al piano quindicesimo di vani quattro ed accessori ed al piano sedicesimo di vani quattro ed accessori con annessi terrazzi di proprietà esclusiva, oltre box auto al piano seminterrato secondo, int.83, di mq.18, il tutto riportato dall'
Agenzia del Territorio di Napoli - Comune di Napoli - catasto dei fabbricati
- alla sez. PON - foglio 17 - Via Bartolo Longo n. 91 - zc.
9 - pt: - 378/ sub.389 (ex sub. 129)-P/ 15-16-int.46-scala C-cl.
3-vani 11,5, cat. /A 2-
RC.Euro 1.069,07; -378/sub. 336-P/S2-int.83-c1.4-mq. 18-RC. euro 65,07, cat. C/6, è affetto da simulazione assoluta e perciò è nullo ed inefficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 1416 cod. civ. per l'effetto, accertare e dichiarare che detto immobile è tutt'ora di proprietà della sig.ra Parte_2
. 2) Ordinare conseguentemente al Conservatore dei RR II di Napoli
[...]
I di procedere alla annotazione della presente sentenza a norma dell'art.
2652 cod. civ. con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo.
3)Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite”.
L'attrice a fondamento della domanda deduceva:
-di essere stata assunta in data 15/09/1999 con mansioni di cameriera ai tavoli presso la Chost's Club S.a.s., rappresentata da socia Parte_2 accomandataria e legale rappresentante della società, con sede in Napoli,
Rampe Sant'Antonio a Posillipo n. 45;
-che il rapporto di lavoro si era svolto in modo continuativo fino al
27/01/2002, quando era stata licenziata verbalmente;
- che, in conseguenza di ciò, decideva di impugnare il licenziamento e di
2 proporre ricorso (ex art. 414 c.p.c., depositato il 12/05/2003) per il riconoscimento di differenze retributive, indennità e TFR;
- che nel frattempo, aveva ceduto le proprie quote al Parte_2 coniuge , il quale mutava la denominazione sociale in Persona_2
Ghost's Club S.a.s. di ; Persona_2
- che, successivamente, aveva ceduto l'azienda nuovamente Persona_2 alla divenuta amministratrice e legale rappresentante della Gran Pt_2
Bar S.r.l., società poi sciolta e cancellata per mancata ricostituzione della pluralità dei soci;
-che con sentenza n. 8747/2007, il Giudice del Lavoro, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 15/09/1999 al
27/01/2002, aveva condannato la Controparte_2 al pagamento in suo favore di € 36.079,13, oltre interessi e
[...] rivalutazione ISTAT;
- che, non avendo ottenuto alcun pagamento, essa attrice aveva agito giudizialmente contro per sentirla condannare, ai sensi Parte_2 dell'art. 2290 c.c., al pagamento della somma di € 27.059,34, pari al 75% del credito, quale ex socia accomandataria, responsabile per le obbligazioni sociali sorte durante il suo mandato;
- che il Tribunale di Napoli – VII Sez. Civ. – con sentenza n. 8996/2011, aveva accolto la domanda, ma la aveva proposto appello, Pt_2 eccependo la nullità della notifica e l'infondatezza della pretesa;
- che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 793/2014, dichiarata la nullità della notifica e della sentenza di primo grado, aveva disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado;
- che, riassunto il giudizio con comparsa ex art. 354 c.p.c., aveva dunque reiterato la richiesta di condanna per responsabilità patrimoniale ed il
Tribunale di Napoli, con sentenza n. 12427/2016, l'aveva accolta nuovamente, condannando la al pagamento di € 27.059,34, oltre Pt_2 rivalutazione, interessi e spese legali. L'atto di precetto successivamente notificato era rimasto privo di esito.
- di avere appreso, tuttavia, nel corso del giudizio, che con atto del
30/01/2012 rogato dal Notaio la aveva trasferito Persona_1 Pt_2 alla madre la proprietà superficiaria di alcune unità Parte_1
3 immobiliari in Napoli (via Bartolo Longo n. 91), riservandosi il diritto di abitazione sull'immobile e uso del box auto;
- che l'immobile in questione era sito al piano quindicesimo ed al piano sedicesimo della scala "C" distinto dall'int. 46, composto al piano quindicesimo da quattro vani, cucina, due bagni e disimpegni, con annessi terrazzi a livello in proprietà esclusiva, confinante con appartamento int.45
e con cortile comune per due lati, con pertinenza della predetta unità costituita dal box auto al piano seminterrato secondo, distinto dall'int. 83, della superficie di mq.18 circa, il tutto riportato dall' Agenzia del Territorio di Napoli - Comune di Napoli - catasto dei fabbricati - alla sez. PON - foglio
17 - Via Bartolo Longo n. 91 - 2c.
9 - pt: - 378/sub.389 (ex sub. 129)-P / 15-
16-int.46-scala C-cl,3-vani 11,5, cat./A 2-RC.Euro 1.069,07; -378/sub.336-
P/S2-int.83-cl.
4-mq. 18-RC.Euro 65,07, cat. C/6;
-che il prezzo dichiarato era di € 55.200,00, apparentemente versato tramite 6 assegni circolari emessi da Allianz Bank S.p.A. in data
27/01/2011;
- che il suddetto atto del 30/01/2012 era affetto da simulazione assoluta, non essendo mai avvenuto il reale trasferimento della proprietà, in quanto lo stesso era solo finalizzato a sottrarre i beni dalla garanzia patrimoniale del creditore;
- che, a riprova di tale assunto deponevano i seguenti elementi: - il prezzo manifestamente irrisorio rispetto al valore reale;
- la riserva di diritti vitalizi alla venditrice;
- la stretta parentela tra le parti;
-l'assenza di prova effettiva del pagamento;
-che, dunque, l'atto di compravendita doveva ritenersi nullo per simulazione, avendo la posto in essere un comportamento Pt_2 fraudolento, volto ad eludere le proprie obbligazioni nei suoi confronti.
Si costituivano in giudizio e , con comparsa Parte_2 Parte_1 depositata in data 6.03.2018, così instando all'adito giudice: “Rigettare la domanda proposta dalla IG.ra in quanto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto;
- condannare la IG.ra al pagamento Controparte_1 delle spese di giustizia con distrazione in favore dei procuratori attributari”.
Eccepiva, in particolare, da un lato, che la avrebbe avuto Pt_2 conoscenza della prima pronuncia giudiziale solo in epoca successiva alla
4 stipula dell'atto di compravendita;
dall'altro, che il corrispettivo sarebbe stato regolarmente versato mediante assegni circolari, successivamente incassati.
La causa veniva istruita unicamente attraverso la produzione documentale e trattenuta in decisione nei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza del 09/07/2020, il Tribunale di Napoli così statuiva:
“Dichiara privo di effetti perché simulato, l'atto di compravendita stipulato tra e per atto del notaio Parte_2 Parte_1 Persona_1 del 30.1.2012 rep.1470 racc.7451; 2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in € 624,38 (spese prenotate a debito) per spese, ed € 5.885 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014. 3) Dispone la trascrizione della presente sentenza, con onere a carico di entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2652 n. 4 c.c.”
Il giudizio di appello
e con atto di appello notificato a mezzo pec Parte_2 Parte_1 in data 3/9/2020, a , hanno impugnato la predetta Controparte_1 sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“A totale riforma della Sentenza n. 4831/20 del Tribunale di Napoli rigettare tutte le domande avanzate dalla IG.ra nel giudizio R.g. CP_1
34265/17; - ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziaria presso l'ufficio territoriale Napoli 1 reg. gen. n. 1680 reg. part.
1320 e della Sentenza 4831/20 con tutte le statuizioni del caso;
- condannare la IG.ra al pagamento delle spese di Controparte_1 giustizia di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore attributario”.
Si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 18/12/2020
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Disattendere la Controparte_1 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) Dichiarare con ordinanza l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.
348 c.p.c. 3) Dichiarare l'appello per come proposto inammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell' artt. 342 c.p.c.; 4) Nella non creduta ipotesi in
5 cui venisse disatteso quanto sopra, dichiarare l'appello destituito di ogni fondamento in punto di fatto e in linea di diritto e per l'effetto rigettarlo. 5)
Condannare le appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per la cui quantificazione ci si rimette ai poteri ex officio dell'on. il collegio e, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre i.v.a.
e c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
6 Con l'unico motivo di gravame, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di simulazione assoluta, deducendo l'omissione da parte del primo giudice di un'adeguata valutazione del contesto familiare, economico e patrimoniale in cui si collocherebbe l'atto di compravendita oggetto di causa, nonché delle prove documentalmente acquisite agli atti.
In particolare, evidenziano che l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile da parte di – madre dell'alienante Parte_1 [...]
– risponderebbe a finalità legittime di natura familiare e Pt_2 patrimoniale, legate alla volontà della di tutelare e conservare il Pt_1 patrimonio a favore dei propri nipoti, figli della Tale intervento si Pt_2 sarebbe reso necessario a seguito delle difficoltà economiche della figlia, che, non riuscendo a vendere l'immobile al prezzo inizialmente richiesto (€
300.000), si era dichiarata disposta ad accettare una consistente riduzione del corrispettivo.
Al fine di evitare una vendita svantaggiosa, la avrebbe dunque Pt_1 deciso di procedere all'acquisto della sola nuda proprietà, consentendo alla di ottenere liquidità immediata senza dover abbandonare Pt_2
l'immobile, grazie alla riserva del diritto di abitazione, espressamente pattuita in sede contrattuale.
Tale operazione, dunque, sarebbe stata posta in essere solo per intenti di solidarietà familiare e pianificazione patrimoniale, senza alcuna finalità dissimulatoria.
A conferma della genuinità del negozio, le appellanti richiamano la documentazione prodotta in primo grado (assegni circolari ed estratti conto bancari – all.ti 2, 4 e 5), asseritamente comprovante l'avvenuto pagamento del prezzo pattuito (€ 55.200,00) ed osservano che, nonostante la rilevanza probatoria di tali elementi, il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione al riguardo, incorrendo nella violazione dell'art. 116 c.p.c.
Ulteriore elemento confermativo dell'effettività del trasferimento sarebbe costituito dal comportamento successivo delle parti, in quanto la Pt_2 subito dopo l'atto, si era trasferita stabilmente nell'immobile oggetto della
7 vendita, esercitando il diritto di abitazione, in coerenza con quanto pattuito.
Il giudice di primo grado avrebbe dunque accolto la domanda attorea in assenza di qualsivoglia prova dell'accordo simulatorio tra le parti, in violazione dell'art. 2697 c.c., essendosi l'attrice limitata a dedurre un generico pregiudizio ai propri diritti di credito, senza fornire prova, né dell'inesistenza della volontà negoziale, né dell'esistenza di un accordo simulatorio.
Peraltro, la pretesa creditoria della ZA originava da una sentenza del 2016, emessa in esito a un giudizio instaurato nel 2014, quindi successivamente alla compravendita (stipulata il 30 gennaio 2012); in forza di tale assunto, la afferma di essere venuta a conoscenza Pt_2 del credito vantato dall'odierna appellata solo il 14 gennaio 2013, in occasione della notifica della sentenza n. 8996/2011 (poi dichiarata nulla dalla Corte d'Appello con sentenza n. 793/2014).
Ne conseguirebbe l'insussistenza, alla data dell'atto, di qualsiasi consapevolezza circa eventuali azioni esecutive in corso, con conseguente esclusione di intenti fraudolenti.
Quanto al prezzo di vendita, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la sua incongruità quale indizio di simulazione, richiamando genericamente il listino della Borsa Immobiliare senza considerare che oggetto della cessione era la nuda proprietà, e che la riserva del diritto di abitazione era in favore di una persona trentottenne. In base ai coefficienti di capitalizzazione, il valore della nuda proprietà sarebbe pari a circa il 15% della piena proprietà, rendendo il corrispettivo di € 55.200,00 pienamente congruo in rapporto al valore stimato dell'immobile (€ 368.000,00).
Inoltre, il rapporto di parentela tra venditrice e acquirente non potrebbe, da solo, integrare un elemento idoneo a fondare la presunzione di simulazione, essendo del tutto legittima la stipula di contratti tra familiari, come costantemente affermato dalla giurisprudenza.
Infine, la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con il principio, sancito anche da Cass. civ., sez. III, sent. 21 marzo 2017, n. 5326, secondo cui, in materia di simulazione assoluta, l'effettivo pagamento del prezzo – se documentato – esclude la natura fittizia del contratto. Prova
8 che, nel caso di specie, sarebbe stata fornita in modo puntuale e non contestata.
L'appello non può trovare accoglimento.
Ai fini della prova della simulazione assoluta dell'atto di compravendita, occorre dimostrare che le parti non abbiano realmente voluto la produzione degli effetti del contratto impugnato.
La posizione di terzietà della , nella fattispecie in esame, le CP_1 consente di fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 1416, comma 2, c.c., che disciplinano rispettivamente la simulazione del contratto e la possibilità di provare la stessa anche mediante testimoni o presunzioni.
In materia di simulazione contrattuale, infatti, fermo restando il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. secondo il quale l'onus probandi dell'intesa simulatoria grava su chi ne allega l'esistenza, il codice civile detta un diverso regime probatorio, a seconda che ad agire per l'accertamento dell'invalidità contrattuale siano direttamente le parti che hanno posto in essere il negozio simulato, o soggetti terzi, loro eredi agenti per la riduzione, o aventi causa, i quali assai difficilmente potrebbero avere accesso ai documenti contenenti la dichiarazione di volontà necessaria a porre nel nulla quella contenuta nel contratto simulato.
In considerazione di tale difficoltà di reperimento, l'art. 1417 c.c., così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione
(vedi, ex multis, Cass. n. 5765 del 17.3.2005), stabilisce una serie di deroghe ai divieti probatori degli artt. 2722 c.c. e 2729 c.c., consentendo alle parti di provare l'esistenza dell'accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, purché si tratti di presunzioni "gravi, precise e concordanti" ai sensi dell'art. 2729 c.c.
In tal senso, noto indirizzo giurisprudenziale stabilisce che, “in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta
9 motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. civ., Sez. II,
24.11.2003, n. 17858; v., tra le altre: Cass. civ., Sez. III, 28.10.2014, n.
22801; Cass. civ., Sez. III, 26.11.2008, n. 28224).
Nel più specifico ambito della prova per presunzioni, come precisato dalla
Suprema Corte (cfr., in particolare, Cassazione civile sez. II, 22/07/2014 - ud. 28/05/2014, dep. 22/07/2014- n.16691) “il procedimento che deve necessariamente seguirsi si articola in due momenti valutativi;
in primo luogo, il giudice deve valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravita, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. E' pertanto viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità - a tale sindacato sottraendosi l'apprezzamento circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici - la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento”.
In relazione al contratto di compravendita, ove si contesti la simulazione assoluta, è necessario provare che le parti non abbiano realmente inteso produrre gli effetti giuridici del contratto, il che implica la dimostrazione che l'alienazione del bene non sia stata effettivamente voluta.
Al riguardo, la giurisprudenza ha indicato alcuni elementi indiziari tipici che, in un caso come quello in esame, possono condurre a ritenere che il contratto sia stato simulato.
10 Tali elementi sono: la causa simulandi, cioè il motivo concreto che ha indotto le parti a porre in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza;
il rapporto di parentela tra le parti;
la cosiddetta retentio possessionis da parte dell'apparente venditore/cedente; il difetto di prova del versamento del prezzo indicato nel contratto.
Orbene, il tribunale, ha valutato vari elementi di prova acquisiti in giudizio, procedendo ad un esame complessivo degli stessi, in modo da verificarne il valore indiziario, isolatamente e in connessione con gli altri.
Condivisibilmente, sono state valorizzare dal giudice di prime cure diverse circostanze che, nel loro insieme, hanno condotto a ritenere simulata l'alienazione degli immobili oggetto di causa.
Anzitutto, la vendita è avvenuta tra soggetti legati da un rapporto di stretta parentela, ovvero tra (venditrice) e (acquirente), Pt_2 Pt_1 rispettivamente figlia e madre.
Tale legame familiare, pur non essendo di per sé elemento sufficiente a dimostrare la simulazione, assume sicuramente rilievo nel contesto complessivo della vicenda in esame.
A rafforzare tale indizio ha contribuito la circostanza che la abbia Pt_2 riservato per sé il diritto di abitazione vita natural durante su tutti i beni alienati (appartamenti e un box auto), avendo la stessa solo formalmente ceduto la nuda proprietà, continuando a mantenere un uso esclusivo degli immobili.
Ulteriore elemento rilevante attiene al momento in cui è avvenuta l'alienazione, ossia il 30 gennaio 2012, quando il giudizio promosso da contro era già stato introdotto. Pertanto, il Controparte_1 Pt_2 giudice di primo grado ha correttamente ritenuto non riscontrata la tesi della venditrice di essere all'oscuro del credito vantato nei suoi confronti.
Invero, è emerso dagli atti che la causa di lavoro da cui originava il credito della nei confronti della si era già conclusa con la CP_1 Pt_2 sentenza n. 8747/2007.
Inoltre, le condotte poste in essere nel corso della vertenza di lavoro tra le parti hanno rafforzato la tesi della consapevolezza del debito da parte della stessa. Pt_2
11 Quest'ultima, infatti, aveva ceduto le proprie quote della società Gost's
Club al marito, (titolare della società debitrice), il quale a Persona_2 sua volta aveva nuovamente ceduto l'azienda alla srl Gran Bar, amministrata sempre dalla Pt_2
Questo susseguirsi di passaggi societari, durante la pendenza della lite, è stato correttamente considerato altro elemento sintomatico di una precisa strategia volta a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale, oltre che conferma della piena consapevolezza dell'esistenza del credito da parte della Pt_2
Alla luce di tutti questi elementi – legame familiare, riserva del diritto di abitazione, consapevolezza pregressa del credito, artificiose operazioni societarie e prezzo ritenuto irrisorio – il Tribunale ha accolto la domanda di simulazione assoluta del contratto di compravendita intercorso tra le parti.
Le appellanti, nel proprio atto di impugnazione, prospettano una diversa interpretazione degli elementi acquisiti in giudizio, tesa, nella sostanza, a negare valenza indiziaria agli elementi valorizzati dal giudice di primo grado e ad offrire una diversa ricostruzione della vicenda in esame.
Tuttavia, la tesi delle stesse proposta non convince.
Diversi elementi comprovano la c.d. causa simulandi (ovvero il motivo concreto che ha indotto le parti a porre in essere il contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza), ritenuta dal giudice di prime cure.
A tal proposito, deve essere esclusa, in primo luogo, la presunta ignoranza, da parte della del credito di lavoro oggetto di Pt_2 contestazione, ancora dedotta in questa sede.
Va infatti considerato che l'atto di trasferimento immobiliare, oggetto di giudizio, è stato stipulato il 30 gennaio 2012, ovvero dopo la notifica degli atti rilevanti del precedente giudizio di lavoro e successivamente alle due diffide ad adempiere inviate dalla ZA a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In proposito, il primo giudice, argutamente, osserva: “la causa di lavoro contro la società Gost's Club di , marito Persona_2 della convenuta che ha accertato l'esistenza del credito di lavoro Pt_2 della attrice, è stata definita con sentenza n. 8747/2007, quindi ben prima della intervenuta alienazione degli immobili;
nelle more della causa di
12 lavoro la socia accomandataria della Gost's Club, ha ceduto al Pt_2 coniuge le proprie quote di partecipazione nella predetta società e successivamente, sempre nelle more della vertenza, ha Persona_2 ceduto l'azienda alla srl Gran Bar di cui è diventata Parte_2 amministratrice. Le vicende sin qui descritte dimostrano la piena consapevolezza della della esistenza di un credito (quantomeno Pt_2 litigioso) di già al momento della compravendita”. Controparte_1
Inoltre, l'atto di compravendita è stato formalizzato a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione della sentenza n. 8996/2011, con la quale il
Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità della ai sensi Parte_2 dell'art. 2290 c.c. (sebbene tale sentenza sia stata successivamente dichiarata nulla per difetto di contraddittorio).
Anche la tempistica dell'atto di acquisto dell'immobile non può dunque ritenersi neutra, anzi rappresenta un rilevante indizio della simulazione, così come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, tenuto anche conto del fatto che il notaio rogante è stato espressamente esonerato dall'eseguire finanche le dovute e prescritte ispezioni ipotecarie per dichiarati motivi di urgenza, che tuttavia non sono mai stati chiaramente esplicitati o provati.
Pienamente integrato risulta poi l'elemento della “retentio possessionis” da parte dell'apparente venditore/cedente, atteso che, dal contenuto dell'atto di compravendita, emerge come il trasferimento della nuda proprietà in favore della non abbia comportato alcuna modifica della situazione Pt_1 di fatto, avendo la mantenuto il possesso e l'uso esclusivo Pt_2 dell'immobile grazie alla riserva del diritto di abitazione contenuta nello stesso atto, mentre l'acquirente, non ha tratto Parte_1 dall'acquisto alcuna utilità concreta.
Quanto all'asserito reale pagamento del prezzo indicato nel contratto, premesso che, come rilevato dal giudice di prime cure, in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, la prova del pagamento non può consistere nella dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta in un rogito notarile (cfr. sul punto, Cassazione civile sez. II, 29/02/2024, n.5372), deve rilevarsi che, dalla documentazione in
13 atti, non emerge un effettivo collegamento tra gli assegni circolari indicati in contratto ed i versamenti risultanti dagli estratti conto della Pt_2 prodotti in giudizio.
Invero, l'atto di compravendita datato 30 gennaio 2012, prevedeva il rilascio di sei assegni circolari (che nel contratto si assume essere stati emessi il 27 gennaio 2011 e non il 27 gennaio 2012) per un valore complessivamente pattuito in euro 55.200,00, mentre le operazioni bancarie risultanti sul conto corrente – indicate nella descrizione degli estratti conto depositati come “versamento assegni circolari” – documentano accrediti per l'importo complessivo di soli euro 40.000,00
(inferiore al prezzo pattuito nel contratto di compravendita), peraltro effettuati a distanza di circa due mesi dalla data di stipula dell'atto (cfr. estratti conto intestato ad che documentano un CP_3 Parte_2 primo accredito per euro 20.000,00 in data 28 marzo 2012 ed un secondo accredito, di uguale importo, in data 29 marzo 2012).
Non è stata inoltre fornita alcuna prova in ordine alle asserite condizioni di difficoltà economica della né risulta documentata l'offerta in Pt_2 vendita degli immobili sul mercato immobiliare per il prezzo di euro
300,000; mentre al contrario, il prezzo pattuito, pure tenendo conto della giovane età dell'acquirente, in base ai parametri OMI (dai quali si ricava un valore dei detti immobili sicuramente superiore rispetto a quello indicato dalle appellanti) si rivela certamente incongruo.
Non convince, in ogni caso, neanche la tesi sostenuta dalle appellanti, secondo cui la avrebbe deciso di acquistare gli immobili per € Pt_1
55.200,00, con l'unico intento di aiutare la figlia in un presunto stato di difficoltà economica.
Innanzitutto, come detto, alcuna prova è stata infatti fornita in ordine a tale condizione della né alla necessità impellente di compiere l'atto di Pt_2 compravendita per le dedotte finalità assistenziali (per giunta con esonero del notaio dal compimento dall'eseguire le dovute e prescritte ispezioni ipotecarie); inoltre incoerentemente con i dichiarati motivi di urgenza, gli accrediti del danaro ricevuto dalla asserita vendita della nuda proprietà degli immobili, sarebbero poi avvenuti non nell'immediato, bensì, come già rilevato, dopo due mesi dalla stipula.
14 La dedotta funzione concreta di sostegno economico alla che si Pt_2 assume sottesa all'atto di compravendita, non appare peraltro assolutamente giustificata, risultando rispetto ad essa eccessivo ed eccentrico l'atto concretamente posto in essere, in base al quale, come rilevato dalla parte appellata, “l'acquirente, classe 1947, avrebbe conseguito il possesso materiale dei beni solo nel caso di premorienza della figlia-venditrice, classe 1973… Inoltre,… quest'ultima, in ipotesi di successione materna, avrebbe conseguito nuovamente la totale proprietà di detto compendio per cui anche in relazione a ciò, non avrebbe avuto alcun senso e/o funzione la dinamica contrattuale ex adversa pretesa”.
Di contro, non può non rilevarsi come le dedotte finalità assistenziali avrebbero potuto essere agevolmente conseguite mediante strumenti giuridici sicuramente più consoni ed adeguati a disciplinare gli indicati interessi perseguiti dalle parti, piuttosto che attraverso la stipula, “con urgenza” dell'atto di trasferimento immobiliare ad oggetto.
Alla luce di tutte le esposte considerazioni, non sussistono dubbi che il
Tribunale abbia correttamente valutato gli elementi probatori acquisiti, pervenendo alla giusta conclusione che il contratto di compravendita per cui è causa sia simulato.
Ne deriva il totale rigetto dell'impugnazione proposta, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Va rigettata, altresì, la domanda proposta dalla parte appellata ex art. 96
c.p.c.
Giova rammentare che «la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.» (Cass. civ., sez. III,
12/07/2023, n.19948).
15 Nella specie, non sussistono elementi tali da indurre a ritenere che le appellanti abbia agito nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti tale contegno illecito. Difatti, l'iniziativa giudiziaria, seppure infondata, non si è caratterizzata per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure;
né è emersa alcuna consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, con attribuzione all'avv. Ugo Greco, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con Parte_2 Parte_1 atto di appello notificato in data 3/9/2020, avverso la sentenza n. 4831/20 emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione XII - in data 09/07/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e al pagamento, in favore della Parte_2 Parte_1 parte appellata e con attribuzione all'avvocato Ugo Greco, dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
6.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico delle
16 appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione
Napoli, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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