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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O ______________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
• Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
• Dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere
• Dott. Salvatore Catalano Giudice A. rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 299/2020 r.g., vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Parte_1 C.F._1
Via Abate Sant'Elia n. 6/d Trav. Priv., presso lo Studio Legale dell'Avv. Domenico Maria Lupis del
Foro di Locri
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 4, c.f.: rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Lagazzo del foro di Locri, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Marina di Gioiosa Jonica alla via Montezemolo n. 28
APPELLATO
OGGETTO: cessione di azienda, adempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il sig. adiva il Tribunale di Locri ai fini della Parte_1
declaratoria di inadempimento del sig. rispetto all'obbligazione contrattualmente CP_1
assunta con atto pubblico rogato in data 18.01.2012 del Dott. Notaio in Siderno – Persona_1
Rep. n. 45.849 – Racc. n. 14.830 e, per l'effetto, ai fini della condanna del medesimo all'esatto adempimento della prestazione dovuta, dunque, ai fini della condanna al pagamento della somma di
€ 22.470,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal nascere del diritto e sino all'effettivo soddisfo, nonché ai fini della condanna al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, da quantificarsi in € 3.500,00.
A tal fine, il sig. premetteva di aver venduto al sig. l'azienda corrente Parte_1 CP_1
in Gioiosa Jonica alla Via Dogali n. 12, sotto l'insegna “Bar del Corso”, avente ad oggetto l'attività
di bar, gelateria, pasticceria e caffetteria, giusta SCIA presentata al Comune di Gioiosa Jonica –
Sportello Attività Produttive – Commercio, in data 27.07.2011 – Prot. n. 10.551.
Quale corrispettivo, il sig. si obbligava a pagare in favore di parte venditrice la CP_1
somma di € 22.470,00 (ventiduemilaquattrocentosettanta/00), da versarsi con entro e non oltre il
31.12.2013.
A fronte del presunto inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il sig. Parte_1
esperiva tentativo di mediazione, rimasto infruttuoso, stante l'assenza della controparte.
In punto di diritto, l'odierno appellante, precisava che il rapporto sotteso tra le parti in causa era da ricondurre ad un rapporto di tipo contrattuale regolato dall'art. 1470 c.c. Precisava di aver onorato il contratto, assumendo una condotta conforme ai canoni di correttezza e diligenza, prescritta dagli artt.
1175 e 1176 c.c., provvedendo a trasferire in favore del sig. la proprietà dell'azienda oggetto CP_1
di compravendita ed assolvendo a tutte le obbligazioni prescritte dall'art. 1476 c.c., a fronte del presunto inadempimento dell'odierno appellato, che avrebbe omesso di pagare il corrispettivo pattuito in sede contrattuale, quantificato in € 22.470,00 (ventiduemilaquattrocentosettanta/00),
violando le prescrizioni di cui all'art. 1498 c.c.; concludeva chiedendo la condanna del sig. CP_1
all'esatto adempimento, nonché al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la parte convenuta la quale,
oltre ad eccepire in rito l'insussistenza dei presupposti nel caso di specie per l'instaurazione del giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis C.P.C., nel contestare nel merito l'avversa pretesa,
proponeva domanda riconvenzionale, formulando le seguenti conclusioni nella relativa comparsa di risposta: “nel merito in via principale dichiarare risolto il contratto di cessione di azienda
commerciale (…) per volontà e comportamento dell'attore ai sensi dell'art. 1461 c.c.; Parte_1
in via subordinata, accertare e dichiarare che nulla deve (…) in virtù del contratto di cessione
dell'azienda commerciale (…) non essendo stata data esecuzione al contratto di cessione;
in via
estremamente residuale, accertare e dichiarare che ha percepito la totale somma di € Parte_1
10.500,00 a titolo di risarcimento per risoluzione del contratto;
accertare e dichiarare che i beni
indicati nella cessione di azienda sono stati dal 6 dicembre 2013 ad oggi nella disponibilità del Pt_1
”.
[...]
La causa, una volta trasformato il rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma terzo, c.p.c., veniva istruita con la documentazione rispettivamente prodotta in atti dalle parti e con la prova testimoniale dedotta da parte convenuta.
In corso di causa, venivano dunque escussi i testi Testimone_1 Testimone_2
e .
[...] Testimone_3 Testimone_4
Nel corso dell'istruttoria, veniva altresì acquisita la documentazione relativa ad un procedimento penale a carico del sig. iscritto presso la locale Procura della Repubblica a seguito di denuncia Pt_1
– querela presentata dal sig. CP_1
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Locri così provvedeva: “rigetta la domanda di parte
attrice; rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta nella comparsa di
costituzione e risposta;
dichiara inammissibile l'ulteriore domanda riconvenzionale di parte
convenuta formulata nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.; compensa integralmente tra
le parti le spese e competenze del giudizio”.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il sig. il quale lamentava l'ingiustizia del Pt_1
provvedimento, ritenuto la conseguenza di una “superficiale, parziale e parziaria valutazione delle risultanze processuali e documentali”, lamentando altresì la violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante chiedeva pertanto una pronuncia accertativa e dichiarativa dell'inadempimento del rispetto all'obbligazione contrattualmente assunta, con conseguente condanna all'esatto CP_1
adempimento oltre che al risarcimento del danno;
con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi del procedimento.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ovvero CP_1
di rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata;
in parziale riforma della sentenza n. 965\2019, chiedeva di “dichiarare che ha percepito la totale Parte_1
somma di € 10.500,00 stante il possesso e l'utilizzo da parte del dell'attrezzatura da CP_1
bar sino a dicembre 2013; dichiarare che i beni indicati nella cessione di azienda sono stati dal 6 di
cembre 2013 sino al 2018 nella disponibilità del;
condannare per lite Parte_1 Parte_1
temeraria a corrispondere all'appellato la somma di € 5.000,00 (o nella somma CP_1
maggiore o minore da determinarsi in via equitativa), conseguentemente condannare parte
appellante al pagamento delle spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”; l'appellato formulava richiesta di sospensione del giudizio di appello ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento penale n. 77\2019 mod.22 RGNR Procura della Repubblica di Locri, chiedendo altresì “nella denegata ipotesi di non applicazione dell'art. 295 cpc (…) che l'On. Corte di Appello
adita voglia disporre la riaperta dell'istruttoria dibattimentale per l'escussione dei testi
[...]
e nonché per l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. della seguente Tes_5 Testimone_6
documentazione : 1) contratto di locazione tra e registrato all'Agenzia Parte_1 Parte_2
delle Entrate di Locri successivamente al 15 dicembre 2013; 2) documentazione amministrativa
esistente presso l'Ufficio competente del Comune di Gioiosa Ionica relativa all'attività commerciale
esercitata da nell'immobile sito in Gioiosa Ionica alla via Dogali n. 12 successivamente Parte_1
al 15 dicembre 2013”
Con ordinanza del 7 ottobre 2021, questa Corte rigettava la richiesta, articolata dall'appellato, di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, ritenendo altresì “che le richieste istruttorie articolate dall'appellato vadano decise unitamente al merito della
controversia”.
Con ordinanza del 14.03.2025, a scioglimento della riserva dell'udienza del 03.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato,
perché carente dei requisiti richiesti dall'art 342 e 348 bis cpc introdotto dalla legge134 del 2012.
Rileva l'appellato che nel caso in esame parte avversa non ha individuato le parti della sentenza di cui richiede la riforma né tantomeno compie una ricostruzione logico giuridica di come vorrebbe che il provvedimento fosse riformato in aperta violazione del dettato dell'art. 342 cpc.
L'art. 342 co.1° c.p.c., dopo la novella, risulta attualmente così formulato: <
con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. L'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata>>. Nulla si dice con riferimento alla formulazione delle domande. In proposito, questa Corte in linea con le pronunce del Supremo
Collegio non può che ribadire come da un lato, detta norma non prescriva l'uso di formule sacramentali o comunque predefinite per la redazione dell'atto di appello, anche se, oggettivamente,
sia per il giudicante (il quale per tale via individua immediatamente l'oggetto del suo esame e la soluzione richiesta) che per l'appellante (il quale individua tutte le parti della sentenza di primo grado che è necessario attaccare, e le specifiche richieste da rivolgere al giudice di appello) l'uso di uno schema di appello che riproduca specificamente l'andamento formale del nuovo art. 342 c.p.c. è
certamente molto utile. Ritiene questa Corte che, ciò che è certamente indispensabile - anche perché
l'attuale formulazione non può rappresentare una sorta di regresso rispetto ai risultati che in materia aveva già conseguito la giurisprudenza di legittimità - è che dalla lettura dell'atto di appello nel suo complesso sia possibile conseguire con immediatezza quali siano le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi certamente la nuova formulazione all'intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimento) che si vuole siano modificate, le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale (che probabilmente si deve trovare espresso quanto meno nelle conclusioni) che l'appellante vuole conseguire.
Tale contenuto minimo dell'atto di appello, come pure è stato rilevato in giurisprudenza, è funzionale,
quam minus: a) al principio del giusto processo, sancito dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., che ha come suo cardine anche una durata ragionevole dell'impugnazione, che costituisce, sempre di più,
una esigenza essenziale della funzione giurisdizionale anche per gli adempimenti europei;
b) alla corretta applicazione dell'art. 348/bis c.p.c., che, per una valutazione della ragionevole probabilità di esito sfavorevole del gravame, presuppone che il giudicante possa con immediatezza comprendere cosa in concreto a lui si richiede e quali ne siano le ragioni;
c) ad individuare la preclusione derivante dall'impugnazione parziale "che importa acquiescenza alla parti di sentenza non impugnate" (art.329
co.2° c.p.c.) con formazione del giudicato implicito sui capi non impugnati, od anche sull'intera statuizione, ove non vengano toccati motivi capaci di sorreggere autonomamente la decisione. Proprio
per la rilevanza dei fini perseguiti, il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. va, dunque, interpretato in modo rigoroso, ovviamente (come già emerge da quanto si è immediatamente sopra detto) non sotto un profilo meramente formale (che comunque mantiene una sua rilevanza per l'utilità che esso rappresenta sia per il giudicante sia per l'appellante), ma per il contenuto che l'atto di appello deve esprimere in maniera chiara ed anche immediatamente percepibile dalla Corte.
Va evidenziato che il giudizio d'appello costituisce la sede per una revisio prioris instantiae
funzionalmente limitata, attraverso la formulazione - ed entro l'ambito - dei motivi di gravame, che assolvono la funzione di definire l'estensione del riesame richiesto, nonché di indicare le ragioni di esso: sicché, la specificità dei motivi d'appello è imposta dall'art. 342 c.p.c. — quale presupposto di ammissibilità del gravame (per tutte, v. Cass. S.U. n. 16/2000) — e comporta che, attraverso l'atto introduttivo dell'impugnazione, vanno prospettate tutte le censure avverso la sentenza impugnata
(non essendo lecito che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti od atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale, (v. Cass. 1924/2011,
Cass. 6396/2004, ecc.), le cui statuizioni non sono mai separabili dalle motivazioni che le sorreggono.
Nel caso in esame emergono i motivi di gravame, in quanto la difesa appellante ha impugnato la sentenza di primo grado rilevando gli errori in cui, a suo dire, era incorso il primo Giudice di prime cure nel non accogliere le domande dalla stessa formulate, deducendo sul punto in maniera dettagliata tanto da non poter essere considerato generico nella esposizione. Sicché, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come proposta dall'appellato.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'stanza formulata dall'appellato, volta ad ottenere la riapertura dell'istruttoria dibattimentale.
Invero, gli elementi probatori acquisiti nel corso del primo grado di giudizio, confermano in maniera precisa e concordante la ricostruzione dei fatti operata dall'odierno appellato, risulta pertanto superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Con riferimento alla presunta errata applicazione del principio di non contestazione da parte del
Giudice di prime cure, va rilevato che, innanzi al Tribunale, parte convenuta, con la propria comparsa di costituzione, ha posto una eccezione di parziale adempimento dell'obbligazione, rilevando quanto segue: “ ha ricevuto da l'importo complessivo di € 10.500,00 somma Parte_1 CP_1
trattenuta dallo stesso per la risoluzione del contratto di cessione e quale indennizzo e/o compenso
per l'uso dell'attrezzatura aziendale fatta da dal 18.01.2012 al 05.12.2013. CP_1
Precisamente il ha ricevuto la suddetta somma con assegno postale n. 93032566126.08 Parte_1
dell'importo di € 3.500,00 datato 30.09.2012 – con assegno postale n. 9303256127-09 dell'importo
di € 3.500,00 datato 30.12.2012 – con assegno postale n. 9303256128-10 dell'importo di € 3.500,00
datato 30.03.2013; orbene, sei tre assegni solo il primo (preteso dal con nominativo in Parte_1
bianco – All. E) è stato posto all'incasso da , zio materno del , mentre Persona_2 Parte_1
gli altri due assegni consegnati dal con l'indicazione del beneficiario non CP_1 Parte_1
sono stati posti all'incasso da quest'ultimo, ma riconsegnati (All. F) al che, su espressa CP_1 richiesta del , ha corrisposto l'importo in contanti, alle scadenze indicate nei rispettivi Parte_1
assegni in prossimità delle scadenze”.
Dall'esame della documentazione depositata in atti, emerge che tale eccezione non è stata adeguatamente contestata, entro il termine di cui alla memoria ex art. 183, comma sesto n. 1), c.p.c.
dall'odierno appellante, il quale, nelle suddette memorie, senza assumere alcuna precisa posizione, si
è limitato a contestare genericamente “il contenuto della comparsa di costituzione e risposta di
controparte, poiché assunta su fatti non veritieri, infondati e, comunque, non provati”, contestando in modo specifico solamente le circostanze della sopravvenuta risoluzione del contratto e della avvenuta restituzione dei beni aziendali.
Il parziale adempimento eccepito dal sig. è stato contestato espressamente solo in sede di CP_1
memoria di replica, pertanto, la suddetta circostanza, è stata correttamente ritenuta non contestata dal
Giudice di primo grado.
Con riferimento alla presunta errata valutazione delle prove testimoniali, va rilevato che, il Tribunale,
ricostruisce correttamente la vicenda in oggetto sulla base delle risultanze istruttorie, dalle quali emerge che la ricostruzione dei fatti operata dal sig. ha trovato riscontro nelle dichiarazioni CP_1
dei testimoni escussi.
Invero, nel corso del giudizio di primo grado, è stato provato che nei primi giorni del mese di dicembre
2013, , stante le difficoltà economiche rappresentate dal sig. e la Parte_1 CP_1
conseguente, probabile, difficoltà di quest'ultimo a corrispondere il saldo del prezzo contrattualmente pattuito per la cessione in oggetto, in vista della imminente scadenza contrattuale del 31.12.2013, ha chiesto ed ottenuto la restituzione dei beni aziendali.
Tale dato trova conferma nelle deposizioni rese dai testimoni , Testimone_1
all'udienza del 27 marzo 2018 e all'udienza del 18 dicembre 2018. Testimone_2
In particolare il teste , padre dell'odierno appellato, ha dichiarato Testimone_1
quanto segue: “E' vera la circostanza di cui al capitolo n. 1) della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 C.P.C. di parte convenuta che mi è stata letta [1) “Vero che in più occasioni, nei mesi di Parte_1
settembre 2013 ed ottobre 2013 richiese a la restituzione dell'attività commerciale, CP_1
stante le difficoltà economiche in cui versava il tanto da essere in ritardo nei pagamenti CP_1
accumulati”;]. Preciso parecchie volte. Preciso ancora che il bar in questione si trova adiacente alla
cartolibreria gestita dalla mia famiglia e che il mi aveva detto che avrebbe preferito Pt_1
intrattenere rapporti direttamente con me e non con mio figlio o con le donne della mia famiglia.
Quindi preciso che le richieste di restituzione da parte del vennero fatte anche direttamente a Pt_1
me ed in presenza di mio figlio. E' vera la circostanza di cui al successivo capitolo 2) che mi è stato
letto [2) “Vero che il 06 dicembre 2013 ottenne da la restituzione Parte_1 CP_1
dell'attività commerciale promettendo di regolarizzarne formalmente la restituzione”;]. Preciso che
in quella data dopo la chiusura della cartolibreria pervenne a casa una chiamata del l quale Pt_1
mi chiese di incontrarci al bar perché dovevamo parlare. Quindi erano intorno alle 21 di sera, mi
recai ivi, ove incontrai mio cognato, , che ha un'attività commerciale di panificio Testimone_2
accanto e mi chiese come mai ero tornato dopo la chiusura della mia attività e visto l'orario, gli
risposi che avevo un appuntamento in quanto mi avevano chiamato. Lui rimase vicino alla sua attività
commerciale ed io mi incontrai con il e con . Siamo entrati dentro al bar, e il Pt_1 Parte_2
mi chiese la restituzione dell'attività commerciale, io risposi di attendere qualche giorno per Pt_1
poter prelevare alcune cose di proprietà di mio figlio, ma lui insistentemente mi disse che quella sera
stessa dovevo restituire l'attività commerciale. A questo punto io acconsentii e dissi che si doveva
mettere per iscritto l'avvenuta riconsegna della chiave al come proprietario dell'immobile Pt_2
ed al per quanto riguarda la restituzione dell'attrezzatura. I due mi risposero che non ce ne Pt_1
era bisogno in quanto bastava la loro parola e che comunque successivamente si sarebbe fatta la
formale cessione di azienda dal notaio. Preciso che questa cessione non venne mai formalizzata. E'
vera la circostanza di cui al successivo capitolo n. 3) che mi è stato letto [3) “Vero che il sig. CP_1
il 6 dicembre 2013 ha cessato l'esercizio dell'attività commerciale nell'immobile sito in
[...]
Gioiosa Ionica alla via Dogali n. 12 in seguito alla richiesta del di restituzione Parte_1
dell'attività commerciale”;], tanto è vero che avevamo subito fatto la disdetta del contratto di affitto pagando il dovuto all'Agenzia delle Entrate. E' vera la circostanza di cui al successivo capitolo n. 4)
che mi è stato letto [4) “Vero che riconsegnò le chiavi di accesso all'immobile al CP_1
proprietario il 6 dicembre 2013 e su richiesta del lasciò all'interno tutti Parte_2 Parte_1
i beni dell'attività commerciale”;]. Ribadisco che la consegna delle chiavi venne fatta materialmente
da me nelle circostanze suddette. E' vera la circostanza di cui al successivo capitolo n. 5) che mi è
stato letto [5) “Vero che dopo il 18.12.2013 rientrato nel possesso e nella disponibilità Parte_1
dei beni oggetto della cessione aziendale, ha esercitato la medesima attività commerciale svolta da con i medesimi beni e nel medesimo locale”;]. Preciso che avevo chiesto al CP_1 Pt_1
di modificare l'intestazione dell'azienda sul registratore di cassa atteso che fino a quel momento era
intestato a mio figlio. Ho saputo in seguito dall'agente della fiscalizzazione che venne fatto. E' vera
la circostanza di cui al successivo capitolo 6) [6) “Vero che dopo il 18.12.2013 ha Parte_1
esercitato l'attività commerciale di bar e gelateria medesima a quella esercitata sino a novembre 2013
da ;]. Preciso che il utilizzava la medesima attrezzatura e non aveva nulla CP_1 Pt_1
cambiato in ordine alla sistemazione del negozio. Confermo quindi la circostanza di cui al successivo
capitolo 7) che mi è stata letta [7) “Vero che le attrezzature utilizzate da dopo il Parte_1
18.12.2013 per l'esercizio commerciale di bar erano i medesimi di quelli ceduti e posseduti sino al
06.12.2013 da;
]”. A.D.R. Avv. Lagazzo: “Preciso che il pretese la CP_1 Pt_1
restituzione delle chiavi con un tono minaccioso ed arrogante durante la sera del 6 dicembre 2013.
Io e mio figlio in più occasioni successivamente avevamo chiesto al di regolarizzare CP_1 Pt_1
dal notaio la cessione ma lui sempre temporeggiava. Preciso ancora che, concluso l'incontro con il
d il , dopo uscito dal bar incontrai di nuovo mio cognato che era rimasto nei pressi Pt_1 Pt_2
ed io gli raccontai cosa era appena successo, (…)”
Il cognato summenzionato, teste zio del sig. Testimone_2 CP_1
conferma la superiore ricostruzione dei fatti, senza mai incorrere in contraddizioni, dichiarando quanto segue: “Conosco il Sig. in quanto è del mio stesso paese ed anche perché lui Parte_1
aveva un'attività di bar vicino all'esercizio commerciale di mia moglie. Preciso che mia moglie ha
una panetteria in Piazza Dogali a Gioiosa Ionica. Preciso che il bar si trova dopo una cartoleria che a sua volta si trova vicino alla panetteria di mia moglie. Precedentemente il bar era gestito da
e poi circa nel 2011 venne preso in gestione da . EN che in Testimone_4 Parte_1
seguito circa nel 2012 il bar venne preso in gestione da mio nipote Mio nipote ha CP_1
gestito il bar per circa un anno- un anno e mezzo. In ordine al capitolo n. 1 della memoria ex art. 183
c. 6 n. 2 C.P.C. di parte convenuta che mi è stato letto, posso riferire di essere a conoscenza che mio
nipote pagava l'affitto del locale a nonché pagava al per l'affitto delle Testimone_4 Pt_1
attrezzature componenti il bar. Sono altresì a conoscenza che ad un certo punto mio nipote si trovava
in difficoltà per i pagamenti a perché l'attività non era fiorente. Quindi vidi che a volte Parte_1
il si era incontrato con mio cognato, il padre di Natale, nonché a volte Pt_1 Testimone_1
anche con per risolvere la situazione. Comunque, non so di preciso i particolari, so solo che CP_1
si incontravano per risolvere la situazione. Sono a conoscenza che vi era l'intenzione di mio cognato
e del figlio di lasciare l'attività in quanto non andava bene. In ordine al successivo capitolo n. 2 che
mi è stato letto, rammento che una sera, non ricordo la data con precisione comunque prima del
Natale del 2013, ho visto mio cognato insieme a e . Testimone_1 Testimone_4 Parte_1
In particolare i 3 entrarono nel bar e quando uscirono mi disse che in Testimone_1
quell'occasione aveva restituito le chiavi del bar tanto che io gli chiesi se a Natale rimanessero aperti
in modo da guadagnare qualcosa, nonché gli chiesi se tale restituzione fosse stata accompagnata da
una carta dal notaio o da un verbale e lui mi rispose che il gli disse che più in là avrebbero Pt_1
regolarizzato il tutto. E' vera la circostanza di cui al successivo capitolo n. 3 che mi è stato letto. E'
vera la circostanza di cui al successivo capitolo n. 4 che mi è stato letto. E' vera la circostanza di cui
al successivo capitolo n. 5 che mi è stato letto. A questo proposito, preciso che in un'occasione ero
entrato al bar per prendere un caffè, non rammento in compagnia di chi, ed ho potuto così notare che
l'attività commerciale era gestita con la stessa attrezzatura utilizzata da e nella CP_1
stessa posizione e vi era lì una ragazza con il Sig. E' vera quindi la circostanza di cui al Pt_1
successivo capitolo n. 6 che mi è stato letto. E' vera la circostanza di cui al successivo capitolo n. 7
che mi è stato letto nel senso che il bar rimase intatto rispetto a come era prima.” ADR Giudice: “
Intendo precisare che mio nipote pagava per l'acquisto dell'attrezzatura del bar. Era Parte_1 un pagamento a canone che non so quantificarlo.” ADR Avv. Lagazzo: “Intendo precisare che nel
corso della sera che ho riferito in precedenza mio cognato era uscito per primo dal bar ed ho
chiacchierato con lui mentre il ed il erano rimasti dentro al bar ove si trattennero Tes_4 Pt_1
anche quando io e mio cognato ci siamo allontanati.” ADR Avv. De Maria: “Preciso che io non ho
assistito all'incontro tra i tre che si era tenuto dentro al bar. Ricordo solo che mio cognato dopo mi
disse di aver restituito le chiavi”.
Il Giudice di prime cure, correttamente, valuta come attendibili le superiori dichiarazioni, rese dai testi e in quanto precise e concordanti. Testimone_1 Testimone_2
Va altresì osservato che non emerge alcun dato di smentita nelle ulteriori dichiarazioni testimoniali,
le quali, risultando estremamente vaghe e lacunose, portano i testi e Testimone_4 Testimone_3
a mantenere, di fatto, una posizione equidistante rispetto ad entrambe le parti.
In particolare, il sig. , all'udienza del 9 ottobre 2018, ha dichiarato: “Conosco Testimone_4
entrambe le parti in quanto ho avuto rapporti di lavoro nel senso che ho affittato i locali del bar, non
rammento se prima all'uno e poi all'altro. In particolare avevo affittato i suddetti locali al Sig.
non mi ricordo in che periodo. Avevo affittato lo stesso locale al Sig. se ben CP_1 Parte_1
ricordo prima rispetto a quando ho affittato al Sig. Nulla so della circostanza di cui al CP_1
capitolo n. 1 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 C.P.C. di parte convenuta che mi è stata letta. Non
rammento la circostanza di cui al successivo capitolo n. 2 che mi è stato letto. Non rammento la
circostanza di cui al successivo capitolo n. 3 che mi è stato letto.” ADR Giudice: “Se rammenta
quando il gli restituì il locale, rispondo non mi ricordo. Preciso che hanno fatto tutto loro, CP_1
nel senso che da me è venuto, se non ricordo male, il il quale mi portò il contratto di affitto CP_1
per firmarlo. Non rammento se era stato il a restituirmi il locale una volta cessato il CP_1
contratto in quanto non ricordo se è stato lui l'ultimo affittuario.” ADR: “Non ricordo la circostanza
di cui al successivo capitolo n. 4 che mi è stato letto. Ripeto non mi ricordo niente delle circostanze
relative alla riconsegna a me delle chiavi da parte di Non rammento la circostanza CP_1
di cui al successivo capitolo n. 5 che mi è stato letto. Non rammento se dopo qualcun CP_1
altro avesse gestito attività di bar all'interno dei miei locali. Mi pare che successivamente non affittai a nessun altro i locali. In ordine alla circostanza di cui al successivo capitolo n. 6 che mi è stato letto,
rispondo mi pare di no ma non ricordo niente. Nessuno dopo ha pagato a me l'affitto CP_1
del locale. Non so nulla della circostanza di cui al successivo capitolo n. 7 che mi è stato letto.” ADR
Avv. Lagazzo: “Preciso che dopo che il mi restituì le chiavi, i locali vennero dati da me in CP_1
comodato ad altre persone circa un anno fa e quindi nel 2017, tra la restituzione delle chiavi dal
e questo comodato i locali sono rimasti a mia disposizione. Dopo che il mi CP_1 CP_1
riconsegnò le chiavi, sono entrato nel locale e lo stesso era vuoto. Non mi ricordo se il 18.12.2013
ho registrato presso l'Agenzia delle Entrate un contratto di affitto con ”. Parte_1
Il teste , all'udienza del 18 dicembre 2018, in maniera altrettanto vaga, ha dichiarato: Testimone_3
“Sono conoscente delle parti senza nessuna confidenza. Non sono a conoscenza della circostanza di
cui al capitolo n. 1 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 di parte convenuta che mi è stata letta. Sono a
conoscenza che prese un bar ma non mi ricordo quando. Non rammento cose di 5 o CP_1
6 anni fa. Il bar si trovava a Piazza Dogali a Gioiosa Ionica, circa 30 mt dalla mia attività
commerciale che svolgevo all'epoca, quest'ultima trattasi di macelleria. Non rammento per quanto
tempo ha avuto il bar considerando che io lavoravo 12 ore al giorno ed a certe cose CP_1
non ci facevo caso, tanto che a volte mandavamo per qualche caffè senza recarsi al bar perché non
avevamo tempo. Non sono a conoscenza della circostanza di cui al successivo capitolo n. 2 che mi è
stato letto. Non sono a conoscenza della circostanza di cui al successivo capitolo n. 3 che mi è stato
letto, non conosco i fatti loro. Non ho idea della circostanza di cui al successivo capitolo n. 4 che mi
è stato letto. Prima che lo prendesse in gestione il bar era gestito dal Non CP_1 Pt_1
rammento chi ha gestito il bar dopo di non rammento bene se venne chiuso. In CP_1
ordine alla circostanza di cui al successivo capitolo n. 5 che mi è stato letto, non rammento se era
stato a continuare a gestire il bar dopo il Non sono a conoscenza nè ricordo Parte_1 CP_1
nulla della circostanza di cui al successivo capitolo n. 6 che mi è stato letto. Ribadisco che io non mi
trovavo davanti alla porta del bar e quindi non vedevo cosa facessero gli altri, esercitavo la mia
attività. Non sono a conoscenza della circostanza di cui al successivo capitolo n. 7 che mi è stato
letto.” ADR Avv. Lagazzo: “Avevo ottimi rapporti con atteso che lo stesso aveva Testimone_1 un negozio di cartolibreria lì vicino. Non rammento se si fosse mai lamentato con Testimone_1
me che l'attività di bar del figlio non andava bene. Non ricordo se mi avesse mai Testimone_1
riferito che aveva chiesto al figlio la restituzione del bar. Non ho notato attività di Parte_1
rimozione dei macchinari del bar dai locali commerciali. Sul punto preciso che non ricordo tale
circostanza”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non si ritiene meritevole di censura la valutazione, operata dal giudice di prime cure, delle superiori dichiarazioni testimoniali, le quali vengono correttamente valutate nel loro complesso, alla luce della coerenza logica e della piena convergenza che ha caratterizzato le dichiarazioni dei testi e , nonché alla luce CP_1 Tes_2
dell'ulteriore dato fattuale (addotto dall'odierno appellato, confermato dal teste e non CP_1
contestato dal sig. pertanto pacifico), relativo alla disdetta del contratto di locazione del locale Pt_1
ove si svolgeva l'attività d'impresa, nel medesimo lasso temporale della avvenuta restituzione dei beni aziendali al venditore.
Ritiene la Corte che correttamente il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda di adempimento avanzata dal e ciò tenuto conto che, in virtù della restituzione dei beni Pt_1
(circostanza che, per quanto sopra esposto, deve ritenersi provata) deve affermarsi che le parti avessero già sciolto il contratto tramite comportamento concludente.
Invero, poiché la cessione di azienda è contratto soggetto alla forma scritta solo ad probationem (ad eccezione che nel caso – non ricorrente nel presente giudizio - in cui la cessione riguardi beni per il cui trasferimento sussista l'obbligo di forma scritta), nulla esclude che la risoluzione possa avvenire per mutuo consenso in virtù di comportamenti concludenti.
Ha affermato, in proposito la Suprema Corte che la risoluzione consensuale di un contratto, per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà.
La circostanza, come detto, provata in giudizio, che il abbia chiesto e riottenuto i beni (che Pt_1
trova conferma anche nel fatto che successivamente alla data del 6.12.13, era stato stipulato, per i locali oggetto della cessione di azienda, altro contratto di locazione, circostanza allegata dal CP_1
e non contestata dal deve far ritenere che le parti abbiano così risolto il contratto di comune Pt_1
accordo.
L'accordo intercorso fra le parti – provato sulla scorta delle deposizioni testimoniali e dimostrato dalla restituzione dei beni – fa ritenere, come affermato dal giudice di primo grado che con la restituzione il abbia estinto la propria obbligazione. CP_1
Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 112 c.p.c., TA da parte appellante, va rilevato che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice, il quale dia alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica mai prospettata dalle parti, essendo compito del giudice individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/06/2010, n.
15383).
Il vizio di ultrapetizione ricorre soltanto qualora il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell'azione o dell'eccezione,
pervenendo ad una pronunzia non richiesta od eccedente i limiti della richiesta o eccezione, mentre deve escludersi la violazione dell'art. 112 c.p.c. tutte le volte in cui la pronunzia vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle stesse parti. Invero, il giudice è libero di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (cfr. Cass. n. 14552/2005; Cass. n. 26999/2005). In
particolare, rientra nella potestas decidendi del giudice la facoltà di procedere alla qualificazione giuridica delle eccezioni proposte, fermo restando che tale potere trova un limite in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto, nel senso che la prospettazione di parte vincola il giudice a trarre dai fatti esposti l'effetto giuridico domandato (Cass. n. 21484/2007).
Nel caso di specie il Giudice di primo grado ha legittimamente riqualificato la domanda, senza mutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire, pertanto, tale motivo di appello risulta infondato. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, formulata da parte appellante, va rilevato che il nocumento patrimoniale, come quello non patrimoniale, non possono essere mai ritenuti in re
ipsa, atteso che un evento pregiudizievole non può costituire ex se un danno risarcibile, dovendo sempre il soggetto che si asserisce danneggiato allegare e provare la conseguenza pregiudizievole
TA (Cass. civ., Sez. III, Ord. 12/03/2024, n. 6608).
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo provato il presunto danno, derivante dall'omesso adempimento dell'appellato entro la scadenza contrattualmente pattuita.
Pertanto, correttamente, è stata rigettata dal Tribunale la generica richiesta risarcitoria formulata dall'odierno appellante.
Con riferimento all'integrale compensazione delle spese operata dal Giudice di primo grado, va osservato che, anche sotto tale profilo, il provvedimento impugnato non appare censurabile, atteso il rigetto della domanda riconvenzionale, proposta innanzi al Tribunale di Locri, dal sig. la CP_1
cui richiesta, formulata nel presente giudizio di appello, volta ad ottenere il rimborso delle spese relative al procedimento di primo grado, deve pertanto essere rigettata.
Con riferimento alla richiesta di “parziale riforma della sentenza n. 965/2019”, formulata dall'appellato, va rilevato che, non essendo stato tempestivamente proposto dal sig. appello CP_1
incidentale, tale richiesta deve essere dichiarata inammissibile.
Invero, sebbene parte appellata si sia tempestivamente costituita nel presente giudizio, tale costituzione è tuttavia avvenuta otre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e tenuto conto che l'interesse ad impugnare non è sorto dall'appello principale ma deve ritenersi già sussistente ancor prima della proposizione dell'appello principale, ritiene la Corte che lo stesso sia inammissibile.
Infine, deve rigettarsi la domanda di parte appellata di condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria. L'art. 96 c.p.c. consente la condanna al pagamento in favore di una parte di una somma determinata in via equitativa solo previo accertamento della condotta della controparte. In particolare, la condanna può essere pronunciata qualora la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
inoltre, ove dagli atti del processo non risultino - come nella fattispecie, in cui l'appellato nulla ha allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può
essere liquidato dal giudice a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-
12-1995, n. 12422), non potendo l'organo decidente irrogare la condanna sulla base del mero fatto della soccombenza senza alcuna ragionevole giustificazione. Infatti, la liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an
che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (Cass. civ.,
sez. II, 15-2-2007, n. 3388; conf. Cass. civ., 13395/2007, 9080/2013).
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Stante il rigetto dell'appello principale e la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, le spese del presente grado di giudizio – stante la soccombenza reciproca – devono essere interamente compensate
Trattandosi di impugnazioni proposte con citazioni successiva al 01.01.2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <procedimenti iniziati>> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento
per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente
l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto
processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di
introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la
decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte
dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo
unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio
2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ.
sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto tanto in relazione all'appello principale (totalmente rigettato) che a quello incidentale (dichiarato inammissibile perché tardivo) della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di disattesa ogni Parte_1 CP_1
contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
• rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
• dichiara inammissibile perché tardivo l'appello incidentale spiegato da CP_1
• rigetta la richiesta dell'appellato di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
• conferma la sentenza n° 965/2019 emessa dal Tribunale Civile di Locri in data 29/09/2019;
• compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
• Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e di inammissibilità dell'appello incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/10/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O ______________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
• Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
• Dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere
• Dott. Salvatore Catalano Giudice A. rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 299/2020 r.g., vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Parte_1 C.F._1
Via Abate Sant'Elia n. 6/d Trav. Priv., presso lo Studio Legale dell'Avv. Domenico Maria Lupis del
Foro di Locri
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 4, c.f.: rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Lagazzo del foro di Locri, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Marina di Gioiosa Jonica alla via Montezemolo n. 28
APPELLATO
OGGETTO: cessione di azienda, adempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il sig. adiva il Tribunale di Locri ai fini della Parte_1
declaratoria di inadempimento del sig. rispetto all'obbligazione contrattualmente CP_1
assunta con atto pubblico rogato in data 18.01.2012 del Dott. Notaio in Siderno – Persona_1
Rep. n. 45.849 – Racc. n. 14.830 e, per l'effetto, ai fini della condanna del medesimo all'esatto adempimento della prestazione dovuta, dunque, ai fini della condanna al pagamento della somma di
€ 22.470,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal nascere del diritto e sino all'effettivo soddisfo, nonché ai fini della condanna al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, da quantificarsi in € 3.500,00.
A tal fine, il sig. premetteva di aver venduto al sig. l'azienda corrente Parte_1 CP_1
in Gioiosa Jonica alla Via Dogali n. 12, sotto l'insegna “Bar del Corso”, avente ad oggetto l'attività
di bar, gelateria, pasticceria e caffetteria, giusta SCIA presentata al Comune di Gioiosa Jonica –
Sportello Attività Produttive – Commercio, in data 27.07.2011 – Prot. n. 10.551.
Quale corrispettivo, il sig. si obbligava a pagare in favore di parte venditrice la CP_1
somma di € 22.470,00 (ventiduemilaquattrocentosettanta/00), da versarsi con entro e non oltre il
31.12.2013.
A fronte del presunto inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il sig. Parte_1
esperiva tentativo di mediazione, rimasto infruttuoso, stante l'assenza della controparte.
In punto di diritto, l'odierno appellante, precisava che il rapporto sotteso tra le parti in causa era da ricondurre ad un rapporto di tipo contrattuale regolato dall'art. 1470 c.c. Precisava di aver onorato il contratto, assumendo una condotta conforme ai canoni di correttezza e diligenza, prescritta dagli artt.
1175 e 1176 c.c., provvedendo a trasferire in favore del sig. la proprietà dell'azienda oggetto CP_1
di compravendita ed assolvendo a tutte le obbligazioni prescritte dall'art. 1476 c.c., a fronte del presunto inadempimento dell'odierno appellato, che avrebbe omesso di pagare il corrispettivo pattuito in sede contrattuale, quantificato in € 22.470,00 (ventiduemilaquattrocentosettanta/00),
violando le prescrizioni di cui all'art. 1498 c.c.; concludeva chiedendo la condanna del sig. CP_1
all'esatto adempimento, nonché al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la parte convenuta la quale,
oltre ad eccepire in rito l'insussistenza dei presupposti nel caso di specie per l'instaurazione del giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis C.P.C., nel contestare nel merito l'avversa pretesa,
proponeva domanda riconvenzionale, formulando le seguenti conclusioni nella relativa comparsa di risposta: “nel merito in via principale dichiarare risolto il contratto di cessione di azienda
commerciale (…) per volontà e comportamento dell'attore ai sensi dell'art. 1461 c.c.; Parte_1
in via subordinata, accertare e dichiarare che nulla deve (…) in virtù del contratto di cessione
dell'azienda commerciale (…) non essendo stata data esecuzione al contratto di cessione;
in via
estremamente residuale, accertare e dichiarare che ha percepito la totale somma di € Parte_1
10.500,00 a titolo di risarcimento per risoluzione del contratto;
accertare e dichiarare che i beni
indicati nella cessione di azienda sono stati dal 6 dicembre 2013 ad oggi nella disponibilità del Pt_1
”.
[...]
La causa, una volta trasformato il rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma terzo, c.p.c., veniva istruita con la documentazione rispettivamente prodotta in atti dalle parti e con la prova testimoniale dedotta da parte convenuta.
In corso di causa, venivano dunque escussi i testi Testimone_1 Testimone_2
e .
[...] Testimone_3 Testimone_4
Nel corso dell'istruttoria, veniva altresì acquisita la documentazione relativa ad un procedimento penale a carico del sig. iscritto presso la locale Procura della Repubblica a seguito di denuncia Pt_1
– querela presentata dal sig. CP_1
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Locri così provvedeva: “rigetta la domanda di parte
attrice; rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta nella comparsa di
costituzione e risposta;
dichiara inammissibile l'ulteriore domanda riconvenzionale di parte
convenuta formulata nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.; compensa integralmente tra
le parti le spese e competenze del giudizio”.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il sig. il quale lamentava l'ingiustizia del Pt_1
provvedimento, ritenuto la conseguenza di una “superficiale, parziale e parziaria valutazione delle risultanze processuali e documentali”, lamentando altresì la violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante chiedeva pertanto una pronuncia accertativa e dichiarativa dell'inadempimento del rispetto all'obbligazione contrattualmente assunta, con conseguente condanna all'esatto CP_1
adempimento oltre che al risarcimento del danno;
con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi del procedimento.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ovvero CP_1
di rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata;
in parziale riforma della sentenza n. 965\2019, chiedeva di “dichiarare che ha percepito la totale Parte_1
somma di € 10.500,00 stante il possesso e l'utilizzo da parte del dell'attrezzatura da CP_1
bar sino a dicembre 2013; dichiarare che i beni indicati nella cessione di azienda sono stati dal 6 di
cembre 2013 sino al 2018 nella disponibilità del;
condannare per lite Parte_1 Parte_1
temeraria a corrispondere all'appellato la somma di € 5.000,00 (o nella somma CP_1
maggiore o minore da determinarsi in via equitativa), conseguentemente condannare parte
appellante al pagamento delle spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”; l'appellato formulava richiesta di sospensione del giudizio di appello ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento penale n. 77\2019 mod.22 RGNR Procura della Repubblica di Locri, chiedendo altresì “nella denegata ipotesi di non applicazione dell'art. 295 cpc (…) che l'On. Corte di Appello
adita voglia disporre la riaperta dell'istruttoria dibattimentale per l'escussione dei testi
[...]
e nonché per l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. della seguente Tes_5 Testimone_6
documentazione : 1) contratto di locazione tra e registrato all'Agenzia Parte_1 Parte_2
delle Entrate di Locri successivamente al 15 dicembre 2013; 2) documentazione amministrativa
esistente presso l'Ufficio competente del Comune di Gioiosa Ionica relativa all'attività commerciale
esercitata da nell'immobile sito in Gioiosa Ionica alla via Dogali n. 12 successivamente Parte_1
al 15 dicembre 2013”
Con ordinanza del 7 ottobre 2021, questa Corte rigettava la richiesta, articolata dall'appellato, di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, ritenendo altresì “che le richieste istruttorie articolate dall'appellato vadano decise unitamente al merito della
controversia”.
Con ordinanza del 14.03.2025, a scioglimento della riserva dell'udienza del 03.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato,
perché carente dei requisiti richiesti dall'art 342 e 348 bis cpc introdotto dalla legge134 del 2012.
Rileva l'appellato che nel caso in esame parte avversa non ha individuato le parti della sentenza di cui richiede la riforma né tantomeno compie una ricostruzione logico giuridica di come vorrebbe che il provvedimento fosse riformato in aperta violazione del dettato dell'art. 342 cpc.
L'art. 342 co.1° c.p.c., dopo la novella, risulta attualmente così formulato: <
con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. L'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata>>. Nulla si dice con riferimento alla formulazione delle domande. In proposito, questa Corte in linea con le pronunce del Supremo
Collegio non può che ribadire come da un lato, detta norma non prescriva l'uso di formule sacramentali o comunque predefinite per la redazione dell'atto di appello, anche se, oggettivamente,
sia per il giudicante (il quale per tale via individua immediatamente l'oggetto del suo esame e la soluzione richiesta) che per l'appellante (il quale individua tutte le parti della sentenza di primo grado che è necessario attaccare, e le specifiche richieste da rivolgere al giudice di appello) l'uso di uno schema di appello che riproduca specificamente l'andamento formale del nuovo art. 342 c.p.c. è
certamente molto utile. Ritiene questa Corte che, ciò che è certamente indispensabile - anche perché
l'attuale formulazione non può rappresentare una sorta di regresso rispetto ai risultati che in materia aveva già conseguito la giurisprudenza di legittimità - è che dalla lettura dell'atto di appello nel suo complesso sia possibile conseguire con immediatezza quali siano le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi certamente la nuova formulazione all'intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimento) che si vuole siano modificate, le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale (che probabilmente si deve trovare espresso quanto meno nelle conclusioni) che l'appellante vuole conseguire.
Tale contenuto minimo dell'atto di appello, come pure è stato rilevato in giurisprudenza, è funzionale,
quam minus: a) al principio del giusto processo, sancito dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., che ha come suo cardine anche una durata ragionevole dell'impugnazione, che costituisce, sempre di più,
una esigenza essenziale della funzione giurisdizionale anche per gli adempimenti europei;
b) alla corretta applicazione dell'art. 348/bis c.p.c., che, per una valutazione della ragionevole probabilità di esito sfavorevole del gravame, presuppone che il giudicante possa con immediatezza comprendere cosa in concreto a lui si richiede e quali ne siano le ragioni;
c) ad individuare la preclusione derivante dall'impugnazione parziale "che importa acquiescenza alla parti di sentenza non impugnate" (art.329
co.2° c.p.c.) con formazione del giudicato implicito sui capi non impugnati, od anche sull'intera statuizione, ove non vengano toccati motivi capaci di sorreggere autonomamente la decisione. Proprio
per la rilevanza dei fini perseguiti, il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. va, dunque, interpretato in modo rigoroso, ovviamente (come già emerge da quanto si è immediatamente sopra detto) non sotto un profilo meramente formale (che comunque mantiene una sua rilevanza per l'utilità che esso rappresenta sia per il giudicante sia per l'appellante), ma per il contenuto che l'atto di appello deve esprimere in maniera chiara ed anche immediatamente percepibile dalla Corte.
Va evidenziato che il giudizio d'appello costituisce la sede per una revisio prioris instantiae
funzionalmente limitata, attraverso la formulazione - ed entro l'ambito - dei motivi di gravame, che assolvono la funzione di definire l'estensione del riesame richiesto, nonché di indicare le ragioni di esso: sicché, la specificità dei motivi d'appello è imposta dall'art. 342 c.p.c. — quale presupposto di ammissibilità del gravame (per tutte, v. Cass. S.U. n. 16/2000) — e comporta che, attraverso l'atto introduttivo dell'impugnazione, vanno prospettate tutte le censure avverso la sentenza impugnata
(non essendo lecito che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti od atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale, (v. Cass. 1924/2011,
Cass. 6396/2004, ecc.), le cui statuizioni non sono mai separabili dalle motivazioni che le sorreggono.
Nel caso in esame emergono i motivi di gravame, in quanto la difesa appellante ha impugnato la sentenza di primo grado rilevando gli errori in cui, a suo dire, era incorso il primo Giudice di prime cure nel non accogliere le domande dalla stessa formulate, deducendo sul punto in maniera dettagliata tanto da non poter essere considerato generico nella esposizione. Sicché, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come proposta dall'appellato.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'stanza formulata dall'appellato, volta ad ottenere la riapertura dell'istruttoria dibattimentale.
Invero, gli elementi probatori acquisiti nel corso del primo grado di giudizio, confermano in maniera precisa e concordante la ricostruzione dei fatti operata dall'odierno appellato, risulta pertanto superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Con riferimento alla presunta errata applicazione del principio di non contestazione da parte del
Giudice di prime cure, va rilevato che, innanzi al Tribunale, parte convenuta, con la propria comparsa di costituzione, ha posto una eccezione di parziale adempimento dell'obbligazione, rilevando quanto segue: “ ha ricevuto da l'importo complessivo di € 10.500,00 somma Parte_1 CP_1
trattenuta dallo stesso per la risoluzione del contratto di cessione e quale indennizzo e/o compenso
per l'uso dell'attrezzatura aziendale fatta da dal 18.01.2012 al 05.12.2013. CP_1
Precisamente il ha ricevuto la suddetta somma con assegno postale n. 93032566126.08 Parte_1
dell'importo di € 3.500,00 datato 30.09.2012 – con assegno postale n. 9303256127-09 dell'importo
di € 3.500,00 datato 30.12.2012 – con assegno postale n. 9303256128-10 dell'importo di € 3.500,00
datato 30.03.2013; orbene, sei tre assegni solo il primo (preteso dal con nominativo in Parte_1
bianco – All. E) è stato posto all'incasso da , zio materno del , mentre Persona_2 Parte_1
gli altri due assegni consegnati dal con l'indicazione del beneficiario non CP_1 Parte_1
sono stati posti all'incasso da quest'ultimo, ma riconsegnati (All. F) al che, su espressa CP_1 richiesta del , ha corrisposto l'importo in contanti, alle scadenze indicate nei rispettivi Parte_1
assegni in prossimità delle scadenze”.
Dall'esame della documentazione depositata in atti, emerge che tale eccezione non è stata adeguatamente contestata, entro il termine di cui alla memoria ex art. 183, comma sesto n. 1), c.p.c.
dall'odierno appellante, il quale, nelle suddette memorie, senza assumere alcuna precisa posizione, si
è limitato a contestare genericamente “il contenuto della comparsa di costituzione e risposta di
controparte, poiché assunta su fatti non veritieri, infondati e, comunque, non provati”, contestando in modo specifico solamente le circostanze della sopravvenuta risoluzione del contratto e della avvenuta restituzione dei beni aziendali.
Il parziale adempimento eccepito dal sig. è stato contestato espressamente solo in sede di CP_1
memoria di replica, pertanto, la suddetta circostanza, è stata correttamente ritenuta non contestata dal
Giudice di primo grado.
Con riferimento alla presunta errata valutazione delle prove testimoniali, va rilevato che, il Tribunale,
ricostruisce correttamente la vicenda in oggetto sulla base delle risultanze istruttorie, dalle quali emerge che la ricostruzione dei fatti operata dal sig. ha trovato riscontro nelle dichiarazioni CP_1
dei testimoni escussi.
Invero, nel corso del giudizio di primo grado, è stato provato che nei primi giorni del mese di dicembre
2013, , stante le difficoltà economiche rappresentate dal sig. e la Parte_1 CP_1
conseguente, probabile, difficoltà di quest'ultimo a corrispondere il saldo del prezzo contrattualmente pattuito per la cessione in oggetto, in vista della imminente scadenza contrattuale del 31.12.2013, ha chiesto ed ottenuto la restituzione dei beni aziendali.
Tale dato trova conferma nelle deposizioni rese dai testimoni , Testimone_1
all'udienza del 27 marzo 2018 e all'udienza del 18 dicembre 2018. Testimone_2
In particolare il teste , padre dell'odierno appellato, ha dichiarato Testimone_1
quanto segue: “E' vera la circostanza di cui al capitolo n. 1) della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 C.P.C. di parte convenuta che mi è stata letta [1) “Vero che in più occasioni, nei mesi di Parte_1
settembre 2013 ed ottobre 2013 richiese a la restituzione dell'attività commerciale, CP_1
stante le difficoltà economiche in cui versava il tanto da essere in ritardo nei pagamenti CP_1
accumulati”;]. Preciso parecchie volte. Preciso ancora che il bar in questione si trova adiacente alla
cartolibreria gestita dalla mia famiglia e che il mi aveva detto che avrebbe preferito Pt_1
intrattenere rapporti direttamente con me e non con mio figlio o con le donne della mia famiglia.
Quindi preciso che le richieste di restituzione da parte del vennero fatte anche direttamente a Pt_1
me ed in presenza di mio figlio. E' vera la circostanza di cui al successivo capitolo 2) che mi è stato
letto [2) “Vero che il 06 dicembre 2013 ottenne da la restituzione Parte_1 CP_1
dell'attività commerciale promettendo di regolarizzarne formalmente la restituzione”;]. Preciso che
in quella data dopo la chiusura della cartolibreria pervenne a casa una chiamata del l quale Pt_1
mi chiese di incontrarci al bar perché dovevamo parlare. Quindi erano intorno alle 21 di sera, mi
recai ivi, ove incontrai mio cognato, , che ha un'attività commerciale di panificio Testimone_2
accanto e mi chiese come mai ero tornato dopo la chiusura della mia attività e visto l'orario, gli
risposi che avevo un appuntamento in quanto mi avevano chiamato. Lui rimase vicino alla sua attività
commerciale ed io mi incontrai con il e con . Siamo entrati dentro al bar, e il Pt_1 Parte_2
mi chiese la restituzione dell'attività commerciale, io risposi di attendere qualche giorno per Pt_1
poter prelevare alcune cose di proprietà di mio figlio, ma lui insistentemente mi disse che quella sera
stessa dovevo restituire l'attività commerciale. A questo punto io acconsentii e dissi che si doveva
mettere per iscritto l'avvenuta riconsegna della chiave al come proprietario dell'immobile Pt_2
ed al per quanto riguarda la restituzione dell'attrezzatura. I due mi risposero che non ce ne Pt_1
era bisogno in quanto bastava la loro parola e che comunque successivamente si sarebbe fatta la
formale cessione di azienda dal notaio. Preciso che questa cessione non venne mai formalizzata. E'
vera la circostanza di cui al successivo capitolo n. 3) che mi è stato letto [3) “Vero che il sig. CP_1
il 6 dicembre 2013 ha cessato l'esercizio dell'attività commerciale nell'immobile sito in
[...]
Gioiosa Ionica alla via Dogali n. 12 in seguito alla richiesta del di restituzione Parte_1
dell'attività commerciale”;], tanto è vero che avevamo subito fatto la disdetta del contratto di affitto pagando il dovuto all'Agenzia delle Entrate. E' vera la circostanza di cui al successivo capitolo n. 4)
che mi è stato letto [4) “Vero che riconsegnò le chiavi di accesso all'immobile al CP_1
proprietario il 6 dicembre 2013 e su richiesta del lasciò all'interno tutti Parte_2 Parte_1
i beni dell'attività commerciale”;]. Ribadisco che la consegna delle chiavi venne fatta materialmente
da me nelle circostanze suddette. E' vera la circostanza di cui al successivo capitolo n. 5) che mi è
stato letto [5) “Vero che dopo il 18.12.2013 rientrato nel possesso e nella disponibilità Parte_1
dei beni oggetto della cessione aziendale, ha esercitato la medesima attività commerciale svolta da con i medesimi beni e nel medesimo locale”;]. Preciso che avevo chiesto al CP_1 Pt_1
di modificare l'intestazione dell'azienda sul registratore di cassa atteso che fino a quel momento era
intestato a mio figlio. Ho saputo in seguito dall'agente della fiscalizzazione che venne fatto. E' vera
la circostanza di cui al successivo capitolo 6) [6) “Vero che dopo il 18.12.2013 ha Parte_1
esercitato l'attività commerciale di bar e gelateria medesima a quella esercitata sino a novembre 2013
da ;]. Preciso che il utilizzava la medesima attrezzatura e non aveva nulla CP_1 Pt_1
cambiato in ordine alla sistemazione del negozio. Confermo quindi la circostanza di cui al successivo
capitolo 7) che mi è stata letta [7) “Vero che le attrezzature utilizzate da dopo il Parte_1
18.12.2013 per l'esercizio commerciale di bar erano i medesimi di quelli ceduti e posseduti sino al
06.12.2013 da;
]”. A.D.R. Avv. Lagazzo: “Preciso che il pretese la CP_1 Pt_1
restituzione delle chiavi con un tono minaccioso ed arrogante durante la sera del 6 dicembre 2013.
Io e mio figlio in più occasioni successivamente avevamo chiesto al di regolarizzare CP_1 Pt_1
dal notaio la cessione ma lui sempre temporeggiava. Preciso ancora che, concluso l'incontro con il
d il , dopo uscito dal bar incontrai di nuovo mio cognato che era rimasto nei pressi Pt_1 Pt_2
ed io gli raccontai cosa era appena successo, (…)”
Il cognato summenzionato, teste zio del sig. Testimone_2 CP_1
conferma la superiore ricostruzione dei fatti, senza mai incorrere in contraddizioni, dichiarando quanto segue: “Conosco il Sig. in quanto è del mio stesso paese ed anche perché lui Parte_1
aveva un'attività di bar vicino all'esercizio commerciale di mia moglie. Preciso che mia moglie ha
una panetteria in Piazza Dogali a Gioiosa Ionica. Preciso che il bar si trova dopo una cartoleria che a sua volta si trova vicino alla panetteria di mia moglie. Precedentemente il bar era gestito da
e poi circa nel 2011 venne preso in gestione da . EN che in Testimone_4 Parte_1
seguito circa nel 2012 il bar venne preso in gestione da mio nipote Mio nipote ha CP_1
gestito il bar per circa un anno- un anno e mezzo. In ordine al capitolo n. 1 della memoria ex art. 183
c. 6 n. 2 C.P.C. di parte convenuta che mi è stato letto, posso riferire di essere a conoscenza che mio
nipote pagava l'affitto del locale a nonché pagava al per l'affitto delle Testimone_4 Pt_1
attrezzature componenti il bar. Sono altresì a conoscenza che ad un certo punto mio nipote si trovava
in difficoltà per i pagamenti a perché l'attività non era fiorente. Quindi vidi che a volte Parte_1
il si era incontrato con mio cognato, il padre di Natale, nonché a volte Pt_1 Testimone_1
anche con per risolvere la situazione. Comunque, non so di preciso i particolari, so solo che CP_1
si incontravano per risolvere la situazione. Sono a conoscenza che vi era l'intenzione di mio cognato
e del figlio di lasciare l'attività in quanto non andava bene. In ordine al successivo capitolo n. 2 che
mi è stato letto, rammento che una sera, non ricordo la data con precisione comunque prima del
Natale del 2013, ho visto mio cognato insieme a e . Testimone_1 Testimone_4 Parte_1
In particolare i 3 entrarono nel bar e quando uscirono mi disse che in Testimone_1
quell'occasione aveva restituito le chiavi del bar tanto che io gli chiesi se a Natale rimanessero aperti
in modo da guadagnare qualcosa, nonché gli chiesi se tale restituzione fosse stata accompagnata da
una carta dal notaio o da un verbale e lui mi rispose che il gli disse che più in là avrebbero Pt_1
regolarizzato il tutto. E' vera la circostanza di cui al successivo capitolo n. 3 che mi è stato letto. E'
vera la circostanza di cui al successivo capitolo n. 4 che mi è stato letto. E' vera la circostanza di cui
al successivo capitolo n. 5 che mi è stato letto. A questo proposito, preciso che in un'occasione ero
entrato al bar per prendere un caffè, non rammento in compagnia di chi, ed ho potuto così notare che
l'attività commerciale era gestita con la stessa attrezzatura utilizzata da e nella CP_1
stessa posizione e vi era lì una ragazza con il Sig. E' vera quindi la circostanza di cui al Pt_1
successivo capitolo n. 6 che mi è stato letto. E' vera la circostanza di cui al successivo capitolo n. 7
che mi è stato letto nel senso che il bar rimase intatto rispetto a come era prima.” ADR Giudice: “
Intendo precisare che mio nipote pagava per l'acquisto dell'attrezzatura del bar. Era Parte_1 un pagamento a canone che non so quantificarlo.” ADR Avv. Lagazzo: “Intendo precisare che nel
corso della sera che ho riferito in precedenza mio cognato era uscito per primo dal bar ed ho
chiacchierato con lui mentre il ed il erano rimasti dentro al bar ove si trattennero Tes_4 Pt_1
anche quando io e mio cognato ci siamo allontanati.” ADR Avv. De Maria: “Preciso che io non ho
assistito all'incontro tra i tre che si era tenuto dentro al bar. Ricordo solo che mio cognato dopo mi
disse di aver restituito le chiavi”.
Il Giudice di prime cure, correttamente, valuta come attendibili le superiori dichiarazioni, rese dai testi e in quanto precise e concordanti. Testimone_1 Testimone_2
Va altresì osservato che non emerge alcun dato di smentita nelle ulteriori dichiarazioni testimoniali,
le quali, risultando estremamente vaghe e lacunose, portano i testi e Testimone_4 Testimone_3
a mantenere, di fatto, una posizione equidistante rispetto ad entrambe le parti.
In particolare, il sig. , all'udienza del 9 ottobre 2018, ha dichiarato: “Conosco Testimone_4
entrambe le parti in quanto ho avuto rapporti di lavoro nel senso che ho affittato i locali del bar, non
rammento se prima all'uno e poi all'altro. In particolare avevo affittato i suddetti locali al Sig.
non mi ricordo in che periodo. Avevo affittato lo stesso locale al Sig. se ben CP_1 Parte_1
ricordo prima rispetto a quando ho affittato al Sig. Nulla so della circostanza di cui al CP_1
capitolo n. 1 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 C.P.C. di parte convenuta che mi è stata letta. Non
rammento la circostanza di cui al successivo capitolo n. 2 che mi è stato letto. Non rammento la
circostanza di cui al successivo capitolo n. 3 che mi è stato letto.” ADR Giudice: “Se rammenta
quando il gli restituì il locale, rispondo non mi ricordo. Preciso che hanno fatto tutto loro, CP_1
nel senso che da me è venuto, se non ricordo male, il il quale mi portò il contratto di affitto CP_1
per firmarlo. Non rammento se era stato il a restituirmi il locale una volta cessato il CP_1
contratto in quanto non ricordo se è stato lui l'ultimo affittuario.” ADR: “Non ricordo la circostanza
di cui al successivo capitolo n. 4 che mi è stato letto. Ripeto non mi ricordo niente delle circostanze
relative alla riconsegna a me delle chiavi da parte di Non rammento la circostanza CP_1
di cui al successivo capitolo n. 5 che mi è stato letto. Non rammento se dopo qualcun CP_1
altro avesse gestito attività di bar all'interno dei miei locali. Mi pare che successivamente non affittai a nessun altro i locali. In ordine alla circostanza di cui al successivo capitolo n. 6 che mi è stato letto,
rispondo mi pare di no ma non ricordo niente. Nessuno dopo ha pagato a me l'affitto CP_1
del locale. Non so nulla della circostanza di cui al successivo capitolo n. 7 che mi è stato letto.” ADR
Avv. Lagazzo: “Preciso che dopo che il mi restituì le chiavi, i locali vennero dati da me in CP_1
comodato ad altre persone circa un anno fa e quindi nel 2017, tra la restituzione delle chiavi dal
e questo comodato i locali sono rimasti a mia disposizione. Dopo che il mi CP_1 CP_1
riconsegnò le chiavi, sono entrato nel locale e lo stesso era vuoto. Non mi ricordo se il 18.12.2013
ho registrato presso l'Agenzia delle Entrate un contratto di affitto con ”. Parte_1
Il teste , all'udienza del 18 dicembre 2018, in maniera altrettanto vaga, ha dichiarato: Testimone_3
“Sono conoscente delle parti senza nessuna confidenza. Non sono a conoscenza della circostanza di
cui al capitolo n. 1 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 di parte convenuta che mi è stata letta. Sono a
conoscenza che prese un bar ma non mi ricordo quando. Non rammento cose di 5 o CP_1
6 anni fa. Il bar si trovava a Piazza Dogali a Gioiosa Ionica, circa 30 mt dalla mia attività
commerciale che svolgevo all'epoca, quest'ultima trattasi di macelleria. Non rammento per quanto
tempo ha avuto il bar considerando che io lavoravo 12 ore al giorno ed a certe cose CP_1
non ci facevo caso, tanto che a volte mandavamo per qualche caffè senza recarsi al bar perché non
avevamo tempo. Non sono a conoscenza della circostanza di cui al successivo capitolo n. 2 che mi è
stato letto. Non sono a conoscenza della circostanza di cui al successivo capitolo n. 3 che mi è stato
letto, non conosco i fatti loro. Non ho idea della circostanza di cui al successivo capitolo n. 4 che mi
è stato letto. Prima che lo prendesse in gestione il bar era gestito dal Non CP_1 Pt_1
rammento chi ha gestito il bar dopo di non rammento bene se venne chiuso. In CP_1
ordine alla circostanza di cui al successivo capitolo n. 5 che mi è stato letto, non rammento se era
stato a continuare a gestire il bar dopo il Non sono a conoscenza nè ricordo Parte_1 CP_1
nulla della circostanza di cui al successivo capitolo n. 6 che mi è stato letto. Ribadisco che io non mi
trovavo davanti alla porta del bar e quindi non vedevo cosa facessero gli altri, esercitavo la mia
attività. Non sono a conoscenza della circostanza di cui al successivo capitolo n. 7 che mi è stato
letto.” ADR Avv. Lagazzo: “Avevo ottimi rapporti con atteso che lo stesso aveva Testimone_1 un negozio di cartolibreria lì vicino. Non rammento se si fosse mai lamentato con Testimone_1
me che l'attività di bar del figlio non andava bene. Non ricordo se mi avesse mai Testimone_1
riferito che aveva chiesto al figlio la restituzione del bar. Non ho notato attività di Parte_1
rimozione dei macchinari del bar dai locali commerciali. Sul punto preciso che non ricordo tale
circostanza”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non si ritiene meritevole di censura la valutazione, operata dal giudice di prime cure, delle superiori dichiarazioni testimoniali, le quali vengono correttamente valutate nel loro complesso, alla luce della coerenza logica e della piena convergenza che ha caratterizzato le dichiarazioni dei testi e , nonché alla luce CP_1 Tes_2
dell'ulteriore dato fattuale (addotto dall'odierno appellato, confermato dal teste e non CP_1
contestato dal sig. pertanto pacifico), relativo alla disdetta del contratto di locazione del locale Pt_1
ove si svolgeva l'attività d'impresa, nel medesimo lasso temporale della avvenuta restituzione dei beni aziendali al venditore.
Ritiene la Corte che correttamente il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda di adempimento avanzata dal e ciò tenuto conto che, in virtù della restituzione dei beni Pt_1
(circostanza che, per quanto sopra esposto, deve ritenersi provata) deve affermarsi che le parti avessero già sciolto il contratto tramite comportamento concludente.
Invero, poiché la cessione di azienda è contratto soggetto alla forma scritta solo ad probationem (ad eccezione che nel caso – non ricorrente nel presente giudizio - in cui la cessione riguardi beni per il cui trasferimento sussista l'obbligo di forma scritta), nulla esclude che la risoluzione possa avvenire per mutuo consenso in virtù di comportamenti concludenti.
Ha affermato, in proposito la Suprema Corte che la risoluzione consensuale di un contratto, per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà.
La circostanza, come detto, provata in giudizio, che il abbia chiesto e riottenuto i beni (che Pt_1
trova conferma anche nel fatto che successivamente alla data del 6.12.13, era stato stipulato, per i locali oggetto della cessione di azienda, altro contratto di locazione, circostanza allegata dal CP_1
e non contestata dal deve far ritenere che le parti abbiano così risolto il contratto di comune Pt_1
accordo.
L'accordo intercorso fra le parti – provato sulla scorta delle deposizioni testimoniali e dimostrato dalla restituzione dei beni – fa ritenere, come affermato dal giudice di primo grado che con la restituzione il abbia estinto la propria obbligazione. CP_1
Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 112 c.p.c., TA da parte appellante, va rilevato che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice, il quale dia alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica mai prospettata dalle parti, essendo compito del giudice individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/06/2010, n.
15383).
Il vizio di ultrapetizione ricorre soltanto qualora il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell'azione o dell'eccezione,
pervenendo ad una pronunzia non richiesta od eccedente i limiti della richiesta o eccezione, mentre deve escludersi la violazione dell'art. 112 c.p.c. tutte le volte in cui la pronunzia vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle stesse parti. Invero, il giudice è libero di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (cfr. Cass. n. 14552/2005; Cass. n. 26999/2005). In
particolare, rientra nella potestas decidendi del giudice la facoltà di procedere alla qualificazione giuridica delle eccezioni proposte, fermo restando che tale potere trova un limite in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto, nel senso che la prospettazione di parte vincola il giudice a trarre dai fatti esposti l'effetto giuridico domandato (Cass. n. 21484/2007).
Nel caso di specie il Giudice di primo grado ha legittimamente riqualificato la domanda, senza mutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire, pertanto, tale motivo di appello risulta infondato. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, formulata da parte appellante, va rilevato che il nocumento patrimoniale, come quello non patrimoniale, non possono essere mai ritenuti in re
ipsa, atteso che un evento pregiudizievole non può costituire ex se un danno risarcibile, dovendo sempre il soggetto che si asserisce danneggiato allegare e provare la conseguenza pregiudizievole
TA (Cass. civ., Sez. III, Ord. 12/03/2024, n. 6608).
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo provato il presunto danno, derivante dall'omesso adempimento dell'appellato entro la scadenza contrattualmente pattuita.
Pertanto, correttamente, è stata rigettata dal Tribunale la generica richiesta risarcitoria formulata dall'odierno appellante.
Con riferimento all'integrale compensazione delle spese operata dal Giudice di primo grado, va osservato che, anche sotto tale profilo, il provvedimento impugnato non appare censurabile, atteso il rigetto della domanda riconvenzionale, proposta innanzi al Tribunale di Locri, dal sig. la CP_1
cui richiesta, formulata nel presente giudizio di appello, volta ad ottenere il rimborso delle spese relative al procedimento di primo grado, deve pertanto essere rigettata.
Con riferimento alla richiesta di “parziale riforma della sentenza n. 965/2019”, formulata dall'appellato, va rilevato che, non essendo stato tempestivamente proposto dal sig. appello CP_1
incidentale, tale richiesta deve essere dichiarata inammissibile.
Invero, sebbene parte appellata si sia tempestivamente costituita nel presente giudizio, tale costituzione è tuttavia avvenuta otre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e tenuto conto che l'interesse ad impugnare non è sorto dall'appello principale ma deve ritenersi già sussistente ancor prima della proposizione dell'appello principale, ritiene la Corte che lo stesso sia inammissibile.
Infine, deve rigettarsi la domanda di parte appellata di condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria. L'art. 96 c.p.c. consente la condanna al pagamento in favore di una parte di una somma determinata in via equitativa solo previo accertamento della condotta della controparte. In particolare, la condanna può essere pronunciata qualora la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
inoltre, ove dagli atti del processo non risultino - come nella fattispecie, in cui l'appellato nulla ha allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può
essere liquidato dal giudice a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-
12-1995, n. 12422), non potendo l'organo decidente irrogare la condanna sulla base del mero fatto della soccombenza senza alcuna ragionevole giustificazione. Infatti, la liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an
che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (Cass. civ.,
sez. II, 15-2-2007, n. 3388; conf. Cass. civ., 13395/2007, 9080/2013).
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Stante il rigetto dell'appello principale e la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, le spese del presente grado di giudizio – stante la soccombenza reciproca – devono essere interamente compensate
Trattandosi di impugnazioni proposte con citazioni successiva al 01.01.2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <procedimenti iniziati>> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento
per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente
l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto
processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di
introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la
decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte
dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo
unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio
2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ.
sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto tanto in relazione all'appello principale (totalmente rigettato) che a quello incidentale (dichiarato inammissibile perché tardivo) della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di disattesa ogni Parte_1 CP_1
contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
• rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
• dichiara inammissibile perché tardivo l'appello incidentale spiegato da CP_1
• rigetta la richiesta dell'appellato di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
• conferma la sentenza n° 965/2019 emessa dal Tribunale Civile di Locri in data 29/09/2019;
• compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
• Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e di inammissibilità dell'appello incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/10/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)