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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1315/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Lubrano, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1315 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. nato a [...]é - SP, Brasile il 03/05/1987, CF n. , Controparte_1 P.IVA_1
2. nato a [...] - SP, Brasile, il 07/11/2021, CF n. Controparte_2
, minore rappresentato dal padre nato a [...]é - SP, C.F._1 Controparte_1
Brasile il 03/05/1987, CF n. e dalla madre , nata a [...] C.F._2 Controparte_3
- SP, Brasile il 19/03/1990, CF n. , C.F._3
tutti residenti in [...], CAP: 08361-130;
3. , nato a [...] - SP, Brasile, il 19/09/1989, CF n. Parte_1
, P.IVA_2
4. nata a [...] - SP, Brasile, il 29/04/2018, CF n. Controparte_4
, minore rappresentata dal padre nato a [...] - P.IVA_3 Parte_1
SP, Brasile, il 19/09/1989, CF n. e dalla madre nata a P.IVA_2 Persona_1
São Caetano Do Sul - SP, Brasile, il 30/11/1987, CF n. , P.IVA_4
5. nato a [...] - SP, Brasile, il 06/03/2022, CF n. Controparte_5
, minore rappresentato dal padre nato a [...] - C.F._4 Parte_1
SP, Brasile, il 19/09/1989, CF n. e dalla madre nata a P.IVA_2 Persona_1
São Caetano Do Sul - SP, Brasile, il 30/11/1987, CF n. , C.F._5
tutti residenti in [...], CAP: 09425-560;
6. , nato a [...] - SP, Brasile, il 20/12/1985, CF n. Controparte_6
, P.IVA_5
1
7. nata a [...]çalo - RJ, Brasile, il 19/04/2017, CF n. Controparte_7
, minore rappresentata dal padre nato a C.F._6 Controparte_6
Ribeirão Pires - SP, Brasile, il 20/12/1985, CF n. con il quale risiede in Ibia - P.IVA_5
MG, Brasile, alla via Vinte e Sete, n°1026, CAP: 38950-000 e dalla madre Persona_2 nata a [...]çalo - RJ, Brasile, il 18/05/1994, CF n. , residente a
[...] P.IVA_6
São Goncalo RJ, Brasile, alla via Deputado Carlos Vilela, n°5, CAP: ; C.F._7
8. nato a [...] - SP, Brasile, l'08/04/1970, CPF: , Controparte_8 C.F._8
9. nato a [...] - SP, Brasile, il 10/04/2014, CF n. , Controparte_9 P.IVA_7 minore rappresentato dal padre nato a [...] - SP, Brasile, Controparte_8
l'08/04/1970, CPF: e dalla madre nata a [...] P.IVA_8 Persona_3
- SP, Brasile, il 10/12/1975, CF , C.F._9
tutti residenti in [...], CAP: 09280-3601;
Per_ 10. nata a [...] - SP, Brasile, il 17/06/1986, CP_10
11. nato a [...] - SP, Brasile, il 07/09/2010, CF n. , Controparte_11 P.IVA_9 minore rappresentato dalla madre nata a [...] - SP, Brasile, il Persona_5
17/06/1986 e dal padre nato a [...], Brasile, il 06/02/1976, Persona_6
CF n. , P.IVA_10
12. nato a [...] - SP, Brasile, il 15/09/2015, CF n. , Controparte_12 P.IVA_11 rappresentato dalla madre nata a [...] - SP, Brasile, il 17/06/1986 Persona_5
e dal padre nato a [...], Brasile, il 06/02/1976, CF n. Persona_6
, C.F._10
tutti residenti in [...], CAP: 12609-380;
13. nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 23/11/1998, CF n. , Controparte_13 C.F._11 residente in [...], CAP: 09270-570; tutti elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185, presso lo studio dell'Avvocato Isabel De Lima (pec: che li Email_1 rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_14
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
2 Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_14 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 27 febbraio 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea di discendenza dall'avo nato in [...] e precisamente a Guardiaregia (Provincia di Persona_7
Campobasso) il giorno 16.02.1867, successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti – doc. 38 depositato in data 20/01/2025).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , alla di lui figlia nata il giorno Persona_7 Persona_8
13.04.1911;
- Da , alla di lei figlia nata il giorno Persona_8 Persona_9
18.01.1931;
- Da ai di lei figli: Persona_9
• nata il giorno 26.06.1948; Persona_10
• nato il giorno 08.04.1970 (odierno ricorrente); Controparte_8
• nata il giorno 28.08.1956; Parte_2
• nata il giorno 13.10.1952; Parte_3
• nato il giorno 03.03.1958; Parte_4
*****
3 - Da al di lei figlio , Persona_10 Controparte_6 nato il [...] (odierno ricorrente);
- Da alla di lui figlia Controparte_6 Controparte_7 nata il giorno 19.04.2017 (odierna ricorrente);
[...]
*****
- Da ai di lui figli: Controparte_8
• nata il giorno 23.11.1998 (odierna ricorrente); Controparte_13
• nato il giorno 10.04.2014 (odierno ricorrente); Controparte_9
*****
- Da alla di lei figlia nata il giorno 17.06.1986 Parte_2 Persona_11
(odierna ricorrente);
- Da ai di lei figli: Persona_11
• nato il giorno 07.09.2010 (odierno ricorrente); Controparte_11
• nato il giorno 15.09.2015 (odierno ricorrente); Controparte_12
*****
- Da alla di lei figlia nata il giorno 16.09.1970; Parte_3 Persona_12
- Da al di lei figlio nato il Persona_12 Parte_1 giorno 19.09.1989 (odierno ricorrente);
- Da ai di lui figli: Parte_1
• nato il giorno 06.03.2022 (odierno ricorrente); Controparte_5
• nata il giorno 29.04.2018 (odierno ricorrente); Controparte_4
*****
- Da al di lui figlio nato il giorno Parte_4 Controparte_1
03.05.1987(odierno ricorrente);
- Da al di lui figlio nato il giorno 07.11.2021 Controparte_1 CP_2
(odierno ricorrente);
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza vi sono svariati passaggi per linea femminile: uno anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, e in particolare da
[...]
(coniugatasi nel 1929 con soggetto di nazionalità sconosciuta) alla di lei figlia ER
, nata il [...]; gli altri, tutti successivi all'entrata in vigore Persona_9 della Costituzione, e segnatamente da (coniugatasi nel 1949 con Persona_9 cittadino brasiliano) ai di lei figli;
da (coniugatasi nel 1973 con cittadino Persona_10 brasiliano) ai di lei figli;
da (coniugatasi nel 1978 con cittadino brasiliano) Parte_2 alla di lei figlia da (coniugatasi nel 1969 con Persona_11 Parte_3 cittadino brasiliano) alla di lei figlia e da quest'ultima (coniugatasi Persona_12 nel 1989 con cittadino brasiliano) al di lei figlio.
Solo il passaggio da (coniugatasi nel 2008 con cittadino brasiliano) ai Persona_11 di lei figli è successivo al 1991.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
4 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ciò posto, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino
5 straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a , nata nel 1931 da Persona_9 madre cittadina coniugatasi nel 1929 e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Ne consegue altresì che tutti i successivi matrimoni, celebrati dopo il 1948 con cittadini brasiliani, nonché la stessa nascita dei rispettivi figli, essendo successivi all'entrata in vigore della Costituzione, non hanno determinato la perdita della cittadinanza italiana, che si è così trasmessa ai discendenti, odierni ricorrenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo
[...]
agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente Per_7 trasmissione, in capo a ciascuno di essi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_14 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_14 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1315/2024, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_14
- Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- Ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Lubrano, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1315 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. nato a [...]é - SP, Brasile il 03/05/1987, CF n. , Controparte_1 P.IVA_1
2. nato a [...] - SP, Brasile, il 07/11/2021, CF n. Controparte_2
, minore rappresentato dal padre nato a [...]é - SP, C.F._1 Controparte_1
Brasile il 03/05/1987, CF n. e dalla madre , nata a [...] C.F._2 Controparte_3
- SP, Brasile il 19/03/1990, CF n. , C.F._3
tutti residenti in [...], CAP: 08361-130;
3. , nato a [...] - SP, Brasile, il 19/09/1989, CF n. Parte_1
, P.IVA_2
4. nata a [...] - SP, Brasile, il 29/04/2018, CF n. Controparte_4
, minore rappresentata dal padre nato a [...] - P.IVA_3 Parte_1
SP, Brasile, il 19/09/1989, CF n. e dalla madre nata a P.IVA_2 Persona_1
São Caetano Do Sul - SP, Brasile, il 30/11/1987, CF n. , P.IVA_4
5. nato a [...] - SP, Brasile, il 06/03/2022, CF n. Controparte_5
, minore rappresentato dal padre nato a [...] - C.F._4 Parte_1
SP, Brasile, il 19/09/1989, CF n. e dalla madre nata a P.IVA_2 Persona_1
São Caetano Do Sul - SP, Brasile, il 30/11/1987, CF n. , C.F._5
tutti residenti in [...], CAP: 09425-560;
6. , nato a [...] - SP, Brasile, il 20/12/1985, CF n. Controparte_6
, P.IVA_5
1
7. nata a [...]çalo - RJ, Brasile, il 19/04/2017, CF n. Controparte_7
, minore rappresentata dal padre nato a C.F._6 Controparte_6
Ribeirão Pires - SP, Brasile, il 20/12/1985, CF n. con il quale risiede in Ibia - P.IVA_5
MG, Brasile, alla via Vinte e Sete, n°1026, CAP: 38950-000 e dalla madre Persona_2 nata a [...]çalo - RJ, Brasile, il 18/05/1994, CF n. , residente a
[...] P.IVA_6
São Goncalo RJ, Brasile, alla via Deputado Carlos Vilela, n°5, CAP: ; C.F._7
8. nato a [...] - SP, Brasile, l'08/04/1970, CPF: , Controparte_8 C.F._8
9. nato a [...] - SP, Brasile, il 10/04/2014, CF n. , Controparte_9 P.IVA_7 minore rappresentato dal padre nato a [...] - SP, Brasile, Controparte_8
l'08/04/1970, CPF: e dalla madre nata a [...] P.IVA_8 Persona_3
- SP, Brasile, il 10/12/1975, CF , C.F._9
tutti residenti in [...], CAP: 09280-3601;
Per_ 10. nata a [...] - SP, Brasile, il 17/06/1986, CP_10
11. nato a [...] - SP, Brasile, il 07/09/2010, CF n. , Controparte_11 P.IVA_9 minore rappresentato dalla madre nata a [...] - SP, Brasile, il Persona_5
17/06/1986 e dal padre nato a [...], Brasile, il 06/02/1976, Persona_6
CF n. , P.IVA_10
12. nato a [...] - SP, Brasile, il 15/09/2015, CF n. , Controparte_12 P.IVA_11 rappresentato dalla madre nata a [...] - SP, Brasile, il 17/06/1986 Persona_5
e dal padre nato a [...], Brasile, il 06/02/1976, CF n. Persona_6
, C.F._10
tutti residenti in [...], CAP: 12609-380;
13. nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 23/11/1998, CF n. , Controparte_13 C.F._11 residente in [...], CAP: 09270-570; tutti elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185, presso lo studio dell'Avvocato Isabel De Lima (pec: che li Email_1 rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_14
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
2 Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_14 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 27 febbraio 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea di discendenza dall'avo nato in [...] e precisamente a Guardiaregia (Provincia di Persona_7
Campobasso) il giorno 16.02.1867, successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti – doc. 38 depositato in data 20/01/2025).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , alla di lui figlia nata il giorno Persona_7 Persona_8
13.04.1911;
- Da , alla di lei figlia nata il giorno Persona_8 Persona_9
18.01.1931;
- Da ai di lei figli: Persona_9
• nata il giorno 26.06.1948; Persona_10
• nato il giorno 08.04.1970 (odierno ricorrente); Controparte_8
• nata il giorno 28.08.1956; Parte_2
• nata il giorno 13.10.1952; Parte_3
• nato il giorno 03.03.1958; Parte_4
*****
3 - Da al di lei figlio , Persona_10 Controparte_6 nato il [...] (odierno ricorrente);
- Da alla di lui figlia Controparte_6 Controparte_7 nata il giorno 19.04.2017 (odierna ricorrente);
[...]
*****
- Da ai di lui figli: Controparte_8
• nata il giorno 23.11.1998 (odierna ricorrente); Controparte_13
• nato il giorno 10.04.2014 (odierno ricorrente); Controparte_9
*****
- Da alla di lei figlia nata il giorno 17.06.1986 Parte_2 Persona_11
(odierna ricorrente);
- Da ai di lei figli: Persona_11
• nato il giorno 07.09.2010 (odierno ricorrente); Controparte_11
• nato il giorno 15.09.2015 (odierno ricorrente); Controparte_12
*****
- Da alla di lei figlia nata il giorno 16.09.1970; Parte_3 Persona_12
- Da al di lei figlio nato il Persona_12 Parte_1 giorno 19.09.1989 (odierno ricorrente);
- Da ai di lui figli: Parte_1
• nato il giorno 06.03.2022 (odierno ricorrente); Controparte_5
• nata il giorno 29.04.2018 (odierno ricorrente); Controparte_4
*****
- Da al di lui figlio nato il giorno Parte_4 Controparte_1
03.05.1987(odierno ricorrente);
- Da al di lui figlio nato il giorno 07.11.2021 Controparte_1 CP_2
(odierno ricorrente);
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza vi sono svariati passaggi per linea femminile: uno anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, e in particolare da
[...]
(coniugatasi nel 1929 con soggetto di nazionalità sconosciuta) alla di lei figlia ER
, nata il [...]; gli altri, tutti successivi all'entrata in vigore Persona_9 della Costituzione, e segnatamente da (coniugatasi nel 1949 con Persona_9 cittadino brasiliano) ai di lei figli;
da (coniugatasi nel 1973 con cittadino Persona_10 brasiliano) ai di lei figli;
da (coniugatasi nel 1978 con cittadino brasiliano) Parte_2 alla di lei figlia da (coniugatasi nel 1969 con Persona_11 Parte_3 cittadino brasiliano) alla di lei figlia e da quest'ultima (coniugatasi Persona_12 nel 1989 con cittadino brasiliano) al di lei figlio.
Solo il passaggio da (coniugatasi nel 2008 con cittadino brasiliano) ai Persona_11 di lei figli è successivo al 1991.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
4 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ciò posto, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino
5 straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a , nata nel 1931 da Persona_9 madre cittadina coniugatasi nel 1929 e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Ne consegue altresì che tutti i successivi matrimoni, celebrati dopo il 1948 con cittadini brasiliani, nonché la stessa nascita dei rispettivi figli, essendo successivi all'entrata in vigore della Costituzione, non hanno determinato la perdita della cittadinanza italiana, che si è così trasmessa ai discendenti, odierni ricorrenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo
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agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente Per_7 trasmissione, in capo a ciascuno di essi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_14 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_14 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1315/2024, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_14
- Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- Ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
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