Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1960, n. 1561
Articolo 2
Versione
30 dicembre 1960
Art. 1.
L'indennita' di anzianita' dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilita' di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1960
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