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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 5/2/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 13153/2024 r.g.l., vertente,
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con l'avv. NESTICÒ ROBERTO ANTONIO
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'avv. QUAGGIO ANNALISA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento in materia previdenziale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 2.4.2024, la società ha proposto, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, opposizione avverso la cartella di pagamento n. 030 2024 00030296 07 000, notificatale per l'importo di € 5.507,18, per contributi previdenziali , sanzioni civili per gli anni CP_2
2022 e 2023, inclusi diritti di notifica. La società ricorrente ha premesso in fatto quanto segue:
- che, nel periodo in contestazione, non ha esercitato alcuna attività d'impresa né aveva operai e/o impiegati alle proprie dipendenze;
- che è onere del concessionario della riscossione dimostrare l'esercizio dell'attività di impresa e, comunque, tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa contributiva;
- che non sono state rispettate le modalità di notificazione della cartella di pagamento previste dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973 in quanto l'agente della riscossione, “pur non essendo a ciò legittimato, ha provveduto direttamente alla notifica della cartella di pagamento attraverso l'invio in proprio di una semplice raccomandata”;
- che non è stato mai notificato alcun “atto d'accertamento e/o liquidazione per le somme riportate nella cartella esattoriale” sicché difettano nel caso specifico le condizioni dell'azione esecutiva;
- che è intervenuta la prescrizione dei presunti “premi e sanzioni, afferenti a periodi risalenti ad oltre un quinquennio (e cioè al lontano 2016)” ex art. 3 L. 335/1995;
- che la cartella è nulla per l'omessa allegazione degli “atti presupposti” e per l'omessa indicazione di elementi essenziali “quali le modalità, il termine, l'Organo giurisdizionale o l'Autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili…” nonché i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione;
- che non sono stati osservati i termini perentori “per l'iscrizione a ruolo di presunti crediti, apposizione del visto esecutivo, notifica della cartella di pagamento e consegna del ruolo all'esattore, invio di intimazione di pagamento” e che l'atto impugnato non reca la sottoscrizione del rappresentante del concessionario
Per questi motivi
, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento, accertarsi e dichiararsi nel merito l'illegittimità della cartella medesima e la caducazione di tutti gli atti prodromici e conseguenti e accertarsi e dichiararsi che nulla è
2 dovuto per contributi, sanzioni e interessi ovvero che è nulla o annullabile
“per quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”. Instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti dell'
[...]
, questa si è costituita in giudizio facendo rilevare Controparte_1 quanto segue:
- in primo luogo, l'opposizione ha ad oggetto la cartella di pagamento
“n. 03020240003029607000 (doc. 2) e non un'intimazione di pagamento, pertanto tutti i citati motivi ed ogni altro proposto da parte opponente in relazione ad un'intimazione di pagamento sono da ritenersi inammissibili/irricevibili/nulli poiché privi di pertinenza trattandosi di opposizione avente ad oggetto cartella di pagamento”;
- la cartella dii pagamento impugnata è stata regolarmente notificata
“a mezzo pec all'indirizzo Email_1 risultante da NI (…) e dalla visura camerale che si produce… in data 6/3/2024 e che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la cartella di pagamento contiene a pagina 3 le indicazioni per proporre impugnazione avverso la cartella di pagamento”;
- l'affermazione della società ricorrente secondo la quale la cartella di pagamento avrebbe ad oggetto “presunti omessi premi e sanzioni afferenti a periodi risalenti ad oltre un quinquennio (e cioè al lontano 2016)” è erronea poiché, come si evince dal dettaglio degli addebiti riportato nella cartella, le somme per le quali è stato emesso il ruolo n. 2023/000128 “Contributi previdenziali Inail anni 2022 e 2023” riguardano appunto le annualità 2022 e 2023 e, di conseguenza, è evidente che alcuna prescrizione o decadenza possa ritenersi intervenuta, come meglio specificato nella memoria difensiva;
- rispetto alle doglianze sollevate in riferimento al merito, difetta la propria legittimazione passiva perché l'unico soggetto legittimato a contraddire è l'ente impositore . CP_2
All'udienza del 1.10.2024, il Tribunale, rilevato che il ricorso introduttivo, proposto anche nei confronti dell' , era stato notificato a CP_2 quest'ultimo “senza il rispetto del termine dilatorio stabilito dall'art. 415, comma 5, c.p.c.”, e cioè del termine “non minore di trenta giorni” che deve intercorrere tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione (la notifica del ricorso all' risale infatti al 21.6.2024 CP_2 mentre l'udienza di discussione era fissata per il giorno 26.6.2024), ha preso atto dell'omessa rinnovazione della notifica entro il termine perentorio assegnato alla parte all'udienza del 26.6.2024 ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c..
3 Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
*** L'opposizione ha ad oggetto una cartella di pagamento relativa, come si è visto, al mancato versamento di contributi previdenziali , CP_2
“regolazioni premio” per l'anno 2022 e “rate premio” per l'anno 2023, emessa nei confronti della società in epigrafe, in all. senza numero al fasc. di parte. Va subito detto che parte ricorrente ha affastellato in ricorso una serie di censure, tanto formali e procedurali quanto di merito, riferendole confusamente ora alla cartella di pagamento ora ad una presunta ma inesistente intimazione di pagamento.
1. Riguardo ai denunziati vizi di notificazione – vi rientra essenzialmente il mancato rispetto delle modalità di notificazione di cui all'art. 26 del d.P.R. 602/1973 (a pg. 3 del ricorso, sotto la voce “Inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento”) non comprendendosi invece il vizio di mancata notificazione di “alcun atto d'accertamento e/o liquidazione per le somme riportate nella cartella” (se ne parla, con terminologia imprecisa, dalla fine di pg. 3 all'inizio di pg. 5 del ricorso medesimo all'interno della voce “Mancata notificazione della cartella di pagamento per la quale è stata formata l'intimazione ad adempiere”), è opportuno ricordare che la notificazione delle cartelle esattoriali rinviene la sua speciale disciplina nell'art. 26 D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 12 D.Lgs. 46/1999. La disposizione prevede, in via alternativa rispetto alla notificazione da eseguirsi “dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”, l'ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale, “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” (in tal caso, “la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento”) ovvero “a mezzo posta elettronica certificata” (commi 1 e 2). L' ha prodotto documentazione idonea Controparte_1
a dimostrare l'avvenuta, regolare, notificazione della cartella in data 6.3.2024 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo
“ (si veda la ricevuta di avvenuta Email_1 consegna, l'estratto dal registro INI-PEC del 4.7.2024 e la visura camerale storica della società estratta dal Registro delle imprese in data 15.7.2024, in all.ti, rispettivamente, 2, 3 e 4 al relativo fasc.).
4 L'eccezione è destituita di fondamento.
2. Del pari destituite di fondamento sono le ulteriori doglianze riguardanti la “assoluta mancanza di elementi da considerarsi essenziali…, quali le modalità, il termine, l'Organo giurisdizionale o l'Autorità amministrativa cui è possibile ricorrente in caso di atti impugnabili”, in conformità all'art. 7, comma 2, L. 212/2000 (a pg. 7, sotto la voce “Mancata trasparenza dell'intimazione opposta”), e la mancata sottoscrizione da parte del rappresentante del concessionario (se ne parla alle pgg.
7-9 all'interno della voce “Ritardata iscrizione, consegna del ruolo e notifica della cartella mancata sottoscrizione”). La cartella in esame è stata validamente formata. Essa, infatti, è stata redatta in conformità al modello ministeriale ex art. 11 D.Lgs. 46/1999, che ha sostituito l'art. 25 D.P.R. 602/1973, approvato con Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999 e successive modificazioni in vigore dal 1° luglio 1999 (vd., oggi, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prot. n. 14113/2022 del 17 gennaio 2022 che richiama il provvedimento del 14 luglio 2017); è in esso presente l'indicazione degli elementi conoscitivi essenziali (in particolare, gli estremi del ruolo,
“2023/000128 Contributi previdenziali anni 2022-2023”, l'anno e CP_2 il codice del tributo, “2022” e “2023” e i codici “8022” e “8014” rispettivamente per “regolazioni premio” e “rate premio” e i codici “8023” e “8015” rispettivamente per “sanz. civili regolazioni premio” e “sanz. civili rate premio”, l'entità delle somme da pagare, le istruzioni per il pagamento e i termini di impugnazione, alle pgg. 5 e 6). Figura, inoltre, indicato il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (“ ”). Controparte_3
Pertanto, nessun vizio di motivazione può lamentarsi essendo la pretesa sufficientemente chiara né può lamentarsi alcuna lesione del diritto di difesa.
3. Riguardo all'eccezione di prescrizione di cui alle pgg. 5 e 6 (sotto la voce
“Intervenuta prescrizione del credito azionato”), l'
[...]
, pur non essendo legittimata, ha correttamente Controparte_1 sottolineato l'erroneità dell'affermazione contenuta a pg. 5 dell'atto introduttivo secondo la quale “trattandosi di presunti omessi premi e sanzioni, afferenti a periodi risalenti ad oltre un quinquennio (e cioe' al lontano, 2016,) gli stessi non possono che essersi oramai irrimediabilmente prescritti,…”. Come emerge dal “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI” di cui a pg. 5 della cartella di pagamento, i contributi interessati risalgono agli anni 2022 e
5 2023 sicché, tenuto conto anche della data di notificazione della cartella, il 6.3.2024, non è trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della L. 335/1995. Con riferimento alla decadenza dall'iscrizione a ruolo cui pure si accenna, l' ha fatto rilevare che “il ruolo veniva reso esecutivo in CP_1 data 10/12/2023 e consegnato… dall' in data 25/12/2023 (come CP_2 risulta dalla cartella di pagamento a pagina 5 di 14): la cartella veniva portata in notifica il 6/3/2024…” (così a pg. 3 della memoria difensiva). In effetti, si legge a pg. 5 della cartella che il ruolo è “Reso esecutivo in data 10-12-2023” e “Consegnato il 25-12-2023”. La parte ricorrente ha genericamente accennato alla decadenza e, pertanto, considerata anche la mancanza di specificazione, deve ritenersi sia stato rispettato il disposto dell'art. 25 D.Lgs. 46/1999 ai sensi del quale:
“I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
…”.
4. Da ultimo, sull'infondatezza nel merito della pretesa contributiva (è il primo dei motivi esposti), val la pena richiamare Cass. SS. 7514/2022 nella quale sul punto si legge:
“…, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46,… la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (…), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (vd., altresì, Cass. ord. 19985/2024). In effetti, in virtù del mancato rispetto del termine “perentorio” assegnato alla società ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c. al fine di
6 rinnovare la notifica nei confronti dell' , ente titolare del credito CP_2 azionato, non può che rilevarsi d'ufficio il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione e il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente dell'agente della riscossione il quale è “mero destinatario del pagamento… o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c.” (così, in Cass. SS. 7514/2022 prima cit.); si consideri che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 291 c.p.c., “Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”. Invero, all'udienza del 1.10.2024, come da verbale, il procuratore della società ricorrente ha fatto presente “di non aver provveduto a notificare l'atto introduttivo all' in quanto quest'ultimo ha presentato in data CP_2
4.7.2024 istanza di visibilità al fascicolo processuale ritenendo di non costituirsi poi e venendo – si ritiene – a conoscenza dell'atto” e il procuratore dell' si è opposto facendo Controparte_1 rilevare “l'intervenuta decadenza per mancata integrazione del contraddittorio verso l' nel termine assegnato…”. CP_2
***
Da quanto esposto discende, in riferimento alle censure formali e procedurali, il rigetto del ricorso e, in riferimento alle censure inerenti al merito, il rigetto in rito del ricorso per il riscontrato difetto di legittimazione passiva. L'esito del giudizio giustifica la condanna della società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di , Controparte_1 liquidate in € 1.769,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione. Si dichiara nulla doversi per spese di lite in favore di CP_2 perché non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso per le motivazioni esposte;
- condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al rimborso delle spese di lite in favore di , liquidate in € 1.769,00, oltre Controparte_1
IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie
7 nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, e dichiara nulla doversi per spese di lite in favore di . CP_2
Così deciso in Roma il 5/2/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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