Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4582 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. M. Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 10 giugno 2025, udite le parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 19838 dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ), rapp.to e dif.so dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Commodo in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli alla via Carlo Poerio 15;
ricorrente e
Controparte_1
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli avv. ti Paola Cosmai e dall'avv.
[...] P.IVA_1
Carlo Di Marsilio con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Mariano Semmola –
UOC Avvocatura ed Affari Legali;
Resistente avente ad oggetto: applicazione art. 9 CCNL Comparto Sanità 1999 – art. 29 CCNL
Comparto Sanità 2016/2018
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.09.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente dopo avere premesso: di essere dipendente dell' in qualità di Controparte_1 [...]
Ctg. D liv. 6, assunto a far data dal 01/08/2003 ed in servizio presso la CP_2 [...]
, con turnazione regolare;
di aver sempre Controparte_3 Pt_2
svolto la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali nelle seguenti giornate : a) primo gennaio;
b) sei gennaio;
c) lunedí dell'Angelo; d) venticinque aprile;
e) primo maggio;
f) due giugno;
g) quindici agosto;
h) primo novembre;
i) otto dicembre;
l) venticinque dicembre;
m) ventisei dicembre;
n) 19 settembre (Santo Patrono); che ai sensi dell'art. 9 CCNL Comparto Sanità anno 1999, richiamato dall'art. 29 CCNL Comparto Sanità
che era creditore nei confronti dell'Amministrazione resistente della citata indennità per lavoro festivo infrasettimanale in quanto non aveva fruito, a domanda, dell'equivalente riposo compensativo, né aveva percepito gli importi contrattualmente previsti, come specificati analiticamente nel prospetto di calcolo riportato in ricorso per il periodo da settembre 2019 fino a dicembre 2023.
Tanto premesso chiedeva nelle proprie conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per l'attività resa;
b) Per l'effetto, condannare Controparte_4
in persona del Direttore Generale al pagamento in favore di parte ricorrente
[...] CP_5 della somma di Euro 1.816,49 salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, a titolo di indennità
e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre
IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario”
Si costituiva l' ” Controparte_1 il quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda di pagamento delle indennità maturate negli anni 2019 – 2022 e delle indennità maturate nel 2023 e nel merito chiedeva rigettare l'avverso ricorso siccome infondato nell'an e nel quantum.
All'udienza del 10 giugno 2025 i difensori dichiaravano entrambi che nelle more del giudizio era avvenuto il pagamento integrale e satisfattivo delle somme. Per quanto riguarda le differenze economiche a titolo di indennità riferite all'anno 2023 il difensore di parte ricorrente ribadiva la relativa rinuncia espressa dal proprio assistito.
Entrambi i difensori concludevano pertanto per la declaratoria di cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
All'esito dell'odierna udienza di discussione il ricorso è stato deciso mediante sentenza depositata con mezzo telematico, di cui era data lettura. Risulta per tabulas la circostanza che in data 27.10.2024 è intervenuto un fatto nuovo costituito dall'avvenuto integrale pagamento di quanto richiesto dal lavoratore per i titoli di cui al ricorso (cfr. allegato in atti).
Preso atto del carattere integralmente satisfattivo del sopravvenuto pagamento e rilevato, pertanto, il definitivo venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata - anche di ufficio - allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Con riguardo alle somme a titolo di indennità richieste in ricorso e riferite all'anno 2023 parte ricorrente ha invece dichiarato di rinunciare alle relative pretese (cfr. in atti), per cui la domanda deve dichiararsi estinta in parte qua.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, anche in considerazione della parziale rinuncia di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara estinta la domanda relativa alle differenze retributive maturate nell'anno 2023
per rinuncia alla relativa azione e dichiara cessata la materia del contendere per il residuo;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Napoli, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Maria Rosaria Elmino