Art. 1.
Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato del Lussemburgo sui servizi aerei tra i loro rispettivi territori, firmato a Roma il 24 gennaio 1980.
Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato del Lussemburgo sui servizi aerei tra i loro rispettivi territori, firmato a Roma il 24 gennaio 1980.