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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4686/2024, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. SIENI MASSIMO
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. SIENI MASSIMO
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza dell'8.10.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 09/02/2016 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1) dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palombara Sabina in data 19 maggio 2021, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio, anno 2001 atto n. 21, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2) confermare le disposizioni della separazione consensuale del 18 gennaio 2016, successivamente Per_ regolarmente omologata, relativamente all'affidamento congiunto ai genitori del figlio minore fatte salve le questioni di ordinaria amministrazione – per tali intendendosi soltanto le scelte di tipo logistico od organizzativo connesse alla vita familiare e relazionale del minore - per il quale l'esercizio della potestà sarà disgiunto ed affidato alla madre o al genitore che nel momento si troverà con il medesimo al suo definitivo collocamento nella casa familiare sita in Roma alla Via Montepagano n.
16, di proprietà di entrambi i ricorrenti, che resta definitivamente assegnata alla Sig.ra CP_2
Per_ 3) relativamente alle condizioni di visita disporre che il Sig. veda il figlio minore con CP_1 le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, avendo cura di andare a prelevarle all'uscita della scuola e di riaccompagnarlo presso la madre entro le ore 20,00, Qualora le esigenze lavorative del padre non gli consentano di vedere il figlio nei giorni e negli orari sopra indicati, il medesimo potrà e dovrà concordare di volta in volta, giorni ed orari diversi, con la Sig.ra la CP_2 quale nulla eccepisce al riguardo con l'unico limite che eventuali modifiche le vengano comunicate con almeno 3 giorni di anticipo e comunque compatibilmente con le esigenze di salute, di studio, Per_ familiari e sociali di
- due fine settimana al mese, alternativamente con la madre, dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 19,00;
- vacanze estive: quindici giorni durante il periodo estivo tra il 25 giugno ed il 10 settembre - da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno secondo le rispettive esigenze Per_
- in difetto di accordo si intende sin d'ora che il padre potrà tenere con sé il figlio dal 10 agosto, ore 9.00, al 25 agosto, ore 20,00, di ciascun anno;
- vacanze Natalizie: alternando con la madre il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 Per_ dicembre al 6 gennaio. Per l'anno in corso trascorreranno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre, salvo diverso accordo;
- vacanze della Pasqua: ad anni alterni con la madre, dal venerdì sera al lunedì dell'Angelo compreso;
Per_
- per il compleanno di insieme alla madre.
In caso di spostamento dal domicilio abituale con il minore, il genitore dovrà comunicare all'altro la località ed il recapito telefonico e comunque dovrà assicurargli quotidiani contatti telefonici con i figli. Per_ Durante i corrispondenti periodi di vacanza del figlio con la madre, gli incontri con il padre saranno sospesi salvo diverso accordo. I ricorrenti si danno atto che i periodi di frequentazione così come determinati potranno essere modificati di comune accordo tenuto conto delle esigenze di salute, di scuola, sportive e sociali dei figli e di lavoro dei genitori;
4) disporre che il Sig. il Sig. impiegato, verserà alla Sig.ra anch'essa impiegata, CP_1 CP_2
l'importo mensile di €. 300,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo di mantenimento dei figli da imputarsi nella misura di €. 150,00 (centocinquanta/ 00) per ogni figlio. Il predetto importo dovrà pervenire al domicilio dell'avente diritto entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra - che il Sig. dichiara di conoscere - e sarà CP_2 CP_1 annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, con riferimento all'indice relativo al mese precedente a quello della comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale.
Disporre che il Sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese mediche relative alle figlie CP_1 non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche e sportive, delle ripetizioni nonché delle vacanze di studio o comunque connesse con la scuola. Tali somme, da concordarsi preventivamente, dovranno essere rimborsate alla madre mediante accredito sull'indicato conto corrente bancario entro quindici giorni dalla richiesta corredata dai documenti giustificativi, anche non fiscali;
5) le parti si impegnano a concordare l'indirizzo scolastico da far seguire al figlio minore, nonché le sue attività sportive, sociali e culturali, in armonia con i suoi desideri ed aspirazioni.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e in Palombara Sabina (RM), in data 19.05.2001, trascritto nel Controparte_2
registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno
2001, atto n.21,parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio;
nulla sulle spese.
Roma,19/2/2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4686/2024, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. SIENI MASSIMO
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. SIENI MASSIMO
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza dell'8.10.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 09/02/2016 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1) dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palombara Sabina in data 19 maggio 2021, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio, anno 2001 atto n. 21, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2) confermare le disposizioni della separazione consensuale del 18 gennaio 2016, successivamente Per_ regolarmente omologata, relativamente all'affidamento congiunto ai genitori del figlio minore fatte salve le questioni di ordinaria amministrazione – per tali intendendosi soltanto le scelte di tipo logistico od organizzativo connesse alla vita familiare e relazionale del minore - per il quale l'esercizio della potestà sarà disgiunto ed affidato alla madre o al genitore che nel momento si troverà con il medesimo al suo definitivo collocamento nella casa familiare sita in Roma alla Via Montepagano n.
16, di proprietà di entrambi i ricorrenti, che resta definitivamente assegnata alla Sig.ra CP_2
Per_ 3) relativamente alle condizioni di visita disporre che il Sig. veda il figlio minore con CP_1 le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì, avendo cura di andare a prelevarle all'uscita della scuola e di riaccompagnarlo presso la madre entro le ore 20,00, Qualora le esigenze lavorative del padre non gli consentano di vedere il figlio nei giorni e negli orari sopra indicati, il medesimo potrà e dovrà concordare di volta in volta, giorni ed orari diversi, con la Sig.ra la CP_2 quale nulla eccepisce al riguardo con l'unico limite che eventuali modifiche le vengano comunicate con almeno 3 giorni di anticipo e comunque compatibilmente con le esigenze di salute, di studio, Per_ familiari e sociali di
- due fine settimana al mese, alternativamente con la madre, dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 19,00;
- vacanze estive: quindici giorni durante il periodo estivo tra il 25 giugno ed il 10 settembre - da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno secondo le rispettive esigenze Per_
- in difetto di accordo si intende sin d'ora che il padre potrà tenere con sé il figlio dal 10 agosto, ore 9.00, al 25 agosto, ore 20,00, di ciascun anno;
- vacanze Natalizie: alternando con la madre il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 Per_ dicembre al 6 gennaio. Per l'anno in corso trascorreranno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre, salvo diverso accordo;
- vacanze della Pasqua: ad anni alterni con la madre, dal venerdì sera al lunedì dell'Angelo compreso;
Per_
- per il compleanno di insieme alla madre.
In caso di spostamento dal domicilio abituale con il minore, il genitore dovrà comunicare all'altro la località ed il recapito telefonico e comunque dovrà assicurargli quotidiani contatti telefonici con i figli. Per_ Durante i corrispondenti periodi di vacanza del figlio con la madre, gli incontri con il padre saranno sospesi salvo diverso accordo. I ricorrenti si danno atto che i periodi di frequentazione così come determinati potranno essere modificati di comune accordo tenuto conto delle esigenze di salute, di scuola, sportive e sociali dei figli e di lavoro dei genitori;
4) disporre che il Sig. il Sig. impiegato, verserà alla Sig.ra anch'essa impiegata, CP_1 CP_2
l'importo mensile di €. 300,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo di mantenimento dei figli da imputarsi nella misura di €. 150,00 (centocinquanta/ 00) per ogni figlio. Il predetto importo dovrà pervenire al domicilio dell'avente diritto entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra - che il Sig. dichiara di conoscere - e sarà CP_2 CP_1 annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, con riferimento all'indice relativo al mese precedente a quello della comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale.
Disporre che il Sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese mediche relative alle figlie CP_1 non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche e sportive, delle ripetizioni nonché delle vacanze di studio o comunque connesse con la scuola. Tali somme, da concordarsi preventivamente, dovranno essere rimborsate alla madre mediante accredito sull'indicato conto corrente bancario entro quindici giorni dalla richiesta corredata dai documenti giustificativi, anche non fiscali;
5) le parti si impegnano a concordare l'indirizzo scolastico da far seguire al figlio minore, nonché le sue attività sportive, sociali e culturali, in armonia con i suoi desideri ed aspirazioni.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e in Palombara Sabina (RM), in data 19.05.2001, trascritto nel Controparte_2
registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno
2001, atto n.21,parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio;
nulla sulle spese.
Roma,19/2/2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi