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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
15782 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa AN RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15782 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. PERINI SIMONETTA
e nata il [...] a [...], residente a [...]V.se VR, Parte_2
Via Miramonti n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. RUSCITTO MARIA CRISTINA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
, nato a [...] l'[...] e , nata a [...]_2
Grezzana VR il 25.05.1956, celebrato con rito concordatario in Grezzana VR in data 15 maggio 1976, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grezzana VR Parte II Serie A n. 21 Anno 1976
(doc. 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grezzana di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI
1) La ex casa coniugale sita in Verona – Via Molini n. 24, viene definitivamente assegnata e rimane nella disponibilità esclusiva del sig. , proprietario esclusivo della stessa. Parte_1
2) La sig.ra ha rilasciato la casa coniugale ed ha reperito altro alloggio in Cerro Parte_2
V.se Via Miramonti n. 1, lett. A), ove è residente.
3) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, alla sig.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo
[...] complessivo di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da calcolarsi sempre sull'assegno base e corrispondendo le rivalutazioni maturate di anno in anno.
4) Darsi atto che, a titolo di regolamentazione dei rapporti economici, il sig. Parte_1 ha corrisposto alla signora la somma di € 10.000,00- (diecimila), come
[...] Parte_2 pattuito al punto 5) delle condizioni di separazione.
5) Darsi atto che il signor in data 07/02/2024 avanti la stazione Carabinieri di Parte_1
Grezzana, ha rimesso la querela sporta contro la sig.ra nell'ambito del procedimento Pt_2 rubricato presso la Procura della Repubblica di Verona al n. 5285/2022 P.M. dott.ssa Bisso.
6) Qualora il sig. decidesse di vendere la casa coniugale, di cui è proprietario esclusivo, lo Pt_1 stesso corrisponderà alla signora una quota pari al 30% del prezzo di vendita, previa Pt_2 sottrazione di tutte le spese necessarie per addivenire alla vendita, nonché di eventuali oneri, imposte e tasse che dovessero essere posti a carico del sig. si indicano, a mero titolo esemplificativo e Pt_1 non esaustivo: eventuali spese di mediazione, oneri, imposte, tasse o quant'altro dovesse essere posto a carico del sig. per la vendita, tutte le spese necessarie per la regolarizzazione urbanistica e/o Pt_1 catastale dell'immobile.
7) Viene pattuito sin d'ora che, in caso di vendita dell'immobile, dal prezzo di vendita verrà detratto quanto complessivamente sborsato dal sig. per la procedura di sanatoria Parte_1 ancora attualmente in corso.
8) In caso di vendita dell'immobile e a fronte della corresponsione della somma di cui ai punti 6) e
7), da considerarsi quale una tantum, le parti espressamente pattuiscono che il signor nulla Pt_1 più corrisponderà in favore della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento. Le parti sin Pt_2
d'ora esprimono il loro consenso a tale modifica della modalità di corresponsione del contributo di mantenimento, così come precisato nel presente punto e si impegnano altresì, reciprocamente, a semplice richiesta dell'uno e/o dell'altra, a formalizzare tale modifica congiunta.
9) In merito ad arredi e corredi della casa coniugale, darsi atto che la sig.ra ha già Pt_2 asportato quanto di suo interesse;
il sig. ha corrisposto a titolo di conguaglio la somma di € Pt_1
1.100,00-, come pattuito al punto 9) delle condizioni di separazione. 10) Quanto all'ulteriore mobilio ed oggetti che la sig.ra ha lasciato presso la casa Pt_2 coniugale, di cui al punto 9) delle condizioni di separazione, la sig.ra ha già asportato: 1 Pt_2 paiolo grande e 1 piccolo, 1 frigorifero taverna ed asporterà, a proprie cura e spese, entro il mese di novembre 2025: 1 ombrellone e 1 climatizzatore. Per i beni rimanenti, qui di seguito elencati:1 credenza con vetrina posizionata in taverna, 1 dispensa posizionata in soggiorno, 1 barbecue, 1 macchina macina pomodori, 1 comò (camera da letto), 1 cassapanca, le parti pattuiscono che rimangano in proprietà del sig. il quale corrisponderà a tale titolo alla sig.ra la Pt_1 Pt_2 somma di € 1.000,00, entro giorni quindici dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
11) L'autovettura Opel Mokka targata EW394TJ rimane al sig. già intestatario della stessa e Pt_1
l'autovettura Opel Mokka targata GG535GJ rimane alla sig.ra già intestataria della Pt_2 stessa.
12) Le presenti pattuizioni superano ogni precedente dichiarazione, pattuizione o accordo intercorso tra le parti;
con l'esecuzione di quanto precede i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere più alcuna pretesa l'uno nei confronti dell'altra, per le causali dedotte ed anche per quelle solo in ipotesi deducibili. In particolare la sig.ra espressamente rinuncia sin d'ora a qualsivoglia Pt_2 pretesa e/o azione nei confronti del sig. per il rimborso delle somme asseritamente dalla stessa Pt_1 corrisposte a qualsiasi titolo per la ristrutturazione e/o sistemazione della casa coniugale. Le parti concordemente ed espressamente annullano e dichiarano priva di efficacia la scrittura del 06 settembre 2021 (doc. 10).
13) Le parti dichiarano di aver regolato ogni aspetto patrimoniale ed economico che le riguarda e, quindi, che con l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente atto, nulla più hanno e avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione in dipendenza del loro rapporto coniugale e/o in dipendenza di qualsivoglia altro titolo e/o ragione.
14) Spese integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale.
15) Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2025, e Parte_1
– sul presupposto per cui in data 15 maggio 1976 avevano contratto Parte_2 matrimonio concordatario;
che dall'unione erano nate (02 luglio 1979) ed (8 Per_1 Per_2 settembre 1987); che in data 05/02/2024 era stata pubblicata la sentenza di separazione n. 307/2024 emessa a conclusioni congiunte, dal Tribunale di Verona– hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con previsione, tra le altre condizioni, di un assegno divorzile a favore della sig.ra Parte_2
Le parti hanno altresì indicato che “In caso di vendita dell'immobile e a fronte della corresponsione della somma di cui ai punti 6) e 7), da considerarsi quale una tantum, le parti espressamente pattuiscono che il signor nulla più corrisponderà in favore della sig.ra a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento. Le parti sin d'ora esprimono il loro consenso a tale modifica della modalità di corresponsione del contributo di mantenimento, così come precisato nel presente punto e si impegnano altresì, reciprocamente, a semplice richiesta dell'uno e/o dell'altra, a formalizzare tale modifica congiunta.”.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione sancita con sentenza pubblicata il
5/2/24 e ritualmente annotata nel registro di matrimonio).
Va, infine, ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum ossia in unica soluzione alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l. 898/70, come modificato dalla legge n.
55/2015, prevista dalle parti in caso di vendita dell'immobile di cui sopra.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...] nata il [...] a [...] e nato il Parte_1 Parte_2
25/05/1956 a GREZZANA (VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 21, parte II, serie A, anno 1976;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
AN RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa AN RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15782 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. PERINI SIMONETTA
e nata il [...] a [...], residente a [...]V.se VR, Parte_2
Via Miramonti n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. RUSCITTO MARIA CRISTINA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
, nato a [...] l'[...] e , nata a [...]_2
Grezzana VR il 25.05.1956, celebrato con rito concordatario in Grezzana VR in data 15 maggio 1976, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grezzana VR Parte II Serie A n. 21 Anno 1976
(doc. 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grezzana di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI
1) La ex casa coniugale sita in Verona – Via Molini n. 24, viene definitivamente assegnata e rimane nella disponibilità esclusiva del sig. , proprietario esclusivo della stessa. Parte_1
2) La sig.ra ha rilasciato la casa coniugale ed ha reperito altro alloggio in Cerro Parte_2
V.se Via Miramonti n. 1, lett. A), ove è residente.
3) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, alla sig.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo
[...] complessivo di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da calcolarsi sempre sull'assegno base e corrispondendo le rivalutazioni maturate di anno in anno.
4) Darsi atto che, a titolo di regolamentazione dei rapporti economici, il sig. Parte_1 ha corrisposto alla signora la somma di € 10.000,00- (diecimila), come
[...] Parte_2 pattuito al punto 5) delle condizioni di separazione.
5) Darsi atto che il signor in data 07/02/2024 avanti la stazione Carabinieri di Parte_1
Grezzana, ha rimesso la querela sporta contro la sig.ra nell'ambito del procedimento Pt_2 rubricato presso la Procura della Repubblica di Verona al n. 5285/2022 P.M. dott.ssa Bisso.
6) Qualora il sig. decidesse di vendere la casa coniugale, di cui è proprietario esclusivo, lo Pt_1 stesso corrisponderà alla signora una quota pari al 30% del prezzo di vendita, previa Pt_2 sottrazione di tutte le spese necessarie per addivenire alla vendita, nonché di eventuali oneri, imposte e tasse che dovessero essere posti a carico del sig. si indicano, a mero titolo esemplificativo e Pt_1 non esaustivo: eventuali spese di mediazione, oneri, imposte, tasse o quant'altro dovesse essere posto a carico del sig. per la vendita, tutte le spese necessarie per la regolarizzazione urbanistica e/o Pt_1 catastale dell'immobile.
7) Viene pattuito sin d'ora che, in caso di vendita dell'immobile, dal prezzo di vendita verrà detratto quanto complessivamente sborsato dal sig. per la procedura di sanatoria Parte_1 ancora attualmente in corso.
8) In caso di vendita dell'immobile e a fronte della corresponsione della somma di cui ai punti 6) e
7), da considerarsi quale una tantum, le parti espressamente pattuiscono che il signor nulla Pt_1 più corrisponderà in favore della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento. Le parti sin Pt_2
d'ora esprimono il loro consenso a tale modifica della modalità di corresponsione del contributo di mantenimento, così come precisato nel presente punto e si impegnano altresì, reciprocamente, a semplice richiesta dell'uno e/o dell'altra, a formalizzare tale modifica congiunta.
9) In merito ad arredi e corredi della casa coniugale, darsi atto che la sig.ra ha già Pt_2 asportato quanto di suo interesse;
il sig. ha corrisposto a titolo di conguaglio la somma di € Pt_1
1.100,00-, come pattuito al punto 9) delle condizioni di separazione. 10) Quanto all'ulteriore mobilio ed oggetti che la sig.ra ha lasciato presso la casa Pt_2 coniugale, di cui al punto 9) delle condizioni di separazione, la sig.ra ha già asportato: 1 Pt_2 paiolo grande e 1 piccolo, 1 frigorifero taverna ed asporterà, a proprie cura e spese, entro il mese di novembre 2025: 1 ombrellone e 1 climatizzatore. Per i beni rimanenti, qui di seguito elencati:1 credenza con vetrina posizionata in taverna, 1 dispensa posizionata in soggiorno, 1 barbecue, 1 macchina macina pomodori, 1 comò (camera da letto), 1 cassapanca, le parti pattuiscono che rimangano in proprietà del sig. il quale corrisponderà a tale titolo alla sig.ra la Pt_1 Pt_2 somma di € 1.000,00, entro giorni quindici dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
11) L'autovettura Opel Mokka targata EW394TJ rimane al sig. già intestatario della stessa e Pt_1
l'autovettura Opel Mokka targata GG535GJ rimane alla sig.ra già intestataria della Pt_2 stessa.
12) Le presenti pattuizioni superano ogni precedente dichiarazione, pattuizione o accordo intercorso tra le parti;
con l'esecuzione di quanto precede i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere più alcuna pretesa l'uno nei confronti dell'altra, per le causali dedotte ed anche per quelle solo in ipotesi deducibili. In particolare la sig.ra espressamente rinuncia sin d'ora a qualsivoglia Pt_2 pretesa e/o azione nei confronti del sig. per il rimborso delle somme asseritamente dalla stessa Pt_1 corrisposte a qualsiasi titolo per la ristrutturazione e/o sistemazione della casa coniugale. Le parti concordemente ed espressamente annullano e dichiarano priva di efficacia la scrittura del 06 settembre 2021 (doc. 10).
13) Le parti dichiarano di aver regolato ogni aspetto patrimoniale ed economico che le riguarda e, quindi, che con l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente atto, nulla più hanno e avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione in dipendenza del loro rapporto coniugale e/o in dipendenza di qualsivoglia altro titolo e/o ragione.
14) Spese integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale.
15) Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2025, e Parte_1
– sul presupposto per cui in data 15 maggio 1976 avevano contratto Parte_2 matrimonio concordatario;
che dall'unione erano nate (02 luglio 1979) ed (8 Per_1 Per_2 settembre 1987); che in data 05/02/2024 era stata pubblicata la sentenza di separazione n. 307/2024 emessa a conclusioni congiunte, dal Tribunale di Verona– hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con previsione, tra le altre condizioni, di un assegno divorzile a favore della sig.ra Parte_2
Le parti hanno altresì indicato che “In caso di vendita dell'immobile e a fronte della corresponsione della somma di cui ai punti 6) e 7), da considerarsi quale una tantum, le parti espressamente pattuiscono che il signor nulla più corrisponderà in favore della sig.ra a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento. Le parti sin d'ora esprimono il loro consenso a tale modifica della modalità di corresponsione del contributo di mantenimento, così come precisato nel presente punto e si impegnano altresì, reciprocamente, a semplice richiesta dell'uno e/o dell'altra, a formalizzare tale modifica congiunta.”.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione sancita con sentenza pubblicata il
5/2/24 e ritualmente annotata nel registro di matrimonio).
Va, infine, ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum ossia in unica soluzione alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l. 898/70, come modificato dalla legge n.
55/2015, prevista dalle parti in caso di vendita dell'immobile di cui sopra.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...] nata il [...] a [...] e nato il Parte_1 Parte_2
25/05/1956 a GREZZANA (VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 21, parte II, serie A, anno 1976;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
AN RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra