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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/08/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3651 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. RAGONE Parte_1
FRANCESCO ( ; ( ) C.F._1 Controparte_1 C.F._2
P.ZZA LORETO 22/A 87100 COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. AVERSA ANGELA;
Controparte_2
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 8/11/2021,
ha convenuto in giudizio . Pt_2 Controparte_2
Parte ricorrente in opposizione ha dedotto che, con sentenza n. 1787/2020, sarebbe stata condannata dal Tribunale di Castrovillari a pagare al resistente opposto l'importo di € 3.564,45.
Notificato atto di precetto in data 15/4/2021, il resistente ha poi notificato pignoramento presso terzi in data 7/5/2021 (come risulta dalla documentazione in atti).
Proposta opposizione all'esecuzione, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione con provvedimento del 20/10/2021, assegnando termine per l'introduzione del presente giudizio di merito, nel quale ha Pt_2 chiesto l'accertamento dell'insussistenza del diritto di parte resistente opposta a procedere all'esecuzione, in quanto l'importo dovuto sarebbe stato regolarmente liquidato, con valuta 23/10/2017, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha contestando l'avvenuto pagamento e l'idoneità della documentazione prodotta a fornirne prova, ha dedotto la preclusione di fatti estintivi anteriori al titolo giudiziale e la tardività dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 617 codice di rito.
Ha, dunque, chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
§§§§
Preliminarmente, si dà atto che il credito per l'adempimento del quale è stata avviata l'esecuzione di cui è causa è sancito dal titolo esecutivo giudiziale dato dalla sentenza n. 1787/2020 del Tribunale di Castrovillari.
Ciò posto, le ragioni di , dedotte a fondamento della presente opposizione, Pt_2 sono relative alla circostanza per cui il credito, portato da questo titolo, sarebbe estinto, a seguito di pagamento avvenuto in data 23 ottobre 2017; in ordine alla corresponsione l' ha prodotto la stampa di una schermata da cui Pt_1 risulterebbe l'avvenuta liquidazione delle somme di cui alla sentenza n. 423/17
(senza indicazione dell'Ufficio giudiziario di emissione).
Ebbene, a prescindere dalle valutazioni conducibili sul valore probatorio del documento prodotto e dal riferimento in esso contenuto a sentenza diversa da quella azionata, risulta preliminare e assorbente la circostanza per cui il preteso fatto estintivo del credito dedotto da (recante data 23/10/2017) sarebbe Pt_2 eventualmente anteriore alla formazione del titolo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione di cui è causa.
Al riguardo, si richiama il principio consolidato in base al quale, per contestare l'esistenza del credito cristallizzato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo stesso.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, infatti, non può occuparsi di censure, sia relative al merito che al rispetto delle regole processuali, attinenti al titolo di formazione giudiziale, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo.
Si veda, ad esempio, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cfr. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006).
Particolarmente eloquente sul punto è, poi, la pronuncia della Cassazione (Sez.
3, Sentenza n. 24752 del 07/10/2008), secondo cui: “Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo”.
Rilevato, quindi, che la pretesa estinzione del credito risale ad epoca antecedente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione, la presente opposizione va dichiarata inammissibile (cfr. Cass. civ., Sez. I, 5 settembre 2008 n. 22402, secondo cui: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello”).
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., pertanto va condannato a rimborsare all'Avv. ANGELA AVERSA, Pt_2 che ha dichiarato di averle anticipate con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c., le spese di lite liquidate in € 886,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa ANNA CAPUTO, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile la proposta opposizione;
- condanna a rimborsare all'Avv. ANGELA AVERSA, procuratore Pt_2 antistatario, le spese di lite liquidate in € 886,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
-
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 19/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. RAGONE Parte_1
FRANCESCO ( ; ( ) C.F._1 Controparte_1 C.F._2
P.ZZA LORETO 22/A 87100 COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. AVERSA ANGELA;
Controparte_2
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 8/11/2021,
ha convenuto in giudizio . Pt_2 Controparte_2
Parte ricorrente in opposizione ha dedotto che, con sentenza n. 1787/2020, sarebbe stata condannata dal Tribunale di Castrovillari a pagare al resistente opposto l'importo di € 3.564,45.
Notificato atto di precetto in data 15/4/2021, il resistente ha poi notificato pignoramento presso terzi in data 7/5/2021 (come risulta dalla documentazione in atti).
Proposta opposizione all'esecuzione, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione con provvedimento del 20/10/2021, assegnando termine per l'introduzione del presente giudizio di merito, nel quale ha Pt_2 chiesto l'accertamento dell'insussistenza del diritto di parte resistente opposta a procedere all'esecuzione, in quanto l'importo dovuto sarebbe stato regolarmente liquidato, con valuta 23/10/2017, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha contestando l'avvenuto pagamento e l'idoneità della documentazione prodotta a fornirne prova, ha dedotto la preclusione di fatti estintivi anteriori al titolo giudiziale e la tardività dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 617 codice di rito.
Ha, dunque, chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
§§§§
Preliminarmente, si dà atto che il credito per l'adempimento del quale è stata avviata l'esecuzione di cui è causa è sancito dal titolo esecutivo giudiziale dato dalla sentenza n. 1787/2020 del Tribunale di Castrovillari.
Ciò posto, le ragioni di , dedotte a fondamento della presente opposizione, Pt_2 sono relative alla circostanza per cui il credito, portato da questo titolo, sarebbe estinto, a seguito di pagamento avvenuto in data 23 ottobre 2017; in ordine alla corresponsione l' ha prodotto la stampa di una schermata da cui Pt_1 risulterebbe l'avvenuta liquidazione delle somme di cui alla sentenza n. 423/17
(senza indicazione dell'Ufficio giudiziario di emissione).
Ebbene, a prescindere dalle valutazioni conducibili sul valore probatorio del documento prodotto e dal riferimento in esso contenuto a sentenza diversa da quella azionata, risulta preliminare e assorbente la circostanza per cui il preteso fatto estintivo del credito dedotto da (recante data 23/10/2017) sarebbe Pt_2 eventualmente anteriore alla formazione del titolo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione di cui è causa.
Al riguardo, si richiama il principio consolidato in base al quale, per contestare l'esistenza del credito cristallizzato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo stesso.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, infatti, non può occuparsi di censure, sia relative al merito che al rispetto delle regole processuali, attinenti al titolo di formazione giudiziale, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo.
Si veda, ad esempio, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cfr. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006).
Particolarmente eloquente sul punto è, poi, la pronuncia della Cassazione (Sez.
3, Sentenza n. 24752 del 07/10/2008), secondo cui: “Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo”.
Rilevato, quindi, che la pretesa estinzione del credito risale ad epoca antecedente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione, la presente opposizione va dichiarata inammissibile (cfr. Cass. civ., Sez. I, 5 settembre 2008 n. 22402, secondo cui: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello”).
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., pertanto va condannato a rimborsare all'Avv. ANGELA AVERSA, Pt_2 che ha dichiarato di averle anticipate con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c., le spese di lite liquidate in € 886,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa ANNA CAPUTO, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile la proposta opposizione;
- condanna a rimborsare all'Avv. ANGELA AVERSA, procuratore Pt_2 antistatario, le spese di lite liquidate in € 886,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
-
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 19/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO