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30 dicembre 1960
30 dicembre 1960
Art. 1.
L'indennita' di anzianita' dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilita' di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
L'indennita' di anzianita' dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilita' di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Perugia, sentenza 21/03/2025, n. 152Provvedimento: […] previdenza sociale”, fra le cui finalità, all'art. 2, è annoverata quella “di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi diritto indicati dall'articolo 42, un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché dell'integrazione dovuta ai sensiLeggi di più...
- art. 16 legge 412/1991·
- soccombenza·
- art. 429 c.p.c.·
- interessi legali·
- Fondo di previdenza·
- TFR·
- D.M. 55/2014·
- rivalutazione monetaria·
- onere della prova·
- anticipazione TFR