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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
FORTUNATO NICOLA, Giudice
RAMONDINI ELIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2136/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4488/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso, rituale e tempestivo, ha impugnato il silenzio/rifiuto dell'istanza di rimborso formulata per l'IRPEF trattenuta in eccesso rispetto al regime di tassazione separata applicabile, ai sensi dell'art.17,comma 1, lettera a) TUIR e dell'art.19, comma 2 bis TUIR, sull'Indennità Aggiuntiva liquidata dal “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze” al quale la ricorrente era iscritta di diritto ai sensi del DPR 211/81, istanza di rimborso dell'Irpef - trattenuta in eccesso per un importo di euro 6.721,26 sulla liquidazione della indennità aggiuntiva di fine rapporto liquidata dal
Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La ricorrente ha basato la propria istanza sulla tesi secondo la quale l'indennità erogata dal Fondo, stante la sua natura esclusivamente previdenziale, deve inquadrarsi tra le indennità equipollenti al TFR di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del DPR n. 917/86, con determinazione dell'imponibile secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 19 comma 2-bis, del medesimo DPR.
Più precisamente, secondo la tesi della ricorrente, l'imponibile della indennità in questione avrebbe dovuto essere ridotto di una somma pari alla percentuale determinata dal rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo complessivo versato all'ente (la percentuale di abbattimento sarebbe quindi del 26,04%) e, successivamente, di un ammontare pari ad euro
309,87 per ogni anno preso a base di commisurazione.
Pertanto, avrebbe errato il citato Fondo a trattenere – a seguito di pagamento dell'acconto e del saldo della suddetta indennità aggiuntiva – una Irpef di euro 14.316,12 applicando l'aliquota del 23% sull'intero importo della indennità corrisposta, pari ad euro 62.244,00.
Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente chiede:- il pagamento dell'importo di euro 6.721,26, o la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia oltre interessi legali dalla maturazione del diritto ossia dal 25 febbraio 2021 o dalla data che si riterrà di giustizia;
- in subordine, di accertare e dichiarare il suo diritto di percepire l'indennizzo di cui all'art.2 legge 241/90 per il periodo dal 26/6/2023 sino all'effettivo pagamento;
-per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento a titolo di indennizzo dell'importo giornaliero di euro 30.00 o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia anche in via equitativa e che potrà essere liquidata a decorrere dalla data del 26 giugno 2023 o da quella che si riterrà di giustizia sino alla data di effettivo pagamento.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Monza e Brianza, per sostenere che il Fondo di Previdenza per il Personale del MEF non si alimenta (se non per una minima parte) di contributi diretti versati dal contribuente nel corso della sua attività lavorativa, ma da una serie di altre entrate, che includono in misura marginale contributi versati dal lavoratore. Ne deriva che tali somme non possono essere assimilabili alle “indennità equipollenti” ex art. 17, comma 1, del TUIR e, pertanto, non può trovare applicazione la disciplina sulla determinazione della base imponibile di cui all'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
Con memoria di replica parte contribuente espone tutta una serie di precedenti giurisprudenziali di legittimità
e di merito per avvalorare la propria difesa.
Discussa la causa alla udienza del 02 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che la recente giurisprudenza di legittimità e merito (citata abbondantemente in atti) conforta la tesi della contribuente di cui al presente giudizio.
La Corte, esaminati gli atti e vista la documentazione prodotta, ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano fondate e meritevoli di accoglimento.
Ritiene questo Collegio che il diniego sia illegittimo in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, “La composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984) ai proventi della vendita di beni confiscati;
al recupero di crediti statali;
alle sanzioni pecuniarie;
a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita). Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività
e da incentivi all'attività d'istituto.
L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata,” Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23896 del 2022.
Alla luce della giurisprudenza richiamata in atti, la ricorrente ha presentato l'istanza di rimborso al fine di ottenere la restituzione dell'IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata (risultante dagli articoli 17-19 D.P.R. 917/1986) dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia
e delle Finanze pari a € 6.721,26 oltre interessi.
Infatti, la Circolare n. 3 del 28/02/2012 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Normativa, relativa all'imposizione fiscale delle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17 del Testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR) – D.P.R. 917/1986 precisa al punto 1.2 che il rinvio effettuato dalla norma alle “indennità di fine rapporto … di importo complessivamente eccedente …” deve intendersi riferito a tutte le indennità indicate alla citata lettera a), quindi sia all'indennità principale (TFR e indennità equipollenti) sia alle altre indennità
e somme erogate una tantum in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro” . Inoltre al punto 3, relativo alla “Tassazione separata” di tali indennità prevede, altresì, che “l'imponibile da assoggettare a tassazione separata è determinato … per le indennità equipollenti, al netto della riduzione percentuale e dell'abbattimento forfetario di euro 309,87 per tutti gli anni di anzianità lavorativa, proporzionalmente riferibili alla parte da assoggettare a tassazione separata”.
La riduzione percentuale indicata dalla citata Circolare in atti, anche secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, fa riferimento, anche se in difetto, alla riduzione applicata nel Trattamento di fine servizio (TFS).
Questa riduzione è corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo stesso: per i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate/Dogane il contributo previdenziale complessivo è pari al 9,60 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento è
a carico del dipendente (articolo 37 del Dpr n. 1032/73), per cui la riduzione percentuale è pari al 26,04 %
(2,50/9,60 x 100).
Di conseguenza la determinazione dell'imponibile, cui applicare la relativa imposta IRPEF, da erogare alla ricorrente è stata effettuata in violazione delle disposizioni previste dall'art. 17, comma 1 lett. a, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e delle citate disposizioni di giurisprudenza oramai consolidata.
Concludendo, alla luce di quanto sin qui esposto l'odierna ricorrente ha diritto al rimborso dell'IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata risultante dagli artt.17-19 DPR 917/1986 dal “Fondo di
Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze” nella misura di € 6.721,26 sulla liquidazione della Indennità Aggiuntiva c.d.”di fine rapporto” oltre agli interessi legali dovuti dalla delibera del saldo dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto del 14 maggio 2020.
Pertanto il ricorso viene accolto. Le spese di lite vengono compensate non solo in considerazione della peculiare controversia trattata, ma anche per una meno recentissima giurisprudenza di legittimità in parte ondivaga.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Milano, lì 02 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
FORTUNATO NICOLA, Giudice
RAMONDINI ELIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2136/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4488/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso, rituale e tempestivo, ha impugnato il silenzio/rifiuto dell'istanza di rimborso formulata per l'IRPEF trattenuta in eccesso rispetto al regime di tassazione separata applicabile, ai sensi dell'art.17,comma 1, lettera a) TUIR e dell'art.19, comma 2 bis TUIR, sull'Indennità Aggiuntiva liquidata dal “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze” al quale la ricorrente era iscritta di diritto ai sensi del DPR 211/81, istanza di rimborso dell'Irpef - trattenuta in eccesso per un importo di euro 6.721,26 sulla liquidazione della indennità aggiuntiva di fine rapporto liquidata dal
Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La ricorrente ha basato la propria istanza sulla tesi secondo la quale l'indennità erogata dal Fondo, stante la sua natura esclusivamente previdenziale, deve inquadrarsi tra le indennità equipollenti al TFR di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del DPR n. 917/86, con determinazione dell'imponibile secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 19 comma 2-bis, del medesimo DPR.
Più precisamente, secondo la tesi della ricorrente, l'imponibile della indennità in questione avrebbe dovuto essere ridotto di una somma pari alla percentuale determinata dal rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo complessivo versato all'ente (la percentuale di abbattimento sarebbe quindi del 26,04%) e, successivamente, di un ammontare pari ad euro
309,87 per ogni anno preso a base di commisurazione.
Pertanto, avrebbe errato il citato Fondo a trattenere – a seguito di pagamento dell'acconto e del saldo della suddetta indennità aggiuntiva – una Irpef di euro 14.316,12 applicando l'aliquota del 23% sull'intero importo della indennità corrisposta, pari ad euro 62.244,00.
Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente chiede:- il pagamento dell'importo di euro 6.721,26, o la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia oltre interessi legali dalla maturazione del diritto ossia dal 25 febbraio 2021 o dalla data che si riterrà di giustizia;
- in subordine, di accertare e dichiarare il suo diritto di percepire l'indennizzo di cui all'art.2 legge 241/90 per il periodo dal 26/6/2023 sino all'effettivo pagamento;
-per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento a titolo di indennizzo dell'importo giornaliero di euro 30.00 o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia anche in via equitativa e che potrà essere liquidata a decorrere dalla data del 26 giugno 2023 o da quella che si riterrà di giustizia sino alla data di effettivo pagamento.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Monza e Brianza, per sostenere che il Fondo di Previdenza per il Personale del MEF non si alimenta (se non per una minima parte) di contributi diretti versati dal contribuente nel corso della sua attività lavorativa, ma da una serie di altre entrate, che includono in misura marginale contributi versati dal lavoratore. Ne deriva che tali somme non possono essere assimilabili alle “indennità equipollenti” ex art. 17, comma 1, del TUIR e, pertanto, non può trovare applicazione la disciplina sulla determinazione della base imponibile di cui all'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
Con memoria di replica parte contribuente espone tutta una serie di precedenti giurisprudenziali di legittimità
e di merito per avvalorare la propria difesa.
Discussa la causa alla udienza del 02 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che la recente giurisprudenza di legittimità e merito (citata abbondantemente in atti) conforta la tesi della contribuente di cui al presente giudizio.
La Corte, esaminati gli atti e vista la documentazione prodotta, ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano fondate e meritevoli di accoglimento.
Ritiene questo Collegio che il diniego sia illegittimo in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, “La composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984) ai proventi della vendita di beni confiscati;
al recupero di crediti statali;
alle sanzioni pecuniarie;
a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita). Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività
e da incentivi all'attività d'istituto.
L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata,” Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23896 del 2022.
Alla luce della giurisprudenza richiamata in atti, la ricorrente ha presentato l'istanza di rimborso al fine di ottenere la restituzione dell'IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata (risultante dagli articoli 17-19 D.P.R. 917/1986) dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia
e delle Finanze pari a € 6.721,26 oltre interessi.
Infatti, la Circolare n. 3 del 28/02/2012 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Normativa, relativa all'imposizione fiscale delle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17 del Testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR) – D.P.R. 917/1986 precisa al punto 1.2 che il rinvio effettuato dalla norma alle “indennità di fine rapporto … di importo complessivamente eccedente …” deve intendersi riferito a tutte le indennità indicate alla citata lettera a), quindi sia all'indennità principale (TFR e indennità equipollenti) sia alle altre indennità
e somme erogate una tantum in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro” . Inoltre al punto 3, relativo alla “Tassazione separata” di tali indennità prevede, altresì, che “l'imponibile da assoggettare a tassazione separata è determinato … per le indennità equipollenti, al netto della riduzione percentuale e dell'abbattimento forfetario di euro 309,87 per tutti gli anni di anzianità lavorativa, proporzionalmente riferibili alla parte da assoggettare a tassazione separata”.
La riduzione percentuale indicata dalla citata Circolare in atti, anche secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, fa riferimento, anche se in difetto, alla riduzione applicata nel Trattamento di fine servizio (TFS).
Questa riduzione è corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo stesso: per i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate/Dogane il contributo previdenziale complessivo è pari al 9,60 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento è
a carico del dipendente (articolo 37 del Dpr n. 1032/73), per cui la riduzione percentuale è pari al 26,04 %
(2,50/9,60 x 100).
Di conseguenza la determinazione dell'imponibile, cui applicare la relativa imposta IRPEF, da erogare alla ricorrente è stata effettuata in violazione delle disposizioni previste dall'art. 17, comma 1 lett. a, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e delle citate disposizioni di giurisprudenza oramai consolidata.
Concludendo, alla luce di quanto sin qui esposto l'odierna ricorrente ha diritto al rimborso dell'IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata risultante dagli artt.17-19 DPR 917/1986 dal “Fondo di
Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze” nella misura di € 6.721,26 sulla liquidazione della Indennità Aggiuntiva c.d.”di fine rapporto” oltre agli interessi legali dovuti dalla delibera del saldo dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto del 14 maggio 2020.
Pertanto il ricorso viene accolto. Le spese di lite vengono compensate non solo in considerazione della peculiare controversia trattata, ma anche per una meno recentissima giurisprudenza di legittimità in parte ondivaga.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Milano, lì 02 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Avv. Giuseppa Crisafulli