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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 25 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3023/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7224/2023 emessa in data 12 luglio 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
cf rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Emanuela Febbi PEC
; Email_1
[...]
[...]
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Daniela Maria Giuseppina Adimari PEC
t, in virtù di procura generale alle liti a Email_2 rogito del Notaio Rep. n. 37845 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024; Persona_1
NONCHÉ in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Torre
PEC , giusta procura speciale autenticata Email_3 per atto Notaio , Rep. 181515 e Racc. n. 12772 del 25.07.2024; Persona_2
E
Controparte_3 in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore; contumace
APPELLATI
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti delle parti costituite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 30 novembre 2023 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 7224/2023 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Roma il giorno 12 luglio 2023.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 04720219003783735000, disponendone l'annullamento limitatamente alla cartella esattoriale n.
04720150017004613000 ed all'avviso di addebito n. 34720140002863566000 e ha dichiarato estinti per prescrizione i crediti contributivi portati da tali titoli.
Nel resto ha rigettato l'opposizione in presenza di un precedente giudizio passato in giudicato concernente i medesimi titoli (cartelle di pagamento n.04720140012401433000, n.04720150028202419000 nonché agli avvisi di addebito n.34720130001467166000, n.34720140000109147000,
n.34720150000811983000, n.34720160000136811000) sottesi all'intimazione.
Definendo il regolamento delle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione nella misura di 1/3, condannando il ricorrente al pagamento dei restanti 2/3
Pag. 2 di 9 liquidati nella misura ridotta di € 1.400,00, in favore di ciascuna controparte costituita.
, propone appello limitatamente alla regolamentazione delle spese Parte_1 di lite.
Si sono costituiti in giudizio l' nonché l' Controparte_2 CP_1 sostenendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
L' , nonostante la rituale notifica, non si è costituito e ne va pertanto CP_3 dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Giudice del Lavoro di Roma Parte_1 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
04720219003783735000, notificata in data 25.02.2022, avente ad oggetto il pagamento dei crediti di natura previdenziale ed assistenziale di cui alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito alla medesima sottesi (cartella n.
04720140012401433000 di complessivi € 487,09; cartella n.
04720150017004613000 di complessivi € 422,75; cartella n.
04720150028202419000 di complessivi € 384,01; avviso di addebito n.
34720130001467166000 di complessivi € 2.432,31; avviso di addebito n.
34720140000109147000 di complessivi € 2.520,45; avviso di addebito n.
34720140002863566000 di complessivi € 4.955,23; avviso di addebito n.
34720150000811983000 di complessivi € 2.441,17; avviso di addebito n.
34720160000136811000 di complessivi €2.396,87).
Come anticipato nello svolgimento del processo, il Tribunale accoglieva la domanda parzialmente.
Infatti, si pronunciava favorevolmente al limitatamente alla cartella Pt_1 esattoriale n. 04720150017004613000 ed all'avviso di addebito n.
Pag. 3 di 9 34720140002863566000 dichiarando l'estinzione per prescrizione i crediti contributivi sottesi a tali titoli.
Per contro, rigettava l'opposizione per effetto della preclusione del giudicato operante in relazione alle cartelle di pagamento n.04720140012401433000,
n.04720150028202419000 nonché agli avvisi di addebito n.34720130001467166000,n.34720140000109147000,n.347201500008119830
0,n.34720160000136811000 sottesi all'intimazione. Riteneva, inoltre (ad abundantiam), che la notifica dell'intimazione opposta fosse tempestivamente intervenuta ad interrompere il termine di prescrizione successivamente iniziato a decorrere.
Assume che il regolamento delle spese sia erroneo sia nella parte in cui ha Pt_1 disposto compensazione in difetto di motivazione sia nella parte in cui ha disposto la condanna in suo danno essendo egli vittorioso.
Viceversa, in applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sarebbero state le controparti a dovere essere ritenute soccombenti ed essere condannate al pagamento delle spese processuali.
La compensazione non sarebbe stata giustificata né dalla soccombenza reciproca né tantomeno dalle “gravi ed eccezionali ragioni” in riferimento alle quali il
Tribunale avrebbe omesso ogni motivazione.
Inoltre, osserva l'appellane che < il principio della soccombenza trova la sua ragione pratica nella considerazione secondo cui, nell'ipotesi in cui le spese del processo dovessero restare a carico della parte vittoriosa che le ha anticipate, questa, pur ottenendo ragione con la decisione del giudice, vedrebbe un riconoscimento parziale delle proprie pretese, dovendo decurtare dal bene della vita ottenuto il costo delle spese di lite. In definitiva, il criterio legislativo che pone le spese a carico del soccombente rappresenta uno strumento ulteriore per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa>>.
Concludeva chiedendo in parziale riforma della sentenza gravata il Collegio volesse <accogliere l'appello proposto, conseguentemente riformare la sentenza di I grado n.7224/23 emessa dal Tribunale Civile di Roma sez. Lavoro per i motivi sopra esposti, per l'effetto condannare i resistenti/ appellati al
Pag. 4 di 9 pagamento delle spese di lite diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.>>.
L'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
Occorre infatti evidenziare l'opposizione è stata accolta in parte e per di più, se si considera l'ammontare dei crediti oggetto di riscossione, in relazione a contributi che, in rapporto alla restante misura dei crediti, non possono neppure ritenersi di entità esigua.
Va premesso in diritto che le Sezioni Unite (la Sentenza n. 32061/2022) chiamate ad occuparsi della questione «se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte» pervenivano all'affermazione che «in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo ... non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2».
Tali criteri sono stati ribaditi in numerose pronunce successive, fra cui, di recente,
Cass. n. 33147/2024.
Alla stregua di tale principio, l'esito della lite importa la considerazione che al di là del numero dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento il Tribunale è pervenuto all'affermazione della prescrizione per buona parte dei contributi che erano oggetto di recupero mediante riscossione, come si desume dal fatto che il valore complessivo della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito in relazione ai quali la pronuncia era favorevole all'appellante ammontava ad € 5.378,5 ossia circa un terzo del valore totale dei crediti oggetto delle cartelle degli avvisi sottesi nell'intimazione (16.039,88) ed opposta mentre la misura dei crediti per cui la domanda non nera accolta era pari ad € 10.661,9).
Senza dubbio, pertanto, l'economia complessiva del giudizio importava, che ferma la posizione del quale parte vittoriosa, anche se solo in parte, si Pt_1
Pag. 5 di 9 giustificasse, per l'accoglimento solo parziale delle sue domande, solo una compensazione parziale e la condanna al pagamento del residuo delle controparti soccombenti.
Circa la ragione che giustifica la compensazione parziale si osserva che la
Suprema Corte (ord. n.22544/2024) ha affermato << che secondo la giurisprudenza di questa Corte nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte -cfr.Cass.n.26918/2018-. Inoltre, secondo Cass., n. 22381/2009 nel caso di unica domanda articolata in più capi dei quali alcuni vengano rigettati o di domanda unica accolta in misura inferiore al petitum, l'art.92 c.p.c. consente al giudice di giungere alla compensazione delle spese anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta ravvisando in tale posizione la soccombenza parziale di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. Diversamente, la possibilità che il giudice sussuma nei «giusti motivi» giustificativi della compensazione delle spese il caso dell'accoglimento parziale della domanda pur senza ricorrere alla nozione di soccombenza reciproca è stata considerata da Cass., n. 2653/1994 e più di recente da Cass., n. 22381/2009, secondo la quale è possibile configurare la compensazione disposta dal giudice di merito in caso di accoglimento parziale come espressione del potere di compensazione per giusti motivi, senza che questa Corte possa valutare la legittimità del ricorso alla compensazione delle spese, essa unicamente vigilando sull'impossibilità di procedere alla condanna alle spese nei confronti del soggetto totalmente vincitore della lite -cfr., ex plurimis, Cass.n.17291/2021)>> ( v. anche sulla nozione di “soccombenza parziale quantitativa” Cass. 23845/2024).
Pag. 6 di 9 Al fine di definire il regolamento si impone, tuttavia, preliminarmente, di dichiarare, previo rilievo d'ufficio (consentito in mancanza di un giudicato interno) il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_2
Si richiama qui l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
«In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art.
24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo»
(Cassazione Sez. un. n. 751408/2022,).
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, il regolamento delle spese di entrambi i gradi va definito uniformemente con la compensazione nella misura della metà e con la condanna, in solido fra loro, dell' e dell' alla CP_1 CP_3 rifusione della restante misura della metà delle spese in favore dell'appellante.
Le spese sono liquidate determinando il valore della causa in primo grado in ossequio al criterio del domandato con il correttivo del decisum (ossia il valore dei contributi sottesi ai titoli per cui vi è stato accoglimento pari ad € 5.378,5 ) e, dunque, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00 e nei rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale. In appello il valore della causa è determinato in relazione alla misura delle spese liquidata in primo grado in suo favore per effetto dell'accoglimento del gravame epurata dalla compensazione (euro 800,00) e con l'applicazione del primo scaglione della tabella 12 nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
La misura per cui è condanna a favore dell'appellante va distratta in favore dell'Avv. Emanuela Febbi che ne ha fatto richiesta all'udienza di discussione.
Pag. 7 di 9 Rispetto all' le spese sono interamente compensate in Controparte_2 entrambi i gradi considerato che l'intervento risolutivo delle Sezioni Unite in tema di legittimazione è avvenuto posteriormente all'instaurazione della lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 30 novembre 2023 nei confronti dell' dell' CP_1 Controparte_2
nonché dell' , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] CP_3 tempore, con riferimento alla sentenza n. 7224/2023 emessa il giorno 12 luglio
2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza di primo grado, ferma nel resto, e, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva di , dichiara Controparte_2 compensate le spese di lite del primo grado nella metà, liquidandole nella misura intera di euro 1200,00, oltre IVA, CPA e spese generali, condannando alla rifusione della restante metà di tale importo ed CP_1
in solido fra loro con distrazione in favore dell'Avv. Emanuela CP_3
Febbi.
2) Compensa nella misura della metà anche le spese del presente grado, che liquida nella misura intera di euro 300,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con condanna di ed , in solido fra loro, alla rifusione della CP_1 CP_3 restante metà con distrazione in favore dell'Avv. Emanuela Febbi.
3)Compensa interamente in entrambi i gradi le spese fra e Parte_1
l' . Controparte_2
Roma, 25 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 8 di 9 Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 25 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3023/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7224/2023 emessa in data 12 luglio 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
cf rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Emanuela Febbi PEC
; Email_1
[...]
[...]
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Daniela Maria Giuseppina Adimari PEC
t, in virtù di procura generale alle liti a Email_2 rogito del Notaio Rep. n. 37845 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024; Persona_1
NONCHÉ in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Torre
PEC , giusta procura speciale autenticata Email_3 per atto Notaio , Rep. 181515 e Racc. n. 12772 del 25.07.2024; Persona_2
E
Controparte_3 in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore; contumace
APPELLATI
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti delle parti costituite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 30 novembre 2023 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 7224/2023 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Roma il giorno 12 luglio 2023.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 04720219003783735000, disponendone l'annullamento limitatamente alla cartella esattoriale n.
04720150017004613000 ed all'avviso di addebito n. 34720140002863566000 e ha dichiarato estinti per prescrizione i crediti contributivi portati da tali titoli.
Nel resto ha rigettato l'opposizione in presenza di un precedente giudizio passato in giudicato concernente i medesimi titoli (cartelle di pagamento n.04720140012401433000, n.04720150028202419000 nonché agli avvisi di addebito n.34720130001467166000, n.34720140000109147000,
n.34720150000811983000, n.34720160000136811000) sottesi all'intimazione.
Definendo il regolamento delle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione nella misura di 1/3, condannando il ricorrente al pagamento dei restanti 2/3
Pag. 2 di 9 liquidati nella misura ridotta di € 1.400,00, in favore di ciascuna controparte costituita.
, propone appello limitatamente alla regolamentazione delle spese Parte_1 di lite.
Si sono costituiti in giudizio l' nonché l' Controparte_2 CP_1 sostenendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
L' , nonostante la rituale notifica, non si è costituito e ne va pertanto CP_3 dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 25 febbraio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Giudice del Lavoro di Roma Parte_1 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
04720219003783735000, notificata in data 25.02.2022, avente ad oggetto il pagamento dei crediti di natura previdenziale ed assistenziale di cui alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito alla medesima sottesi (cartella n.
04720140012401433000 di complessivi € 487,09; cartella n.
04720150017004613000 di complessivi € 422,75; cartella n.
04720150028202419000 di complessivi € 384,01; avviso di addebito n.
34720130001467166000 di complessivi € 2.432,31; avviso di addebito n.
34720140000109147000 di complessivi € 2.520,45; avviso di addebito n.
34720140002863566000 di complessivi € 4.955,23; avviso di addebito n.
34720150000811983000 di complessivi € 2.441,17; avviso di addebito n.
34720160000136811000 di complessivi €2.396,87).
Come anticipato nello svolgimento del processo, il Tribunale accoglieva la domanda parzialmente.
Infatti, si pronunciava favorevolmente al limitatamente alla cartella Pt_1 esattoriale n. 04720150017004613000 ed all'avviso di addebito n.
Pag. 3 di 9 34720140002863566000 dichiarando l'estinzione per prescrizione i crediti contributivi sottesi a tali titoli.
Per contro, rigettava l'opposizione per effetto della preclusione del giudicato operante in relazione alle cartelle di pagamento n.04720140012401433000,
n.04720150028202419000 nonché agli avvisi di addebito n.34720130001467166000,n.34720140000109147000,n.347201500008119830
0,n.34720160000136811000 sottesi all'intimazione. Riteneva, inoltre (ad abundantiam), che la notifica dell'intimazione opposta fosse tempestivamente intervenuta ad interrompere il termine di prescrizione successivamente iniziato a decorrere.
Assume che il regolamento delle spese sia erroneo sia nella parte in cui ha Pt_1 disposto compensazione in difetto di motivazione sia nella parte in cui ha disposto la condanna in suo danno essendo egli vittorioso.
Viceversa, in applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sarebbero state le controparti a dovere essere ritenute soccombenti ed essere condannate al pagamento delle spese processuali.
La compensazione non sarebbe stata giustificata né dalla soccombenza reciproca né tantomeno dalle “gravi ed eccezionali ragioni” in riferimento alle quali il
Tribunale avrebbe omesso ogni motivazione.
Inoltre, osserva l'appellane che < il principio della soccombenza trova la sua ragione pratica nella considerazione secondo cui, nell'ipotesi in cui le spese del processo dovessero restare a carico della parte vittoriosa che le ha anticipate, questa, pur ottenendo ragione con la decisione del giudice, vedrebbe un riconoscimento parziale delle proprie pretese, dovendo decurtare dal bene della vita ottenuto il costo delle spese di lite. In definitiva, il criterio legislativo che pone le spese a carico del soccombente rappresenta uno strumento ulteriore per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa>>.
Concludeva chiedendo in parziale riforma della sentenza gravata il Collegio volesse <accogliere l'appello proposto, conseguentemente riformare la sentenza di I grado n.7224/23 emessa dal Tribunale Civile di Roma sez. Lavoro per i motivi sopra esposti, per l'effetto condannare i resistenti/ appellati al
Pag. 4 di 9 pagamento delle spese di lite diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.>>.
L'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
Occorre infatti evidenziare l'opposizione è stata accolta in parte e per di più, se si considera l'ammontare dei crediti oggetto di riscossione, in relazione a contributi che, in rapporto alla restante misura dei crediti, non possono neppure ritenersi di entità esigua.
Va premesso in diritto che le Sezioni Unite (la Sentenza n. 32061/2022) chiamate ad occuparsi della questione «se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte» pervenivano all'affermazione che «in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo ... non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2».
Tali criteri sono stati ribaditi in numerose pronunce successive, fra cui, di recente,
Cass. n. 33147/2024.
Alla stregua di tale principio, l'esito della lite importa la considerazione che al di là del numero dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento il Tribunale è pervenuto all'affermazione della prescrizione per buona parte dei contributi che erano oggetto di recupero mediante riscossione, come si desume dal fatto che il valore complessivo della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito in relazione ai quali la pronuncia era favorevole all'appellante ammontava ad € 5.378,5 ossia circa un terzo del valore totale dei crediti oggetto delle cartelle degli avvisi sottesi nell'intimazione (16.039,88) ed opposta mentre la misura dei crediti per cui la domanda non nera accolta era pari ad € 10.661,9).
Senza dubbio, pertanto, l'economia complessiva del giudizio importava, che ferma la posizione del quale parte vittoriosa, anche se solo in parte, si Pt_1
Pag. 5 di 9 giustificasse, per l'accoglimento solo parziale delle sue domande, solo una compensazione parziale e la condanna al pagamento del residuo delle controparti soccombenti.
Circa la ragione che giustifica la compensazione parziale si osserva che la
Suprema Corte (ord. n.22544/2024) ha affermato << che secondo la giurisprudenza di questa Corte nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte -cfr.Cass.n.26918/2018-. Inoltre, secondo Cass., n. 22381/2009 nel caso di unica domanda articolata in più capi dei quali alcuni vengano rigettati o di domanda unica accolta in misura inferiore al petitum, l'art.92 c.p.c. consente al giudice di giungere alla compensazione delle spese anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta ravvisando in tale posizione la soccombenza parziale di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. Diversamente, la possibilità che il giudice sussuma nei «giusti motivi» giustificativi della compensazione delle spese il caso dell'accoglimento parziale della domanda pur senza ricorrere alla nozione di soccombenza reciproca è stata considerata da Cass., n. 2653/1994 e più di recente da Cass., n. 22381/2009, secondo la quale è possibile configurare la compensazione disposta dal giudice di merito in caso di accoglimento parziale come espressione del potere di compensazione per giusti motivi, senza che questa Corte possa valutare la legittimità del ricorso alla compensazione delle spese, essa unicamente vigilando sull'impossibilità di procedere alla condanna alle spese nei confronti del soggetto totalmente vincitore della lite -cfr., ex plurimis, Cass.n.17291/2021)>> ( v. anche sulla nozione di “soccombenza parziale quantitativa” Cass. 23845/2024).
Pag. 6 di 9 Al fine di definire il regolamento si impone, tuttavia, preliminarmente, di dichiarare, previo rilievo d'ufficio (consentito in mancanza di un giudicato interno) il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_2
Si richiama qui l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
«In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art.
24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo»
(Cassazione Sez. un. n. 751408/2022,).
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, il regolamento delle spese di entrambi i gradi va definito uniformemente con la compensazione nella misura della metà e con la condanna, in solido fra loro, dell' e dell' alla CP_1 CP_3 rifusione della restante misura della metà delle spese in favore dell'appellante.
Le spese sono liquidate determinando il valore della causa in primo grado in ossequio al criterio del domandato con il correttivo del decisum (ossia il valore dei contributi sottesi ai titoli per cui vi è stato accoglimento pari ad € 5.378,5 ) e, dunque, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00 e nei rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale. In appello il valore della causa è determinato in relazione alla misura delle spese liquidata in primo grado in suo favore per effetto dell'accoglimento del gravame epurata dalla compensazione (euro 800,00) e con l'applicazione del primo scaglione della tabella 12 nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
La misura per cui è condanna a favore dell'appellante va distratta in favore dell'Avv. Emanuela Febbi che ne ha fatto richiesta all'udienza di discussione.
Pag. 7 di 9 Rispetto all' le spese sono interamente compensate in Controparte_2 entrambi i gradi considerato che l'intervento risolutivo delle Sezioni Unite in tema di legittimazione è avvenuto posteriormente all'instaurazione della lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 30 novembre 2023 nei confronti dell' dell' CP_1 Controparte_2
nonché dell' , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] CP_3 tempore, con riferimento alla sentenza n. 7224/2023 emessa il giorno 12 luglio
2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza di primo grado, ferma nel resto, e, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva di , dichiara Controparte_2 compensate le spese di lite del primo grado nella metà, liquidandole nella misura intera di euro 1200,00, oltre IVA, CPA e spese generali, condannando alla rifusione della restante metà di tale importo ed CP_1
in solido fra loro con distrazione in favore dell'Avv. Emanuela CP_3
Febbi.
2) Compensa nella misura della metà anche le spese del presente grado, che liquida nella misura intera di euro 300,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con condanna di ed , in solido fra loro, alla rifusione della CP_1 CP_3 restante metà con distrazione in favore dell'Avv. Emanuela Febbi.
3)Compensa interamente in entrambi i gradi le spese fra e Parte_1
l' . Controparte_2
Roma, 25 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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