Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 08/05/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. AL IL EL RO Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere dr. IC IN Consigliere - relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24066 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
MO PR S.r.l.s. in liquidazione (partita IVA 01912430434), in persona del liquidatore/legale rappresentante pro-tempore AN UC, con sede legale a Civitanova Marche (MC), via Castelfidardo, n.
24;
AN UC (C.F. [...]), nato il [...] a Civitanova Marche (MC), ivi residente in [...],
in proprio e quale legale rappresentante, amministratore e socio unico della società in liquidazione MO PR s.r.l.s. ;
di citazione ed esaminati gli altri atti e documenti della causa;
uditi nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 la segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il consigliere relatore dott.
IC IN e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa CR AL; non comparsi i convenuti.
AT
I. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale per le Marche ha convenuto in giudizio AN UC, in proprio ed in qualità di legale rappresentante, amministratore e socio unico della società MO PR S.r.l.s. in liquidazione, e la MO PR S.r.l.s. , in persona del liquidatore/legale rappresentante pro-tempore AN UC, ivi sentirli condannare al pagamento:
- delle 7.700,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - in favore dello
.
II. La Procura ha evidenziato che la fattispecie dannosa afferisce ad indebita percezione di contributi pubblici, concessi agli imprenditori, art. 25 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, per fornire sostegno alle loro attività e così attenuare le conseguenze deleterie sul sistema economico nazionale derivanti dalla situazione emergenziale correlata alla pandemia da Covid 19.
A tal proposito, la Procura ha riferito che con sentenza n. 712/2024 del Tribunale di Macerata il AN è stato penalmente condannato per il reato d indebita percezione di erogazioni pubbliche, 316-ter del c.p.
In particolare, a seguito di indagini eseguite dalla Guardia di Finanza di Civitanova Marche, è emerso che ne , datata 30/6/2020, presentata per ottenere tali contributi, il AN, in qualità di amministratore e legale rappresentante della MO PR S.r.l.s.,
aveva falsamente dichiarato: quale importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 una somma 38.850,00; quale importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2020 una somma pari ad Sulla base di tali dichiarazioni, in data 14/7/2020 Entrate aveva accreditato in favore della ditta in questione , art. 25 del D.L. n. 34/2020
(c.d. decreto NC ).
Orbene, la Guardia di Finanza ha riferito che:
il AN non era stato in grado di esibire le fatture e le ricevute fiscali in originale, avendo dichiarato di averle gettate in una discarica e di non aver provveduto a denunziare la loro perdita;
le fatture e le ricevute fiscali esibite in fotocopia, oltre che essere incomplete, erano state dallo stesso AN contraffatte, mediante sovrascritture indicanti dati alterati ed importi maggiorati, al fine di documentare un volume d affari assai superiore a quello reale;
inoltre, il AN non risultava aver trasmesso ai competenti Uffici la dichiarazione relativa alle imposte dirette (Modello Unico- Redditi Società di Capitale anno 2019)
né quella riguardante 2019) né le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
La Guardia di Finanza ha riferito, altresì, che il commercialista di fiducia del AN, dott. SA, il quale aveva proceduto alla del 30/6/2020 per la concessione , aveva provveduto ad avvertire espressamente il AN delle conseguenze penali delle sue false dichiarazioni, rifiutandosi, poi, d inoltrare ulteriori domande di contributi.
III. In punto di diritto, la Procura ha evidenziato che contributo in questione veniva quantificato, 25, comma 5, del D.L. n. 34/2020, applicando una determinata percentuale su corrispettivi riferiti al mese di aprile 2019 e quello riguardante il mese di aprile 2020.
Ciò premesso, la Procura ha sottolineato che, secondo la consolidata giurisprudenza, sia la natura pubblica dei contributi erogati ,
delle Finanze, alle imprese versanti in condizioni di grave difficoltà, a causa della sospensione delle loro attività, imposta dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, sia la specifica finalità di tali contributi, non assistenzialistica bensì di strumento di politica economica, adottato dal legislatore per il sostegno e il rilancio del sistema produttivo nazionale nel grave e persistente contesto emergenziale, determinavano la sussistenza di un rapporto di servizio di tipo funzionale tra il soggetto percettore del contributo e la P.A. erogatrice, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sulle fattispecie di fraudolenta percezione e/o d illecito utilizzo di tali risorse finanziarie.
Orbene, le condotte antigiuridiche, acclarate anche in sede penale, tenute dal AN, in qualità di legale rappresentante, sono
consistite sia nelle false dichiarazioni rese presentata relativamente al fatturato ed ai corrispettivi aziendali 2019 aprile 2020, sia nella predisposizione e successiva esibizione di documentazione contabile contraffatta.
Pertanto, le condotte del AN sono state caratterizzate dal dolo, avendo egli agito per ottenere il contributo pubblico pur nella consapevolezza della sua non spettanza, avendo egli reso false in ordine ai dati contabili e fiscali della ditta da lui gestita, così lucrando illecitamente la somma 7.700,00, con corrispondente danno erariale.
IV. odierna udienza, il Pubblico Ministero, previa richiesta di declaratoria della contumacia dei convenuti, ha riferito del deposito della sentenza n. 1739/2025, emessa dalla Corte d ppello di NA, che ha definitivamente condannato il AN per il reato d indebita percezione di erogazioni pubbliche, 316-ter del c.p.; pertanto, si è riportato a quanto esposto ne a domanda risarcitoria ivi formulata nei confronti dei convenuti.
IR
1. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia di AN UC non si sono costituiti in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica .
2. La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce al , con conseguente distrazione dal perseguimento delle specifiche finalità pubblico prefissate (fornire sostegno finanziario agli operatori economici versanti in situazione di difficoltà, per effetto delle misure derivante dalla pandemia da Covid 19, in modo da attenuarne gli effetti deleteri sul sistema produttivo nazionale), di un contributo a fondo perduto, da parte d rappresentante, amministratore e socio unico AN UC, essendo stato accertato che il medesimo, in sede di presentazione in data 30/6/2020 della relativa domanda, aveva reso false dichiarazioni in ordine al fatturato aziendale ed alla sussistenza dei requisiti normativamente previsti, predisponendo, altresì, documentazione contabile e fiscale artefatta.
Il correlativo danno patrimoniale, contestato ai convenuti dalla Procura 7.700,00, pari al contributo erogato alla ditta d in data 14/7/2020, ai sensi del . 25 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto
NC .
3. Ciò premesso, va, in via pregiudiziale, affermata la giurisdizione della Corte dei Conti in subiecta materia, essendo stato indebitamente richiesto ed ottenuto un contributo erogato dalla P.A. per il conseguimento di specifici interessi pubblici.
A tal proposito, circa le provvidenze NC ,
la consolidata giurisprudenza ha sottolineato che: Il legislatore ha inteso salvaguardare e sostenere le imprese attive nei settori economici maggiormente colpiti dalle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia, al fine di evitare la dispersione del tessuto produttivo del Paese e preservarne la continuità. La specifica destinazione dei contributi al sistema produttivo integra, quindi, gli Amministrazione e i percettori dei contributi (cfr., ex multis, Corte dei Conti, Sez. Liguria, sentenza n. 97/2024, Sez. Toscana, sentenza n. 107/2024; Sez. Marche, sentenza n. 18/2023).
conferma della mancanza, nella fattispecie in esame, di finalità meramente solidaristiche, va sottolineato che 25, comma 2, del D.L. n. 34/2020 aveva espressamente de legittimati a ricevere il contributo, precludendolo ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di pr , e aveva fissato precisi parametri reddituali per la sua quantificazione.
Infine, va sottolineato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione e quella della Corte dei conti hanno sottolineato, ai fini della dichiarazione di sussistenza della giurisdizione contabile, la rilevanza assunta dal rapporto di servizio instaurarsi tra il soggetto privato percettore di un contributo pubblico, avente specifiche finalità, , nonché il correlativo profilo di determinati scopi di pubblico interesse, da perseguirsi con la partecipazione attiva del soggetto beneficiario al programma prestabilito dalla P.A. (cfr. Corte dei Conti, Sez. II^
4. Passando alla disamina delle questioni di merito, il Collegio ritiene che la domanda attorea debba essere integralmente accolta.
A tal proposito, si osserva che la sentenza n. 1739/2025 della Corte d ppello di NA, divenuta irrevocabile il 12/4/2026, ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata n. 712/2024, che ha condannato il AN per il art. 316-ter, comma 1, del c.p., sottolineando che: Dalle risultanze degli atti irripetibili e delle attività di accertamento e indagine svolte dalla Guardia di Finanza di Civitanova Marche e da in maniera indubbia che AN UC, legale rappresentante della MO PR S.r.l.s.,
esercente attività di riparazione di orologi e gioielli, in data 30/6/2020 aveva inoltrato in via telematica - tramite il commercialista dott. SA Matteo -
ntributo a fondo perduto previsto dal D.L. n. 34/2020, a ristoro delle perdite subite dalle attività economiche, da Covid 38.850,00, quale importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti al mese di aprile 2019, ed , quale importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti al mese di aprile 2020, così conseguendo il contributo nella
(accreditati il 14/7/
Durante i controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza, AN UC, con ometteva di esibire i registri delle fatture e dei corrispettivi e gli originali delle ricevute fiscali relative al mese di aprile 2019 , che venivano da lui esibite soltanto in fotocopia (pur trattandosi di 2220 del c.c.). I militari della Guardia di Finanza davano, quindi, atto, con riguardo alle copie di ricevute relative al mese di aprile 2019, che su nessuna delle ricevute fiscali esibite erano riportati i dati identificativi dei clienti, i codici fiscali o le partite IVA, ragion per cui era impossibile effettuare controlli incrociati.
Specificamente, gli accertatori verificavano che le fotocopie delle ricevute fiscali relative al mese di aprile 2019 erano sovrascritte a penna e, soprattutto, che i dati sovrascritti a penna, con particolare riguardo ai numeri di attribuzione, alle date di emissione, nonché agli importi documentati, erano completamente diversi da quelli riportati sotto la sovrascrittura a penna. Tali discordanze risultano chiaramente riportate ed evidenziate nel prospetto di cui , in atti, nonché dalle deposizioni degli accertatori e del commercialista, il quale, accortosi delle anomalie, aveva avvertito il cliente delle conseguenze cui poteva andare incontro e lo aveva invitato a desistere dal depositare la richiesta, ricevendo in risposta la chiara conferma della volontà del AN, il quale insisteva perché la domanda venisse comunque inoltrata. .
In sostanza, come emerge dagli atti del fascicolo del dibattimento ed è stato evidenziato nella sen falsificazione delle fotocopie delle ricevute fiscali della società MO PR S.r.l.s., al fine di attestare un volume di affari, con riguardo al mese di aprile 2019, diverso e molto superiore rispetto a quello effettivo, in modo da comprovare quanto da lui dichiarato nella domanda per CFP ex art. 25, co. 8, del D.L. n.34/2000, e poi inoltrava, tramite il commercialista SA e nonostante gli avvertimenti condotta, la domanda in cui era indicato il falso fatturato per il mese di aprile 2019, pari ad Orbene, questa Corte osserva che tale sentenza penale, passata in giudicato, fa stato nel presente giudizio di responsabilità 4.1 Alla luce di tali oggettivi riscontri, appare evidente la connotazione contra ius delle condotte tenute dalla società convenuta, tramite il legale rappresentante, amministratore e socio unico AN UC, condotte che sono state dolosamente preordinate a conseguire un contributo non spettante, che è stato erogato ,00, in data 14/7/2020, in attuazione del decreto lla società, tramite il rappresentante legale AN, in data 30/6/2020.
5. Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, i convenuti vanno condannati al risarcimento dei danni 7.700,00, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data (14/7/2020) di percezione del contributo e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza;
del c.c.,
gli interessi legali, con decorrenza dal deposito della presente decisione e sino al soddisfo del credito erariale.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a del c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
- condanna, liquidazione e AN UC, in proprio e quale legale rappresentante, amministratore e socio unico di tale ditta, al pagamento
somma 7.700,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come specificato in motivazione.
I medesimi convenuti vengono, altresì, condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dello Stato delle spese di giudizio, liquidate a 31 del c.g.c.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
IC IN AL IL EL RO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)