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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/03/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.) nella causa N. 2138/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), P.IVA_1 con i proc. dom. Avv.ti Fabrizio BIONDI e Stefano DIAFERIO, Via XX Settembre, n. 24, Milano
- parti attrici in opposizione - contro
(C.F.: e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 Parte_5
(C.F.: - P. IVA: ), P.IVA_3 P.IVA_4 con il proc. dom. Avv.to Filippo CARIMATI, Via Italia, n. 50, Monza
- parte convenuta opposta -
Alla volta della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. le difese delle parti hanno concluso come da fogli depositati a PCT.
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 15.3.2024, iscritto a ruolo il 22.3.2024, i signori Parte_1
e la società hanno convenuto in Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio e per essa la mandataria opponendo il Controparte_1 Parte_5 decreto ingiuntivo n. 408/2024, emesso dal Tribunale di Monza – nel procedimento monitorio rubricato al n. 8993/2023 R.G. – in data 28.1-5.2.2024 a favore di e Controparte_1 per essa per l'importo di € 117.603,33, oltre interessi e spese della procedura Parte_5 monitoria, relativo a credito vantato nei confronti di garantito Controparte_2 da fideiussione rilasciata dalle parti opponenti.
A sostegno dell'opposizione – in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della decisione – la difesa attorea ha invocato:
- il difetto di titolarità del credito vantato da e la carenza di legittimazione Controparte_1 di quest'ultima e della sua mandataria;
Parte_5
- la mancata iscrizione di e di all'albo degli intermediari Controparte_1 Parte_5 finanziari di cui all'art. 106 T.U.B.; - la nullità e l'inefficacia della procura speciale conferita l'1.12.2020 da Controparte_1
a ; Parte_5
- la nullità della fideiussione 14.3.2012 per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust), vizio invocato – in via principale – in termini di nullità integrale e – in subordine – in termini di nullità parziale ex art. 1419 c.c. con particolare riferimento alla clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- la decadenza di controparte per mancato rispetto del termine semestrale ex art. 1957 c.c.;
- l'erroneità e la parziale insussistenza del credito ingiunto.
Costituitasi in giudizio, parte opposta – avanzata richiesta d'esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto di quanto dedotto e argomentato da controparte, concludendo per la reiezione dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
vinte le spese di lite.
Convertito il procedimento da rito ordinario a rito semplificato di cognizione ex artt. 281 decies
e ss. c.p.c. (cfr. decreto 19.6.2024); attribuita esecutività ex art. 648 c.p.c. e fissata data per l'assunzione della causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (cfr. ordinanza 14.11.2024, da intendere qui trascritta e confermata); il 27.3.2025, la causa – e previo deposito di note conclusive autorizzate e su conclusioni rassegnate come in atti a PCT – è decisa ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
**************
Si premette che:
i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass.,
Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019);
ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa e delle eccezioni ivi fatte valere (vale a dire, convertito il rito da ordinario a semplificato di cognizione ex artt. 281 decies ss. c.p.c., con le note depositate per l'udienza cartolare del 12.9.2024, non avendo le difese avanzato richiesta di fissazione di termini per depositare le memorie ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c.), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive e probatorie sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3,
Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del
10.6.2020).
I motivi di opposizione fatti valere dalle parti odierne attrici sono infondati e vanno respinti.
Infatti, esaminati – con approccio schematico ed in via di sintesi – i profili di doglianza de quibus (nello stesso ordine di cui allo scritto introduttivo), si osserva ciò che segue. a) Difetto di titolarità del credito vantato da e la carenza di legittimazione Controparte_1 di quest'ultima e della sua mandataria . Parte_5
Al riguardo, per motivare il rigetto è sufficiente richiamare ciò che lo scrivente ha già fatto presente nell'ordinanza 14.11.2024 cit.:
“… quanto al “difetto di titolarità del credito” (pagg.
4-11 dell'atto di citazione), fermo che parte opposta – sub doc. n. 3 del proprio fascicolo – ha prodotto dichiarazione dell'Istituto di credito cedente, non può non evidenziarsi la contraddittorietà tra tale eccezione e la contestazione relativa alla “erroneità e parziale insussistenza del credito ingiunto” (pagg. 29-30 dell'atto di citazione), essendo evidente come l'inserimento del credito di cui è causa tra quelli ammessi nell'ambito del concordato preventivo di presupponga la CP_2 titolarità in capo a parte opposta della situazione soggettiva dedotta in giudizio, né è possibile dubitare dell'identità del credito, avendo la stessa difesa opponente invocato la riduzione dell'importo ingiunto in ragione della somma riconosciuta a in detta Controparte_1 procedura concorsuale (cfr. pag. 30 cit.)”. D'altro canto, l'infondatezza dei profili di doglianza de quibus emerge altresì dal fatto che, nonostante le difese articolate sul punto specifico dalla parte opposta nella “comparsa di costituzione e risposta” (cfr. pagg. 2-6), parte opponente nulla ha replicato, con conseguente operatività del principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.; né, ancora, parte opponente ha replicato alle argomentazioni esposte dal Tribunale nell'ordinanza 14.11.2024 cit..
b) Mancata iscrizione di e di all'albo degli intermediari Controparte_1 Parte_5 finanziari di cui all'art. 106 T.U.B..
Sul punto – in relazione a tutti i profili di opposizione che muovono dal lamentato difetto di iscrizione di e di all'albo degli intermediari finanziari Controparte_3 Parte_5 ex art. 106 T.U.B. – è sufficiente far riferimento a quanto precisato dalla Corte di legittimità:
“Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., Sez. 3, Ord. n. 7243 del 18.3.2024, esattamente citata in termini dalla difesa di parte opposta ed alla quale si è già fatto riferimento nell'ordinanza 14.11.2024 cit.; nonché, negli stessi termini, Cass., provvedimento ex art. 363 bis c.p.c. n. 13749 del 17.5.2024).
Si tratta, quindi, di aspetto privo di qualsiasi rilievo nell'ambito di questo giudizio.
c) Nullità e l'inefficacia della procura speciale conferita l'1.12.2020 da a Controparte_1
. Parte_5
Al riguardo, fermo il rinvio a Cass. n. 7243/2024 cit. (in relazione alla tesi della nullità ex art. 106 T.U.B.: cfr. pagg. 10-11 dell'atto di citazione), non si riscontra il deficit in punto di
“oggetto” lamentato nello scritto introduttivo. Infatti, avendo la stessa parte opponente evidenziato che – con la procura 1.12.2020 –
[...] ha conferito a il compimento di “ogni attività, adempimento e CP_1 Parte_5 formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare”, non vi è l'indeterminatezza invocata nell'atto di citazione, visto che – stante il chiaro tenore di detta procura – se
[...]
è titolare di un credito ne è la mandataria, con conseguente CP_1 Parte_5 sussistenza della legittimazione processuale in capo a quest'ultima.
d) Nullità della fideiussione 14.3.2012 per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990.
Al riguardo, in primis, è da escludere che il contrasto con l'art. 2 L. n. 287/1990 comporti la nullità in toto della fideiussione (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 26957 del 20.9.2023).
Circa, poi, la nullità di singole clausole, va osservato che parte opponente ha richiamato il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, senza fornire alcun elemento ulteriore idoneo a dimostrare l'integrazione dell'illecito antitrust con riferimento al caso particolare di cui è causa e da ciò il rigetto della invocata nullità anche nella prospettiva dell'art. 1419 c.c..
Infatti, premesso che la fideiussione oggetto di causa è specifica, in quanto riferita in modo esclusivo al contratto di mutuo chirografario a base del credito garantito, come precisato dalla
Corte di legittimità “in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n.
55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (cfr. Cass., Sez. 1, Ord. n. 26847 del 16.10.2024).
e) Decadenza di controparte per mancato rispetto del termine semestrale ex art. 1957 c.c..
Parte opponente ha riferito che nel contratto di fideiussione vi è rinuncia al termine di sei mesi ex art. 1957, c. 1, c.c. (norma derogabile: cfr. Cass., Sez. 1, Ord. n. 3989 del 17.2.2025), cosicché, escluso che la clausola del contratto contenente detta rinuncia sia nulla per contrasto con la normativa c.d. antitrust (cfr. supra lett. d), il profilo di opposizione è da rigettare.
Inoltre, rilevato che trattasi di garanzia fideiussoria rilasciata “a semplice richiesta”, avendo parte opponente lamentato l'integrazione della decadenza per omesso avvio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, emerge un ulteriore motivo di infondatezza della ragione di opposizione in esame, avendo la Corte di legittimità chiarito che, in ipotesi di clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore può evitare la decadenza ex art. 1957, c. 1,
c.c. non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n.
13078 del 21.5.2008).
Ancora, va aggiunto che – come risultante dal ricorso per d.i. e dai documenti ad esso allegati (cfr. docc. nn. 9-15 [riversati altresì agli atti del giudizio di opposizione]) – i garanti, a fronte della richiesta di pagamento della Banca creditrice, hanno avanzato tutta una serie di proposte transattive, in forza delle quali si deve ritenere che i fideiussori abbiano rinunciato per fatti concludenti a far valere la decadenza de qua (cfr. Cass., Sent. n. 13078/2008 cit.), con conseguente preclusione ad invocarla in sede di opposizione a d.i.. f) Erroneità e la parziale insussistenza del credito ingiunto.
Quanto al fatto che dal credito ingiunto dovrebbe essere sottratta la somma di € 19.080,01 che la debitrice principale ha fatto presente di volere corrispondere in Controparte_2 sede di procedura concordataria omologata, parte opponente si è riferita ad un mero impegno in tal senso manifestato dalla società garantita, senza che alcun pagamento risulti essere stato effettuato, cosicché, almeno allo stato, non costa alcun fatto estintivo (sopravvenuto)
e da ciò il rigetto pure del profilo di opposizione in commento.
**************
Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna delle parti opponenti, in via tra loro solidale, a rifonderle alla parte opposta, per l'importo liquidato in dispositivo, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, il fatto che non si è tenuta alcuna udienza “in presenza” e l'attività processuale espletata, precisando che si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. che disciplina le spese processuali sia per la “fase istruttoria e/o di trattazione”
(qui limitata alle note depositate successivamente alla conversione del rito da ordinario a semplificato di cognizione), sia per la “fase decisionale” (vista l'obiettiva semplificazione di tale fase, essendo il giudizio definibile allo stato degli atti, previo deposito a PCT di brevi note conclusive ripetitive di tesi/argomentazioni già0esposte negli scritti relativi alle precedenti fasi processuali).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, già dichiarato esecutivo con ordinanza emessa nel corso del giudizio e che, in ogni caso, acquisisce ora piena efficacia esecutiva ex art. 653, comma 1, c.p.c.;
- condanna le parti opponenti, in via tra loro solidale, a rifondere le spese di lite per il presente giudizio di opposizione a parte opposta, liquidando a tale titolo l'importo di € 9.141,50 per compensi professionali, oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014 e, laddove tali costi siano stati sostenuti, rimborso C.U., marca da bollo e spese di notifica.
Sentenza esecutiva.
Monza, 27 marzo 2025 il Giudice
Nicola GRECO