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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale, promossa da
, c.f.: , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente alla C.da Perciata, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Salvatore Timpanaro;
e da
, c.f.: nato a [...] il [...], ivi residente nella Parte_2 CodiceFiscale_2
c.da Perciata s.n.c., rappresentata e difesa, per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Mario Cosentino e dall'avv. Marilena Di Salvo;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 04.12.2024 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 03.12.2024, nel corso della quale le parti, dopo essere state sentite ex art. 473 bis 21 e ss. c.p.c., hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.03.2024, ha chiesto al Tribunale adito la Parte_1
pronuncia della separazione personale da , con cui ha contratto matrimonio Parte_2
concordatario in Nicosia (EN) il 05.09.2015 e dal quale non sono nati figli.
La ricorrente ha dedotto che l'unione coniugale, con il passare del tempo, si è rivelata infelice e che i rapporti tra i coniugi si sono irreversibilmente deteriorati, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, individuando tra le cause della crisi della coppia anche i comportamenti invasivi dei componenti della famiglia di origine del resistente.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, ha contestato la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio, assumendo, di contro, che il matrimonio
è stato disgregato dalla ferma volontà della moglie di abbandonare immotivatamente il tetto coniugale.
La ricorrente, con memoria difensiva ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c., ha svolto in via riconvenzionale domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente, attribuendogli il fallimento del rapporto coniugale per non avere impedito, né limitato, l'ingerenza e l'invadenza nel ménage di coppia da parte dei componenti della sua famiglia di origine (cfr. memoria del 19/06/2024).
All'udienza del 03.12.2024 le parti, dopo aver rinunciato alle reciproche domande di addebito, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione, senza alcun obbligo di mantenimento.
Alla predetta udienza, quindi, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'accordo raggiunto dai coniugi, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 03/12/2024.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] [...] Parte_1
(C.F.: ) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Parte_2
; C.F._4
2) Ordina al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nicosia al numero 32, parte II, serie A, anno 2015;
3) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, il 4.03.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale, promossa da
, c.f.: , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente alla C.da Perciata, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Salvatore Timpanaro;
e da
, c.f.: nato a [...] il [...], ivi residente nella Parte_2 CodiceFiscale_2
c.da Perciata s.n.c., rappresentata e difesa, per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Mario Cosentino e dall'avv. Marilena Di Salvo;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 04.12.2024 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 03.12.2024, nel corso della quale le parti, dopo essere state sentite ex art. 473 bis 21 e ss. c.p.c., hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.03.2024, ha chiesto al Tribunale adito la Parte_1
pronuncia della separazione personale da , con cui ha contratto matrimonio Parte_2
concordatario in Nicosia (EN) il 05.09.2015 e dal quale non sono nati figli.
La ricorrente ha dedotto che l'unione coniugale, con il passare del tempo, si è rivelata infelice e che i rapporti tra i coniugi si sono irreversibilmente deteriorati, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, individuando tra le cause della crisi della coppia anche i comportamenti invasivi dei componenti della famiglia di origine del resistente.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, ha contestato la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio, assumendo, di contro, che il matrimonio
è stato disgregato dalla ferma volontà della moglie di abbandonare immotivatamente il tetto coniugale.
La ricorrente, con memoria difensiva ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c., ha svolto in via riconvenzionale domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente, attribuendogli il fallimento del rapporto coniugale per non avere impedito, né limitato, l'ingerenza e l'invadenza nel ménage di coppia da parte dei componenti della sua famiglia di origine (cfr. memoria del 19/06/2024).
All'udienza del 03.12.2024 le parti, dopo aver rinunciato alle reciproche domande di addebito, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione, senza alcun obbligo di mantenimento.
Alla predetta udienza, quindi, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'accordo raggiunto dai coniugi, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 03/12/2024.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] [...] Parte_1
(C.F.: ) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Parte_2
; C.F._4
2) Ordina al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nicosia al numero 32, parte II, serie A, anno 2015;
3) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, il 4.03.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo