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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 08/07/2024, assunto in decisione in data 19/11/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Arcore (MB), Via Baracca F., 15 sc. B int. 5;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] sc. B int. 5, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Balbo Eleonora ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vimercate Via Papa Giovanni
XXIII n. 8/C, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/11/2024, mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• Ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Arcore Via Baracca F., 15 sc. B int. 5 sarà venduta entro la fine del mese di settembre 2024 (è già stato sottoscritto il contratto preliminare di vendita). La vendita del suddetto immobile comporterà, in seguito, l'acquisto di due distinti immobili – sono già stati sottoscritti i contratti preliminari per l'acquisto – da parte dei ricorrenti. In seguito alla vendita dell'immobile di
Arcore, la signora acquisterà un nuovo immobile dove si trasferirà con i figli e sito in Arcore, Pt_1
Via Copernico n.18; il sig. invece, ha reperito una nuova abitazione presso Lesmo, Via Carlo Pt_2 Maria Maggi 22.
3. I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre.
- I ricorrenti si accordano affinchè i figli trascorrano con ciascun genitore - in via alternata - il fine settimana, dal sabato sera sino alla domenica sera e nello specifico: quando il fine settimana sarà di spettanza della mamma, il sabato i figli staranno con i nonni materni sino alle ore 18 (orario di chiusura del negozio della sig.ra . Nei fine settimana di spettanza Pt_1 del padre, i figli staranno con i nonni materni sino alle 19,30 (quando il sig. chiude la Pt_2 cartoleria) dopodichè il sig. li terrà con sè sino alla domenica sera (cena della domenica Pt_2 compresa) e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le ore 20.30.
- Il sig. starà con ogni pranzo durante la settimana scolastica -dalla fine delle lezioni Pt_2 Per_1
(circa ore 14) - poi verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna nel pomeriggio.
- Ogni martedì il sig. prenderà la figlia all'uscita di scuola (ore 16) e poi terrà sia Pt_2 Per_2 Per_2 che sino alle 20.30 (cena compresa) che li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Per_1
- Il padre terrà con sè i figli ogni govedì dall'uscita di scuola di entrambi sino al riaccompagnamento a scuola del venerdi mattina, quindi con cena e pernotto compreso del giovedì.
- I genitori durante gli orari lavorativi continueranno ad affidare i figli alla cura dei nonni materni o alla baby sitter di fiducia (per i compiti, per gli sport praticati e per i pasti).
- Durante le vacanze natalizie e trascorreranno la vigilia di Natale con un genitore e Per_1 Per_2 il giorno di Natale con l'altro genitore, ad anni alterni o secondo le nuove instaurande tradizioni;
per le vacanze pasquali i figli staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo
(e viceversa l'anno successivo); durante il periodo estivo conseguente al termine della scuola (giugno/ settembre) ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di almeno due settimane consecutive oppure no, impegnandosi a comunicare le proprie disponibilità di ferie entro il 30 maggio;
per le altre festività e per il giorno del compleanno di e i genitori si impegnano ad Per_1 Per_2 accordarsi rispettando preferibilmente le volontà dei figli, in caso di contrasti si rispetteranno i tempi di permanenza del collocamento ordinario, salvo diversi accordi.
4. I ricorrenti si rendono disponibili l'un l'altro nel far sentire i figli all'altro genitore (telefonate, videochiamate, messaggi) durante i tempi di loro spettanza o comunque ogni qualvolta i figli lo richiedano.
5. Il signor si impegna a corrispondere alla sig.ra - a mezzo bonifico bancario entro Pt_2 Pt_1 il giorno 15 di ogni mese - la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 200,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Il signor verserà il 50% dell'importo degli assegni familiari – entro e non oltre il giorno 20 Pt_2 di ogni mese - che ora percepisce sul suo conto corrente personale. Rimarranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli;
al riguardo le parti si rifanno alle "Linee Guida concernenti le spese per i figli" condivise tra l e l'Ordine Avvocati Controparte_1 di Monza anche per quanto riguarda l'acquisizione del consenso di ciascun genitore e le modalità della richiesta di rimborso.
7. I ricorrenti si impegnano a non portare nuovi compagni a conoscenza e nelal vita dei figli almeno per un anno dalla data di omologa.
8. I ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti dei figli minori necessari per l'espatrio.
Motivi della decisione
Premesso che:
-BRUNERI e hanno contratto matrimonio in data 08/08/20212 a Pt_1 Parte_2
Brindisi;
- Dall'unione sono nati (il 10/09/2013) e (il 13/10/2018); Per_1 Per_2
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 19/11/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 08/07/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Brindisi in data 08/08/2012 (Atto n. 142, Parte II , Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brindisi), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al suo passaggio in giudicato sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brindisi, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16/01/2025
Il Presidente est.
Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 08/07/2024, assunto in decisione in data 19/11/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Arcore (MB), Via Baracca F., 15 sc. B int. 5;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] sc. B int. 5, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Balbo Eleonora ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vimercate Via Papa Giovanni
XXIII n. 8/C, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/11/2024, mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• Ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Arcore Via Baracca F., 15 sc. B int. 5 sarà venduta entro la fine del mese di settembre 2024 (è già stato sottoscritto il contratto preliminare di vendita). La vendita del suddetto immobile comporterà, in seguito, l'acquisto di due distinti immobili – sono già stati sottoscritti i contratti preliminari per l'acquisto – da parte dei ricorrenti. In seguito alla vendita dell'immobile di
Arcore, la signora acquisterà un nuovo immobile dove si trasferirà con i figli e sito in Arcore, Pt_1
Via Copernico n.18; il sig. invece, ha reperito una nuova abitazione presso Lesmo, Via Carlo Pt_2 Maria Maggi 22.
3. I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre.
- I ricorrenti si accordano affinchè i figli trascorrano con ciascun genitore - in via alternata - il fine settimana, dal sabato sera sino alla domenica sera e nello specifico: quando il fine settimana sarà di spettanza della mamma, il sabato i figli staranno con i nonni materni sino alle ore 18 (orario di chiusura del negozio della sig.ra . Nei fine settimana di spettanza Pt_1 del padre, i figli staranno con i nonni materni sino alle 19,30 (quando il sig. chiude la Pt_2 cartoleria) dopodichè il sig. li terrà con sè sino alla domenica sera (cena della domenica Pt_2 compresa) e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le ore 20.30.
- Il sig. starà con ogni pranzo durante la settimana scolastica -dalla fine delle lezioni Pt_2 Per_1
(circa ore 14) - poi verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna nel pomeriggio.
- Ogni martedì il sig. prenderà la figlia all'uscita di scuola (ore 16) e poi terrà sia Pt_2 Per_2 Per_2 che sino alle 20.30 (cena compresa) che li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Per_1
- Il padre terrà con sè i figli ogni govedì dall'uscita di scuola di entrambi sino al riaccompagnamento a scuola del venerdi mattina, quindi con cena e pernotto compreso del giovedì.
- I genitori durante gli orari lavorativi continueranno ad affidare i figli alla cura dei nonni materni o alla baby sitter di fiducia (per i compiti, per gli sport praticati e per i pasti).
- Durante le vacanze natalizie e trascorreranno la vigilia di Natale con un genitore e Per_1 Per_2 il giorno di Natale con l'altro genitore, ad anni alterni o secondo le nuove instaurande tradizioni;
per le vacanze pasquali i figli staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo
(e viceversa l'anno successivo); durante il periodo estivo conseguente al termine della scuola (giugno/ settembre) ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di almeno due settimane consecutive oppure no, impegnandosi a comunicare le proprie disponibilità di ferie entro il 30 maggio;
per le altre festività e per il giorno del compleanno di e i genitori si impegnano ad Per_1 Per_2 accordarsi rispettando preferibilmente le volontà dei figli, in caso di contrasti si rispetteranno i tempi di permanenza del collocamento ordinario, salvo diversi accordi.
4. I ricorrenti si rendono disponibili l'un l'altro nel far sentire i figli all'altro genitore (telefonate, videochiamate, messaggi) durante i tempi di loro spettanza o comunque ogni qualvolta i figli lo richiedano.
5. Il signor si impegna a corrispondere alla sig.ra - a mezzo bonifico bancario entro Pt_2 Pt_1 il giorno 15 di ogni mese - la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 200,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Il signor verserà il 50% dell'importo degli assegni familiari – entro e non oltre il giorno 20 Pt_2 di ogni mese - che ora percepisce sul suo conto corrente personale. Rimarranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli;
al riguardo le parti si rifanno alle "Linee Guida concernenti le spese per i figli" condivise tra l e l'Ordine Avvocati Controparte_1 di Monza anche per quanto riguarda l'acquisizione del consenso di ciascun genitore e le modalità della richiesta di rimborso.
7. I ricorrenti si impegnano a non portare nuovi compagni a conoscenza e nelal vita dei figli almeno per un anno dalla data di omologa.
8. I ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti dei figli minori necessari per l'espatrio.
Motivi della decisione
Premesso che:
-BRUNERI e hanno contratto matrimonio in data 08/08/20212 a Pt_1 Parte_2
Brindisi;
- Dall'unione sono nati (il 10/09/2013) e (il 13/10/2018); Per_1 Per_2
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 19/11/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 08/07/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Brindisi in data 08/08/2012 (Atto n. 142, Parte II , Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brindisi), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al suo passaggio in giudicato sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brindisi, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16/01/2025
Il Presidente est.
Caterina Caniato