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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1776/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PERINELLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13145/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024003OR0000011060001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 688/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI – AVVISO N. 2024 / 003 / OR / 000001106 / 0 / 001 emesso in relazione all'ordinanza n.
000001106/2024 del 18/01/2024 del Tribunale Civile di Roma.
Deduceva il ricorrente che l'imposta non era dovuta - ex art. 9 n. 1 bis D.P.R. n. 115/2002 - in quanto il giudizio ha avuto ad oggetto crediti di lavoro.
Tanto premesso chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato con refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle Entrate –
DPI di Roma deducendo di aver provveduto a registrare l'ordinanza oggetto del presente giudizio come esente, accogliendo le doglianze formulate dal ricorrente.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza pubblica di discussione del 22.01.2026, la Corte in composizione monocratica, uditi i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato l'AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI – AVVISO N. 2024 / 003 / OR / 000001106 / 0 / 001 emesso in relazione all'ordinanza n.
000001106/2024 del 18/01/2024 del Tribunale Civile di Roma.
2.Deduceva il ricorrente che l'imposta non era dovuta - ex art. 9 n. 1 bis D.P.R. n. 115/2002 - in quanto il giudizio ha avuto ad oggetto crediti di lavoro.
3.L'Agenzia delle Entrate – DPI di Roma ha dedotto di aver provveduto a registrare l'ordinanza oggetto del presente giudizio come esente, accogliendo così le doglianze formulate dal ricorrente.
4.Tale atto deve considerarsi interamente satisfattivo delle ragioni del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale.
5.Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto, ai sensi dell'art. 46, comma I°, del D. Lgs. 546/1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'accoglimento delle ragioni del ricorrente.
6.Non risulta che, prima del giudizio, il ricorrente abbia chiesto all'amministrazione l'annullamento dell'avviso impedendo così una definizione stragiudiziale del contenzioso e pertanto possono compensarsi integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
2. spese interamente compensate. Così deciso in Roma il 22.01.2026. Il giudice monocratico Antonio Perinelli
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PERINELLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13145/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024003OR0000011060001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 688/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI – AVVISO N. 2024 / 003 / OR / 000001106 / 0 / 001 emesso in relazione all'ordinanza n.
000001106/2024 del 18/01/2024 del Tribunale Civile di Roma.
Deduceva il ricorrente che l'imposta non era dovuta - ex art. 9 n. 1 bis D.P.R. n. 115/2002 - in quanto il giudizio ha avuto ad oggetto crediti di lavoro.
Tanto premesso chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato con refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle Entrate –
DPI di Roma deducendo di aver provveduto a registrare l'ordinanza oggetto del presente giudizio come esente, accogliendo le doglianze formulate dal ricorrente.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza pubblica di discussione del 22.01.2026, la Corte in composizione monocratica, uditi i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato l'AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI – AVVISO N. 2024 / 003 / OR / 000001106 / 0 / 001 emesso in relazione all'ordinanza n.
000001106/2024 del 18/01/2024 del Tribunale Civile di Roma.
2.Deduceva il ricorrente che l'imposta non era dovuta - ex art. 9 n. 1 bis D.P.R. n. 115/2002 - in quanto il giudizio ha avuto ad oggetto crediti di lavoro.
3.L'Agenzia delle Entrate – DPI di Roma ha dedotto di aver provveduto a registrare l'ordinanza oggetto del presente giudizio come esente, accogliendo così le doglianze formulate dal ricorrente.
4.Tale atto deve considerarsi interamente satisfattivo delle ragioni del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale.
5.Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto, ai sensi dell'art. 46, comma I°, del D. Lgs. 546/1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'accoglimento delle ragioni del ricorrente.
6.Non risulta che, prima del giudizio, il ricorrente abbia chiesto all'amministrazione l'annullamento dell'avviso impedendo così una definizione stragiudiziale del contenzioso e pertanto possono compensarsi integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
2. spese interamente compensate. Così deciso in Roma il 22.01.2026. Il giudice monocratico Antonio Perinelli