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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2024, n. 5612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5612 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al N. 12248/2022 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti SCIARA GERMANA ANNA ( CORSO DELLE C.F._2
PROVINCIE,116 CATANIA;
, elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1 C.F._3
CHILLEMI CRISTIAN, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
All'odierna udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pubblica pronuncia del presente provvedimento ex art. 429 c.p.c., con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che tra le parti e Parte_1 [...]
come meglio indicate in epigrafe, è stato sottoscritto, in data odierna, verbale di CP_1
conciliazione giudiziale, con le quali le parti hanno regolato definitivamente i rispettivi rapporti e rinunziato ad ogni ulteriore domanda.
Ne deriva che tra le parti è cessata la materia del contendere.
Pagina 1 Assente all'udienza odierna era invece l'INPS, la quale quindi non ha preso posizione sulla possibilità di conciliare la causa.
Si ritiene, ciononostante, che anche nei riguardi di INPS, litisconsorte necessario in ragione della domanda di condanna di adeguamento della posizione contributiva, sia cessata ogni possibile contesa, avendo la parte ricorrente dichiarato, con il verbale di conciliazione, di rinunziare nei riguardi della parte convenuta, quale datrice di lavoro, ad ogni e domanda, ritenendosi soddisfatta dal regolamento contenuto nel verbale di conciliazione.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Per quanto riguarda le spese processuali nei riguardi di INPS, in considerazione dello spirito conciliativo che ha caratterizzato il contegno processuale delle parti, a cui INPS non si è opposto,
queste possono essere compensate.
P.Q.M.
DICHIARA l'intervenuta conciliazione tra le parti e Parte_1 [...]
CP_1
DICHIARA, per il resto, la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese.
Così deciso e pubblicato, in Catania, 11 dicembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
Pagina 2
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al N. 12248/2022 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti SCIARA GERMANA ANNA ( CORSO DELLE C.F._2
PROVINCIE,116 CATANIA;
, elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1 C.F._3
CHILLEMI CRISTIAN, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
All'odierna udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pubblica pronuncia del presente provvedimento ex art. 429 c.p.c., con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che tra le parti e Parte_1 [...]
come meglio indicate in epigrafe, è stato sottoscritto, in data odierna, verbale di CP_1
conciliazione giudiziale, con le quali le parti hanno regolato definitivamente i rispettivi rapporti e rinunziato ad ogni ulteriore domanda.
Ne deriva che tra le parti è cessata la materia del contendere.
Pagina 1 Assente all'udienza odierna era invece l'INPS, la quale quindi non ha preso posizione sulla possibilità di conciliare la causa.
Si ritiene, ciononostante, che anche nei riguardi di INPS, litisconsorte necessario in ragione della domanda di condanna di adeguamento della posizione contributiva, sia cessata ogni possibile contesa, avendo la parte ricorrente dichiarato, con il verbale di conciliazione, di rinunziare nei riguardi della parte convenuta, quale datrice di lavoro, ad ogni e domanda, ritenendosi soddisfatta dal regolamento contenuto nel verbale di conciliazione.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Per quanto riguarda le spese processuali nei riguardi di INPS, in considerazione dello spirito conciliativo che ha caratterizzato il contegno processuale delle parti, a cui INPS non si è opposto,
queste possono essere compensate.
P.Q.M.
DICHIARA l'intervenuta conciliazione tra le parti e Parte_1 [...]
CP_1
DICHIARA, per il resto, la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese.
Così deciso e pubblicato, in Catania, 11 dicembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
Pagina 2