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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
mediante lettura del dispositivo in udienza
nella causa iscritta al n. 273 del Ruolo Generale Affari Civile Contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto d'appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gabriele Melis e Antonio Siotto
Pintor ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Delitala n. 10, presso lo studio dell'avv. Melis,
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 , C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale CP_1 C.F._1
alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli avv.ti Giuseppe Francesco
Bonacci ed Edoardo Tosetto del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, piazza Eleonora Duse n.
2, ha eletto domicilio,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis: Accogliere per i motivi dedotti in
narrativa il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermare
il decreto ingiuntivo n. 1061/2018 (RG n. 5253/2018), emesso dal Tribunale di Cagliari, in
composizione monocratica, in data 21 giugno 2018 depositato in pari data, anche nei confronti
dell'appellato, Sig. , dichiarandolo esecutivo. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il Parte_2
rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio.”.
Nell'interesse dell'appellato:
“NEL MERITO:
- per tutto quanto dedotto in atti, rigettare l'appello promosso dalla società Parte_3
e le domande tutte ivi formulate nei confronti del dott. in quanto infondate in
[...] Parte_2
fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1298/2023 resa dal Tribunale di Cagliari.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- per tutto quanto dedotto in atti, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi di
appello e di riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la nullità dell'art. 17 del
Contratto e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate nei confronti del dott. . Parte_2
IN OGNI CASO
pagina 2 di 9 - con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 1061/2018 (RG n. 5253/2018) del Tribunale di Cagliari in data 21 giugno 2018
veniva ingiunto alla e al sig. in solido di pagare in favore della ricorrente CP_2 Parte_2
l'importo di € 11.834,0, oltre interessi e spese legali, a titolo di canoni Parte_1
di locazione, dal mese di settembre 2016 al mese di giugno-parte 2017, sulla base del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 23.7.2014, registrato a Cagliari in data 24.7.2016 al n.
001826, concluso tra la società ricorrente e la società ingiunta, di cui era socio e Parte_2
amministratore, nonché firmatario del contratto quale conduttore.
La e si opponevano all'ingiunzione contestando la debenza di CP_2 Parte_2
somme a titolo di canone, trattandosi di contratto risolto, e, per quanto ancora qui rileva, deducendo, in relazione alla supposta responsabilità solidale che sarebbe stata assunta dai soci in forza dell'art. 17 del contratto, che aveva apposto la sottoscrizione solo nella sua qualità di rappresentante Parte_2
legale della società conduttrice. Parte opponente rappresentava, altresì che, in ogni caso, trattandosi di clausola comportante un aggravio di responsabilità per il sottoscrittore, sarebbe stata necessaria la specifica approvazione, come previsto dall'art. 1341 cod. civ.; al riguardo, la duplice sottoscrizione riportata nel contratto non poteva ritenersi idonea a soddisfare il requisito suddetto perché la seconda sottoscrizione era stata apposta in calce ad un elenco contenente i soli numeri degli articoli da approvare. Altresì, la garanzia di cui all'art. 17 del contratto avrebbe dovuto essere qualificata come fideiussione ma, in tal caso, sarebbe dovuta essere considerata nulla per mancanza degli elementi essenziali (non erano specificatamente indicati gli obblighi garantiti, non era previsto un termine finale e non era stabilito un limite massimo dell'importo garantito). Da ultimo gli opponenti eccepivano che la società opposta era decaduta dall'obbligazione fideiussoria per non avere proposto le proprie istanze nei termini previsti dall'art. 1957 cod. civ.
pagina 3 di 9 Nel costituirsi, la contestava l'opposizione e ne chiedeva il Parte_1
rigetto, sostenendo, fra l'altro e per quanto ancora qui rileva, che la sottoscrizione dell' fosse Pt_2
stata apposta nella duplice sua qualità di rappresentante legale e di socio della e CP_2
contestando che la clausola di cui all'art. 17 del contratto avesse carattere vessatorio o fosse affetta da nullità, o, ancora, che la garanzia contenuta nel citato art. 17 potesse essere qualificata come fideiussione e che fosse applicabile l'art. 1957 cod. civ.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva decisa con sentenza n. 1298/2023 resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata in data 31/05/2023, che disponeva nei seguenti termini: “…1) dichiara
l'estinzione del giudizio tra la e la 2) conferma il decreto CP_2 Parte_3
ingiuntivo n. 1061/2018 (RG n. 5253/2018), emesso dal Tribunale di Cagliari, in composizione
monocratica, in data 21 giugno 2018 depositato in pari data, nei confronti della e lo CP_2
dichiara esecutivo;
3) condanna la alla rifusione in favore della CP_2 Parte_3
delle spese di lite, che liquida in € 4.436,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
[...]
15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e oltre alle spese della fase monitoria, già liquidate;
4) revoca
l'ingiunzione di pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo n. 1061/2018 (RG n. 5253/2018), emesso
dal Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, in data 21 giugno 2018,nei confronti di
; 5) condanna la alla rifusione in favore di Parte_2 Parte_3 Parte_2
delle spese di lite, che liquida in € 4.436,00 per compenso professionale e € 145,50 per esborsi, oltre
spese generali al 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Il Tribunale dava atto dell'intervenuta rinuncia all'azione da parte della (sola) opponente CP_2
con conseguente estinzione del giudizio tra questa e l'opposta, e condanna della rinunciante alla
[...]
rifusione delle spese di lite. Decidendo sull'opposizione di secondo il criterio della Parte_2
ragione più liquida, il Tribunale riteneva, poi, non condivisibile l'opinione espressa dalla società
opposta (che nel richiamare talune decisioni di altri tribunali, qualificava la posizione del socio quale obbligazione solidale e non quale fideiussione), sul rilievo per cui, seguendo un orientamento espresso,
pagina 4 di 9 tra gli altri, dal Tribunale di Firenze nella sentenza depositata il 23 maggio 2019, r.g. n. 8068/2017, di cui era riportato ampio stralcio, la figura del coobbligato non può essere slegata da un titolo sottostante,
essendo tale o perché parte del contratto principale o per avere assunto una garanzia, tipicamente fideiussoria, nei confronti del creditore, non prevedendo l'ordinamento una ulteriore figura di coobbligato comunque responsabile in solido dell'adempimento della parte contrattuale. A giudizio del
Tribunale, nella specie, il socio non era parte del contratto di locazione concluso tra la società e un terzo, tanto più che la per sua natura, godeva di autonomia patrimoniale perfetta ed era un CP_2
soggetto giuridico distinto dalle persone dei soci, che non avevano alcuna responsabilità personale per le obbligazioni assunte dalla società, neanche in via sussidiaria. Con la conseguenza che, l'obbligazione assunta dal socio, non trovando titolo né nel contratto di locazione né nel rapporto societario, non poteva che essere qualificata come fideiussione, non potendo configurarsi come un rapporto obbligatorio senza titolo.
Rilevava, quindi, il Tribunale, come nella fideiussione solidale, che si presume, “… in difetto di
pattuizione della preventiva escussione del debitore principale, per evitare la decadenza di cui all'art.
1957, comma 1, cod. civ. il creditore deve proporre l'azione contro il fideiussore entro il termine di sei
mesi dalla scadenza, atteso che la norma citata, nella parte in cui dispone che il fideiussore rimane
obbligato a condizione che il creditore si rivolga al debitore principale entro il suddetto semestre, va
coordinata con le regole della solidarietà passiva, le quali conferiscono al creditore la facoltà di agire,
a sua scelta, contro ciascuno degli obbligati (Cass. civ., sez. I, 6 agosto 1988, n. 4868).”.Osservava,
altresì, come “… nel caso di fideiussione solidale il creditore ha l'onere di proporre le sue istanze
entro il termine di cui all'art. 1957 cod. civ., avverso l'uno o l'altro degli obbligati in solido, e quindi a
sua scelta avverso il fideiussore o il debitore principale, secondo i principi della solidarietà passiva, e
con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione;
qualora nel termine di sei mesi
il creditore non abbia invece proposto istanza giudiziale avverso alcuno dei condebitori in solido si
producono le conseguenze di cui all'art. 1957 cod. civ.. Nel caso in esame l'ultimo canone è scaduto
pagina 5 di 9 nel mese di maggio del 2017 e il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 25 maggio 2018,
ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cod. civ. …”.
La ha proposto appello nei confronti di confutando il Parte_1 Parte_2
percorso logico-giuridico posto a fondamento della sentenza, muovendo dal principio di libertà
contrattuale ex art. 1322 c.c. che consente la libera determinazione delle parti, non solo quanto al contenuto contrattuale, ma anche quanto alla tipologia dello strumento negoziale utilizzato, potendo le parti introdurre anche figure negoziali atipiche.
Nella specie sarebbe configurabile l'assunzione di una obbligazione in solido con la società
conduttrice da parte di in proprio, dovendosi escludere un'ipotesi di fideiussione in Parte_2
difetto di una volontà espressa in modo chiaro ed inequivoco in tal senso. D'altra parte, taluni
Tribunali avrebbero affermato la configurabilità della figura del coobbligato in solido nei contratti di credito al consumo (come i Tribunali di Nola, Reggio Calabria, Santa Maria Capua Vetere). Escluso il carattere fideiussorio dell'obbligazione assunta da la sua obbligazione potrebbe Parte_2
assurgere a espromissione cumulativa, ex art. 1272 c.c. (senza delegazione) come già ritenuto da altro
Tribunale (Lamezia Terme n. 367/2022) per un'ipotesi di assunzione del debito per canoni di locazione.
Per scrupolo difensivo l'appellante ha sostenuto che ove la Corte ritenesse configurabile una ipotesi di garanzia personale, questa dovrebbe essere qualificata contratto autonomo di garanzia, non rinvenendosi l'elemento distintivo della accessorietà connaturato alla fideiussione in forza del disposto dell'articolo 1945 cc. Difetto rilevabile d'ufficio, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.3947/2010, ove desumibile dagli elementi letterali del regolamento negoziale. L'appellante si è quindi dilungata sulle caratteristiche del contratto autonomo di garanzia per sostenere che la clausola in oggetto presenti i relativi requisiti. Sarebbe dunque errata la conclusione cui è pervenuto il Tribunale,
che non avrebbe verificato l'assenza di un rapporto di accessorietà della garanzia rilasciata dal socio.
Quest'ultimo non avrebbe mai esternato alcuna volontà di prestare garanzia fideiussoria con pagina 6 di 9 conseguente inapplicabilità della norma sulla base della quale il giudice ha dichiarato la decadenza in favore dell'ingiunto.
si è costituito confutando, punto per punto, gli argomenti svolti dall'appellante. Parte_2
***
L'appello si incentra, sostanzialmente, sulla qualificazione giuridica dell'obbligazione di cui all'art. 17
del contratto di locazione commerciale inter partes, ricondotta dal primo giudice all'ipotesi della
“fideiussione” ai sensi dell'art. 1936 c.c.
Parte appellata ha eccepito la tardiva allegazione delle qualificazioni giuridiche proposte dall'appellante (obbligazione solidale ex art. 1292 c.c., espromissione cumulativa ex art. 1272 c.c.,
contratto autonomo di garanzia ex art. 1322 c.c.), siccome fondate su questioni di diritto introdotte ex novo con l'appello, tanto più contraddittoriamente rispetto all'originaria posizione dell'appellante, che aveva qualificata accessoria la posizione dell' Pt_2
Ora, in disparte la perplessità che desta l'attribuzione degli effetti vincolanti della clausola in esame al socio in proprio, laddove egli ha sottoscritto il contratto nella evidente qualità di amministratore Pt_2
della Società, sotto la voce conduttore (in questa sede deve trattarsi prioritariamente la questione introdotta dall'appellante, posto che l'appellato ha riproposto l'eccezione di nullità della pattuizione nei suoi confronti solo in via residuale e subordinata), deve ritenersi che l'appellante non abbia confutato efficacemente i chiari argomenti posti a fondamento della decisione, limitandosi a riproporre -pur introducendo qualificazioni giuridiche della situazione esaminata ulteriori ed alternative - le stesse questioni già proposte in primo grado.
Va subito detto che le qualificazioni giuridiche, quali la riconduzione della fattispecie concreta ad una o all'altra tipologia negoziale, non importano in sé e per sé dei nova vietati in appello, ove non accompagnate da allegazioni fattuali nuove. Nella specie non pare che ciò sia avvenuto, ma proprio la carenza di elementi fattuali e concreti a supporto delle figure alternativamente ipotizzate, ne esclude la ricorrenza dei presupposti per difetto di allegazione prima ancora che di prova. Quanto
pagina 7 di 9 all'espromissione cumulativa, va osservato che questa figura ha ad oggetto l'aggiunta di un altro debitore a quello originario, presupponendo, pertanto, l'assunzione di un debito, circostanza non sussistente al momento della stipulazione del contratto;
quanto all'obbligazione solidale svincolata da un qualsiasi titolo, è sufficiente anche in questa sede rilevare che il concetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c. implica la sussistenza di una apprezzabile causa concreta, di una specifica funzione del negozio, che devii, entro il perimetro della liceità e della giuridica rilevanza, da qualsivoglia fattispecie tipica: tale situazione non è parimenti rinvenibile nel caso esaminato;
quanto alla obbligazione autonoma di garanzia, è necessario che questa sia desumibile, ancorché senza l' obbligo di utilizzo di formule sacramentali, dal contesto in cui è inserita e da sicuri indici che la connotino. Nella specie, né
il dato letterale né il ricorso all' applicazione dei canoni ermeneutici degli artt.1362 e seguenti c.c.
consentono in alcun modo di ricostruire la volontà delle parti nel senso propugnato dall'appellante,
tenuto conto, da un lato, che l'obbligazione del socio presenta un contenuto identico all'obbligazione garantita che ne denota il carattere accessorio, alla stregua di una garanzia fideiussoria, dall'altro dell'
assenza totale di ulteriori indici che lascino ipotizzare una deviazione dalla fattispecie tipica (in arg. cfr.
fra le tante, Cass. n. 6177/2020, sulla distinzione fra garanzia autonoma e fideiussione, nonché Cass.
Ord. n.19693 del 17/06/2022 che pone l'accento sulla previsione espressa dell'esclusione della facoltà
del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c.).
Da ultimo la Suprema Corte (fra le altre, Ord. Cass. n. 26508 del 11/10/2024) ha chiarito che “In tema
di contratto autonomo di garanzia, non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal
debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel
trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una
prestazione contrattuale;
ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1310, comma 1,
c.c., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in
solido, nei confronti degli altri.”
pagina 8 di 9 Dubbi non possono sussistere, dunque, sul fatto che la garanzia di cui all'art. 17 del contratto sia riconducibile alla fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 1936 e ss. c.c., sostenuta dall'identità
dell'obbligazione assunta dal garante e di quella garantita, in cui si sostanzia la solidarietà prevista,
quest'ultima incompatibile con la garanzia autonoma.
Non discorrendosi più in questa sede, dell'operatività del disposto dell'art. 1957 c.c., non essendo stata sollevata alcuna questione sotto tale profilo, per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza (scaglione entro euro 26.000,00, valori medi, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cagliari n. 1298/2023;
2) condanna la in persona del suo legale rappresentante, alla Parte_1
rifusione, in favore di , delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida Parte_2
in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari l'11 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Grazia M. Bagella dott.ssa Maria Teresa Spanu
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
mediante lettura del dispositivo in udienza
nella causa iscritta al n. 273 del Ruolo Generale Affari Civile Contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto d'appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gabriele Melis e Antonio Siotto
Pintor ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Delitala n. 10, presso lo studio dell'avv. Melis,
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 9 , C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale CP_1 C.F._1
alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli avv.ti Giuseppe Francesco
Bonacci ed Edoardo Tosetto del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, piazza Eleonora Duse n.
2, ha eletto domicilio,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis: Accogliere per i motivi dedotti in
narrativa il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermare
il decreto ingiuntivo n. 1061/2018 (RG n. 5253/2018), emesso dal Tribunale di Cagliari, in
composizione monocratica, in data 21 giugno 2018 depositato in pari data, anche nei confronti
dell'appellato, Sig. , dichiarandolo esecutivo. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il Parte_2
rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio.”.
Nell'interesse dell'appellato:
“NEL MERITO:
- per tutto quanto dedotto in atti, rigettare l'appello promosso dalla società Parte_3
e le domande tutte ivi formulate nei confronti del dott. in quanto infondate in
[...] Parte_2
fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1298/2023 resa dal Tribunale di Cagliari.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- per tutto quanto dedotto in atti, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi di
appello e di riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la nullità dell'art. 17 del
Contratto e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate nei confronti del dott. . Parte_2
IN OGNI CASO
pagina 2 di 9 - con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 1061/2018 (RG n. 5253/2018) del Tribunale di Cagliari in data 21 giugno 2018
veniva ingiunto alla e al sig. in solido di pagare in favore della ricorrente CP_2 Parte_2
l'importo di € 11.834,0, oltre interessi e spese legali, a titolo di canoni Parte_1
di locazione, dal mese di settembre 2016 al mese di giugno-parte 2017, sulla base del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 23.7.2014, registrato a Cagliari in data 24.7.2016 al n.
001826, concluso tra la società ricorrente e la società ingiunta, di cui era socio e Parte_2
amministratore, nonché firmatario del contratto quale conduttore.
La e si opponevano all'ingiunzione contestando la debenza di CP_2 Parte_2
somme a titolo di canone, trattandosi di contratto risolto, e, per quanto ancora qui rileva, deducendo, in relazione alla supposta responsabilità solidale che sarebbe stata assunta dai soci in forza dell'art. 17 del contratto, che aveva apposto la sottoscrizione solo nella sua qualità di rappresentante Parte_2
legale della società conduttrice. Parte opponente rappresentava, altresì che, in ogni caso, trattandosi di clausola comportante un aggravio di responsabilità per il sottoscrittore, sarebbe stata necessaria la specifica approvazione, come previsto dall'art. 1341 cod. civ.; al riguardo, la duplice sottoscrizione riportata nel contratto non poteva ritenersi idonea a soddisfare il requisito suddetto perché la seconda sottoscrizione era stata apposta in calce ad un elenco contenente i soli numeri degli articoli da approvare. Altresì, la garanzia di cui all'art. 17 del contratto avrebbe dovuto essere qualificata come fideiussione ma, in tal caso, sarebbe dovuta essere considerata nulla per mancanza degli elementi essenziali (non erano specificatamente indicati gli obblighi garantiti, non era previsto un termine finale e non era stabilito un limite massimo dell'importo garantito). Da ultimo gli opponenti eccepivano che la società opposta era decaduta dall'obbligazione fideiussoria per non avere proposto le proprie istanze nei termini previsti dall'art. 1957 cod. civ.
pagina 3 di 9 Nel costituirsi, la contestava l'opposizione e ne chiedeva il Parte_1
rigetto, sostenendo, fra l'altro e per quanto ancora qui rileva, che la sottoscrizione dell' fosse Pt_2
stata apposta nella duplice sua qualità di rappresentante legale e di socio della e CP_2
contestando che la clausola di cui all'art. 17 del contratto avesse carattere vessatorio o fosse affetta da nullità, o, ancora, che la garanzia contenuta nel citato art. 17 potesse essere qualificata come fideiussione e che fosse applicabile l'art. 1957 cod. civ.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva decisa con sentenza n. 1298/2023 resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata in data 31/05/2023, che disponeva nei seguenti termini: “…1) dichiara
l'estinzione del giudizio tra la e la 2) conferma il decreto CP_2 Parte_3
ingiuntivo n. 1061/2018 (RG n. 5253/2018), emesso dal Tribunale di Cagliari, in composizione
monocratica, in data 21 giugno 2018 depositato in pari data, nei confronti della e lo CP_2
dichiara esecutivo;
3) condanna la alla rifusione in favore della CP_2 Parte_3
delle spese di lite, che liquida in € 4.436,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
[...]
15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e oltre alle spese della fase monitoria, già liquidate;
4) revoca
l'ingiunzione di pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo n. 1061/2018 (RG n. 5253/2018), emesso
dal Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, in data 21 giugno 2018,nei confronti di
; 5) condanna la alla rifusione in favore di Parte_2 Parte_3 Parte_2
delle spese di lite, che liquida in € 4.436,00 per compenso professionale e € 145,50 per esborsi, oltre
spese generali al 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Il Tribunale dava atto dell'intervenuta rinuncia all'azione da parte della (sola) opponente CP_2
con conseguente estinzione del giudizio tra questa e l'opposta, e condanna della rinunciante alla
[...]
rifusione delle spese di lite. Decidendo sull'opposizione di secondo il criterio della Parte_2
ragione più liquida, il Tribunale riteneva, poi, non condivisibile l'opinione espressa dalla società
opposta (che nel richiamare talune decisioni di altri tribunali, qualificava la posizione del socio quale obbligazione solidale e non quale fideiussione), sul rilievo per cui, seguendo un orientamento espresso,
pagina 4 di 9 tra gli altri, dal Tribunale di Firenze nella sentenza depositata il 23 maggio 2019, r.g. n. 8068/2017, di cui era riportato ampio stralcio, la figura del coobbligato non può essere slegata da un titolo sottostante,
essendo tale o perché parte del contratto principale o per avere assunto una garanzia, tipicamente fideiussoria, nei confronti del creditore, non prevedendo l'ordinamento una ulteriore figura di coobbligato comunque responsabile in solido dell'adempimento della parte contrattuale. A giudizio del
Tribunale, nella specie, il socio non era parte del contratto di locazione concluso tra la società e un terzo, tanto più che la per sua natura, godeva di autonomia patrimoniale perfetta ed era un CP_2
soggetto giuridico distinto dalle persone dei soci, che non avevano alcuna responsabilità personale per le obbligazioni assunte dalla società, neanche in via sussidiaria. Con la conseguenza che, l'obbligazione assunta dal socio, non trovando titolo né nel contratto di locazione né nel rapporto societario, non poteva che essere qualificata come fideiussione, non potendo configurarsi come un rapporto obbligatorio senza titolo.
Rilevava, quindi, il Tribunale, come nella fideiussione solidale, che si presume, “… in difetto di
pattuizione della preventiva escussione del debitore principale, per evitare la decadenza di cui all'art.
1957, comma 1, cod. civ. il creditore deve proporre l'azione contro il fideiussore entro il termine di sei
mesi dalla scadenza, atteso che la norma citata, nella parte in cui dispone che il fideiussore rimane
obbligato a condizione che il creditore si rivolga al debitore principale entro il suddetto semestre, va
coordinata con le regole della solidarietà passiva, le quali conferiscono al creditore la facoltà di agire,
a sua scelta, contro ciascuno degli obbligati (Cass. civ., sez. I, 6 agosto 1988, n. 4868).”.Osservava,
altresì, come “… nel caso di fideiussione solidale il creditore ha l'onere di proporre le sue istanze
entro il termine di cui all'art. 1957 cod. civ., avverso l'uno o l'altro degli obbligati in solido, e quindi a
sua scelta avverso il fideiussore o il debitore principale, secondo i principi della solidarietà passiva, e
con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione;
qualora nel termine di sei mesi
il creditore non abbia invece proposto istanza giudiziale avverso alcuno dei condebitori in solido si
producono le conseguenze di cui all'art. 1957 cod. civ.. Nel caso in esame l'ultimo canone è scaduto
pagina 5 di 9 nel mese di maggio del 2017 e il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 25 maggio 2018,
ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cod. civ. …”.
La ha proposto appello nei confronti di confutando il Parte_1 Parte_2
percorso logico-giuridico posto a fondamento della sentenza, muovendo dal principio di libertà
contrattuale ex art. 1322 c.c. che consente la libera determinazione delle parti, non solo quanto al contenuto contrattuale, ma anche quanto alla tipologia dello strumento negoziale utilizzato, potendo le parti introdurre anche figure negoziali atipiche.
Nella specie sarebbe configurabile l'assunzione di una obbligazione in solido con la società
conduttrice da parte di in proprio, dovendosi escludere un'ipotesi di fideiussione in Parte_2
difetto di una volontà espressa in modo chiaro ed inequivoco in tal senso. D'altra parte, taluni
Tribunali avrebbero affermato la configurabilità della figura del coobbligato in solido nei contratti di credito al consumo (come i Tribunali di Nola, Reggio Calabria, Santa Maria Capua Vetere). Escluso il carattere fideiussorio dell'obbligazione assunta da la sua obbligazione potrebbe Parte_2
assurgere a espromissione cumulativa, ex art. 1272 c.c. (senza delegazione) come già ritenuto da altro
Tribunale (Lamezia Terme n. 367/2022) per un'ipotesi di assunzione del debito per canoni di locazione.
Per scrupolo difensivo l'appellante ha sostenuto che ove la Corte ritenesse configurabile una ipotesi di garanzia personale, questa dovrebbe essere qualificata contratto autonomo di garanzia, non rinvenendosi l'elemento distintivo della accessorietà connaturato alla fideiussione in forza del disposto dell'articolo 1945 cc. Difetto rilevabile d'ufficio, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.3947/2010, ove desumibile dagli elementi letterali del regolamento negoziale. L'appellante si è quindi dilungata sulle caratteristiche del contratto autonomo di garanzia per sostenere che la clausola in oggetto presenti i relativi requisiti. Sarebbe dunque errata la conclusione cui è pervenuto il Tribunale,
che non avrebbe verificato l'assenza di un rapporto di accessorietà della garanzia rilasciata dal socio.
Quest'ultimo non avrebbe mai esternato alcuna volontà di prestare garanzia fideiussoria con pagina 6 di 9 conseguente inapplicabilità della norma sulla base della quale il giudice ha dichiarato la decadenza in favore dell'ingiunto.
si è costituito confutando, punto per punto, gli argomenti svolti dall'appellante. Parte_2
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L'appello si incentra, sostanzialmente, sulla qualificazione giuridica dell'obbligazione di cui all'art. 17
del contratto di locazione commerciale inter partes, ricondotta dal primo giudice all'ipotesi della
“fideiussione” ai sensi dell'art. 1936 c.c.
Parte appellata ha eccepito la tardiva allegazione delle qualificazioni giuridiche proposte dall'appellante (obbligazione solidale ex art. 1292 c.c., espromissione cumulativa ex art. 1272 c.c.,
contratto autonomo di garanzia ex art. 1322 c.c.), siccome fondate su questioni di diritto introdotte ex novo con l'appello, tanto più contraddittoriamente rispetto all'originaria posizione dell'appellante, che aveva qualificata accessoria la posizione dell' Pt_2
Ora, in disparte la perplessità che desta l'attribuzione degli effetti vincolanti della clausola in esame al socio in proprio, laddove egli ha sottoscritto il contratto nella evidente qualità di amministratore Pt_2
della Società, sotto la voce conduttore (in questa sede deve trattarsi prioritariamente la questione introdotta dall'appellante, posto che l'appellato ha riproposto l'eccezione di nullità della pattuizione nei suoi confronti solo in via residuale e subordinata), deve ritenersi che l'appellante non abbia confutato efficacemente i chiari argomenti posti a fondamento della decisione, limitandosi a riproporre -pur introducendo qualificazioni giuridiche della situazione esaminata ulteriori ed alternative - le stesse questioni già proposte in primo grado.
Va subito detto che le qualificazioni giuridiche, quali la riconduzione della fattispecie concreta ad una o all'altra tipologia negoziale, non importano in sé e per sé dei nova vietati in appello, ove non accompagnate da allegazioni fattuali nuove. Nella specie non pare che ciò sia avvenuto, ma proprio la carenza di elementi fattuali e concreti a supporto delle figure alternativamente ipotizzate, ne esclude la ricorrenza dei presupposti per difetto di allegazione prima ancora che di prova. Quanto
pagina 7 di 9 all'espromissione cumulativa, va osservato che questa figura ha ad oggetto l'aggiunta di un altro debitore a quello originario, presupponendo, pertanto, l'assunzione di un debito, circostanza non sussistente al momento della stipulazione del contratto;
quanto all'obbligazione solidale svincolata da un qualsiasi titolo, è sufficiente anche in questa sede rilevare che il concetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c. implica la sussistenza di una apprezzabile causa concreta, di una specifica funzione del negozio, che devii, entro il perimetro della liceità e della giuridica rilevanza, da qualsivoglia fattispecie tipica: tale situazione non è parimenti rinvenibile nel caso esaminato;
quanto alla obbligazione autonoma di garanzia, è necessario che questa sia desumibile, ancorché senza l' obbligo di utilizzo di formule sacramentali, dal contesto in cui è inserita e da sicuri indici che la connotino. Nella specie, né
il dato letterale né il ricorso all' applicazione dei canoni ermeneutici degli artt.1362 e seguenti c.c.
consentono in alcun modo di ricostruire la volontà delle parti nel senso propugnato dall'appellante,
tenuto conto, da un lato, che l'obbligazione del socio presenta un contenuto identico all'obbligazione garantita che ne denota il carattere accessorio, alla stregua di una garanzia fideiussoria, dall'altro dell'
assenza totale di ulteriori indici che lascino ipotizzare una deviazione dalla fattispecie tipica (in arg. cfr.
fra le tante, Cass. n. 6177/2020, sulla distinzione fra garanzia autonoma e fideiussione, nonché Cass.
Ord. n.19693 del 17/06/2022 che pone l'accento sulla previsione espressa dell'esclusione della facoltà
del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c.).
Da ultimo la Suprema Corte (fra le altre, Ord. Cass. n. 26508 del 11/10/2024) ha chiarito che “In tema
di contratto autonomo di garanzia, non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal
debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel
trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una
prestazione contrattuale;
ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1310, comma 1,
c.c., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in
solido, nei confronti degli altri.”
pagina 8 di 9 Dubbi non possono sussistere, dunque, sul fatto che la garanzia di cui all'art. 17 del contratto sia riconducibile alla fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 1936 e ss. c.c., sostenuta dall'identità
dell'obbligazione assunta dal garante e di quella garantita, in cui si sostanzia la solidarietà prevista,
quest'ultima incompatibile con la garanzia autonoma.
Non discorrendosi più in questa sede, dell'operatività del disposto dell'art. 1957 c.c., non essendo stata sollevata alcuna questione sotto tale profilo, per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza (scaglione entro euro 26.000,00, valori medi, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cagliari n. 1298/2023;
2) condanna la in persona del suo legale rappresentante, alla Parte_1
rifusione, in favore di , delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida Parte_2
in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari l'11 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Grazia M. Bagella dott.ssa Maria Teresa Spanu
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