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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2059/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.6.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2059 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della sociale (p.IVA: - 9.10.1960 – c.f: Controparte_1 P.IVA_1 [...]
- domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso C.F._1 dall' avv. Andrea Greco) e l in persona Controparte_2
del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da , in proprio e nella qualità di Parte_1
legale rappresentante della , va dichiarata la cessazione della Controparte_3
materia del contendere.
A mezzo dello stesso il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dalle ordinanze ingiunzioni n. OI-001085529 prot. . CP_2
6700.03/04/2023.0161321 (notificata a mezzo posta raccomandata in data 14.4.2023
1 dell'importo complessivo di € 10.000,00) e n. OI-001107171, prot.
.6700.07/04/2023.0170525 (notificata a mezzo posta raccomandata in data 20.4.2023 CP_2 dell'importo complessivo di € 10.000,00) per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016 sulla base degli accertamenti ( .6700.13/06/2018.0208581 e CP_2
.6700.13/06/2018.0208583) a loro volta asseritamente notificati rispettivamente in data CP_2
19.6.2018 e 29.6.2018.
In allegato alle note ex art.127 ter c.p.c. del 7.6.2025 il ricorrente ha depositato provvedimento di annullamento in autotutela dell' quanto a tali ordinanze ingiunzione. CP_2
E' quindi con ogni evidenza venuto meno un interesse concreto e attuale a una pronuncia di merito.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza cd. prognostica, essendo stato di fatto accertata – ma solo in corso di causa - dall' l'infondatezza della pretesa sanzionatoria azionata. CP_2
Le stesse vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino a € 26.000; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa), con distrazione in favore dell'avv. Andrea Greco, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della nei confronti Controparte_3 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza Controparte_2
ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida CP_2
ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Andrea Greco, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 11.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.6.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2059 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della sociale (p.IVA: - 9.10.1960 – c.f: Controparte_1 P.IVA_1 [...]
- domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso C.F._1 dall' avv. Andrea Greco) e l in persona Controparte_2
del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da , in proprio e nella qualità di Parte_1
legale rappresentante della , va dichiarata la cessazione della Controparte_3
materia del contendere.
A mezzo dello stesso il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dalle ordinanze ingiunzioni n. OI-001085529 prot. . CP_2
6700.03/04/2023.0161321 (notificata a mezzo posta raccomandata in data 14.4.2023
1 dell'importo complessivo di € 10.000,00) e n. OI-001107171, prot.
.6700.07/04/2023.0170525 (notificata a mezzo posta raccomandata in data 20.4.2023 CP_2 dell'importo complessivo di € 10.000,00) per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016 sulla base degli accertamenti ( .6700.13/06/2018.0208581 e CP_2
.6700.13/06/2018.0208583) a loro volta asseritamente notificati rispettivamente in data CP_2
19.6.2018 e 29.6.2018.
In allegato alle note ex art.127 ter c.p.c. del 7.6.2025 il ricorrente ha depositato provvedimento di annullamento in autotutela dell' quanto a tali ordinanze ingiunzione. CP_2
E' quindi con ogni evidenza venuto meno un interesse concreto e attuale a una pronuncia di merito.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza cd. prognostica, essendo stato di fatto accertata – ma solo in corso di causa - dall' l'infondatezza della pretesa sanzionatoria azionata. CP_2
Le stesse vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino a € 26.000; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa), con distrazione in favore dell'avv. Andrea Greco, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della nei confronti Controparte_3 dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza Controparte_2
ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida CP_2
ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Andrea Greco, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 11.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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