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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/04/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9112/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9112/2021 promossa da:
in persona del procuratore ad negotia dott. Parte_1 [...]
con il patrocinio degli avvocati VINCENZO PALTRINIERI e LUCA PALTRINIERI, Parte_2 elettivamente domiciliata in Milano (MI), via Goldoni n. 1 presso il loro studio
ATTRICE
contro
in persona del Presidente del c.d.a. , con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio degli avvocati ALBERTO FERRARESE e GIOVANNI FERRARESE, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Gabriele Rosa n. 71 presso il loro studio
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 patrocinio dell'avvocato DANIELE DE BENEDETTI, elettivamente domiciliata in Torino (TO), Corso
Re Umberto n. 84 presso il suo studio
TERZA CHIAMATA
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 23 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito
Accertata e dichiarata la responsabilità per inadempimento contrattuale della convenuta in relazione ai fatti di cui è causa e/o comunque la responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale della stessa pagina 1 di 7 anche ex artt. 2043 e 1228 c.c., riconosciuto altresì il diritto di surrogazione dell'attrice nei diritti dell'assicurata danneggiata, condannare in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, a corrispondere ad ora Parte_1 [...]
la somma di € 152.868,00, oltre spese legali e peritali, per tutte le causali dedotte CP_5 Pt_1 in atti, ovvero quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma così rivalutata dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria
Ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, nonché prova per testimoni sui seguenti capitoli articolati nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. del
12.11.2022: ...”.
Per parte convenuta
“1) nel merito:
- in principalità, respingersi la domanda perché infondata;
- in subordine, condannarsi il terzo chiamato a pagare ciò che la convenuta dovesse eventualmente corrispondere, tenendola indenne da ogni pronuncia;
- rifuse le spese, anche del terzo chiamato in ipotesi di rigetto della domanda.
2- in via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze: ...”.
Per la terza chiamata
“Voglia codesto ill.mo Tribunale in persona del Giudice Unico
Respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione,
In rito, in via preliminare
previa ogni necessaria e opportuna pronuncia,
respinta ogni contraria domanda eccezione e istanza,
respingere, previo ogni accertamento e statuizione, per carenza di legittimazione attiva e passiva
(rispettivamente attorea e della Convenuta) la domanda principale per le ragioni esposte in narrativa e per effetto della lettura dei documenti confessoriamente prodotti da Parte_1
Nel merito
Rigettare perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda principale e subordinata proposta nei confronti dell'Assicurato e conseguentemente dell'esponente:
- per indeterminatezza e/o indeterminabilità del danno lamentato dall'Attrice e richiesto all'Assicurato;
- per assenza della prova del danno e della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Assicurato anche in termini di nesso eziologico;
pagina 2 di 7 Nel merito, in subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e di eventuale accertamento della responsabilità dell'Assicurato, in ogni caso accertare e determinare la misura del danno, tenendo conto del concorso attoreo ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma cod. civ., nonché della carenza di prova dell'entità del danno medesimo, provvedendo alla conseguente riduzione dell'importo che l'Assicurato debba eventualmente corrispondere, il tutto dedotta sempre e comunque la franchigia, contrattuale e non, nei limiti contrattualmente pattuiti e indicati in narrativa.
Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26 luglio 2021, - in qualità di terza Parte_3 surrogata ex art. 1916 c.c. - conveniva in giudizio al fine di sentirla Controparte_4 condannare al pagamento in proprio favore dell'importo di € 152.868,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno che la propria assicurata, la società RC GY S.r.l., avrebbe subito in conseguenza del furto di cavi in rame avvenuto all'interno del campo di pannelli fotovoltaici di proprietà della medesima società la notte tra il 4 e il 5 settembre 2020.
La difesa attorea deduceva, in particolare, a sostegno delle proprie domande, l'inadempimento da parte di agli obblighi derivanti dal contratto avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di Controparte_1 sorveglianza all'interno del campo fotovoltaico di proprietà di RC GY ove avvenne il furto, nonché, in ogni caso, la violazione da parte dell'odierna convenuta del principio generale del neminem laedere con conseguente responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Con comparsa depositata in data 29 novembre 2021, si costituiva in giudizio la società convenuta contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione Nel merito, la Controparte_3 convenuta chiedeva il rigetto delle domande svolte da parte attrice in quanto reputate infondate e, in via subordinata, domandava la condanna della terza chiamata a tenerla indenne e manlevarla da ogni eventuale esborso. Nello specifico, la convenuta eccepiva i) l'inesistenza del titolo sul Controparte_1 quale sarebbe fondato il proprio asserito inadempimento, non avendo mai sottoscritto alcun contratto con la società assicurata da ii) che il solo ed unico contratto con il quale la stessa si era Parte_1 impegnata a svolgere il servizio di vigilanza presso il campo fotovoltaico di proprietà di RC
GY era stato concluso con altra società, denominata SU IC S.r.l.; iii) che tale contratto, ai sensi dell'art. 1372, comma 2 c.c., poteva produrre effetto soltanto nei confronti delle parti e non anche nei confronti di un terzo;
iv) di aver, in ogni caso, regolarmente adempiuto agli obblighi contrattuali assunti nei confronti di SU IC e di non avere, dunque, alcuna responsabilità in relazione al furto commesso da ignoti.
Con comparsa depositata in data 3 giugno 2022, si costituiva altresì in giudizio la terza chiamata
[...] aderendo alle tesi difensive prospettate dalla propria assicurata, con Controparte_3
pagina 3 di 7 particolare riguardo alla carenza di legittimazione passiva della convenuta, nonché contestando l'an e il quantum della pretesa attorea stante la carenza istruttoria e argomentativa dell'atto introduttivo.
Alla prima udienza del giorno 23 giugno 2022 il G.I. assegnava alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., depositate le quali la causa era rimessa in decisione al fine della discussione e valutazione delle questioni attinenti alla sussistenza di titolo contrattuale o extracontrattuale della domanda svolta da nei confronti della società convenuta, riservando Parte_1 alla decisione l'eventuale svolgimento dell'attività istruttoria. Era, quindi, fissata udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 23 gennaio 2025, ove la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 1916 c.c. al fine di ottenere il risarcimento del Parte_3 danno che la propria assicurata, la società RC GY S.r.l., avrebbe subito in conseguenza del furto di cavi in rame avvenuto all'interno del campo di pannelli fotovoltaici di sua proprietà la notte tra il 4 e il 5 settembre 2020. ha, a tal fine, convenuto in giudizio la società Parte_1 [...] contestando, da un lato, l'inadempimento della stessa agli obblighi di sorveglianza Controparte_4 contrattualmente assunti nonché, dall'altro, la violazione del principio generale del neminem laedere ex art. 2043 c.c.
Ebbene, per quanto concerne il titolo contrattuale in forza del quale parte attrice ha primariamente agito in giudizio occorre, in primo luogo, rilevare che in sede di atto di citazione ha espressamente Parte_1 affermato che “la società convenuta ha stipulato con RC GY S.r.. un contratto avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di sorveglianza...” (cfr. pag. 4 atto di citazione), salvo poi modificare la propria deduzione a seguito dell'eccezione sollevata in comparsa di costituzione da parte convenuta, la quale ha esposto di non aver mai concluso alcun contratto con RC GY. Nell'ambito della prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. ha, quindi, affermato che, in ogni caso, la società Parte_1 convenuta era obbligata a svolgere il servizio di vigilanza presso il campo fotovoltaico di proprietà di
RC GY, seppur in forza di contratto concluso con la società SU IC S.r.l. (che aveva, a sua volta, stipulato con RC GY il contratto di appalto per la manutenzione del campo fotovoltaico).
Il servizio di vigilanza, quindi, doveva - in tesi - essere reso in via diretta ed immediata a tutela del patrimonio di RC GY, sicché la vicenda negoziale in esame poteva essere inquadrata o “nel contratto a favore di terzo, con conseguente legittimazione di RC GY a far valere le ragioni derivanti dal contratto di vigilanza” (cfr. pag. 3 memoria n. 1), o “nell'ambito di un contratto di subappalto, stipulato con dall'appaltatrice SU IC”, potendo così la committente Controparte_1
“agire in via extracontrattuale per il risarcimento dei danni, ferma comunque l'applicazione dell'art. 2043 c.c.” (cfr. pag. 4 memoria n. 1).
Ciò premesso, anche ritenendo ammissibili le deduzioni svolte da parte attrice nell'ambito della prima memoria, le stesse sono prive di pregio. Invero, è documentalmente dimostrato che il contratto di vigilanza (cfr. doc. 1 parte convenuta) venne stipulato dalla società successivamente Controparte_6 fusa per incorporazione in , con una società terza, denominata SU IC S.r.l., con Controparte_1 cui l'assicurata RC GY S.r.l. aveva in precedenza stipulato un contratto di gestione e pagina 4 di 7 manutenzione del parco fotovoltaico, e che al paragrafo 3.3 di detto contratto era espressamente previsto che SU IC avrebbe in seguito dovuto stipulare separato contratto per lo svolgimento di servizi di sorveglianza e sicurezza dell'impianto (“after signing the Contract the Contractor [SU
IC] will sign an agreement with a company that specialises in surveillance and security services and systems for the Photovoltaic Plant. The security system must be adequate and must be capable of detecting potential intruders or access by unauthorised persons to the Photovoltaic Plant at all times”
(cfr. doc. 12 parte attrice).
Il contratto stipulato da SU IC con (già non può certamente Controparte_1 Controparte_6 essere qualificato - come prospettato da parte attrice in sede di memoria n. 1 ex art. 183, comma 6 c.p.c.
- come contratto a favore di terzo, non contenendo lo stesso alcuna stipulazione in favore del terzo
. Sul punto, infatti, a nulla rileva la circostanza che l'attività di vigilanza dovesse Parte_4 esplicarsi con riguardo al campo fotovoltaico di proprietà di RC GY, essendo comunque la società di vigilanza tenuta ad adempiere nei soli confronti della propria controparte contrattuale. Tanto
è vero che il paragrafo 9 di detto contratto prevedeva espressamente che [oggi Controparte_6
] è responsabile nei confronti del cliente [ossia SU IC] per gli eventuali danni Controparte_1 che possono derivare all'azienda stessa o ai suoi dipendenti o a terzi in concomitanza con l'espletamento del servizio o comunque in connessione dello stesso”.
D'altro canto, si evidenzia altresì che requisiti imprescindibili - nella specie mancanti - ai fini della valida configurazione di un contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss. sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante, la puntuale indicazione del soggetto beneficiario della prestazione oggetto di contratto, nonché l'accettazione da parte di quest'ultimo dell'attribuzione in suo favore. Peraltro, il contratto a favore di terzo è un contratto bilaterale tra promittente e stipulante, rispetto al quale il terzo
- seppur beneficiario degli effetti - è estraneo, con la conseguenza che lo stesso, non essendo parte del contratto, non è legittimato ad esperire azioni che incidano sul rapporto contrattuale, potendo unicamente esperire l'azione di adempimento (avendo egli diritto alla prestazione).
La difesa attorea ha altresì dedotto, nell'ambito della prima memoria, che “la vicenda negoziale può essere anche inquadrata nell'ambito di contratto di subappalto” (cfr. pag. 4 memoria n. 1). Al riguardo occorre, tuttavia, osservare come, da un lato, nel contratto di vigilanza non sia presente alcun riferimento al contratto base e, dall'altro lato, come il paragrafo 7 del contratto di appalto prevedesse sì la facoltà per SU IC di subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto di contratto, ma soltanto previo consenso scritto da parte di RC GY (“the Contractor may subcontract the ICs as a whole or in part to other contractors and manufacturers with the prior written consent of the Owner”).
Ebbene, rispetto alla concessione dell'autorizzazione scritta da parte di RC GY a subappaltare il servizio di sorveglianza, nulla è stato allegato dalla difesa attorea sicché deve escludersi che il contratto concluso da (già sia qualificabile in Controparte_7 Controparte_6 termini di subappalto.
Peraltro, anche volendo accedere a questa tesi, non può non rilevarsi come tra committente e subappaltatore non intercorra alcun rapporto diretto. La giurisprudenza è, infatti, pacifica nell'affermare che “Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656
pagina 5 di 7 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore” (cfr. Cass., n. 240 del 07/01/2025, conf. Cass., n. 6161/2024; Cass., n. 16917/2011;
Cass., n. 23903/2009; Cass., n. 5237/1999; Cass., n. 8202/1990).
Da ultimo, si evidenzia che solo in sede di comparsa conclusionale di replica - e, dunque, tardivamente
- parte attrice ha introdotto, a sostegno delle proprie domande, l'argomento degli effetti protettivi del contratto nei confronti del terzo (di cui, peraltro, la giurisprudenza fa applicazione in ambiti differenti rispetto a quello per cui è causa).
Tutto ciò rilevato, rispetto alla domanda di inadempimento svolta dall'attrice, deve escludersi la fondatezza della domanda svolta dall'attrice nei confronti della società odierna convenuta, non essendo tra le parti intercorso alcun rapporto contrattuale e non potendosi estendere, stante il principio di relatività del contratto, nei confronti di soggetti terzi gli effetti del contratto stipulato inter alios.
Quanto, invece, alla pure dedotta responsabilità extracontrattuale, deve rilevarsi la carenza di allegazione, prima ancora che di prova, in ordine ai relativi elementi costitutivi. Invero, parte attrice si è limitata ad affermare che “sussiste in ogni caso una responsabilità extracontrattuale della convenuta in ordine all'occorso ex art. 2043 c.c. in virtù del noto principio del neminem laedere” (cfr. pag. 7 atto di citazione), senza tempestivamente allegare alcunché, ai sensi della citata norma, rispetto all'elemento soggettivo addebitabile alla convenuta nonché rispetto al nesso di causalità tra la condotta di quest'ultima e il danno asseritamente subito dalla propria assicurata. Parte attrice ha, invero, incentrato le proprie difese sull'asserito inadempimento di agli obblighi contrattualmente Controparte_1 assunti.
Ciò posto, le domande svolte da nei confronti di Parte_3 Controparte_4
[... devono essere respinte con conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo parametri medi ai sensi del D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita,
rigetta le domande risarcitorie svolte da nei confronti di Parte_3 Controparte_4
[...]
condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_3 Controparte_4 liquidano in € 8433,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge,
condanna a rifondere alla terza chiamata le spese Parte_3 Controparte_3 di lite, che si liquidano in € 8433,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Brescia, 29 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9112/2021 promossa da:
in persona del procuratore ad negotia dott. Parte_1 [...]
con il patrocinio degli avvocati VINCENZO PALTRINIERI e LUCA PALTRINIERI, Parte_2 elettivamente domiciliata in Milano (MI), via Goldoni n. 1 presso il loro studio
ATTRICE
contro
in persona del Presidente del c.d.a. , con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio degli avvocati ALBERTO FERRARESE e GIOVANNI FERRARESE, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Gabriele Rosa n. 71 presso il loro studio
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 patrocinio dell'avvocato DANIELE DE BENEDETTI, elettivamente domiciliata in Torino (TO), Corso
Re Umberto n. 84 presso il suo studio
TERZA CHIAMATA
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Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 23 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito
Accertata e dichiarata la responsabilità per inadempimento contrattuale della convenuta in relazione ai fatti di cui è causa e/o comunque la responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale della stessa pagina 1 di 7 anche ex artt. 2043 e 1228 c.c., riconosciuto altresì il diritto di surrogazione dell'attrice nei diritti dell'assicurata danneggiata, condannare in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, a corrispondere ad ora Parte_1 [...]
la somma di € 152.868,00, oltre spese legali e peritali, per tutte le causali dedotte CP_5 Pt_1 in atti, ovvero quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma così rivalutata dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria
Ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, nonché prova per testimoni sui seguenti capitoli articolati nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. del
12.11.2022: ...”.
Per parte convenuta
“1) nel merito:
- in principalità, respingersi la domanda perché infondata;
- in subordine, condannarsi il terzo chiamato a pagare ciò che la convenuta dovesse eventualmente corrispondere, tenendola indenne da ogni pronuncia;
- rifuse le spese, anche del terzo chiamato in ipotesi di rigetto della domanda.
2- in via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze: ...”.
Per la terza chiamata
“Voglia codesto ill.mo Tribunale in persona del Giudice Unico
Respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione,
In rito, in via preliminare
previa ogni necessaria e opportuna pronuncia,
respinta ogni contraria domanda eccezione e istanza,
respingere, previo ogni accertamento e statuizione, per carenza di legittimazione attiva e passiva
(rispettivamente attorea e della Convenuta) la domanda principale per le ragioni esposte in narrativa e per effetto della lettura dei documenti confessoriamente prodotti da Parte_1
Nel merito
Rigettare perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda principale e subordinata proposta nei confronti dell'Assicurato e conseguentemente dell'esponente:
- per indeterminatezza e/o indeterminabilità del danno lamentato dall'Attrice e richiesto all'Assicurato;
- per assenza della prova del danno e della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Assicurato anche in termini di nesso eziologico;
pagina 2 di 7 Nel merito, in subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e di eventuale accertamento della responsabilità dell'Assicurato, in ogni caso accertare e determinare la misura del danno, tenendo conto del concorso attoreo ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma cod. civ., nonché della carenza di prova dell'entità del danno medesimo, provvedendo alla conseguente riduzione dell'importo che l'Assicurato debba eventualmente corrispondere, il tutto dedotta sempre e comunque la franchigia, contrattuale e non, nei limiti contrattualmente pattuiti e indicati in narrativa.
Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26 luglio 2021, - in qualità di terza Parte_3 surrogata ex art. 1916 c.c. - conveniva in giudizio al fine di sentirla Controparte_4 condannare al pagamento in proprio favore dell'importo di € 152.868,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno che la propria assicurata, la società RC GY S.r.l., avrebbe subito in conseguenza del furto di cavi in rame avvenuto all'interno del campo di pannelli fotovoltaici di proprietà della medesima società la notte tra il 4 e il 5 settembre 2020.
La difesa attorea deduceva, in particolare, a sostegno delle proprie domande, l'inadempimento da parte di agli obblighi derivanti dal contratto avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di Controparte_1 sorveglianza all'interno del campo fotovoltaico di proprietà di RC GY ove avvenne il furto, nonché, in ogni caso, la violazione da parte dell'odierna convenuta del principio generale del neminem laedere con conseguente responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Con comparsa depositata in data 29 novembre 2021, si costituiva in giudizio la società convenuta contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione Nel merito, la Controparte_3 convenuta chiedeva il rigetto delle domande svolte da parte attrice in quanto reputate infondate e, in via subordinata, domandava la condanna della terza chiamata a tenerla indenne e manlevarla da ogni eventuale esborso. Nello specifico, la convenuta eccepiva i) l'inesistenza del titolo sul Controparte_1 quale sarebbe fondato il proprio asserito inadempimento, non avendo mai sottoscritto alcun contratto con la società assicurata da ii) che il solo ed unico contratto con il quale la stessa si era Parte_1 impegnata a svolgere il servizio di vigilanza presso il campo fotovoltaico di proprietà di RC
GY era stato concluso con altra società, denominata SU IC S.r.l.; iii) che tale contratto, ai sensi dell'art. 1372, comma 2 c.c., poteva produrre effetto soltanto nei confronti delle parti e non anche nei confronti di un terzo;
iv) di aver, in ogni caso, regolarmente adempiuto agli obblighi contrattuali assunti nei confronti di SU IC e di non avere, dunque, alcuna responsabilità in relazione al furto commesso da ignoti.
Con comparsa depositata in data 3 giugno 2022, si costituiva altresì in giudizio la terza chiamata
[...] aderendo alle tesi difensive prospettate dalla propria assicurata, con Controparte_3
pagina 3 di 7 particolare riguardo alla carenza di legittimazione passiva della convenuta, nonché contestando l'an e il quantum della pretesa attorea stante la carenza istruttoria e argomentativa dell'atto introduttivo.
Alla prima udienza del giorno 23 giugno 2022 il G.I. assegnava alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., depositate le quali la causa era rimessa in decisione al fine della discussione e valutazione delle questioni attinenti alla sussistenza di titolo contrattuale o extracontrattuale della domanda svolta da nei confronti della società convenuta, riservando Parte_1 alla decisione l'eventuale svolgimento dell'attività istruttoria. Era, quindi, fissata udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 23 gennaio 2025, ove la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 1916 c.c. al fine di ottenere il risarcimento del Parte_3 danno che la propria assicurata, la società RC GY S.r.l., avrebbe subito in conseguenza del furto di cavi in rame avvenuto all'interno del campo di pannelli fotovoltaici di sua proprietà la notte tra il 4 e il 5 settembre 2020. ha, a tal fine, convenuto in giudizio la società Parte_1 [...] contestando, da un lato, l'inadempimento della stessa agli obblighi di sorveglianza Controparte_4 contrattualmente assunti nonché, dall'altro, la violazione del principio generale del neminem laedere ex art. 2043 c.c.
Ebbene, per quanto concerne il titolo contrattuale in forza del quale parte attrice ha primariamente agito in giudizio occorre, in primo luogo, rilevare che in sede di atto di citazione ha espressamente Parte_1 affermato che “la società convenuta ha stipulato con RC GY S.r.. un contratto avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di sorveglianza...” (cfr. pag. 4 atto di citazione), salvo poi modificare la propria deduzione a seguito dell'eccezione sollevata in comparsa di costituzione da parte convenuta, la quale ha esposto di non aver mai concluso alcun contratto con RC GY. Nell'ambito della prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. ha, quindi, affermato che, in ogni caso, la società Parte_1 convenuta era obbligata a svolgere il servizio di vigilanza presso il campo fotovoltaico di proprietà di
RC GY, seppur in forza di contratto concluso con la società SU IC S.r.l. (che aveva, a sua volta, stipulato con RC GY il contratto di appalto per la manutenzione del campo fotovoltaico).
Il servizio di vigilanza, quindi, doveva - in tesi - essere reso in via diretta ed immediata a tutela del patrimonio di RC GY, sicché la vicenda negoziale in esame poteva essere inquadrata o “nel contratto a favore di terzo, con conseguente legittimazione di RC GY a far valere le ragioni derivanti dal contratto di vigilanza” (cfr. pag. 3 memoria n. 1), o “nell'ambito di un contratto di subappalto, stipulato con dall'appaltatrice SU IC”, potendo così la committente Controparte_1
“agire in via extracontrattuale per il risarcimento dei danni, ferma comunque l'applicazione dell'art. 2043 c.c.” (cfr. pag. 4 memoria n. 1).
Ciò premesso, anche ritenendo ammissibili le deduzioni svolte da parte attrice nell'ambito della prima memoria, le stesse sono prive di pregio. Invero, è documentalmente dimostrato che il contratto di vigilanza (cfr. doc. 1 parte convenuta) venne stipulato dalla società successivamente Controparte_6 fusa per incorporazione in , con una società terza, denominata SU IC S.r.l., con Controparte_1 cui l'assicurata RC GY S.r.l. aveva in precedenza stipulato un contratto di gestione e pagina 4 di 7 manutenzione del parco fotovoltaico, e che al paragrafo 3.3 di detto contratto era espressamente previsto che SU IC avrebbe in seguito dovuto stipulare separato contratto per lo svolgimento di servizi di sorveglianza e sicurezza dell'impianto (“after signing the Contract the Contractor [SU
IC] will sign an agreement with a company that specialises in surveillance and security services and systems for the Photovoltaic Plant. The security system must be adequate and must be capable of detecting potential intruders or access by unauthorised persons to the Photovoltaic Plant at all times”
(cfr. doc. 12 parte attrice).
Il contratto stipulato da SU IC con (già non può certamente Controparte_1 Controparte_6 essere qualificato - come prospettato da parte attrice in sede di memoria n. 1 ex art. 183, comma 6 c.p.c.
- come contratto a favore di terzo, non contenendo lo stesso alcuna stipulazione in favore del terzo
. Sul punto, infatti, a nulla rileva la circostanza che l'attività di vigilanza dovesse Parte_4 esplicarsi con riguardo al campo fotovoltaico di proprietà di RC GY, essendo comunque la società di vigilanza tenuta ad adempiere nei soli confronti della propria controparte contrattuale. Tanto
è vero che il paragrafo 9 di detto contratto prevedeva espressamente che [oggi Controparte_6
] è responsabile nei confronti del cliente [ossia SU IC] per gli eventuali danni Controparte_1 che possono derivare all'azienda stessa o ai suoi dipendenti o a terzi in concomitanza con l'espletamento del servizio o comunque in connessione dello stesso”.
D'altro canto, si evidenzia altresì che requisiti imprescindibili - nella specie mancanti - ai fini della valida configurazione di un contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss. sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante, la puntuale indicazione del soggetto beneficiario della prestazione oggetto di contratto, nonché l'accettazione da parte di quest'ultimo dell'attribuzione in suo favore. Peraltro, il contratto a favore di terzo è un contratto bilaterale tra promittente e stipulante, rispetto al quale il terzo
- seppur beneficiario degli effetti - è estraneo, con la conseguenza che lo stesso, non essendo parte del contratto, non è legittimato ad esperire azioni che incidano sul rapporto contrattuale, potendo unicamente esperire l'azione di adempimento (avendo egli diritto alla prestazione).
La difesa attorea ha altresì dedotto, nell'ambito della prima memoria, che “la vicenda negoziale può essere anche inquadrata nell'ambito di contratto di subappalto” (cfr. pag. 4 memoria n. 1). Al riguardo occorre, tuttavia, osservare come, da un lato, nel contratto di vigilanza non sia presente alcun riferimento al contratto base e, dall'altro lato, come il paragrafo 7 del contratto di appalto prevedesse sì la facoltà per SU IC di subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto di contratto, ma soltanto previo consenso scritto da parte di RC GY (“the Contractor may subcontract the ICs as a whole or in part to other contractors and manufacturers with the prior written consent of the Owner”).
Ebbene, rispetto alla concessione dell'autorizzazione scritta da parte di RC GY a subappaltare il servizio di sorveglianza, nulla è stato allegato dalla difesa attorea sicché deve escludersi che il contratto concluso da (già sia qualificabile in Controparte_7 Controparte_6 termini di subappalto.
Peraltro, anche volendo accedere a questa tesi, non può non rilevarsi come tra committente e subappaltatore non intercorra alcun rapporto diretto. La giurisprudenza è, infatti, pacifica nell'affermare che “Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656
pagina 5 di 7 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore” (cfr. Cass., n. 240 del 07/01/2025, conf. Cass., n. 6161/2024; Cass., n. 16917/2011;
Cass., n. 23903/2009; Cass., n. 5237/1999; Cass., n. 8202/1990).
Da ultimo, si evidenzia che solo in sede di comparsa conclusionale di replica - e, dunque, tardivamente
- parte attrice ha introdotto, a sostegno delle proprie domande, l'argomento degli effetti protettivi del contratto nei confronti del terzo (di cui, peraltro, la giurisprudenza fa applicazione in ambiti differenti rispetto a quello per cui è causa).
Tutto ciò rilevato, rispetto alla domanda di inadempimento svolta dall'attrice, deve escludersi la fondatezza della domanda svolta dall'attrice nei confronti della società odierna convenuta, non essendo tra le parti intercorso alcun rapporto contrattuale e non potendosi estendere, stante il principio di relatività del contratto, nei confronti di soggetti terzi gli effetti del contratto stipulato inter alios.
Quanto, invece, alla pure dedotta responsabilità extracontrattuale, deve rilevarsi la carenza di allegazione, prima ancora che di prova, in ordine ai relativi elementi costitutivi. Invero, parte attrice si è limitata ad affermare che “sussiste in ogni caso una responsabilità extracontrattuale della convenuta in ordine all'occorso ex art. 2043 c.c. in virtù del noto principio del neminem laedere” (cfr. pag. 7 atto di citazione), senza tempestivamente allegare alcunché, ai sensi della citata norma, rispetto all'elemento soggettivo addebitabile alla convenuta nonché rispetto al nesso di causalità tra la condotta di quest'ultima e il danno asseritamente subito dalla propria assicurata. Parte attrice ha, invero, incentrato le proprie difese sull'asserito inadempimento di agli obblighi contrattualmente Controparte_1 assunti.
Ciò posto, le domande svolte da nei confronti di Parte_3 Controparte_4
[... devono essere respinte con conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo parametri medi ai sensi del D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita,
rigetta le domande risarcitorie svolte da nei confronti di Parte_3 Controparte_4
[...]
condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_3 Controparte_4 liquidano in € 8433,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge,
condanna a rifondere alla terza chiamata le spese Parte_3 Controparte_3 di lite, che si liquidano in € 8433,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Brescia, 29 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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