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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.3083/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michele
Marzoli, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Piazza Danti n. 7;
ATTORE contro
, C.F. , nato in [...] il 20 Controparte_1 C.F._2
maggio 1983, e , C.F. , nata in [...] il 3 luglio Controparte_2 C.F._3
1982, entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall'Avv. Fabio Ottaviani e dall'Avv. Roberto Micanti in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Foligno, Piazza del Suffragio n. 4;
CONVENUTI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e perché accertato che “il terreno agricolo di metri quadrrati Controparte_1 Controparte_2
32,20, distinto al NCT del Comune di Perugia al foglio 331, particelle 609 intestato a
[...]
e è stato nel continuo pubblico ed indisturbato possesso e Controparte_1 Controparte_2 godimento di ”; venisse dichiarata ai sensi dell'art. 1158 cc l'intervenuta Parte_1
usucapione del bene sopra meglio identificato catastalmente con tutte le conseguenze di legge.
L'attore a sostegno delle proprie ragioni deduceva che con atto ai rogiti Notaio Dott. Persona_1
del 9 gennaio 1979, Repertorio n. 89239, Raccolta n. 6901, i coniugi e Per_2 Persona_3 Pt_2
avevano acquistato dal Sovrano Militare Ordine di Malta S.M.O.M. con sede in Roma Via
[...]
Condotti 68, nella persona del rappresentante dott. , un appezzamento di terreno Persona_4
agricolo sito in Perugia, località Mugnano, identificato al Catasto Rustico di detto Comune al foglio 331, particelle 119 (già 86/b) e 120 (già 91/b) “a confine con residua proprietà, compratore, strada
Mugnano – Fontignano, salvo altri”. Riferiva che in data 14 agosto 2005 è deceduta Per_5 Pt_2
e la sua quota pari a 3/6 dell'intero è stata trasmessa al coniuge , al figlio
[...] Persona_3
e alla figlia . Controparte_3 Controparte_4
Riferiva che successivamente con atto a rogito del Notaio Dott. del 23 Persona_6 Persona_7 febbraio 2012, Repertorio 185021, raccolta 12908, , riservandosi l'usufrutto generale Persona_3 vitalizio, ha ceduto i diritti pari a 4/6 dell'intero in nuda proprietà al figlio e con Controparte_3 atto ai rogiti del Notaio dott. dell'11 luglio 2013, Repertorio 187945, Persona_8 raccolta 14071, ha ceduto i diritti di 1/6 dell'intero in piena proprietà al fratello Controparte_4
. Controparte_3
Riferiva che in adiacenza rispetto ai terreni di proprietà dell'attore si trova una rata di terreno, della grandezza complessiva di metri quadrati 97, distinta al NCT del Comune di Perugia, al foglio n. 331, particelle 147, 609, 610 e 614, che l'attore insieme al proprio padre avevano subito dopo l'acquisto perimetrato con picchetti e colonnine di cemento, sostituite poi con colonnine di ferro, che utilizzavano per attività agricole quali la coltivazione di legumi, di ortaggi e delle viti.
L'attore deduce che per oltre 43 anni e prima di lui i propri genitori hanno posseduto il terreno in maniera pacifica, pubblica ed hanno goduto appieno di detto terreno provvedendo, a proprie cure e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al buon decoro dello stesso.
L'attore riferiva che nel 2022 a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile da parte del proprietario del fondo confinante ha appreso che la rata di terreno suddetta era formalmente intestata per metri quadrati 31,40 (particella 331, foglio 147, Catasto Terreni del Comune di Perugia) a
[...]
e ; per metri quadrati 33,40 (particelle 610 e 614, foglio 331, Catasto CP_5 Controparte_6
Terreni del Comune di Perugia) a e per metri quadrati 32,30 (particella 609, foglio Controparte_7
331, Catasto Terreni del Comune di Perugia) ai convenuti.
Riferiva di avere intrapreso dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense presso la CP_8
di Perugia la procedura di mediazione nei confronti di ,
[...] Controparte_7 Controparte_5
e al termine della quale gli era stato riconosciuto il possesso ventennale Controparte_9
continuato, pacifico e pubblico sui terreni solo formalmente intestati a e ai coniugi Controparte_7
, oltre a riferire che avevano raggiunto un accordo poi autenticato nelle firme dal notaio Dott. CP_5
. Persona_9
L'attore ha riferito di avere instaurato sempre dinanzi l'Organismo di Mediazione Forense presso la di Perugia la procedura di mediazione nei confronti dei convenuti che dava esito Controparte_8
negativo.
Da qui la richiesta innanzi l'intestato Tribunale. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano i convenuti i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea.
A sostegno delle loro ragioni deducevano che il vigneto dell'attore si colloca al confine con le corti di tre abitazioni, tra loro confinanti e che, sebbene il loro terreno consista, attualmente, in una corte esterna, adibita a giardino ed a orto, fino al 2014 i precedenti proprietari vi avevano impiantato alcuni filari di vigna, in direzione perpendicolare rispetto a quella dell'attore. Rilevano che di tale installazione oggi resta solo un palo - cd. -, che allora costituiva il primo elemento di uno dei Pt_3
filari.
Riferiscono che la modesta rata di terreno oggetto del presente giudizio era la striscia di terreno posta al termine del vigneto, una volta installato sul terreno, che oggi è di proprietà dei convenuti.
Riferiscono che tale circostanza è coerente con le modalità di lavorazione della vigna, atteso che, se il confine della proprietà dei convenuti fosse coinciso con il cd. capotesta del vigneto, i loro danti causa non avrebbero nemmeno potuto coltivarlo.
Riferiscono che contrariamente a quanto sostenuto dall'attore il termine in cemento indicato come confine tra la propria proprietà e quella dei convenuti, è stato posto per distinguere il confine tra la proprietà degli attori e quella dei signori . CP_5
I convenuti riferiscono poi che loro ed i loro danti causa hanno consentito all'attore di transitare sulla piccola rata di terreno soltanto per mera tolleranza e per ragioni di buon vicinato e di cortesia. Transito che a loro dire non può essere qualificato come possesso pubblico e pacifico di un bene immobile che la norma richiede come requisito per l'acquisto a titolo originario, ma solo come atto di tolleranza.
Sostengono che la domanda deve essere rigettata essendo sfornita di qualsiasi elemento di prova.
Con provvedimento del 25 agosto 2024 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e veniva differita la prima udienza, oltre ad essere concessi i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
Alla prima udienza del 29 maggio 2024 il procedimento veniva trattenuto in riserva sulle richieste istruttoria.
Con provvedimento del 25 giugno venivano ammesse le prove richieste dalle parti e la causa veniva rinviata al 16 ottobre 2024 per l'escussione dei testi.
Esperita tutta l'attività istruttoria venivano concessi i termini di cui all'art. 189 cpc e la causa era rinviata all'udienza del 22 gennaio 2025 per la discussione. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere revocata la contumacia dei convenuti che con comparsa depositata il 2 novembre 2023 si sono costituiti in giudizio. Sulla domanda di usucapione va innanzitutto osservato, prima di passare all'esame concreto, che, poiché l'usucapione si concreta nel possesso per un determinato periodo di tempo, devesi accertare preliminarmente se possa ritenersi esercitato coscientemente un possesso nel senso previsto dall'art. 1140 C.C., cioè come potere manifestatesi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Perché si abbia possesso "ad usucapionem", d'altra parte, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere di signoria sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare in un "ius in re aliena".
All'uopo non occorre certamente l'esplicazione di continui atti di godimento, essendo necessario che quella signoria sulla "res" permanga per tutto il tempo necessario per usucapire, senza interruzione relativamente al "corpus e all'animus", nel senso che il possessore deve in ogni momento poter esplicare quegli atti di signoria che non devono essere riconducibili, peraltro a mera tolleranza.
Con il decorso del tempo prescritto per il possesso “ad usucapionem” deve concorrere “l'animus res sibi abendi”, senza di che il possesso non può mai portare a questa forma d' acquisto della proprietà.
Il possesso, quindi, deve essere accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, a cui corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Il possesso è presunto salvo che non si provi che chi esercita il potere di fatto ha cominciato ad esercitarlo come detenzione;
in tal caso quest'ultimo non acquista il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
In tale contesto è altresì d'uopo evidenziare che è onere di chi chiede l'accertamento della intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve provare, come sopra detto, non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (tra le altre Cass. Civ.n. 32238/2021).
Ebbene, nella fattispecie sussistono tutti i requisiti predetti.
Il teste ha riferito di avere lavorato il terreno dei propri zii ( che hanno Testimone_1 Per_10
lo hanno poi venduto ai convenuti) prima del 1979. Ha precisato che il terreno lo lavorava personalmente in quanto i propri zii avevano comprato il trattore ma non lo sapevano utilizzare. Ha aggiunto che gli zii gli dicevano di non andare in un pezzettino di terreno perché non era di loro proprietà.
Mentre il teste ha riferito che il confine è stato identificato dai picchetti e dai termini Testimone_2
in cemento apposti prima del 1979 rilevando che li aveva fatti suo padre quando vennero sistemati i confini negli anni 1980/1981. Il teste ha anche precisato che le colonnine di cemento non sorreggono la vigna, ma erano state messe come confini, affermando che c'erano dei filari di vigna, ma si trovavano alla distanza di circa un metro e mezzo dalle colonne di cemento.
Circostanza questa che conferma che il passone di cui hanno detto i convenuti è più interno al confine del terreno oggetto di usucapione e che quindi non coincide con il termine in cemento che divide le proprietà. Per tale motivo la distanza esistente tra il capotesta della vigna e le colonnine di cemento lascia un margine di terreno che non esclude la coltivazione del vigneto che era dei in quanto Per_10
vi è lo spazio sufficiente per i mezzi agricoli per arare senza invadere il terreno altrui che è poi quello posseduto dall'attore e prima di lui dal proprio padre.
D'altra parte, dall'esame della documentazione in atti si evince che il passone del vecchio vigneto dei e ora dei convenuti presenta i fori del palo dove venivano ancorati i fili in direzione Per_10 perpendicolare al terreno dell'attore, mentre i passoni degli altri confinanti presentano i fori del palo in direzione parallela al fondo dell'attore, escludendo in questo modo che appartenessero ad un unico vigneto. Emerge inconfutabilmente che i passoni di proprietà e quelli di proprietà dei convenuti CP_5
non si trovano in linea tra di loro e quindi non appartengono ad un unico proprietario.
Alla stregua delle considerazioni svolte deve essere dichiarato che il terreno agricolo di metri quadrati 32,20 distinto al NCT del Comune di Perugia al Foglio 331, particella 609, intestato ai convenuti è di esclusiva proprietà della ricorrente per avvenuta prescrizione Parte_1
acquisitiva, avendo lo stesso e prima di lui il proprio padre per oltre 40 anni esercitato il possesso pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente.
Per l'effetto, ordina ai competenti Uffici di eseguire le necessarie volture ed annotazioni.
Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 147/2022, entro il valore di € 1.100,00, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Perugia definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta da lo dichiara proprietario esclusivo, per maturata usucapione, del terreno agricolo Parte_1
di metri quadtrati 32,20 distinto al NCT del Comune di Perugia al Foglio 331, particella 609;
- per l'effetto dichiara consolidato in capo a il diritto di piena ed esclusiva del Parte_1
terreno agricolo distinto al NCT del Comune di Perugia al Foglio 331, particella 609; - condanna i convenuti e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 662,00 per Parte_1
compenso professionale, oltre rimborso forfetario, cap ed iva come per legge sulle voci soggette;
- ordina, conseguentemente, ai competenti Uffici di eseguire le necessarie trascrizioni, volture ed annotazioni.
Così deciso in Perugia il 31 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.3083/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michele
Marzoli, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Piazza Danti n. 7;
ATTORE contro
, C.F. , nato in [...] il 20 Controparte_1 C.F._2
maggio 1983, e , C.F. , nata in [...] il 3 luglio Controparte_2 C.F._3
1982, entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall'Avv. Fabio Ottaviani e dall'Avv. Roberto Micanti in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Foligno, Piazza del Suffragio n. 4;
CONVENUTI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e perché accertato che “il terreno agricolo di metri quadrrati Controparte_1 Controparte_2
32,20, distinto al NCT del Comune di Perugia al foglio 331, particelle 609 intestato a
[...]
e è stato nel continuo pubblico ed indisturbato possesso e Controparte_1 Controparte_2 godimento di ”; venisse dichiarata ai sensi dell'art. 1158 cc l'intervenuta Parte_1
usucapione del bene sopra meglio identificato catastalmente con tutte le conseguenze di legge.
L'attore a sostegno delle proprie ragioni deduceva che con atto ai rogiti Notaio Dott. Persona_1
del 9 gennaio 1979, Repertorio n. 89239, Raccolta n. 6901, i coniugi e Per_2 Persona_3 Pt_2
avevano acquistato dal Sovrano Militare Ordine di Malta S.M.O.M. con sede in Roma Via
[...]
Condotti 68, nella persona del rappresentante dott. , un appezzamento di terreno Persona_4
agricolo sito in Perugia, località Mugnano, identificato al Catasto Rustico di detto Comune al foglio 331, particelle 119 (già 86/b) e 120 (già 91/b) “a confine con residua proprietà, compratore, strada
Mugnano – Fontignano, salvo altri”. Riferiva che in data 14 agosto 2005 è deceduta Per_5 Pt_2
e la sua quota pari a 3/6 dell'intero è stata trasmessa al coniuge , al figlio
[...] Persona_3
e alla figlia . Controparte_3 Controparte_4
Riferiva che successivamente con atto a rogito del Notaio Dott. del 23 Persona_6 Persona_7 febbraio 2012, Repertorio 185021, raccolta 12908, , riservandosi l'usufrutto generale Persona_3 vitalizio, ha ceduto i diritti pari a 4/6 dell'intero in nuda proprietà al figlio e con Controparte_3 atto ai rogiti del Notaio dott. dell'11 luglio 2013, Repertorio 187945, Persona_8 raccolta 14071, ha ceduto i diritti di 1/6 dell'intero in piena proprietà al fratello Controparte_4
. Controparte_3
Riferiva che in adiacenza rispetto ai terreni di proprietà dell'attore si trova una rata di terreno, della grandezza complessiva di metri quadrati 97, distinta al NCT del Comune di Perugia, al foglio n. 331, particelle 147, 609, 610 e 614, che l'attore insieme al proprio padre avevano subito dopo l'acquisto perimetrato con picchetti e colonnine di cemento, sostituite poi con colonnine di ferro, che utilizzavano per attività agricole quali la coltivazione di legumi, di ortaggi e delle viti.
L'attore deduce che per oltre 43 anni e prima di lui i propri genitori hanno posseduto il terreno in maniera pacifica, pubblica ed hanno goduto appieno di detto terreno provvedendo, a proprie cure e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al buon decoro dello stesso.
L'attore riferiva che nel 2022 a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile da parte del proprietario del fondo confinante ha appreso che la rata di terreno suddetta era formalmente intestata per metri quadrati 31,40 (particella 331, foglio 147, Catasto Terreni del Comune di Perugia) a
[...]
e ; per metri quadrati 33,40 (particelle 610 e 614, foglio 331, Catasto CP_5 Controparte_6
Terreni del Comune di Perugia) a e per metri quadrati 32,30 (particella 609, foglio Controparte_7
331, Catasto Terreni del Comune di Perugia) ai convenuti.
Riferiva di avere intrapreso dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense presso la CP_8
di Perugia la procedura di mediazione nei confronti di ,
[...] Controparte_7 Controparte_5
e al termine della quale gli era stato riconosciuto il possesso ventennale Controparte_9
continuato, pacifico e pubblico sui terreni solo formalmente intestati a e ai coniugi Controparte_7
, oltre a riferire che avevano raggiunto un accordo poi autenticato nelle firme dal notaio Dott. CP_5
. Persona_9
L'attore ha riferito di avere instaurato sempre dinanzi l'Organismo di Mediazione Forense presso la di Perugia la procedura di mediazione nei confronti dei convenuti che dava esito Controparte_8
negativo.
Da qui la richiesta innanzi l'intestato Tribunale. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano i convenuti i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea.
A sostegno delle loro ragioni deducevano che il vigneto dell'attore si colloca al confine con le corti di tre abitazioni, tra loro confinanti e che, sebbene il loro terreno consista, attualmente, in una corte esterna, adibita a giardino ed a orto, fino al 2014 i precedenti proprietari vi avevano impiantato alcuni filari di vigna, in direzione perpendicolare rispetto a quella dell'attore. Rilevano che di tale installazione oggi resta solo un palo - cd. -, che allora costituiva il primo elemento di uno dei Pt_3
filari.
Riferiscono che la modesta rata di terreno oggetto del presente giudizio era la striscia di terreno posta al termine del vigneto, una volta installato sul terreno, che oggi è di proprietà dei convenuti.
Riferiscono che tale circostanza è coerente con le modalità di lavorazione della vigna, atteso che, se il confine della proprietà dei convenuti fosse coinciso con il cd. capotesta del vigneto, i loro danti causa non avrebbero nemmeno potuto coltivarlo.
Riferiscono che contrariamente a quanto sostenuto dall'attore il termine in cemento indicato come confine tra la propria proprietà e quella dei convenuti, è stato posto per distinguere il confine tra la proprietà degli attori e quella dei signori . CP_5
I convenuti riferiscono poi che loro ed i loro danti causa hanno consentito all'attore di transitare sulla piccola rata di terreno soltanto per mera tolleranza e per ragioni di buon vicinato e di cortesia. Transito che a loro dire non può essere qualificato come possesso pubblico e pacifico di un bene immobile che la norma richiede come requisito per l'acquisto a titolo originario, ma solo come atto di tolleranza.
Sostengono che la domanda deve essere rigettata essendo sfornita di qualsiasi elemento di prova.
Con provvedimento del 25 agosto 2024 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e veniva differita la prima udienza, oltre ad essere concessi i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
Alla prima udienza del 29 maggio 2024 il procedimento veniva trattenuto in riserva sulle richieste istruttoria.
Con provvedimento del 25 giugno venivano ammesse le prove richieste dalle parti e la causa veniva rinviata al 16 ottobre 2024 per l'escussione dei testi.
Esperita tutta l'attività istruttoria venivano concessi i termini di cui all'art. 189 cpc e la causa era rinviata all'udienza del 22 gennaio 2025 per la discussione. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere revocata la contumacia dei convenuti che con comparsa depositata il 2 novembre 2023 si sono costituiti in giudizio. Sulla domanda di usucapione va innanzitutto osservato, prima di passare all'esame concreto, che, poiché l'usucapione si concreta nel possesso per un determinato periodo di tempo, devesi accertare preliminarmente se possa ritenersi esercitato coscientemente un possesso nel senso previsto dall'art. 1140 C.C., cioè come potere manifestatesi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Perché si abbia possesso "ad usucapionem", d'altra parte, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere di signoria sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare in un "ius in re aliena".
All'uopo non occorre certamente l'esplicazione di continui atti di godimento, essendo necessario che quella signoria sulla "res" permanga per tutto il tempo necessario per usucapire, senza interruzione relativamente al "corpus e all'animus", nel senso che il possessore deve in ogni momento poter esplicare quegli atti di signoria che non devono essere riconducibili, peraltro a mera tolleranza.
Con il decorso del tempo prescritto per il possesso “ad usucapionem” deve concorrere “l'animus res sibi abendi”, senza di che il possesso non può mai portare a questa forma d' acquisto della proprietà.
Il possesso, quindi, deve essere accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, a cui corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Il possesso è presunto salvo che non si provi che chi esercita il potere di fatto ha cominciato ad esercitarlo come detenzione;
in tal caso quest'ultimo non acquista il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
In tale contesto è altresì d'uopo evidenziare che è onere di chi chiede l'accertamento della intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve provare, come sopra detto, non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (tra le altre Cass. Civ.n. 32238/2021).
Ebbene, nella fattispecie sussistono tutti i requisiti predetti.
Il teste ha riferito di avere lavorato il terreno dei propri zii ( che hanno Testimone_1 Per_10
lo hanno poi venduto ai convenuti) prima del 1979. Ha precisato che il terreno lo lavorava personalmente in quanto i propri zii avevano comprato il trattore ma non lo sapevano utilizzare. Ha aggiunto che gli zii gli dicevano di non andare in un pezzettino di terreno perché non era di loro proprietà.
Mentre il teste ha riferito che il confine è stato identificato dai picchetti e dai termini Testimone_2
in cemento apposti prima del 1979 rilevando che li aveva fatti suo padre quando vennero sistemati i confini negli anni 1980/1981. Il teste ha anche precisato che le colonnine di cemento non sorreggono la vigna, ma erano state messe come confini, affermando che c'erano dei filari di vigna, ma si trovavano alla distanza di circa un metro e mezzo dalle colonne di cemento.
Circostanza questa che conferma che il passone di cui hanno detto i convenuti è più interno al confine del terreno oggetto di usucapione e che quindi non coincide con il termine in cemento che divide le proprietà. Per tale motivo la distanza esistente tra il capotesta della vigna e le colonnine di cemento lascia un margine di terreno che non esclude la coltivazione del vigneto che era dei in quanto Per_10
vi è lo spazio sufficiente per i mezzi agricoli per arare senza invadere il terreno altrui che è poi quello posseduto dall'attore e prima di lui dal proprio padre.
D'altra parte, dall'esame della documentazione in atti si evince che il passone del vecchio vigneto dei e ora dei convenuti presenta i fori del palo dove venivano ancorati i fili in direzione Per_10 perpendicolare al terreno dell'attore, mentre i passoni degli altri confinanti presentano i fori del palo in direzione parallela al fondo dell'attore, escludendo in questo modo che appartenessero ad un unico vigneto. Emerge inconfutabilmente che i passoni di proprietà e quelli di proprietà dei convenuti CP_5
non si trovano in linea tra di loro e quindi non appartengono ad un unico proprietario.
Alla stregua delle considerazioni svolte deve essere dichiarato che il terreno agricolo di metri quadrati 32,20 distinto al NCT del Comune di Perugia al Foglio 331, particella 609, intestato ai convenuti è di esclusiva proprietà della ricorrente per avvenuta prescrizione Parte_1
acquisitiva, avendo lo stesso e prima di lui il proprio padre per oltre 40 anni esercitato il possesso pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente.
Per l'effetto, ordina ai competenti Uffici di eseguire le necessarie volture ed annotazioni.
Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal D.M. 147/2022, entro il valore di € 1.100,00, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Perugia definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta da lo dichiara proprietario esclusivo, per maturata usucapione, del terreno agricolo Parte_1
di metri quadtrati 32,20 distinto al NCT del Comune di Perugia al Foglio 331, particella 609;
- per l'effetto dichiara consolidato in capo a il diritto di piena ed esclusiva del Parte_1
terreno agricolo distinto al NCT del Comune di Perugia al Foglio 331, particella 609; - condanna i convenuti e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 662,00 per Parte_1
compenso professionale, oltre rimborso forfetario, cap ed iva come per legge sulle voci soggette;
- ordina, conseguentemente, ai competenti Uffici di eseguire le necessarie trascrizioni, volture ed annotazioni.
Così deciso in Perugia il 31 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)