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1 gennaio 2006
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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
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Art. 213. (( (Vigilanza informativa) )) (( 1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito della vigilanza sul gruppo, le loro societa' partecipate o controllate e le loro societa' partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo.
2. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette all'IVASS con le modalita' e i termini stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza sul gruppo.
3. L'IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura della societa' interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 189, comma 1, 190, comma 1.
4. L'IVASS puo' rivolgersi direttamente alle societa' del gruppo, anche avvalendosi della collaborazione dell'Autorita' di vigilanza dello Stato in cui ha sede la societa' interessata, per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e la societa' non le ha trasmesse entro un termine ragionevole. ))
2. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette all'IVASS con le modalita' e i termini stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza sul gruppo.
3. L'IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura della societa' interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 189, comma 1, 190, comma 1.
4. L'IVASS puo' rivolgersi direttamente alle societa' del gruppo, anche avvalendosi della collaborazione dell'Autorita' di vigilanza dello Stato in cui ha sede la societa' interessata, per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all'ultima societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e la societa' non le ha trasmesse entro un termine ragionevole. ))
Commentari • 13
- 1. Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenzahttps://www.brocardi.it/ · 1
[1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo …
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Giurisprudenza • 19
- 1. Trib. Terni, sentenza 02/10/2025, n. 673Provvedimento: R.G. 472/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 472 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente TRA Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, patrocinata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14 è domiciliata -appellante E CP_1 (C.F. C.F._1 ), rappresentata e difesa dall'avv. ULTIMO DANIELE ed elettivamente domiciliata presso il …Leggi di più...
- avvocatura distrettuale dello Stato·
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