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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12425 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. IO SC, all'udienza del 2 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 23843/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ta Luciana Pirrongelli giusta procura Parte_1 speciale in atti.
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Paola Controparte_1
ZZ e IR AF giusta procura speciale in atti.
Resistente
Conclusioni: per la ricorrente:
A) In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità del licenziamento irrogatole dalla con missiva Controparte_1 datata 18 dicembre 2024, ricevuta il 30 dicembre 2024, ai sensi dell'art.18, 1° comma, L. 20 Maggio
1970 n. 300, perché discriminatorio;
ordinare alla società resistente di reintegrarla la ricorrente nel posto di lavoro;
condannare la al risarcimento del danno subito, stabilendo a Controparte_1 tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, quantificando detta indennità in €.1.432,02 mensili, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
B) In via subordinata:
- nel caso in cui l'Ill.mo Sig. Giudice non ritenesse applicabile, ratione temporis, l'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento irrogato dalla CP_1
ai sensi dell'art.2 del D. lgs. n.23 del 2015, perché discriminatorio;
ordinare alla società
[...] resistente di reintegrarla la ricorrente nel posto di lavoro;
condannare la al Controparte_1 risarcimento del danno subito, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, quantificando detta indennità in
€.1.432,02 mensili, oltre per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
C) In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice ritenesse che non vi siano i presupposti per la dichiarazione della nullità del licenziamento, in quanto discriminatorio, annullare il licenziamento irrogato dalla ai sensi dell'art. 18, 4° comma, L.20 Maggio 1970 n. 300, in quanto Controparte_1 non sorretto da giustificato motivo soggettivo o giusta causa, per insussistenza del fatto contestato
o, comunque, dell'inadempimento; ordinare alla società resistente la reintegrazione nel posto di lavoro;
- condannare la al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata Controparte_1 all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, quantificando detta indennità in €.1.432,02 mensili, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione.
D) In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice ritenesse che non vi siano i presupposti per la dichiarazione della nullità del licenziamento, in quanto discriminatorio, ed non applicabile, ratione temporis, lo Statuto dei lavoratori, annullare il licenziamento irrogato dalla ai sensi Controparte_1 dell'art. dell'art.3, 2° comma, del D.lgan.n.23 del 2015, in quanto insussistenti gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, per insussistenza del fatto contestato o, comunque, dell'inadempimento; ordinare alla società resistente di reintegrarla nel posto di lavoro;
condannare la al pagamento un'indennità risarcitoria commisurata Controparte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, quantificando detta indennità in €.1.432,02 mensili, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
E) In via ulteriormente subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui in cui l'Ill.mo Sig. Giudice non ritenesse applicabili le norme di cui sopra, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, 5° comma, L. 20 Maggio 1970 n. 300, che il licenziamento irrogato illegittimo, in quanto non sussistenti gli estremi della giusta causa, addotti dalla società resistente, né gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
condannare la pagamento di una indennità risarcitoria pari ventiquattro mensilità Controparte_1 dell'ultima retribuzione globale di fatto, o nella misura che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà di giustizia, considerata l'anzianità lavorativa della ricorrente e le dimensioni dell'attività economica della società resistente, nonché il numero degli occupati;
condannare la al pagamento Controparte_1 dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari ad €.950,63.
F) Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice non ritenga applicabile, ratione temporis, lo Statuto dei lavoratori, dichiarare, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D. Lgs. n.23 del 2015, che il licenziamento irrogato dalla è illegittimo, in quanto insussistenti gli estremi della giusta causa, Controparte_1 addotti dalla società resistente, né gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- condannare la al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione Controparte_1 previdenziale, in misura non inferiore a trentasei mensilità, o nella misura ritenuta di giustizia, considerata l'anzianità lavorativa della ricorrente e le dimensioni dell'attività economica della società resistente, nonché il numero degli occupati e quanto stabilito dall'art.7 del D. lgs . n.23 del
2015, circa il computo dell'anzianità negli appalti;
condannare la al pagamento Controparte_1 dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari ad €.950,63.
Per la società resistente: rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande, principali e subordinate, perché infondate in fatto ed in diritto, inammissibili e, comunque, non prova
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica l'1/7/2025 si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che;
-a decorrere dal 1° febbraio 2013 e a seguito di cambio appalto, era stata assunta dalla CP_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time al 75% (30 ore settimanali),
[...] qualifica di “addetta al servizio mensa” ed inquadramento nel livello 6s del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore turismo e pubblici esercizi;
-aveva prestato la propria attività lavorativa presso la mensa dell'Ospedale “Cristo Re” dell'Istituto di Nostra Signora al Monte Calvario, sito in Roma, Via Calasanziane n. 25;
-aveva già lavorato presso la medesima struttura dapprima, dal 1° ottobre 2004 al 25 febbraio 2007, alle dipendenze della Società Cooperativa Nuova SAIR e, successivamente, dal 26 febbraio 2007 al
31 gennaio 2013, alle dipendenze della CP_2
- in data 18 novembre 2024, intorno alle ore 15.45, mentre stava regolarmente svolgendo la propria attività lavorativa all'interno della mensa dell'Ospedale “Cristo Re”, faceva ingresso nei locali autista addetto al trasporto degli alimenti destinatari a Villa Betania, il quale, in Controparte_3 evidente stato di agitazione, iniziava a proferire nei suoi confronti pesanti offese, urlandole, immotivatamente, alcune espressioni gravemente ingiuriose;
-a fronte di tale aggressione verbale, prontamente intervenivano le colleghe di lavoro Parte_2
e le quali riuscivano a far uscire dai locali cucina il Sig. Parte_3 CP_3
-sebbene visibilmente scossa per l'episodio appena accaduto, decideva comunque di riprendere il proprio lavoro, affiancata dal cuoco ma nella medesima giornata subiva una Persona_1 nuova aggressione da parte del il quale si abbassava pantaloni e slip e, mostrando CP_3 esplicitamente i propri genitali, le rivolgeva frasi di contenuto sessualmente esplicito e volgare;
-aveva immediatamente abbandonato, profondamente turbata e impaurita, le proprie attività lavorative, cercando rifugio e conforto presso le colleghe presenti in cucina, ma queste ultime in tale frangente non erano intervenute;
- era stata nuovamente avvicinata dal sebbene si trovasse in preda a uno stato di forte CP_3 agitazione e sudorazione, il quale, perseguiva nelle proprie condotte molestatrici e sebbene avesse cercato di allontanarlo, il predetto, lungi dal desistere dall'aggressione, aveva continuato ad avvicinarsi in modo aggressivo, proferendo ulteriori frasi volgari e gravi minacce personali;
- avendo ricevuto alcun concreto supporto dai colleghi presenti e trovandosi in preda al panico, aveva afferrato un coltello da cucina — in uso per le proprie mansioni — tenendolo al petto e intimando a di non avvicinarsi ulteriormente;
Controparte_3
- solo a quel punto intervenivano nuovamente le colleghe e il cuoco, i quali riuscivano a fermare l'aggressore e a farlo allontanare definitivamente dai locali, mentre contestualmente, veniva allertato anche il capo cuoco affinché raggiungesse il luogo dell'accaduto;
-era stata convocata, a distanza di qualche giorno dai fatti, dal Direttore, , al fine Testimone_1 di essere informato in merito all'accaduto, e di aver riferito quanto subito, ma, contrariamente a quanto auspicato, le era stata recapitata una contestazione disciplinare a suo carico, ove si affermava che avrebbe avuto un alterco con nel corso del quale avrebbe assunto toni Controparte_3 particolarmente accesi, proferendo espressioni ingiuriose nei confronti del collega e, impugnando un coltello da cucina, si sarebbe avvicinata allo stesso, minacciando di arrecargli delle lesioni, sicchè, soltanto grazie all'intervento di un altro dipendente, la sua condotta sarebbe cessata, permettendole di riprendere le proprie attività lavorative, pur continuando a inveire e a proferire ingiurie anche nei confronti di altri colleghi presenti;
- sebbene avesse contestato tutti gli addebiti, con lettera datata 18 dicembre 2024, recapitata in data
19 dicembre 2024, era stata licenziata per giusta causa, pur continuando a prestare regolarmente servizio per la fino al giorno 30 dicembre 2024, inclusi i giorni festivi, data in cui Controparte_1 riceveva effettivamente la lettera di recesso.
Tanto premesso, ha dedotto: la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio, avendo subito gravissime molestie sul lugo di lavoro, con conseguente applicazione degli artt. 1,26 e 40 del Dl.gs.
n 198/2006; la insussistenza dei fatti contestati, confermata anche dal comportamento tenuto dalla
Società, che non aveva provveduto a sospenderla dal servizio, aveva proceduto alla contestazione disciplinare solo 15 giorni dopo l'accaduto, non aveva consegnato a mano sul luogo di lavoro il provvedimento espulsivo, ma lo aveva spedito per posta, lasciando che prestasse servizio tutti i giorni sino al 30 dicembre 204, comprese la festività natalizie.
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita la che ha contestato diffusamente la ricostruzione dei fatti del 18 Controparte_1 dicembre 2024 operata in ricorso, deducendo che:
-durante il turno pomeridiano di detta giornata e, in particolare, durante la fase di preparazione del nastro, autista addetto al trasporto di alimenti, si era avvicinato alla mensa per Controparte_3 chiedere alle colleghe e se i carrelli burlodge Parte_2 Parte_3 Parte_1 fossero pronti;
-improvvisamente, – come risultava dalla relazione redatta sui fatti accaduti in quel giorno, sulla base delle dichiarazioni rese dai dipendenti presenti – la ricorrente aveva iniziato a inveire contro il proferendo non solo insulti ma, altresì, parole particolarmente pesanti, cui il predetto aveva CP_3 replicato;
-inopinatamente, la lite era degenerata e la ricorrente aveva impugnato un coltello da cucina trinciante, rivolgendolo contro il il quale, sorpreso e spaventato dall'atteggiamento CP_3 aggressivo della ricorrente, aveva tentato di difendersi da tale tentativo di assalto utilizzando un coperchio di una pentola come scudo;
-sorpresa anch'essa da tale sviluppo improvviso della situazione, in un primo momento Pt_2 aveva tentato di frapporsi tra i due colleghi, ma, percepito l'imminente pericolo e temendo
[...] di poter essere ferita, si allontanava, in modo del tutto comprensibile;
poco dopo era intervenuto tempestivamente il cuoco il quale era riuscito a disarmare la ricorrente e ad allontanarla Per_1 dal collega;
-anche dopo l'intervento del la ricorrente aveva proseguito nella propria condotta Per_1 aggressiva, iniziando a inveire anche contro le colleghe, utilizzando espressioni offensive e manifestando un atteggiamento alterato.
Ha, quindi, ribadito la legittimità del licenziamento, evidenziando che i fatti contestati integrassero una giusta causa di recesso e la fattispecie prevista dall'art. 213 CCNL, lettera f) sia per l'intrinseca pericolosità dell'atto compiuto e per la concreta esposizione a rischio dell'incolumità di un collega, sia per la volontarietà ed impulsività della condotta, sia per l'aver determinato l'interruzione dell'attività lavorativa e la necessità dell'intervento di più colleghi;
che del tutto infondato era l'assunto della ricorrente secondo cui era stata vittima di molestie e minacce sul luogo di lavoro, riconducibili al suo sesso, con conseguente non applicabilità delle disposizioni dettate dal D.lgs n.
198/2006, che presupponevano che il lavoratore avesse preventivamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a far presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dalle parti, con l'escussione di tre testi “comuni” ad entrambe, acquisite note autorizzate, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa
è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2.Il ricorso è infondato
3.Rileva il Tribunale che la ricorrente assume di essere stata vittima di reiterate molestie sessuali da parte del collega di lavoro nel pomeriggio del 18 novembre 2024 ed addebita alla Controparte_3 società resistente di non averle assicurato condizioni di lavoro tali da garantire la sua integrità fisica e morale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 3 ter, D.lgs. n.198 del 2006, il quale equipara le molestie sessuali, come definite dal comma 2, alle discriminazioni;
invoca, pertanto, il “regime probatorio presuntivo” disposto del successivo art. 40, con conseguente onere della società resistente di dimostrare l'inesistenza dei fatti denunciati ( v. punti 9-17 del ricorso), i quali concretano una ricostruzione della vicenda posta a base del provvedimento espulsivo opposta ed incompatibile con quella delineata nella lettera di contestazione.
E', pertanto, opportuno subito ricordare che costituisce principio consolidato quello secondo cui
“l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006 - nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità - non stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente, prevedendo a carico del datore di lavoro, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue
21 luglio 2011, C-104/10), l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma a condizione che il ricorrente abbia previamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso “ ( v. Cass
12/10/2018, n. 25543e Cass. 24/6/2024, n. 17267, la quale, richiamando precedenti conformi, sottolinea come “ il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere).
3.1.Ciò premesso, rileva il Tribunale che le deposizioni dei testi escussi, comuni ad entrambe le parti, escludono senza margini di incertezza la sussistenza delle molestie sessuali denunciate dalla ricorrente o comunque di condotte indesiderate a connotazione sessuale aventi lo scopo o l'effetto di cui al comma 2 dell'art. 26 cit.
La teste che occupava la postazione di lavoro più vicina a quella della ricorrente, Parte_3 essendo collocata subito innanzi alla medesima, e che ebbe modo di assistere all'inizio della vicenda sin dall'arrivo presso la sala-nastro di ha esplicitamente escluso che “in occasione Controparte_3 di tale episodio il predetto si sia abbassato i pantaloni o sbottonato la patta” .
Parimenti ha escluso tale circostanza la teste che fu l'unica, insieme al cuoco Parte_2
a rimanere nella sala-nastro dall'arrivo del al momento in cui il Controparte_4 CP_3 tolse dalla mano della ricorrente il coltello che quest'ultima aveva preso;
detta teste ha, CP_4 inoltre, esplicitamente escluso che il ebbe a pronunciare nei confronti della ricorrente gli CP_3 epiteti offensivi riportati nel capitolo 9 del ricorso.
I comportamenti molesti ascritti dalla ricorrente al non trovano alcun riscontro neppure nella CP_3 deposizione del teste CP_4
3.2. Rileva, poi, il Tribunale che le testi e hanno concordemente escluso che negli Pt_2 Parte_3 anni passati tra la ricorrente ed il ci fossero stati precedenti litigi, attriti o episodi particolari, CP_3 che neppure sono stati dedotti in ricorso, ove parimenti non vengono riferite altri comportamenti connotati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 26, Dlgs. n198/2006 posti in essere nei confronti della ricorrente da parte del o di altri colleghi di lavoro. CP_3
4.Alla luce dei principi in precedenza richiamati e delle risultanze probatorie esposte, rileva il
Tribunale che il regime probatorio applicabile alla fattispecie deve essere individuato esclusivamente nell'art.5 legge n. 604/1966.
4.1. Le condotte contestate alla ricorrente, alla stregua delle lettera di contestazione datata
29/11/2024, sono le seguenti:
-aver avuto, il giorno 18 novembre 2024, ul alterco con il collega di lavoro Controparte_3 all'interno della cucina dell'Ospedale Cristo Re, alla presenza di alcuni colleghi;
-l'avere, durante tale alterco, con voce alta e con toni particolarmente forti, inveito e ingiuriato il
CP_3
-l'avere, in successivo momento, impugnato un coltello da cucina e, avvicinatasi al CP_3 minacciato il predetto di arrecargli lesioni;
-l'avere interrotto la reiterazione di dette minacce solo a seguito dell'intervento di un collega, riprendendo solo allora a svolgere la propria attività lavorativa, pur continuando ad inveire contro i colleghi.
4.2. Ritiene il Tribunale che le condotte contestate possono considerarsi provate dalle deposizioni dei testi escussi, complessivamente valutate.
La teste che, come si è detto, era la più vicina alla posizione di lavoro della ricorrente ed Parte_3 ebbe modo di notare l'arrivo del presso la sala-nastro ed assistere al primo scambio di battute CP_3 tra la ricorrente ed il predetto, ha riferito che, arrivato, quest'ultimo “entrò per salutarci”; che la ricorrente non ricambio il saluto del e lei allora disse al collega “ di lasciarla perdere perché CP_3 era nervosa”; il non seguì il consiglio, ma chiese alla ricorrente se effettivamente fosse CP_3 nervosa;
i due iniziarono subito dopo a discutere animatamente e a prendersi a “ male parole”, tanto da essere uditi anche dalla teste che stava al capo-macchina, un po' lontano dalla ricorrente;
Pt_2 quest'ultima iniziò a “ soffiare” contro il ricorrente e pronunciare frasi in una lingua non identificata dalla il allora iniziò a spostarsi in direzione della posizione di lavoro della Parte_3 CP_3
e, rivolgendosi alla ricorrente, le disse più volte “queste Macumbe le fai a tuo figlio e ai tuoi Pt_2 familiari”, come confermato anche dalla teste nel corso dell'animato scambio di battute tra Pt_2
i due, la ricorrente disse al “ti taglio il pene perché hai i vermi dentro perché sei ”, CP_3 Per_2 mentre con il telefonino faceva l'atto di riprenderlo;
quindi, posato il telefonino, “andò a prendere i coltelli in cucina sopra il microonde”; nel frattempo il si era spostato dall'altro lato del nastro CP_3 verso la posizione della e, avendogli detto la che la ricorrente aveva preso “dei Pt_2 Parte_3 coltelli”, l'uomo “prese in mano un grosso coperchio per ripararsi”, mentre la ricorrente, “dopo aver preso il coltello, girò attorno al nastro e si avvicinò alla posizione dove stava il che la CP_3 vide”
A questo punto della vicenda, la teste uscì dalla sala-nastro per andare a telefonare al Parte_3 responsabile della mensa e sollecitarne l'intervento. Testimone_2
Rimasero nella sala, oltre ai due contendenti, la ed il cuoco Pt_2 Controparte_4
La prima ha confermato che la ricorrente aveva “due coltelli, uno in una mano e uno nell'altra, uno era rosso ed uno blu”; … “uno lo batteva sul banco e l'altro per un attimo lo ha alzato contro il
, il quale, “dopo aver visto la ricorrente con i coltelli in mano ha preso un vassoio di metallo CP_3 per proteggersi e lo ha posto davanti a sé “. La teste ha, poi, riferito che la ricorrente posò uno dei coltelli e rimase con un solo coltello, quindi arrivò il cuoco che le tolse il coltello che ancora impugnava. Ha, anche precisato che, prime dell'intervento del cuoco, lei “si era messa tra i due”, che quindi “erano stati sempre a distanza” Il cuoco dal canto suo, ha esposto che circa un quarto d'ora dopo che era iniziato Controparte_4 il lavoro al nastro, cosa che era avvenuta alle 15.30, sentì la ricorrente ed il “ parlare ad alta CP_3 voce”, ma siccome era intento nel suo lavoro, non volle interessarsi a quel che succedeva e a quello che i due si dicevano, quindi non capì perché i due discutessero;
che, a un certo punto, mentre i due ancora parlavano ad alta voce, senti la dire “ ha preso il coltello”, sicchè le chiese chi Parte_3 avesse preso il coltello e la collega le disse che era stata la ricorrente;
che, giratosi vide che quest'ultima “aveva un coltello in mano che però stava basso, in quanto lei aveva il braccio steso lungo il fianco” e il “ che stava con un coperchio in mano alzato sulla faccia” e gridava CP_3 rivolgendosi alla ricorrente “hai preso il coltello, adesso ti meno”; che, quindi, andò dietro la ricorrente piano piano e le prese il coltello senza che la medesima “ dicesse nulla” e prese pure tutti gli altri coltelli che c'erano e li portò su per metterli a posto;
che subito dopo il andò fuori CP_3 dalla stanza dove c'era il nastro ma continuava a gridare.
4.3.Non ritiene il Tribunale che siano emersi elementi per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, sebbene ancora dipendenti della società resistente, atteso che le loro deposizioni, da un lato, non denotano alcuna volontà di aggravare la posizione della ricorrente, tant'è che la teste ha Pt_2 voluto precisare che “i due erano stati sempre a distanza” e il teste che la ricorrente “nulla CP_4 aveva detto” quando le aveva tolto il coltello;
dall'altro, non presentano significative contraddizioni in ordine al nucleo essenziale dei fatti addebitati se non quelle determinate dai diversi punti di osservazione e dalle differenti fasi temporali della vicenda di cui essi ebbero più diretta percezione.
4.4.Dal testimoniale assunto emerge, dunque, che effettivamente tra la ricorrente e il nel
CP_3 pomeriggio del 18 novembre 2024 vi fu un diverbio particolarmente accesso nei toni, nel corso del quale la ricorrente inveì contro il collega di lavoro e proferì ripetutamente al suo indirizzo frasi in lingua “ sconosciuta” ai presenti che vennero avvertite dal come una maledizione, sì da
CP_3 indurlo a replicare più volte che quelle “macumbe” la ricorrente doveva farle a suo figlio e ai suoi familiari;
che, sebbene il si stesse spostando in altro punto della sala ed allontanandosi dalla
CP_3 ricorrente, quest'ultima andò a prendere dei coltelli e sicuramente uno lo protese contro il
CP_3 sia pure per un breve frazione di tempo;
che il si sentì comunque seriamente minacciato nella
CP_3 sua incolumità personale, tanto da imbracciare un vassoio di metallo a mo' di scudo;
che i due rimasero a distanza “ di sicurezza” grazie all'intervento della collega che si frappose tra Pt_2 loro;
che solo dopo tale intervento la ricorrente abbassò il coltello preso e lasciò, quindi, che il cuoco glielo togliesse da mano e lo portasse via in insieme agli altri coltelli in circolazione.
4.5.La insussistenza della condotta posta in essere dalla ricorrente non può, poi, desumersi, contrariamente a quanto asserito nelle note autorizzate, dal fatto che la società resistente non si sia avvalsa del potere di sospenderla in via cautelare dal servizio ovvero della facoltà di consegnarle brevi manu la lettera di licenziamento, preferendo avvalersi della spedizione di tale atto mediante raccomandata a.r., di cui si era avvalso anche per la comunicazione delle lettera di contestazione disciplinare
Premesso che la sospensione cautelare dal servizi neppure è prevista dal CCNL prodotto, rileva il
Tribunale che entrambe costituiscono, infatti, frutto di legittime scelte discrezionali del datore di lavoro, tanto più ove si consideri che la spedizione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento costituisce modalità di comunicazione il cui perfezionamento non richiede alcuna collaborazione da parte del lavoratore, né implica la necessità di assicurarsi la presenza di testimoni che possano confermare l'eventuale rifiuto di ricezione da parte del destinatario.
Rileva, d'altro canto, il Tribunale che il procedimento disciplinare si è svolto nel rispetto dei principi di immediatezza e tempestività, giacché la lettera di contestazione è stata redatta il 29/11/2024 ( che cadeva di venerdì), spedita il 3 dicembre e ricevuta in pari data;
a seguito di richiesta avanzata in data 4 dicembre di audizione orale, tale adempimento si è svolto solo il 17 dicembre, atteso che dal
5 di tale mese al 16 la ricorrente è stata assente per malattia ( v. certificati in atti); già il giorno successivo è stato adottato il provvedimento espulsivo, spedito a mezzo raccomandata il 19 dicembre, consegnata solo in data 30 dicembre.
4.6.La condotta tenuta dalla ricorrente appare connotata, ad avviso del Tribunale, da particolare gravità sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, ove si consideri che: non risulta in alcun modo che il abbia fatto o detto qualcosa per provocare la descritta reazione della ricorrente;
la CP_3 ricorrente si recò deliberatamente a prendere dei coltelli sul forno a microonde, sicchè l'impugnare il coltello non fu un gesto impulsivo ma frutto di deliberata scelta;
il coltello sicuramente venne proteso contro il sia pure per una breve frazione di tempo, e sicuramente ciò avvenne con fare CP_3 minaccioso, tant'è che il predetto sentì la necessità di imbracciare un vassoio di metallo per proteggersi;
la minaccia con la lama venne posta in essere quando il si stava già allontanando CP_3 dalla posizione di lavoro della ricorrente;
tale minaccia cessò solo perché la collega si Pt_2 frappose tra i due;
la ricorrente non ripose volontariamente il coltello, ma fu necessario a tal fine l'ulteriore intervento del cuoco;
l'episodio creò nei presenti notevole agitazione e venne avvertito come fonte di concreto pericolo, tant'è che la avvertì l'esigenza di richiedere l'intervento Parte_3 dello chef che “ impiegò un po' di tempo ad arrivare perché aveva già staccato e Testimone_2 quindi dovette tornare indietro “ ( v. teste;
esso determinò anche la sospensione dell'attività Pt_2 lavorativa per un apprezzabile lasso di tempo da parte di tutti gli addetti alla sala-nastro e la necessità far rientrare in servizio lo chef.
Tale condotta, contraria ai doveri fondamentali che gravano sul lavoratore ai sensi degli artt. 2014 e
2015 c.c., integra l'infrazione prevista dall'art. 213, punto 5, lett. f) del CCNL,-ossia il diverbio litigioso seguito da vie di fatto, da intendere quale lite verbale molto intensa seguita da violenza, anche solo tentata, nei confronti di uno dei litiganti.
La Suprema Corte ha, invero, chiarito che “per "alterco”, deve intendersi qualsiasi discussione, o litigio, animata e scomposta tra due persone;
se connotato dalle cd. "vie di fatto", invece, occorre che tale diverbio sia stato caratterizzato da un ricorso alla violenza, intesa come estrinsecazione di energia fisica trasmodante in un pregiudizio fisico, anche tentato, verso una persona o una cosa, ad opera di un uomo” ( v. Cass 10/9/2019, n. 22636).
In ogni caso, tale è connotata, ad avviso del Tribunale, dalla medesima gravita che contraddistingue l'ipotesi di cui all'art. 213, punto 5, lett. f), peraltro indicata, insieme alle altre, solo in via esemplificativa come infrazione punibile con la massima sanzione espulsiva.
Ricordato che, sebbene la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce, tuttavia, uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. ( v. Cass 6/8/2020, n.
16784 e Cass. 19/8/2020, n. 17321), ritiene il Tribunale, che avuto riguardo a tutti gli elementi anzidetti, la condotta posta in essere appare idonea a fondare un giudizio probabilistico negativo sulla correttezza dei futuri adempimenti della prestazione lavorativa da parte delle ricorrente e tale da integrare una giusta causa di licenziamento.
Al riguardo, rileva il Tribunale che la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui integra giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore che, dopo aver iniziato un alterco con un collega, aveva puntato contro quest'ultimo una lancia dell'idropulitrice, ritenendo già di per se tale condotta idonea a giustificare la massima sanzione espulsiva, a prescindere dal fatto che lo strumento fosse stato o meno azionato e benché i colleghi fossero intervenuti immediatamente e riusciti fisicamente a separare i contendenti, che però avevano continuato a insultarsi ( v. Cass. 29/7/2024 n.21175)
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, risultando assorbita ogni altra questione.
5.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dei criteri di cui ai D.N. n. 55 del 2014
e n. 147 del 2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.281,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2025 Il Giudice
IO SC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. IO SC, all'udienza del 2 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 23843/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ta Luciana Pirrongelli giusta procura Parte_1 speciale in atti.
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Paola Controparte_1
ZZ e IR AF giusta procura speciale in atti.
Resistente
Conclusioni: per la ricorrente:
A) In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità del licenziamento irrogatole dalla con missiva Controparte_1 datata 18 dicembre 2024, ricevuta il 30 dicembre 2024, ai sensi dell'art.18, 1° comma, L. 20 Maggio
1970 n. 300, perché discriminatorio;
ordinare alla società resistente di reintegrarla la ricorrente nel posto di lavoro;
condannare la al risarcimento del danno subito, stabilendo a Controparte_1 tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, quantificando detta indennità in €.1.432,02 mensili, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
B) In via subordinata:
- nel caso in cui l'Ill.mo Sig. Giudice non ritenesse applicabile, ratione temporis, l'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento irrogato dalla CP_1
ai sensi dell'art.2 del D. lgs. n.23 del 2015, perché discriminatorio;
ordinare alla società
[...] resistente di reintegrarla la ricorrente nel posto di lavoro;
condannare la al Controparte_1 risarcimento del danno subito, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, quantificando detta indennità in
€.1.432,02 mensili, oltre per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
C) In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice ritenesse che non vi siano i presupposti per la dichiarazione della nullità del licenziamento, in quanto discriminatorio, annullare il licenziamento irrogato dalla ai sensi dell'art. 18, 4° comma, L.20 Maggio 1970 n. 300, in quanto Controparte_1 non sorretto da giustificato motivo soggettivo o giusta causa, per insussistenza del fatto contestato
o, comunque, dell'inadempimento; ordinare alla società resistente la reintegrazione nel posto di lavoro;
- condannare la al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata Controparte_1 all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, quantificando detta indennità in €.1.432,02 mensili, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione.
D) In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice ritenesse che non vi siano i presupposti per la dichiarazione della nullità del licenziamento, in quanto discriminatorio, ed non applicabile, ratione temporis, lo Statuto dei lavoratori, annullare il licenziamento irrogato dalla ai sensi Controparte_1 dell'art. dell'art.3, 2° comma, del D.lgan.n.23 del 2015, in quanto insussistenti gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, per insussistenza del fatto contestato o, comunque, dell'inadempimento; ordinare alla società resistente di reintegrarla nel posto di lavoro;
condannare la al pagamento un'indennità risarcitoria commisurata Controparte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, quantificando detta indennità in €.1.432,02 mensili, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
E) In via ulteriormente subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui in cui l'Ill.mo Sig. Giudice non ritenesse applicabili le norme di cui sopra, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, 5° comma, L. 20 Maggio 1970 n. 300, che il licenziamento irrogato illegittimo, in quanto non sussistenti gli estremi della giusta causa, addotti dalla società resistente, né gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
condannare la pagamento di una indennità risarcitoria pari ventiquattro mensilità Controparte_1 dell'ultima retribuzione globale di fatto, o nella misura che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà di giustizia, considerata l'anzianità lavorativa della ricorrente e le dimensioni dell'attività economica della società resistente, nonché il numero degli occupati;
condannare la al pagamento Controparte_1 dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari ad €.950,63.
F) Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice non ritenga applicabile, ratione temporis, lo Statuto dei lavoratori, dichiarare, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D. Lgs. n.23 del 2015, che il licenziamento irrogato dalla è illegittimo, in quanto insussistenti gli estremi della giusta causa, Controparte_1 addotti dalla società resistente, né gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- condannare la al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione Controparte_1 previdenziale, in misura non inferiore a trentasei mensilità, o nella misura ritenuta di giustizia, considerata l'anzianità lavorativa della ricorrente e le dimensioni dell'attività economica della società resistente, nonché il numero degli occupati e quanto stabilito dall'art.7 del D. lgs . n.23 del
2015, circa il computo dell'anzianità negli appalti;
condannare la al pagamento Controparte_1 dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari ad €.950,63.
Per la società resistente: rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande, principali e subordinate, perché infondate in fatto ed in diritto, inammissibili e, comunque, non prova
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica l'1/7/2025 si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che;
-a decorrere dal 1° febbraio 2013 e a seguito di cambio appalto, era stata assunta dalla CP_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time al 75% (30 ore settimanali),
[...] qualifica di “addetta al servizio mensa” ed inquadramento nel livello 6s del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore turismo e pubblici esercizi;
-aveva prestato la propria attività lavorativa presso la mensa dell'Ospedale “Cristo Re” dell'Istituto di Nostra Signora al Monte Calvario, sito in Roma, Via Calasanziane n. 25;
-aveva già lavorato presso la medesima struttura dapprima, dal 1° ottobre 2004 al 25 febbraio 2007, alle dipendenze della Società Cooperativa Nuova SAIR e, successivamente, dal 26 febbraio 2007 al
31 gennaio 2013, alle dipendenze della CP_2
- in data 18 novembre 2024, intorno alle ore 15.45, mentre stava regolarmente svolgendo la propria attività lavorativa all'interno della mensa dell'Ospedale “Cristo Re”, faceva ingresso nei locali autista addetto al trasporto degli alimenti destinatari a Villa Betania, il quale, in Controparte_3 evidente stato di agitazione, iniziava a proferire nei suoi confronti pesanti offese, urlandole, immotivatamente, alcune espressioni gravemente ingiuriose;
-a fronte di tale aggressione verbale, prontamente intervenivano le colleghe di lavoro Parte_2
e le quali riuscivano a far uscire dai locali cucina il Sig. Parte_3 CP_3
-sebbene visibilmente scossa per l'episodio appena accaduto, decideva comunque di riprendere il proprio lavoro, affiancata dal cuoco ma nella medesima giornata subiva una Persona_1 nuova aggressione da parte del il quale si abbassava pantaloni e slip e, mostrando CP_3 esplicitamente i propri genitali, le rivolgeva frasi di contenuto sessualmente esplicito e volgare;
-aveva immediatamente abbandonato, profondamente turbata e impaurita, le proprie attività lavorative, cercando rifugio e conforto presso le colleghe presenti in cucina, ma queste ultime in tale frangente non erano intervenute;
- era stata nuovamente avvicinata dal sebbene si trovasse in preda a uno stato di forte CP_3 agitazione e sudorazione, il quale, perseguiva nelle proprie condotte molestatrici e sebbene avesse cercato di allontanarlo, il predetto, lungi dal desistere dall'aggressione, aveva continuato ad avvicinarsi in modo aggressivo, proferendo ulteriori frasi volgari e gravi minacce personali;
- avendo ricevuto alcun concreto supporto dai colleghi presenti e trovandosi in preda al panico, aveva afferrato un coltello da cucina — in uso per le proprie mansioni — tenendolo al petto e intimando a di non avvicinarsi ulteriormente;
Controparte_3
- solo a quel punto intervenivano nuovamente le colleghe e il cuoco, i quali riuscivano a fermare l'aggressore e a farlo allontanare definitivamente dai locali, mentre contestualmente, veniva allertato anche il capo cuoco affinché raggiungesse il luogo dell'accaduto;
-era stata convocata, a distanza di qualche giorno dai fatti, dal Direttore, , al fine Testimone_1 di essere informato in merito all'accaduto, e di aver riferito quanto subito, ma, contrariamente a quanto auspicato, le era stata recapitata una contestazione disciplinare a suo carico, ove si affermava che avrebbe avuto un alterco con nel corso del quale avrebbe assunto toni Controparte_3 particolarmente accesi, proferendo espressioni ingiuriose nei confronti del collega e, impugnando un coltello da cucina, si sarebbe avvicinata allo stesso, minacciando di arrecargli delle lesioni, sicchè, soltanto grazie all'intervento di un altro dipendente, la sua condotta sarebbe cessata, permettendole di riprendere le proprie attività lavorative, pur continuando a inveire e a proferire ingiurie anche nei confronti di altri colleghi presenti;
- sebbene avesse contestato tutti gli addebiti, con lettera datata 18 dicembre 2024, recapitata in data
19 dicembre 2024, era stata licenziata per giusta causa, pur continuando a prestare regolarmente servizio per la fino al giorno 30 dicembre 2024, inclusi i giorni festivi, data in cui Controparte_1 riceveva effettivamente la lettera di recesso.
Tanto premesso, ha dedotto: la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio, avendo subito gravissime molestie sul lugo di lavoro, con conseguente applicazione degli artt. 1,26 e 40 del Dl.gs.
n 198/2006; la insussistenza dei fatti contestati, confermata anche dal comportamento tenuto dalla
Società, che non aveva provveduto a sospenderla dal servizio, aveva proceduto alla contestazione disciplinare solo 15 giorni dopo l'accaduto, non aveva consegnato a mano sul luogo di lavoro il provvedimento espulsivo, ma lo aveva spedito per posta, lasciando che prestasse servizio tutti i giorni sino al 30 dicembre 204, comprese la festività natalizie.
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita la che ha contestato diffusamente la ricostruzione dei fatti del 18 Controparte_1 dicembre 2024 operata in ricorso, deducendo che:
-durante il turno pomeridiano di detta giornata e, in particolare, durante la fase di preparazione del nastro, autista addetto al trasporto di alimenti, si era avvicinato alla mensa per Controparte_3 chiedere alle colleghe e se i carrelli burlodge Parte_2 Parte_3 Parte_1 fossero pronti;
-improvvisamente, – come risultava dalla relazione redatta sui fatti accaduti in quel giorno, sulla base delle dichiarazioni rese dai dipendenti presenti – la ricorrente aveva iniziato a inveire contro il proferendo non solo insulti ma, altresì, parole particolarmente pesanti, cui il predetto aveva CP_3 replicato;
-inopinatamente, la lite era degenerata e la ricorrente aveva impugnato un coltello da cucina trinciante, rivolgendolo contro il il quale, sorpreso e spaventato dall'atteggiamento CP_3 aggressivo della ricorrente, aveva tentato di difendersi da tale tentativo di assalto utilizzando un coperchio di una pentola come scudo;
-sorpresa anch'essa da tale sviluppo improvviso della situazione, in un primo momento Pt_2 aveva tentato di frapporsi tra i due colleghi, ma, percepito l'imminente pericolo e temendo
[...] di poter essere ferita, si allontanava, in modo del tutto comprensibile;
poco dopo era intervenuto tempestivamente il cuoco il quale era riuscito a disarmare la ricorrente e ad allontanarla Per_1 dal collega;
-anche dopo l'intervento del la ricorrente aveva proseguito nella propria condotta Per_1 aggressiva, iniziando a inveire anche contro le colleghe, utilizzando espressioni offensive e manifestando un atteggiamento alterato.
Ha, quindi, ribadito la legittimità del licenziamento, evidenziando che i fatti contestati integrassero una giusta causa di recesso e la fattispecie prevista dall'art. 213 CCNL, lettera f) sia per l'intrinseca pericolosità dell'atto compiuto e per la concreta esposizione a rischio dell'incolumità di un collega, sia per la volontarietà ed impulsività della condotta, sia per l'aver determinato l'interruzione dell'attività lavorativa e la necessità dell'intervento di più colleghi;
che del tutto infondato era l'assunto della ricorrente secondo cui era stata vittima di molestie e minacce sul luogo di lavoro, riconducibili al suo sesso, con conseguente non applicabilità delle disposizioni dettate dal D.lgs n.
198/2006, che presupponevano che il lavoratore avesse preventivamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a far presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dalle parti, con l'escussione di tre testi “comuni” ad entrambe, acquisite note autorizzate, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa
è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2.Il ricorso è infondato
3.Rileva il Tribunale che la ricorrente assume di essere stata vittima di reiterate molestie sessuali da parte del collega di lavoro nel pomeriggio del 18 novembre 2024 ed addebita alla Controparte_3 società resistente di non averle assicurato condizioni di lavoro tali da garantire la sua integrità fisica e morale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 3 ter, D.lgs. n.198 del 2006, il quale equipara le molestie sessuali, come definite dal comma 2, alle discriminazioni;
invoca, pertanto, il “regime probatorio presuntivo” disposto del successivo art. 40, con conseguente onere della società resistente di dimostrare l'inesistenza dei fatti denunciati ( v. punti 9-17 del ricorso), i quali concretano una ricostruzione della vicenda posta a base del provvedimento espulsivo opposta ed incompatibile con quella delineata nella lettera di contestazione.
E', pertanto, opportuno subito ricordare che costituisce principio consolidato quello secondo cui
“l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006 - nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità - non stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente, prevedendo a carico del datore di lavoro, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 (come interpretato da Corte di Giustizia Ue
21 luglio 2011, C-104/10), l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma a condizione che il ricorrente abbia previamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso “ ( v. Cass
12/10/2018, n. 25543e Cass. 24/6/2024, n. 17267, la quale, richiamando precedenti conformi, sottolinea come “ il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere).
3.1.Ciò premesso, rileva il Tribunale che le deposizioni dei testi escussi, comuni ad entrambe le parti, escludono senza margini di incertezza la sussistenza delle molestie sessuali denunciate dalla ricorrente o comunque di condotte indesiderate a connotazione sessuale aventi lo scopo o l'effetto di cui al comma 2 dell'art. 26 cit.
La teste che occupava la postazione di lavoro più vicina a quella della ricorrente, Parte_3 essendo collocata subito innanzi alla medesima, e che ebbe modo di assistere all'inizio della vicenda sin dall'arrivo presso la sala-nastro di ha esplicitamente escluso che “in occasione Controparte_3 di tale episodio il predetto si sia abbassato i pantaloni o sbottonato la patta” .
Parimenti ha escluso tale circostanza la teste che fu l'unica, insieme al cuoco Parte_2
a rimanere nella sala-nastro dall'arrivo del al momento in cui il Controparte_4 CP_3 tolse dalla mano della ricorrente il coltello che quest'ultima aveva preso;
detta teste ha, CP_4 inoltre, esplicitamente escluso che il ebbe a pronunciare nei confronti della ricorrente gli CP_3 epiteti offensivi riportati nel capitolo 9 del ricorso.
I comportamenti molesti ascritti dalla ricorrente al non trovano alcun riscontro neppure nella CP_3 deposizione del teste CP_4
3.2. Rileva, poi, il Tribunale che le testi e hanno concordemente escluso che negli Pt_2 Parte_3 anni passati tra la ricorrente ed il ci fossero stati precedenti litigi, attriti o episodi particolari, CP_3 che neppure sono stati dedotti in ricorso, ove parimenti non vengono riferite altri comportamenti connotati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 26, Dlgs. n198/2006 posti in essere nei confronti della ricorrente da parte del o di altri colleghi di lavoro. CP_3
4.Alla luce dei principi in precedenza richiamati e delle risultanze probatorie esposte, rileva il
Tribunale che il regime probatorio applicabile alla fattispecie deve essere individuato esclusivamente nell'art.5 legge n. 604/1966.
4.1. Le condotte contestate alla ricorrente, alla stregua delle lettera di contestazione datata
29/11/2024, sono le seguenti:
-aver avuto, il giorno 18 novembre 2024, ul alterco con il collega di lavoro Controparte_3 all'interno della cucina dell'Ospedale Cristo Re, alla presenza di alcuni colleghi;
-l'avere, durante tale alterco, con voce alta e con toni particolarmente forti, inveito e ingiuriato il
CP_3
-l'avere, in successivo momento, impugnato un coltello da cucina e, avvicinatasi al CP_3 minacciato il predetto di arrecargli lesioni;
-l'avere interrotto la reiterazione di dette minacce solo a seguito dell'intervento di un collega, riprendendo solo allora a svolgere la propria attività lavorativa, pur continuando ad inveire contro i colleghi.
4.2. Ritiene il Tribunale che le condotte contestate possono considerarsi provate dalle deposizioni dei testi escussi, complessivamente valutate.
La teste che, come si è detto, era la più vicina alla posizione di lavoro della ricorrente ed Parte_3 ebbe modo di notare l'arrivo del presso la sala-nastro ed assistere al primo scambio di battute CP_3 tra la ricorrente ed il predetto, ha riferito che, arrivato, quest'ultimo “entrò per salutarci”; che la ricorrente non ricambio il saluto del e lei allora disse al collega “ di lasciarla perdere perché CP_3 era nervosa”; il non seguì il consiglio, ma chiese alla ricorrente se effettivamente fosse CP_3 nervosa;
i due iniziarono subito dopo a discutere animatamente e a prendersi a “ male parole”, tanto da essere uditi anche dalla teste che stava al capo-macchina, un po' lontano dalla ricorrente;
Pt_2 quest'ultima iniziò a “ soffiare” contro il ricorrente e pronunciare frasi in una lingua non identificata dalla il allora iniziò a spostarsi in direzione della posizione di lavoro della Parte_3 CP_3
e, rivolgendosi alla ricorrente, le disse più volte “queste Macumbe le fai a tuo figlio e ai tuoi Pt_2 familiari”, come confermato anche dalla teste nel corso dell'animato scambio di battute tra Pt_2
i due, la ricorrente disse al “ti taglio il pene perché hai i vermi dentro perché sei ”, CP_3 Per_2 mentre con il telefonino faceva l'atto di riprenderlo;
quindi, posato il telefonino, “andò a prendere i coltelli in cucina sopra il microonde”; nel frattempo il si era spostato dall'altro lato del nastro CP_3 verso la posizione della e, avendogli detto la che la ricorrente aveva preso “dei Pt_2 Parte_3 coltelli”, l'uomo “prese in mano un grosso coperchio per ripararsi”, mentre la ricorrente, “dopo aver preso il coltello, girò attorno al nastro e si avvicinò alla posizione dove stava il che la CP_3 vide”
A questo punto della vicenda, la teste uscì dalla sala-nastro per andare a telefonare al Parte_3 responsabile della mensa e sollecitarne l'intervento. Testimone_2
Rimasero nella sala, oltre ai due contendenti, la ed il cuoco Pt_2 Controparte_4
La prima ha confermato che la ricorrente aveva “due coltelli, uno in una mano e uno nell'altra, uno era rosso ed uno blu”; … “uno lo batteva sul banco e l'altro per un attimo lo ha alzato contro il
, il quale, “dopo aver visto la ricorrente con i coltelli in mano ha preso un vassoio di metallo CP_3 per proteggersi e lo ha posto davanti a sé “. La teste ha, poi, riferito che la ricorrente posò uno dei coltelli e rimase con un solo coltello, quindi arrivò il cuoco che le tolse il coltello che ancora impugnava. Ha, anche precisato che, prime dell'intervento del cuoco, lei “si era messa tra i due”, che quindi “erano stati sempre a distanza” Il cuoco dal canto suo, ha esposto che circa un quarto d'ora dopo che era iniziato Controparte_4 il lavoro al nastro, cosa che era avvenuta alle 15.30, sentì la ricorrente ed il “ parlare ad alta CP_3 voce”, ma siccome era intento nel suo lavoro, non volle interessarsi a quel che succedeva e a quello che i due si dicevano, quindi non capì perché i due discutessero;
che, a un certo punto, mentre i due ancora parlavano ad alta voce, senti la dire “ ha preso il coltello”, sicchè le chiese chi Parte_3 avesse preso il coltello e la collega le disse che era stata la ricorrente;
che, giratosi vide che quest'ultima “aveva un coltello in mano che però stava basso, in quanto lei aveva il braccio steso lungo il fianco” e il “ che stava con un coperchio in mano alzato sulla faccia” e gridava CP_3 rivolgendosi alla ricorrente “hai preso il coltello, adesso ti meno”; che, quindi, andò dietro la ricorrente piano piano e le prese il coltello senza che la medesima “ dicesse nulla” e prese pure tutti gli altri coltelli che c'erano e li portò su per metterli a posto;
che subito dopo il andò fuori CP_3 dalla stanza dove c'era il nastro ma continuava a gridare.
4.3.Non ritiene il Tribunale che siano emersi elementi per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, sebbene ancora dipendenti della società resistente, atteso che le loro deposizioni, da un lato, non denotano alcuna volontà di aggravare la posizione della ricorrente, tant'è che la teste ha Pt_2 voluto precisare che “i due erano stati sempre a distanza” e il teste che la ricorrente “nulla CP_4 aveva detto” quando le aveva tolto il coltello;
dall'altro, non presentano significative contraddizioni in ordine al nucleo essenziale dei fatti addebitati se non quelle determinate dai diversi punti di osservazione e dalle differenti fasi temporali della vicenda di cui essi ebbero più diretta percezione.
4.4.Dal testimoniale assunto emerge, dunque, che effettivamente tra la ricorrente e il nel
CP_3 pomeriggio del 18 novembre 2024 vi fu un diverbio particolarmente accesso nei toni, nel corso del quale la ricorrente inveì contro il collega di lavoro e proferì ripetutamente al suo indirizzo frasi in lingua “ sconosciuta” ai presenti che vennero avvertite dal come una maledizione, sì da
CP_3 indurlo a replicare più volte che quelle “macumbe” la ricorrente doveva farle a suo figlio e ai suoi familiari;
che, sebbene il si stesse spostando in altro punto della sala ed allontanandosi dalla
CP_3 ricorrente, quest'ultima andò a prendere dei coltelli e sicuramente uno lo protese contro il
CP_3 sia pure per un breve frazione di tempo;
che il si sentì comunque seriamente minacciato nella
CP_3 sua incolumità personale, tanto da imbracciare un vassoio di metallo a mo' di scudo;
che i due rimasero a distanza “ di sicurezza” grazie all'intervento della collega che si frappose tra Pt_2 loro;
che solo dopo tale intervento la ricorrente abbassò il coltello preso e lasciò, quindi, che il cuoco glielo togliesse da mano e lo portasse via in insieme agli altri coltelli in circolazione.
4.5.La insussistenza della condotta posta in essere dalla ricorrente non può, poi, desumersi, contrariamente a quanto asserito nelle note autorizzate, dal fatto che la società resistente non si sia avvalsa del potere di sospenderla in via cautelare dal servizio ovvero della facoltà di consegnarle brevi manu la lettera di licenziamento, preferendo avvalersi della spedizione di tale atto mediante raccomandata a.r., di cui si era avvalso anche per la comunicazione delle lettera di contestazione disciplinare
Premesso che la sospensione cautelare dal servizi neppure è prevista dal CCNL prodotto, rileva il
Tribunale che entrambe costituiscono, infatti, frutto di legittime scelte discrezionali del datore di lavoro, tanto più ove si consideri che la spedizione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento costituisce modalità di comunicazione il cui perfezionamento non richiede alcuna collaborazione da parte del lavoratore, né implica la necessità di assicurarsi la presenza di testimoni che possano confermare l'eventuale rifiuto di ricezione da parte del destinatario.
Rileva, d'altro canto, il Tribunale che il procedimento disciplinare si è svolto nel rispetto dei principi di immediatezza e tempestività, giacché la lettera di contestazione è stata redatta il 29/11/2024 ( che cadeva di venerdì), spedita il 3 dicembre e ricevuta in pari data;
a seguito di richiesta avanzata in data 4 dicembre di audizione orale, tale adempimento si è svolto solo il 17 dicembre, atteso che dal
5 di tale mese al 16 la ricorrente è stata assente per malattia ( v. certificati in atti); già il giorno successivo è stato adottato il provvedimento espulsivo, spedito a mezzo raccomandata il 19 dicembre, consegnata solo in data 30 dicembre.
4.6.La condotta tenuta dalla ricorrente appare connotata, ad avviso del Tribunale, da particolare gravità sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, ove si consideri che: non risulta in alcun modo che il abbia fatto o detto qualcosa per provocare la descritta reazione della ricorrente;
la CP_3 ricorrente si recò deliberatamente a prendere dei coltelli sul forno a microonde, sicchè l'impugnare il coltello non fu un gesto impulsivo ma frutto di deliberata scelta;
il coltello sicuramente venne proteso contro il sia pure per una breve frazione di tempo, e sicuramente ciò avvenne con fare CP_3 minaccioso, tant'è che il predetto sentì la necessità di imbracciare un vassoio di metallo per proteggersi;
la minaccia con la lama venne posta in essere quando il si stava già allontanando CP_3 dalla posizione di lavoro della ricorrente;
tale minaccia cessò solo perché la collega si Pt_2 frappose tra i due;
la ricorrente non ripose volontariamente il coltello, ma fu necessario a tal fine l'ulteriore intervento del cuoco;
l'episodio creò nei presenti notevole agitazione e venne avvertito come fonte di concreto pericolo, tant'è che la avvertì l'esigenza di richiedere l'intervento Parte_3 dello chef che “ impiegò un po' di tempo ad arrivare perché aveva già staccato e Testimone_2 quindi dovette tornare indietro “ ( v. teste;
esso determinò anche la sospensione dell'attività Pt_2 lavorativa per un apprezzabile lasso di tempo da parte di tutti gli addetti alla sala-nastro e la necessità far rientrare in servizio lo chef.
Tale condotta, contraria ai doveri fondamentali che gravano sul lavoratore ai sensi degli artt. 2014 e
2015 c.c., integra l'infrazione prevista dall'art. 213, punto 5, lett. f) del CCNL,-ossia il diverbio litigioso seguito da vie di fatto, da intendere quale lite verbale molto intensa seguita da violenza, anche solo tentata, nei confronti di uno dei litiganti.
La Suprema Corte ha, invero, chiarito che “per "alterco”, deve intendersi qualsiasi discussione, o litigio, animata e scomposta tra due persone;
se connotato dalle cd. "vie di fatto", invece, occorre che tale diverbio sia stato caratterizzato da un ricorso alla violenza, intesa come estrinsecazione di energia fisica trasmodante in un pregiudizio fisico, anche tentato, verso una persona o una cosa, ad opera di un uomo” ( v. Cass 10/9/2019, n. 22636).
In ogni caso, tale è connotata, ad avviso del Tribunale, dalla medesima gravita che contraddistingue l'ipotesi di cui all'art. 213, punto 5, lett. f), peraltro indicata, insieme alle altre, solo in via esemplificativa come infrazione punibile con la massima sanzione espulsiva.
Ricordato che, sebbene la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce, tuttavia, uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. ( v. Cass 6/8/2020, n.
16784 e Cass. 19/8/2020, n. 17321), ritiene il Tribunale, che avuto riguardo a tutti gli elementi anzidetti, la condotta posta in essere appare idonea a fondare un giudizio probabilistico negativo sulla correttezza dei futuri adempimenti della prestazione lavorativa da parte delle ricorrente e tale da integrare una giusta causa di licenziamento.
Al riguardo, rileva il Tribunale che la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui integra giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore che, dopo aver iniziato un alterco con un collega, aveva puntato contro quest'ultimo una lancia dell'idropulitrice, ritenendo già di per se tale condotta idonea a giustificare la massima sanzione espulsiva, a prescindere dal fatto che lo strumento fosse stato o meno azionato e benché i colleghi fossero intervenuti immediatamente e riusciti fisicamente a separare i contendenti, che però avevano continuato a insultarsi ( v. Cass. 29/7/2024 n.21175)
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, risultando assorbita ogni altra questione.
5.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dei criteri di cui ai D.N. n. 55 del 2014
e n. 147 del 2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.281,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2025 Il Giudice
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