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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14189/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14189/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTA Parte_1 C.F._1
SALVATORE e dell'avv. MATTA PIETRO LUIGI
OPPONENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIARRUSSO FRANCESCO
OPPOSTO
Oggetto :opposizione a precetto
Conclusioni : come da verbale di udienza del 10-12-2024 a cui si rinvia
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierno opponente proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 29 settembre 2022, ad istanza con il CP_1 Parte_2
quale gli era stato intimato il pagamento del complessivo importo di Euro 12.485,00,
L'opponente contestava il diritto della parte istante a procedere ex art. 615 cpc in quanto riteneva di essere creditore del condominio opposto.
Infatti, con domanda riconvenzionale, l'opponente chiedeva che il Condominio opposto venisse condannato al risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni presenti nel proprio immobile sito al quinto piano di adibito a studio professionale, sin dall'anno 2018 e di Parte_2
compensare il maggior credito riconosciuto in favore dell'opponente rispetto a quello ingiunto e precettato.
Precisamente chiedeva al Tribunale di :
“ACCOGLIERE per la forma la presente opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 29
settembre 2022 ritenendo e dichiarando che il non ha alcun diritto di Parte_3
procedere ad esecuzione forzata stante che l'avv. è titolare di un credito nei confronti Parte_1
del Condominio di gran lunga superiore a quello precettato, per le causali di cui in narrativa.
IN VIA RICONVENZIONALE
RITENERE E DICHIARARE, previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dall'appartamento dell'attore, la responsabilità del convenuto a) per non aver provveduto CP_1
all'eliminazione delle cause stesse del danno;
b) conseguentemente, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il forte danno subìto dall'attore, per via dell'inagibilità della porzione del proprio appartamento e per tutte le conseguenze ed i disagi accertati;
RITENERE E DICHIARARE che il è gravemente responsabile dei danni patrimoniali e CP_1
non patrimoniali patiti dall'Avv. , che ci si riserva di quantificare in corso di causa e ciò Parte_1
per le causali superiormente precisate, e per l'effetto pagina 2 di 5 CONDANNARE il al pagamento in favore dell'avv. dei Parte_3 Parte_1
danni nella misura che verrà quantificata nel corso del giudizio
RITENERE E DICHIARARE che l'avv. ha diritto alla compensazione in via Parte_1
riconvenzionale del maggior credito riconosciuto in favore dell'opponente rispetto a quello ingiunto e precettato
CONDANNARE, sempre in via riconvenzionale che il venga condannato a corrispondere CP_1
all'avv. la residua somma risultante a credito”. Pt_1
Si costituiva il Condominio opposto che contestava quanto dedotto dall'opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Questo decidente tentava la conciliazione;
fallita la possibilità di un accordo bonario, non ammetteva i mezzi istruttori chiesti dall'opponente e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10-12-2024 , dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dall'opponente va dichiarata inammissibile per i seguenti motivi.
Va ribadito il principio, ripetutamente affermato dal giudice di legittimità, secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione relativa ad un titolo di formazione giudiziale, possono essere dedotte soltanto questioni attinenti a fatti modificativi od estintivi 'successivi' alla formazione medesima,
mentre quelle relative alla “ingiustizia della decisione” (della decisione, cioè, che sia alla base del titolo giudiziale) devono farsi valere nella competente sede di cognizione e dunque, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. .
La Cassazione, infatti, più volte ha statuito che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso;
ne deriva che in tale ambito non vi è alcuna possibilità di concorso tra questo e quel procedimento e in sede di pagina 3 di 5 opposizione all'esecuzione forzata condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale posteriori alla formazione del titolo stesso.
Nella specie, l'opposizione oggi proposta dalla parte opponente si fonda, su fatti ben 'antecedenti' alla formazione del titolo giudiziale in forza del quale l'opposta ha intimato il precetto opposto, ed attinenti al 'merito' della pretesa creditoria che in quel titolo ha trovato consacrazione.
Il giudice dell'opposizione al precetto non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè a invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Anche con riferimento alla compensazione, vale il principio in forza del quale in sede di opposizione all'esecuzione, anche preventiva, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può
invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso, con la conseguenza che la compensazione non è opponibile ogniqualvolta essa risulti essersi verificata prima della formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto.
Si osserva che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo,
su cui si fonda l'atto di precetto oggetto del giudizio, copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano,
ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione a decreto ingiuntivo .
Tenuto conto che non si è entrati nel merito e delle questioni trattate, si ritiene di compensare fra le parti le spese del giudizio .
pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così
provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'opponente
2) Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Palermo 1 aprile 2025
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14189/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTA Parte_1 C.F._1
SALVATORE e dell'avv. MATTA PIETRO LUIGI
OPPONENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIARRUSSO FRANCESCO
OPPOSTO
Oggetto :opposizione a precetto
Conclusioni : come da verbale di udienza del 10-12-2024 a cui si rinvia
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierno opponente proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 29 settembre 2022, ad istanza con il CP_1 Parte_2
quale gli era stato intimato il pagamento del complessivo importo di Euro 12.485,00,
L'opponente contestava il diritto della parte istante a procedere ex art. 615 cpc in quanto riteneva di essere creditore del condominio opposto.
Infatti, con domanda riconvenzionale, l'opponente chiedeva che il Condominio opposto venisse condannato al risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni presenti nel proprio immobile sito al quinto piano di adibito a studio professionale, sin dall'anno 2018 e di Parte_2
compensare il maggior credito riconosciuto in favore dell'opponente rispetto a quello ingiunto e precettato.
Precisamente chiedeva al Tribunale di :
“ACCOGLIERE per la forma la presente opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 29
settembre 2022 ritenendo e dichiarando che il non ha alcun diritto di Parte_3
procedere ad esecuzione forzata stante che l'avv. è titolare di un credito nei confronti Parte_1
del Condominio di gran lunga superiore a quello precettato, per le causali di cui in narrativa.
IN VIA RICONVENZIONALE
RITENERE E DICHIARARE, previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dall'appartamento dell'attore, la responsabilità del convenuto a) per non aver provveduto CP_1
all'eliminazione delle cause stesse del danno;
b) conseguentemente, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
c) per non aver tenuto indenne l'attore dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il forte danno subìto dall'attore, per via dell'inagibilità della porzione del proprio appartamento e per tutte le conseguenze ed i disagi accertati;
RITENERE E DICHIARARE che il è gravemente responsabile dei danni patrimoniali e CP_1
non patrimoniali patiti dall'Avv. , che ci si riserva di quantificare in corso di causa e ciò Parte_1
per le causali superiormente precisate, e per l'effetto pagina 2 di 5 CONDANNARE il al pagamento in favore dell'avv. dei Parte_3 Parte_1
danni nella misura che verrà quantificata nel corso del giudizio
RITENERE E DICHIARARE che l'avv. ha diritto alla compensazione in via Parte_1
riconvenzionale del maggior credito riconosciuto in favore dell'opponente rispetto a quello ingiunto e precettato
CONDANNARE, sempre in via riconvenzionale che il venga condannato a corrispondere CP_1
all'avv. la residua somma risultante a credito”. Pt_1
Si costituiva il Condominio opposto che contestava quanto dedotto dall'opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Questo decidente tentava la conciliazione;
fallita la possibilità di un accordo bonario, non ammetteva i mezzi istruttori chiesti dall'opponente e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10-12-2024 , dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dall'opponente va dichiarata inammissibile per i seguenti motivi.
Va ribadito il principio, ripetutamente affermato dal giudice di legittimità, secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione relativa ad un titolo di formazione giudiziale, possono essere dedotte soltanto questioni attinenti a fatti modificativi od estintivi 'successivi' alla formazione medesima,
mentre quelle relative alla “ingiustizia della decisione” (della decisione, cioè, che sia alla base del titolo giudiziale) devono farsi valere nella competente sede di cognizione e dunque, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. .
La Cassazione, infatti, più volte ha statuito che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso;
ne deriva che in tale ambito non vi è alcuna possibilità di concorso tra questo e quel procedimento e in sede di pagina 3 di 5 opposizione all'esecuzione forzata condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale posteriori alla formazione del titolo stesso.
Nella specie, l'opposizione oggi proposta dalla parte opponente si fonda, su fatti ben 'antecedenti' alla formazione del titolo giudiziale in forza del quale l'opposta ha intimato il precetto opposto, ed attinenti al 'merito' della pretesa creditoria che in quel titolo ha trovato consacrazione.
Il giudice dell'opposizione al precetto non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè a invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Anche con riferimento alla compensazione, vale il principio in forza del quale in sede di opposizione all'esecuzione, anche preventiva, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può
invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso, con la conseguenza che la compensazione non è opponibile ogniqualvolta essa risulti essersi verificata prima della formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto.
Si osserva che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo,
su cui si fonda l'atto di precetto oggetto del giudizio, copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano,
ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione a decreto ingiuntivo .
Tenuto conto che non si è entrati nel merito e delle questioni trattate, si ritiene di compensare fra le parti le spese del giudizio .
pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così
provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'opponente
2) Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Palermo 1 aprile 2025
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 5 di 5