Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/05/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2551/2023 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Minio Parte_1 C.F._1
e Antonio Marchetta, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Claudio Scognamiglio e Salvatore Di Miceli, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: patto di non concorrenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.10.2023, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi la nullità dei patti di non concorrenza stipulati con la e, in ogni caso, la Controparte_1
caducazione del patto del 2016 ad opera del patto del 2019; in subordine, chiede accertarsi il vizio della volontà del ricorrente in sede di sottoscrizione dei patti di non concorrenza del 2016 e del
2019 e, per l'effetto, disporsi il loro annullamento. Con condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, chiede - previa declaratoria di validità/efficacia del patto di non concorrenza stipulato in data 13.06.2019 - accertarsi la sua
Gestione Patrimoniale, delle Assicurazioni, delle Banche e delle Sim di gestione ovvero intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria nonché nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale, della intermediazione finanziaria, o comunque in attività in concorrenza con la stessa in favore di qualsivoglia terzo e, in particolare, di o di altra società collegata e/o controllata a quest'ultima, ed in Controparte_2
ogni caso, di contattare o comunque intrattenere rapporti professionali, a qualsiasi titolo, con la propria clientela, ovvero, e comunque, di svolgere qualsiasi attività vietata dal patto di non concorrenza sottoscritto in data 13.06.2019, nell'ambito territoriale di vigenza del patto (Regione
Sicilia e province 'fuori Regione' entro il raggio di 250 Km) e sino alla naturale scadenza
(6.12.2024) dello stesso, o sino alla diversa data ritenuta di giustizia;
in ogni caso, chiede condannarsi il ricorrente al pagamento, in suo favore, della penale pattuita per la violazione del patto di non concorrenza del 13.06.2019, in misura pari a 96.813,00 euro, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con ogni riserva di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
in ogni caso, chiede condannarsi il ricorrente al pagamento della somma pari a 20.000,00 euro per l'inadempimento all'obbligo di informazione circa la nuova attività intrapresa dopo la cessazione del rapporto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con ogni riserva di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
in via subordinata - previa eventuale declaratoria di inadempimento del ricorrente agli obblighi discendenti dal patto di non concorrenza e di risoluzione, scioglimento o caducazione o comunque cessazione del patto stesso - chiede condannarsi il ricorrente al pagamento, in suo favore, dell'ulteriore importo di 33.083,51 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non concorrenza e rispetto ai quali il ricorrente si è reso inadempiente, con ogni riserva di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
in via meramente gradata – e condizionata all'ipotesi in cui dovesse dichiararsi la nullità del patto – chiede condannarsi il ricorrente al pagamento, in suo favore, dell'ulteriore importo di 33.083,51 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con ogni riserva di agire per il risarcimento del danno ulteriore. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. _______________________
Va ricordato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 2125 c.c., “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
Segnatamente, se da un lato la ratio su cui si fonda l'istituto in oggetto è quella di salvaguardare il datore di lavoro da atti del lavoratore subordinato che, una volta cessato il rapporto di lavoro, potrebbe utilizzare la competenza professionale e le capacità acquisite durante il pregresso rapporto in concorrenza con l'impresa di provenienza, recando un pregiudizio anche maggiore rispetto ad atti posti in essere da altri imprenditori, dall'altro, poiché il patto in oggetto costituisce una compressione della possibilità per il lavoratore di reperire una nuova occupazione, la norma richiamata prevede alcuni limiti entro i quali la pattuizione deve essere contenuta.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 26 gennaio 2020, n. 9190) è granitica nell'affermare che “le clausole di non concorrenza sono finalizzate a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, nei suoi elementi interni (organizzazione tecnica ed amministrativa, metodi e processi di lavoro, eccetera) ed esterni (avviamento, clientela, ecc.), trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle imprese concorrenti e che l'articolo 2125 c.c. si preoccupa di tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti, prevedendo che esse debbano essere subordinate a determinate condizioni, temporali e spaziali, e ad un corrispettivo adeguato, a pena della loro nullità (cfr. da ultimo Cass.
n. 24662 del 2014); in questa prospettiva ricostruttiva, è stato altresì affermato che con riguardo all'estensione dell'oggetto delle clausole di non concorrenza - in assenza di specifiche indicazioni da parte dell'articolo 2125 c.c. - si deve aver riguardo all'attività del prestatore di lavoro, non circoscritta alle specifiche mansioni in concreto svolte presso il datore di lavoro nei cui confronti è assunto il vincolo, dovendo aversi riguardo all'attività del datore di lavoro, con la conseguenza che devono escludersi dal possibile oggetto del patto, in quanto inidonee ad integrare concorrenza, attività estranee allo specifico settore produttivo o commerciale nel quale opera l'azienda, ovvero al "mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergono domande ed offerte di beni o servizi identici oppure reciprocamente alternativi o fungibili, comunque, parimenti idonei ad offrire beni o servizi nel medesimo mercato" (cfr. Cass. n. 988 del 2004; Cass., n. 7141 del 2013)”.
Ad avviso della medesima giurisprudenza, “il patto di non concorrenza, previsto dall'articolo 2125
c.c., può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro (in funzione di tutela della libertà di concorrenza che costituisce, da un lato, espressione della libertà di iniziativa economica e persegue, dall'altro, la protezione dell'interesse collettivo, impedendo restrizioni eccessive della concorrenza) e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ricorrendone la nullità allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale (cfr. Cass. n. 13282 del 2003; Cass. n. 25147 del
2017); le attività economiche da considerare in concorrenza tra loro, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 2125 c.c., vanno identificate in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergono domande ed offerte di beni o servizi identici oppure reciprocamente alternativi e/o fungibili, comunque, parimenti idonei ad offrire beni o servizi nel medesimo mercato;
con particolare riferimento all'ammontare e alla congruità del corrispettivo dovuto in caso di patto di non concorrenza, è stato altresì precisato che l'espressa previsione di nullità, contenuta nell'articolo 2125 c.c., va riferita alla pattuizione di compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato (cfr. Cass. n.
7835 del 2006)”.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi come il patto di non concorrenza stipulato, in data 13.06.2019, tra le parti oggi in causa “in sostituzione del patto di non concorrenza attualmente in vigore” (ovvero di quello datato 28.10.2016) – nel prevedere l'impegno del , per un periodo di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, “a non svolgere Pt_1
alcuna attività – direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto proprio e/o di terzi – a favore di Società di Gestione, di Assicurazioni, di
Banche e di SIM di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli) e comunque in tale ambito di concorrenza con la nostra Società” nonché “a non svolgere a favore dei soggetti di cui sopra, né personalmente né per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la Banca ovvero di masse, patrimoni, strumenti finanziari di qualunque tipo ovvero liquidità e/o qualunque altro valore alla stessa clientela facenti capo” né a “favorire in alcun modo l'assunzione,
l'ingaggio o comunque l'acquisizione di dipendenti o collaboratori della nostra Banca da parte di azienda concorrente”, nei limiti dell'area geografica della Sicilia (ovvero della diversa regione della sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto lavorativo o della regione, anche diversa da quella precedente, dove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno, o, ancora, nelle province fuori regione rientranti nell'area di 250 km dalla sede di lavoro) e l'obbligo, per tutto il periodo di durata del patto, di fornire alla società ricorrente “informazioni complete e documentate circa la Sua effettiva attività lavorativa ed ogni variazione successiva onde poter verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente patto”, il tutto dietro corresponsione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, di un corrispettivo annuale lordo pari a 6.500,00 euro a titolo di “indennità patto di non concorrenza”, con l'obbligo, in caso di inadempimento dell'obbligo di informativa, di corresponsione di una penale pari a 20.000,00 euro e, nel caso di inadempimento delle altre obbligazioni, di una penale pari a 96.813,00 euro – sia stato redatto nel rispetto della normativa richiamata e, pertanto, non vi sia ragione di dubitare della validità dello stesso.
Parimenti, non appare condivisibile l'eccezione di annullabilità del patto dedotta da parte ricorrente, atteso che la violenza morale, quando si concreta nella minaccia di far valere un diritto, è causa invalidante di un contratto (o di un atto unilaterale, quali le dimissioni di un lavoratore dipendente) allorché il suo autore intenda perseguire, non già il risultato ottenibile con l'esercizio del diritto, ma vantaggi ingiusti, esorbitanti ed iniqui (cfr. Cass. n. 20305/2015) rispetto al dovuto;
ne deriva che il diritto della banca di rimuovere dal ruolo di private banker (esercitando lo ius variandi ai sensi dell'art 2103 c.c.) il dipendente che rifiuti di sottoscrivere un patto di non concorrenza non risulta esorbitante né tantomeno iniquo rispetto all'oggetto del diritto di cui si è minacciato l'esercizio, stante l'esigenza della banca di tutelare il mantenimento del portafoglio clienti, bene primario dell'attività di intermediazione finanziaria.
Ciò detto, è documentato (e, ancor più, incontestato) che, in data 5.12.2023, il abbia Pt_1
comunicato alla Banca ricorrente di voler recedere dal rapporto di lavoro con decorrenza dal
6.12.2023 e che lo stesso, sin dal giorno successivo alla dichiarazione di recesso, abbia iniziato a collaborare con svolgendo le stesse mansioni di private banker Controparte_2
nella zona di Palermo, con conseguente violazione del patto di non concorrenza sotto il profilo oggettivo, territoriale e temporale.
Alla luce di tali considerazioni, va osservato che se da un lato è venuto meno l'interesse alla domanda di inibitoria formulata dalla parte resistente, essendo il patto di non concorrenza giunto a naturale scadenza in data 6.12.2024, dall'altro la violazione del patto di non concorrenza e dell'obbligo di informazione in esame giustificano l'accoglimento delle altre domande riconvenzionali spiegate dalla Banca nei limiti del pagamento della penale, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle rispettive clausole penali previste nel patto e quantificate – quanto alla violazione dell'obbligo di non concorrenza – nell'importo di 96.813,00 euro e – quanto alla violazione dell'obbligo di informazione – nella somma di 20.000,00 euro, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo (trattandosi di debito di valuta e non di valore: cfr.,
Cass., SU, 4126/1995).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, rigettato, mentre vanno accolte le domande riconvenzionali formulate da parte resistente.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e alle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate in materia, le spese di lite della fase cautelare e della fase di merito vanno compensate per metà, mentre per il resto seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
in accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate da parte resistente, condanna
[...]
a corrispondere, in favore della la complessiva Pt_1 Controparte_1
somma di 116.813,00 euro a titolo di penali previste dal patto di non concorrenza del 13.06.2019, oltre interessi legali come per legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali della fase cautelare e della fase di merito che si liquidano in complessivi 4.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
compensa la restante parte delle spese.
Così deciso in Agrigento, il 16 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo