TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/09/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 807/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. M. BASILE;
Parte_1
Ricorrente
E
in Controparte_1 persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv.
G. AVENA;
Resistente
OGGETTO: Iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra deduceva Pt_1 di aver ricevuto in data 25.3.2014 comunicazione (mod. CP_1
- racc. n. 65024435189-7) di avvenuta iscrizione CP_2
d'ufficio alla gestione commercianti (codice azienda n.
28202881) sulla scorta della seguente motivazione: “da accertamenti d'ufficio esperiti e dalla documentazione fiscale agli atti, emergeva che, nell'anno 2009, l'attività svolta nella impresa dalla signora costitutiva Parte_1 la sua occupazione prevalente, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, ai sensi della Legge 662/1996”.
Lamentava l'erroneità dell'accertamento compiuto dall' CP_1 attesa la carenza del requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Concludeva per la declaratoria di nullità dell'accertamento d'ufficio compiuto dall' in data CP_1
25.3.2014 e, per l'effetto, per l'annullamento dell'imposizione contributiva e rimborso delle somme versate a titolo di contribuzione con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.
Ritualmente costituito in giudizio, l' deduceva la CP_1 correttezza dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti sulla scorta delle dichiarazioni reddituali della ricorrente da cui risultava che la stessa – in qualità di socia accomandataria della Jemby S.a.s. di OG IS &
C. – svolgesse attività abituale e prevalente per la suindicata società. Concludeva per il rigetto in fatto ed in diritto del ricorso presentato.
Istruita documentalmente la causa, le parti – con note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito, il procedimento veniva definito con sentenza.
Il ricorso dev'essere accolto.
In punto di diritto, la L. n. 1397/1960 (con la quale è stata istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale ai quali è stata poi estesa dalla L. n. 613/1966 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia), prevedeva l'obbligo dell'iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni:
“a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;
b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;
c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge”.
L'art. 2 stabiliva che “qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica”.
L'art. 1 è stato oggetto di successivi interventi modificativi (art. 1 della L. n. 1088/1971; art. 29 della L.
n. 160/1975) attraverso i quali l'obbligo dell'iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall'ammontare del volume di affari dell'impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lett. c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità, è stata sostituita dalla partecipazione personale “con carattere di abitualità e prevalenza”.
Con l'art. 1, co. 203, della L. n. 662/1996, il Legislatore
è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività.
Anche l'art. 2 della L. n. 1397/1960 (che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1) è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della L. n. 45/1986, tutt'ora vigente, del seguente tenore: “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo
1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre
1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività”.
Perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e detta CP_3 equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., “i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo”.
Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Non si può sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.
Sul punto, è recente l'arresto giurisprudenziale a mente del quale “ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n.
45/1986, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (Cass., n. 3835/2016).
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si osserva come, nella vicenda in esame,
l' resistente – gravato dell'onere probatorio di CP_1 dimostrare i requisiti richiesti dalla normativa suindicata
(tra i quali, la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità) – non ha assolto l'onere su di esso incombente. In particolare, risulta che l' si sia limitato a produrre in giudizio le dichiarazioni CP_1 dei redditi della ricorrente da cui risulterebbe che, per gli anni in contestazione, la stessa avrebbe indicato come attività prevalente, l'attività da ella svolta nella società in accomandita semplice.
Tuttavia, il mero dato formale dell'inserimento nella dichiarazione dei redditi dell'attività prevalente del socio
(cd. Riquadri RG e RK) non può essere ritenuta bastevole in quanto tale dato - anche per la presumibile redazione della dichiarazione ad opera di soggetti terzi, nonché per la sua precipua funzione di attestare i redditi percepiti - non può assumere valenza confessoria, e comunque non fornisce alcuna informazione sull'effettiva organizzazione dell'impresa e sul ruolo che la ricorrente vi rivestiva, e quindi sul carattere abituale e prevalente dell'attività svolta.
In ordine alla carenza di valore confessorio degli elementi contenuti nella dichiarazione dei redditi, si segnala l'arresto della Suprema Corte di legittimità secondo cui “la dichiarazione dei redditi, infatti non costituisce la fonte dell'obbligo tributario, né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, ma rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte sul reddito e non può precludere al contribuente – anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva – la dimostrazione, con le forme e nei termini previsti dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e con onere della prova a suo carico, dell'inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati” (Cass., n. 4578/2015).
Ancora, la Suprema Corte ha affermato che “la dichiarazione dei redditi, in quanto momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione e non fonte dell'obbligo tributario, né atto assibilabile ad una confessione, non può precludere al contribuente di dimostrare, in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva,
l'inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati” (Cass., n. 373/2016).
Ne consegue il principio, valido anche nel campo previdenziale, che la dichiarazione dei redditi, peraltro avente funzione principalmente fiscale, è mera esternazione di scienza e di giudizio e non ha natura di atto negoziale e dispositivo;
tale dichiarazione deve intendersi modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.
In considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all' resistente, il ricorso CP_1 dev'essere accolto e l' condannato al pagamento delle CP_1 spese e competenze del giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione (mod. AC/DEL10C - racc. n. 65024435189-7) CP_1 del 25.3.2014 di avvenuta iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti della ricorrente e condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
Cosenza, 17/09/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino