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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 516/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente
TURCO LUISA, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2620/2023 depositato il 11/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - 97629110152
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da AD TH Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Agrigento - Piazzale Fratelli Rosselli 7
92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Piazza F. Rosselli N.7 92100 Agrigento AG Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUA180010956U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il delegato del difensore dichiara di rinunciare all'an della pretesa tributaria e chiede che il collegio si pronunci sul quantum;
chiede un rinvio in attesa che la Cassazione a sezioni unite si pronunci sull'efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario relativo ai medesimi fatti;
si riporta a tutti gli atti scritti.
Resistente/Appellato: La rappresentante dll'Ufficio si oppone alla richiesta di rinvio in quanto i fatti accertati prescindono alla problematica sollevata dalla ricorrente in quanto fondati sul P.V. del 2020 e si rimette a tutti i propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1, in qualità di titolare del'impresa indivinduale "Ricorrente_1" e la società Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante, chiedevano l'annullamento dell' avviso di accertamento impugnato, relativo all'annualità 2018, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
Integratosi il contraddittorio si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT VII, Direzione Regionale per la Sicilia, Ufficio dei Monopoli, Sezione Distaccata di Agrigento, deducendo l'infondatezza del ricorso proposto e chiedendone dunque il rigetto.
Con atti depositati successivamente alla proposizione del ricorso, la parte ricorrente EY riconosceva la debenza dell'imposta unica per la raccolta in Italia delle scommesse, dichiarava la disponibilità al pagamento quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016, rinunciando alle censure di cui agli ulteriori motivi di ricorso.
Con dichiarazione resa all'odierna udienza, le parti ricorrenti rinunciavano a ogni motivo attinente all'an della pretesa tributaria, chiedendo alla Corte di pronunciarsi esclusivamente sul quantum dell'imposta dovuta.
Sulle conclusioni delle parti, la Corte decideva pertanto come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle memorie depositate e delle dichiarazioni rese dai ricorrenti in udienza occorre delimitare l'oggetto del presente giudizio alle doglianze relative alla determinazione dell'imposta dovuta per l'anno
2018 , escludendo ogni riferimento agli ulteriori motivi dedotti con il ricorso di cui in premessa.
Ora, emerge dall'atto impugnato e dagli ulteriori documenti versati in atti, non contestati sotto tale profilo dai ricorrenti, che nè la società Ricorrente_2 Ltd, nè Ricorrente_1 si sono avvalsi della procedura di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 1 comma 643 della legge 190/2014.
Pertanto, nella specie, la mancata adesione alla procedura di regolarizzazione, ha legittimato il ricorso da parte dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli al più penalizzante metodo induttivo.
Invero, si ricava dall'esame dei lavori preparatori della legge sopra indicata, che "...pur sempre la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dall'art.2 del decreto legislativo n.504 del 1998 relativamente alla raccolta di scommesse, che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela ....ai fini della della determinazione della base imponibile forfettaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue:- la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e del mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato); la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto collegati a bookmakers esteri, come nel caso concreto) offrano, anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri;
- la stessa media non tiene inoltre conto dell'ampia gamma di scommesse su eventi diversi da quelli approvati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, eventi che notoriamente costituiscono una parte rilevante del business degli operatori non autorizzati- la media non tiene conto del gioco online, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire goco a distanza....tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla media, pari al triplo di questa. I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di "palinsesto", sia in termini di giochi (on line, ippica, ecc), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfettaria pari al triplo della media provinciale. Per quanto riguarda l'aliquota applicabile, l'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 1998 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento(...). La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8 per cento), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa..".
Di conseguenza, il ricorso all'incremento della base imponibile forfettaria pari al triplo della media provinciale, lungi dal costituire una discriminazione ai danni dei ricorrenti come sostenuto nel ricorso depositato, trova giustificazione nella situazione di privilegio in cui si vengono a trovare tutti gli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale, al fine di ristabilire, secondo l'intendimento del legislatore, un principio di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori che, comunque, operano in Italia, ancorchè privi di concessione statale, come nel caso in esame (cfr. al riguardo, sentenza della Suprema
Corte di Cassazione 28/2/2025 n. 7673).
Per l'effetto, la metodologia di calcolo induttivamente determinata ragguagliando la base imponibile alla base forfettaria del triplo della media provinciale operata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli deve ritenersi legittima.
Il ricorso proposto va dunque rigettato. Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano nella complessiva somma di euro 4.690,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro
4.690,00
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente
TURCO LUISA, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2620/2023 depositato il 11/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - 97629110152
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da AD TH Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di Agrigento - Piazzale Fratelli Rosselli 7
92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Piazza F. Rosselli N.7 92100 Agrigento AG Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUA180010956U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il delegato del difensore dichiara di rinunciare all'an della pretesa tributaria e chiede che il collegio si pronunci sul quantum;
chiede un rinvio in attesa che la Cassazione a sezioni unite si pronunci sull'efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario relativo ai medesimi fatti;
si riporta a tutti gli atti scritti.
Resistente/Appellato: La rappresentante dll'Ufficio si oppone alla richiesta di rinvio in quanto i fatti accertati prescindono alla problematica sollevata dalla ricorrente in quanto fondati sul P.V. del 2020 e si rimette a tutti i propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1, in qualità di titolare del'impresa indivinduale "Ricorrente_1" e la società Ricorrente_2, in persona del legale rappresentante, chiedevano l'annullamento dell' avviso di accertamento impugnato, relativo all'annualità 2018, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
Integratosi il contraddittorio si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT VII, Direzione Regionale per la Sicilia, Ufficio dei Monopoli, Sezione Distaccata di Agrigento, deducendo l'infondatezza del ricorso proposto e chiedendone dunque il rigetto.
Con atti depositati successivamente alla proposizione del ricorso, la parte ricorrente EY riconosceva la debenza dell'imposta unica per la raccolta in Italia delle scommesse, dichiarava la disponibilità al pagamento quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016, rinunciando alle censure di cui agli ulteriori motivi di ricorso.
Con dichiarazione resa all'odierna udienza, le parti ricorrenti rinunciavano a ogni motivo attinente all'an della pretesa tributaria, chiedendo alla Corte di pronunciarsi esclusivamente sul quantum dell'imposta dovuta.
Sulle conclusioni delle parti, la Corte decideva pertanto come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle memorie depositate e delle dichiarazioni rese dai ricorrenti in udienza occorre delimitare l'oggetto del presente giudizio alle doglianze relative alla determinazione dell'imposta dovuta per l'anno
2018 , escludendo ogni riferimento agli ulteriori motivi dedotti con il ricorso di cui in premessa.
Ora, emerge dall'atto impugnato e dagli ulteriori documenti versati in atti, non contestati sotto tale profilo dai ricorrenti, che nè la società Ricorrente_2 Ltd, nè Ricorrente_1 si sono avvalsi della procedura di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 1 comma 643 della legge 190/2014.
Pertanto, nella specie, la mancata adesione alla procedura di regolarizzazione, ha legittimato il ricorso da parte dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli al più penalizzante metodo induttivo.
Invero, si ricava dall'esame dei lavori preparatori della legge sopra indicata, che "...pur sempre la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dall'art.2 del decreto legislativo n.504 del 1998 relativamente alla raccolta di scommesse, che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela ....ai fini della della determinazione della base imponibile forfettaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue:- la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e del mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato); la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto collegati a bookmakers esteri, come nel caso concreto) offrano, anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri;
- la stessa media non tiene inoltre conto dell'ampia gamma di scommesse su eventi diversi da quelli approvati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, eventi che notoriamente costituiscono una parte rilevante del business degli operatori non autorizzati- la media non tiene conto del gioco online, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire goco a distanza....tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla media, pari al triplo di questa. I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di "palinsesto", sia in termini di giochi (on line, ippica, ecc), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfettaria pari al triplo della media provinciale. Per quanto riguarda l'aliquota applicabile, l'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 1998 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento(...). La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8 per cento), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa..".
Di conseguenza, il ricorso all'incremento della base imponibile forfettaria pari al triplo della media provinciale, lungi dal costituire una discriminazione ai danni dei ricorrenti come sostenuto nel ricorso depositato, trova giustificazione nella situazione di privilegio in cui si vengono a trovare tutti gli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale, al fine di ristabilire, secondo l'intendimento del legislatore, un principio di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori che, comunque, operano in Italia, ancorchè privi di concessione statale, come nel caso in esame (cfr. al riguardo, sentenza della Suprema
Corte di Cassazione 28/2/2025 n. 7673).
Per l'effetto, la metodologia di calcolo induttivamente determinata ragguagliando la base imponibile alla base forfettaria del triplo della media provinciale operata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli deve ritenersi legittima.
Il ricorso proposto va dunque rigettato. Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano nella complessiva somma di euro 4.690,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro
4.690,00