Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 7234/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Annamaria Raimondi (C.F.
), domiciliata come in atti;
C.F._1
- APPELLANTE – E
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
Controparte_2
(C.F. ) in persona del presidente p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
-APPELLATA CONTUMACE–
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Napoli Nord n. 7061/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 10.4.2025
1
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 7061/2024 dell'8.7.2024 emessa dal Giudice di pace di
Napoli Nord nel giudizio RG n. 9641/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
02820110059067891000, ruolo 6804, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche, della cui iscrizione a ruolo l'originario attore deduceva di aver avuto conoscenza soltanto dopo aver chiesto un estratto di ruolo presso il concessionario. adiva quindi il giudice di pace per ottenere l'accertamento dell'inesistenza della notifica CP_1
della cartella esattoriale nonché l'intervenuta prescrizione del credito da essa derivante.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato che la domanda andava dichiarata inammissibile e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 2022.
Nonostante siano stati destinatari di rituale notificazione, non si sono costituiti in giudizio CP_1
e la
[...] Controparte_3
All'udienza del 10.4.2025, fatte precisare le conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della decisione nei trenta giorni successivi.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e di in quanto, CP_1 Controparte_3
sebbene destinatari di rituale notificazione a mezzo pec, non si sono costituiti in giudizio.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del
2 presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. S.U. n. 6283/2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929/2014).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato, tenuto conto anche della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni unite sopra richiamata era intervenuta prima della pronuncia di primo grado, ma non valutata dal giudice di pace, e si liquidano sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum di cui alla cartella e in riferimento ai giudizi dinanzi al giudice di pace e a quelli dinanzi al tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- dichiara la contumacia di e di CP_1 Controparte_3
- accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 7061/2024 resa dal
Giudice di pace di Napoli Nord l'8.7.2024, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al giudice di prime cure;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_4
, liquidate in € 913,00 oltre spese generali, CPA e IVA per il giudizio di primo
[...] grado, ed € 1.701,00 oltre spese generali, CPA e IVA per il giudizio d'appello.
Aversa, 15/04/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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