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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/09/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1747 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, Via Marconi n. 37 presso lo studio dell'avv. Rosa Petrone che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Umberto I n. 14 presso lo studio dell'Avv. Iolanda
Giordanelli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: inadempimento contrattuale- risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'11.03.2025.
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Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo. il novellato art.132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 Luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Sig. deduceva: di essere titolare, fin dal 1980 Parte_1
Co dell'utenza telefonica n. 096861537 e di avere attivato, il 17/02/2018, il servizio di abbonamento
“Voce”; di avere subito, inavvertitamente, la sospensione delle telefonate in uscita in data 12/06/2018
e di essere venuto a conoscenza, successivamente, che l'interruzione del servizio era stato determinato dalla morosità dei conti telefonici n. 2/2018 e 3/2018, per il servizio internet fibra, tra l'altro, mai attivato;
che il 12.3.2019 subiva anche il distacco della linea telefonica e le perdita del numero di telefono, ripristinato dopo 40 giorni a seguito di reclamo presso la Corecom Calabria;
che il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 485/2019 aveva accertato l'insussistenza dell'attivazione del servizio fibra sull'utenza n. 0968.61537; che le bollette inoltrate da Controparte_1 includevano anche tale ultimo servizio per cui il da aprile 2018, saldava parzialmente la Pt_1 fattura, tenendo conto del solo abbonamento” Voce”, secondo le indicazioni dell'operatore contattato al n. 187, omettendo il pagamento dell'importo attribuito al servizio fibra;
che, nonostante il riconoscimento dell'errore le fatture non venivano stornate.
Sulla scorta di tali deduzioni, rassegnava le conclusioni di cui in atti.
Si costituiva la con comparsa di costituzione e risposta del 20.1.2020, rilevando Controparte_1 preliminarmente l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 702 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto della domanda precisando che il distacco della linea telefonica era stato determinato dalla morosità per cui era inapplicabile l'art. 26 delle condizioni contrattuali e la richiesta di indennizzo e di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, infondata.
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta autorizzate) con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda formulata da parte ricorrente risulta fondata nei limiti che seguono.
Il contratto di abbonamento telefonico viene inquadrato nella figura della somministrazione, ovvero, del contratto a prestazioni corrispettive, a forma libera che si perfeziona, secondo le regole generali ex artt. 1325 e 1326 c.c., nel momento in cui il proponente è a conoscenza dell'accettazione del destinatario.
Le vertenze generate dalla fornitura di beni e/o servizi non richiesti dal cliente in sede di stipula del contratto, il cui costo il gestore pretende di accollargli vengono vagliate sul rilievo di cui all'art. 57, d.lgs. 6.9.2005, n. 206 (cd. codice del consumo), che, rubricato “fornitura non richiesta”, afferma
2 come non dovuto dal cliente alcun corrispettivo in ragione di un bene o servizio non oggetto di previa ordinazione.
Tanto detto in merito alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale concluso tra le parti, si rileva che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento.
Più in particolare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di inadempimento contrattuale segue i principi generali posti dagli articoli 2697 e 1218 c.c. in forza dei quali spetta a chi agisce per il risarcimento provare il contratto, cioè la fonte dell'obbligo che si assume inadempiuto, ed allegare l'inadempimento, anche inesatto (cfr., ex multis, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533); nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale (cfr., tra le tante, Cass. 26 febbraio 2013, n. 4792), mentre incombe al debitore allegare e provare di aver esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (cfr. Cass. n. 15333 del 2001, cit.).
Per giurisprudenza pacifica, inoltre, le fatture, essendo documento proveniente dalla parte che intende avvalersene in giudizio, qualora contestate non possono essere considerate valido elemento di prova circa la sussistenza del rapporto tra le parti e delle prestazioni eseguite, nonché circa l'entità dell'eventuale credito.
La compagnia del telefono resta sempre obbligata, nonostante l'emissione della bolletta, a dimostrare il proprio credito in caso di contestazioni e deve dare prova della corrispondenza tra i dati.
Nel caso di specie, è stato dimostrato un inadempimento contrattuale della resistente, che CP_3 nonostante il pagamento parziale delle fatture per cui è causa, ha provveduto immediatamente al distacco.
Sussiste la responsabilità della compagnia telefonica per violazione degli obblighi di assistenza, correttezza e diligenza che costituiscono corollario del principio di buona fede oggettiva ex artt. 1175,
1375 e 1176, 2° comma, c.c., atteso che, a fronte dell'istanza da parte dell'utente, il gestore ha provveduto al distacco della linea telefonica incurante della contestazione della fattura.
Dall'esame istruttorio, risulta accertata con la sentenza n. 485/2019 del GDP, l'insussistenza dell'attivazione del servizio fibra sull'utenza n. 0968.61537, e che, nonostante il pagamento parziale della fattura n. 03/2018, previa contestazione formale della stessa in data il 16.5.2018, la
[...] ha provveduto alla sospensione della linea telefonica dal 7.6.2018 al 10.7.2018 per 33 CP_1
3 giorni e, successivamente dal 9/10/2018 al 20/03/2019, senza aver fornito prova di aver inviato idonea informativa all'utente.
Invero dalla documentazione versata inatti dalla convenuta società, si evince che l'Operatore pur avendo inviato successive lettere di sollecito, non ha mai preavvisato l'istante della sospensione del servizio.
Sul punto giova evidenziare che, l'operatore non può sospendere l'intera utenza per il mancato pagamento di un singolo servizio.
Al riguardo la delibera Agcom n. 519/15/CONS, espressamente stabilisce “In caso di mancato o ritardato pagamento di un singolo servizio oggetto del contratto, l'operatore non può sospendere la fornitura di altri servizi, anche supplementari, dedotti in contratto […]” ma può solo limitare il servizio in questione. Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso,
l'operatore, salvi i casi di frode e di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del solo servizio interessato dal mancato pagamento”.
In conclusione, quindi, alla luce i quanto sopra, deve considerarsi illegittima la sospensione della linea disposta dall'operatore per asserita morosità, con diritto al riconoscimento a favore del ricorrente di un indennizzo per tutti i giorni di disservizio.
Orbene, in merito al quantum, ai fini della determinazione dell'indennizzo suddetto, nel caso di specie, si deve tenere conto dell'indennizzo c.d. "contrattuale" attestato in documenti, aventi natura negoziale, quali le "Carte dei servizi" e l'eventuale maggiore danno, che può essere richiesto al
Giudice ordinario.
La Suprema Corte ha affermato che la natura giuridica dell'indennizzo, prescinde dalla prova del danno e dalla sua stessa sussistenza e richiede, invece, che l'attore deduca e dimostri la previsione contrattuale dell'indennizzo stesso nonché dimostri l'inizio e la durata del pregiudizio (disservizio), diversamente dall'onere della prova in sede risarcitoria che richiede la dimostrazione degli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno (Cass. 28230/20).
Dalle risultanze istruttorie è emersa una interruzione del servizio di telefonia dal 7.6.2018 al
10.7.2018 (33 giorni) e dal 9.10.2018 al 20.3.2019 (162 giorni) per un totale di 195 per cui, tenendo conto che l'art. 26 delle condizioni generali del contratto stabilisce un indennizzo di € 7,80 al giorno per il disservizio, al spettano € 1.521,00. Pt_1
Non può trovare accoglimento, l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore, essendo stata proposta in modo del tutto generica senza offrire alcuna specificazione né alcuna prova dell'effettiva sussistenza e consistenza degli stessi.
Invero l'accoglimento della domanda risarcitoria esige l'allegazione di dati specifici da cui desumere il pregiudizio subito da chi agisce in giudizio, non potendosi ritenere sussistente in re ipsa per il solo
4 fatto del comportamento inadempiente della controparte negoziale, con un automatico ricorso alla liquidazione equitativa. " (cfr. Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 522/2024 del 10-06-2024).
Qualsiasi pregiudizio, non patrimoniale o patrimoniale che sia, deve essere provato secondo le regole ordinarie, dovendosi dimostrare il pregiudizio alla sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità
e quale che sia la difficoltà di dimostrare tale entità.
L'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte.
Nel caso di specie l'istante non ha in alcun modo specificato quale sia il diritto inviolabile costituzionalmente garantito leso in modo serio dal dedotto disservizio (la non risarcibilità del danno c.d. esistenziale trova sostegno nella lettura dell'art. 2059 c.c. accolta in Cass. n.
8827/'03 e Cass. n. 26973/'08, insieme a Cass. n. 26972, 26974 e 26975 del 2008, c.d. sentenze di San
Marino) per cui è evidente che la domanda, sul punto, appare affetta da carenza assertiva prima che probatoria della stessa verificazione di un danno riconducibile in via immediata e diretta al dedotto inadempimento della convenuta.
Né può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché in tema di obbligazioni contrattuali, la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 11/07/2007).
Non possono trovare accoglimento altresì le ulteriori domande, non essendo stata data prova di un qualsiasi altro pregiudizio conseguente all'altrui inadempimento.
Assorbita ogni altra questione.
I motivi posti a base della decisione e la non trascurabile differenza tra quanto chiesto con l'atto introduttivo del giudizio e quanto riconosciuto in favore de ricorrente, giustificano la compensazione tra le parti delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando sulla domanda di cui in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea per quanto in parte motiva e per l'effetto, condanna
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
5 pagamento in favore di , della somma di euro 1.521,00, oltre interessi nella Parte_1 misura di legge dal dì della domanda all'effettivo soddisfo, a titolo di indennizzo per l'illegittima interruzione del servizio di telefonia;
2) Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Lamezia Terme 25.09.2025
Il GOT dott.ssa Anna Destito
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