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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11836 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola NA, all'udienza del 19 novembre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 41577 R.G. 2024 VERTENTE TRA
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
IA AN e GU ZA che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente – E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
- convenuto – MOTIVAZIONE (fatto e diritto) Con ricorso depositato in data 14.11.2024, successivamente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva, previo accertamento della sussistenza dello svolgimento di mansioni superiore e di lavoro supplementare e straordinario per tutto il periodo lavorato alle dipendenze di parte convenuta, la condanna al pagamento della somma di euro 10.208,30, a titolo di differenze retributive, compenso per lavoro straordinario e supplementare e trattamento di fine rapporto. Nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo la parte convenuta non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Previa escussione dei testi richiesti dalle parti ed ammessi dal Giudice, all'odierna udienza parte convenuta non si presentava a rendere interrogatorio formale e il ricorrente concludeva come da verbale e la causa veniva decisa mediante lettura della presente motivazione e del dispositivo che segue. La pretesa di parte ricorrente appare fondata e come tale va accolta, nei termini che seguono. Parte ricorrente infatti, ha dedotto, quale fatto costitutivo dei diritti azionati con il presente ricorso giudiziale, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle indicate nel contratto di lavoro e lo svolgimento di un orario di lavoro a tempo pieno con pagina 1 di 2 continuative prestazioni di lavoro straordinario, in netto contrasto con il regime di orario part time indicato nel contratto di lavoro, ha pienamente dimostrato detto assunto. Dal conforme contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi all'odierna udienza , è infatti emersa la sussistenza di un orario di lavoro dal lunedì al sabato di dieci ore ogni giorno, per un tortale di 60 ore settimanali, oltre allo svolgimento non delle mansioni di addetto alle pulizie ma di giardiniere competente all'uso di mezzi aziendali e di tutta la strumentazione necessarie per tagliare le siepi per potare gli alberi, di cui al secondo livello della contrattazione di settore, e questo in riferimento a tutto il periodo di sussistenza del rapporto lavorativo. L'avvenuto raggiungimento di una piena prova in ordine ai fatti costituivi della pretesa azionata in giudizio, impone l'accoglimento del ricorso con le statuizioni id cui in dispositivo, atteso che i conteggi, del tutto incontestati appaiono congruamente e correttamente elaborati. Le spese di lite, liquidate e distratte come nel dispositivo che segue, sono regolate dal principio id soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 10.208,30 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 4570,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Roma, 19.11.2025
Il G.L.
P. NA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola NA, all'udienza del 19 novembre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 41577 R.G. 2024 VERTENTE TRA
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
IA AN e GU ZA che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente – E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
- convenuto – MOTIVAZIONE (fatto e diritto) Con ricorso depositato in data 14.11.2024, successivamente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva, previo accertamento della sussistenza dello svolgimento di mansioni superiore e di lavoro supplementare e straordinario per tutto il periodo lavorato alle dipendenze di parte convenuta, la condanna al pagamento della somma di euro 10.208,30, a titolo di differenze retributive, compenso per lavoro straordinario e supplementare e trattamento di fine rapporto. Nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo la parte convenuta non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Previa escussione dei testi richiesti dalle parti ed ammessi dal Giudice, all'odierna udienza parte convenuta non si presentava a rendere interrogatorio formale e il ricorrente concludeva come da verbale e la causa veniva decisa mediante lettura della presente motivazione e del dispositivo che segue. La pretesa di parte ricorrente appare fondata e come tale va accolta, nei termini che seguono. Parte ricorrente infatti, ha dedotto, quale fatto costitutivo dei diritti azionati con il presente ricorso giudiziale, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle indicate nel contratto di lavoro e lo svolgimento di un orario di lavoro a tempo pieno con pagina 1 di 2 continuative prestazioni di lavoro straordinario, in netto contrasto con il regime di orario part time indicato nel contratto di lavoro, ha pienamente dimostrato detto assunto. Dal conforme contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi all'odierna udienza , è infatti emersa la sussistenza di un orario di lavoro dal lunedì al sabato di dieci ore ogni giorno, per un tortale di 60 ore settimanali, oltre allo svolgimento non delle mansioni di addetto alle pulizie ma di giardiniere competente all'uso di mezzi aziendali e di tutta la strumentazione necessarie per tagliare le siepi per potare gli alberi, di cui al secondo livello della contrattazione di settore, e questo in riferimento a tutto il periodo di sussistenza del rapporto lavorativo. L'avvenuto raggiungimento di una piena prova in ordine ai fatti costituivi della pretesa azionata in giudizio, impone l'accoglimento del ricorso con le statuizioni id cui in dispositivo, atteso che i conteggi, del tutto incontestati appaiono congruamente e correttamente elaborati. Le spese di lite, liquidate e distratte come nel dispositivo che segue, sono regolate dal principio id soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 10.208,30 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 4570,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Roma, 19.11.2025
Il G.L.
P. NA
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