Decreto cautelare 20 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 22 novembre 2023
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01645/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Moscati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- di Bologna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di non ammissione alla classe terza di scuola superiore di secondo grado, all'esito delle verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale conosciuto in data 31 agosto 2023;
- del verbale di scrutinio relativo alla prima fase dell'a.s. 2022/2023 nella parte in cui reca la votazione insufficiente in matematica;
- del verbale di scrutinio finale dell'a.s. 2022/2023 nella parte in cui reca la votazione insufficiente in matematica;
- dei verbali di svolgimento, correzione e valutazione della prova di matematica svolta dall'alunno in occasione degli esami di riparazione 2022/2023, limitatamente alle insufficienze riportate;
- nonché di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IO AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, munito di istanza cautelare, i ricorrenti, nella qualità di esercenti la potestà sul proprio figlio minore, impugnavano gli atti in epigrafe meglio indicati inerenti la mancata ammissione del medesimo alla classe successiva, denunciando svariati profili di illegittimità.
Resisteva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023, era respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
In data 27.10.2025 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Alla luce della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla parte ricorrente il 27.10.2025, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del CPA.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
IO AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AL | LO IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.