Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00776/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01215/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da LU HI, CA AN, SE AN, CO RI, AN AM, AT RI, MA ON, NT TT, EL CI, NA RA, EU TO, TI NT, EL CE, CO NO, RI RO, ED UR, AL Di AC, CO DU, CH IF, UE IA, US LL, AL NG, OS ZO, EL O', LA Lo SC, US OM, AL AL, NA NA, EP AR, UA DO AS, FR OL EG, CO RE, IE RO, ER SE PE, MA RA, US ZO, IC CE, NI IN, AR LE, AL AL, US TE, US RE, MA TO, RA MA AL, ES NA, LA ZU, ON IU, TE De CA, AL OS, IO Di CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Nadia Spallitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Pindemonte n. 88;
l’Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione, in persona dell’Assessore pro tempore , e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico OL Giaccone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via MAno Stabile, n. 182;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota n. 14487/2023 del 28 febbraio 2023 dell'Assessore della Salute, con la quale si avvia il processo di stabilizzazione con esclusione dei tecnici assunti durante l'emergenza Covid;
- della direttiva n. 24514 del 26 aprile 2023 dell'Assessorato regionale della Salute Dipartimento Pianificazione strategica, limitatamente alla parte in cui individua i criteri di priorità ai fini dell'assunzione e per quanto di interesse dei ricorrenti nella parte in cui esclude i tecnici dal processo di stabilizzazione;
- del protocollo di intesa sottoscritto dall'Assessore pro-tempore dell'Assessorato regionale della Salute Dipartimento Pianificazione strategica, limitatamente alla parte in cui individua i criteri di priorità, ai fini dell'assunzione e per quanto di interesse dei ricorrenti nella parte in cui esclude i tecnici dal processo di stabilizzazione;
- dell'atto di ricognizione prot. 206127 del 29 giugno 2023 indetto dall'ASP Palermo nella parte in cui rinvia ai criteri di priorità di cui alla direttiva dell'Assessorato Regionale della Salute n. 24514 del 26 aprile 2023 e per quanto di interesse dei ricorrenti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- dell'avviso di ricognizione prot. 5596 del 30 gennaio 2024 del Commissario straordinario;
- dell'avviso rivolto alla procedura di stabilizzazione del 16 gennaio 2024 del Commissario straordinario;
- dell'avviso di ricognizione del 29 dicembre 2023 dell'ASP nella parte in cui si applicano i criteri stabiliti con direttiva n. 24514 del 26 aprile 2023 dell'Assessorato regionale della Salute Dipartimento Pianificazione strategica e del protocollo di intesa sottoscritto dall'Assessore pro-tempore dell'Assessorato regionale della Salute Dipartimento Pianificazione strategica;
- ed inoltre laddove occorra della nota di precisazioni, n. 43887del 4 agosto 2023 dell'Assessorato Regionale della Salute Pianificazione strategica, limitatamente e nella parte in cui si confermano i criteri di priorità già stabiliti con le direttive ed il protocollo d'intesa;
- laddove occorra della nota n. 30047 del 23 maggio 2023 dell'Assessorato regionale della Salute i e dell'eventuale ulteriore protocollo di intesa, non noto, eventualmente siglato con le OOSS.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute -Dipartimento Regionale per la Pianificazione e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico OL Giaccone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa IS EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe individuati concernenti delle procedure di stabilizzazione, oltre provvedimenti della Regione Sicilia di fissazione dei criteri di priorità nelle assunzioni.
2. In punto di fatto si premette che la ASP di Palermo, per garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid 19, aveva fatto ricorso al reclutamento di personale avvalendosi delle procedure speciali previste in tema di emergenza Covid, ed aveva quindi assunto personale, tra cui gli odierni ricorrenti, con contratto libero professionale o collaborazione coordinata e continuativa di durata temporanea.
Gli incarichi co.co.co. in questione sono stati più volte prorogati, a motivo della prolungata permanenza dello stato di emergenza sanitaria correlata alla pandemia, e sono cessati il 28.02.2023.
3. Nel contempo, l’Assessorato Regionale della Salute, con atto del 28.02.2023, ha invitato le Aziende e gli Enti del SSR ad una ricognizione del personale in vista di una successiva procedura di stabilizzazione, alla luce delle novità introdotte dal decreto milleproroghe che ha ampliato la platea del novero dei soggetti reclutabili includendo anche il personale amministrativo, oltre quello sanitario e socio-sanitario, senza, tuttavia, espressamente considerare, in un primo momento, quello tecnico e professionale.
4. Successivamente, alla luce delle indicazioni nelle more fornite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con documento del 10.05.2023, l’ASP di Palermo ha emanato, con nota del 29.06.2023, un avviso di ricognizione (con ricorso introduttivo impugnato) ex art. 1, comma 268, lettera b) L.n.234/2021, rivolto al personale del comparto e della dirigenza del ruolo tecnico e professionale; a cui i ricorrenti avrebbero risposto, come riportato nel ricorso introduttivo a pagina 11.
5. A seguito del predetto avviso di ricognizione è stata indetta, con delibera n. 1106 del 20.07.2023, la procedura di stabilizzazione del personale precario per la copertura a tempi pieno ed indeterminato ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), Legge 234/2021 e ss.mm.ii., tra gli altri, di 18 posti di Assistente informatico e sono stati nominati i vincitori con delibera n. 34 del 15.01.2024. La delibera del 20.07.2023 e quella del 15.01.2024 non sono state impugnate, né risulta che i ricorrenti abbiano partecipato alla procedura indetta, pur essendo la medesima aperta anche ai tecnici.
Le graduatorie sono state redatte secondo i criteri di priorità approvati con il protocollo d’intesa per il comparto e la dirigenza trasmesso con nota n. 24514 del 26.04.2023 dall’Assessorato Regionale della Salute e sono stati dichiarati vincitori i primi diciotto soggetti appartenenti alla graduatoria redatta secondo, in particolare, il primo criterio di priorità.
6. L’ASP di Palermo ha poi indetto l’avviso prot.n.SG/402079 del 14.11.2023 di ricognizione ex art. 1, comma 268, lettera b), Legge 234/2021 (non impugnato), rivolto al personale della dirigenza pta e del comparto del ruolo sanitario, socio-sanitario, tecnico, professionale e amministrativo, potenzialmente in possesso dei requisiti previsti ai sensi del combinato disposto dell’art.1 comma 268, lettera b), Legge 234/2021 e dell’art.4 comma 9 septiesdecies del D.L.n.29.12.2022 n.198 come modificato dall‟art.13 co.1bis D.L.n.34/2023 conv. con modif. con L.n.56 del 26.05.2023, che alla data del 31.12.2023 avesse maturato il requisito di almeno diciotto mesi di servizio anche non continuativi alle dipendenze di un ente del SSN.
7. A seguito di tale avviso, con delibera n.1941 del 13.12.2023 (non impugnata), è stata indetta la procedura di stabilizzazione del personale precario per la copertura a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), Legge 234/2021 e ss.mm.ii., tra gli altri, di 10 posti di Assistente informatico; sono stati poi individuati i 10 vincitori, scelti in base al primo criterio di priorità.
8. Con delibera del 16.01.2024 (impugnata con motivi aggiunti, unitamente agli altri atti meglio in epigrafe individuati) in esecuzione di quella n. 1652 del 19.12.2023, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico OL Giaccone ha indetto una procedura di stabilizzazione per la copertura, tra gli altri, di posti per 5 Assistenti tecnici informatici.
9. Con atto del 30.1.2024 (impugnato con motivi aggiunti) la suddetta Azienda ha emanato un avviso di ricognizione, destinato anche ai tecnici.
10. Ciò posto, gli atti in epigrafi individuati sono stati impugnati con l’odierno ricorso introduttivo con sui si lamentano i seguenti vizi:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ALL’ART, 1 COMMA 268 LETT B) LEGGE 234 2021 COME MODIFICATA CON DL 198/2022 CONVERTITO CON MODIFICHE CON L.14/2023, NONCHÉ AI SENSI DEL DL 34/2023 CONVERTITO IL L. CON MODIFICHE 56/2023; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 Cost.; VIOLAZIONE DEL DLVO 165/2001 E DEI PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO; VIOLAZIONE DEL Dpr 487/1994 E SUCC MOD ED INTEGR; ECCESSO DI POTERE; VIOLAZIONE DEL CCNL.
In sintesi i ricorrenti contestano i provvedimenti amministrativi impugnati nella parte in cui riferirebbero il processo di stabilizzazione esclusivamente al personale amministrativo e non anche al personale tecnico e professionale, come sarebbe sancito da ultimo con L. 56/2023.
Inoltre, i ricorrenti contestano nel merito i criteri di priorità individuati, con particolare riferimento all’asserita ingiustizia della residualità che riguarderebbe la propria posizione contrattuale. Dall’analisi delle disposizioni normative in materia di stabilizzazione rivolto al personale amministrativo, tecnico e professionale utilizzato durante il periodo dell’emergenza COVID, come interpretate anche dalla Conferenza delle Regioni, emergerebbe che la legge non distingue in relazione alle modalità di assunzione (contratti a tempo determinato di tipo subordinato, o di lavoro flessibile o CoCoCo).
11. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato gli ulteriori atti in epigrafe individuati, lamentandone l’illegittimità in via derivata, nonché per vizi propri in quanto avrebbero previsto criteri di priorità non rispondenti alle disposizioni normative.
12. Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione, che ha depositato documentazione e lamentato l’infondatezza dei ricorsi; e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico OL Giaccone, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto, perché infondato.
13. Si è costituita in giudizio l’ASP di Palermo eccependo, in via preliminare:
A) INAMMISSIBILITA’ E/O IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ADITO.
I ricorrenti rivendicherebbero, in buona sostanza, il loro diritto alla stabilizzazione, appartenente alla giurisdizione del GO.
B) IMPROCEDIBILITA’ E/O INAMMISSIBILITA’ DEI RICORSI PRINCIPALE E PER MOTIVI AGGIUNTI PER CARENZA DI LEGITTIMA POSIZIONE GIURIDICA TUTELABILE.
INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PER MANCATA IMPUGNAZIONE DI ATTO CONSEGUENTO E/O PRESUPPOSTO. CARENZA DI INTERESSE AI RICORSI.
I ricorrenti avrebbero omesso di impugnare sia l’avviso di indizione della procedura di stabilizzazione giusta deliberazione n.1106 del 20.07.2023 (al medesimo conseguente) e sia l’avviso prot.n.SG/402079 del 14.11.2023 di ricognizione ex art. 1, comma 268, lettera b), L.n. 234/2021, atti presupposti e/o derivati rispetto a quelli oggi impugnati che avrebbero dovuto essere tempestivamente contestati.
C) IMPROCEDIBILITA’ E/O INAMMISSIBILITA’ DEI RICORSI PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DELL’ART. 41 C.P.A. CARENZA DI INTERESSE SOTTO ALTRO PROFILO E DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE ALLA IMPUGNATIVA.
La doglianza dei ricorrenti attingerebbe, in tesi pregiudicandole, le posizioni dei candidati, ed anche vincitori, partecipanti, i quali - pertanto - rivestirebbero la qualità di litisconsorzi necessari nel presente procedimento.
Gli odierni ricorrenti non starebbero neppure partecipando alla procedura, con conseguente mancanza di interesse e di legittimazione processuale attiva alla presente impugnativa.
Nel merito l’ASP ha difeso la correttezza dell’operato della amministrazione.
14. Alla camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024 parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio per la formulazione di alcuni atti di rinunzia ai ricorsi da parte di alcuni ricorrenti; rinvio concesso con fissazione della successiva camera di consiglio alla data del 9 maggio 2024.
15. Con memoria del 6 maggio 2024, il difensore dei ricorrenti ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio da parte di HI LU, AN CA, Lo SC LA, EG FR OL, IN NI, LE AR, AL AL, RE US, NA ES, Di CO IO. La sopraggiunta carenza di interesse sarebbe da ricondurre, secondo quanto riferito in memoria, al superamento, da parte dei citati, di altro concorso.
16. Con ordinanza n. 209 del 2024 questa Sezione, all’esito della camera di consiglio del 9 maggio 2024, ha rigettato la richiesta cautelare formulata dai ricorrenti.
17. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie.
18. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
19. In via preliminare il Collegio prende atto della dichiarazione del difensore dei ricorrenti che comporterebbe il sopravvenuto difetto di interesse con riferimenti ai soggetti che, nelle more dell’odierno giudizio, sono stati assunti. Tuttavia, tenuto conto dei profili di inammissibilità che caratterizzano il ricorso introduttivo, di cui si dirà in seguito, e che rivestono carattere prioritario rispetto al profilo di improcedibilità, il Collegio ritiene di non doversi pronunciare su quest’ultimo aspetto.
20. In via ulteriormente preliminare il Collegio scrutina le eccezioni in rito sollevate dall’ASP di Palermo, le quali sono state formulate nei confronti sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti, e a cui ha aderito anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico OL Giaccone in relazione a quest’ultimo ricorso.
20.1. In particolare, infondato è l’eccepito difetto di giurisdizione in quanto, a ben vedere, sebbene formalmente i ricorrenti richiamino in epigrafe anche atti di ricognizione, sostanzialmente le censure muovono contro i criteri di selezione, individuati a monte dall’amministrazione. Il petitum sostanziale non si incentra, pertanto, sulla loro richiesta di stabilizzazione ma sull’asserita impossibilità di ottenerla alla luce dei criteri adottati dalla Regione, in presunto contrasto con la legge primaria. Per tale motivo questo Collegio ritiene che la fattispecie per cui è causa rientri nel perimetro della propria giurisdizione, trattandosi di controversia relativa all’esercizio di poteri discrezionali afferenti la scelta dei criteri citati.
20.2. Infondata è l’eccezione afferente il difetto di contraddittorio in quanto al tempo della notifica del ricorso introduttivo (31 luglio 2023) le procedure di stabilizzazione contestate non erano state ancora definite e non potevano essere identificabili i soggetti risultati idonei da inserire in graduatoria, da considerare quali litisconsorzi necessari, secondo un orientamento giurisprudenziale da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. in materia di concorsi pubblici C.d.S. sez. V, sent. 22 maggio 2001, n. 2824). Nel caso di specie, gli atti finali delle procedure di stabilizzazione di cui si discute sono stati redatti, secondo quanto riferito in memoria dall’ASP, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, con delibere n. 34 del 15.01.2024 e n. 5 del 26.06.2024, con le quali sono stati nominati i vincitori (rispettivamente 18 e 10 assistenti).
20.3. Il Collegio ritiene invece fondate le eccezioni della parte resistente relative al difetto di interesse, per i motivi di seguito precisati.
Premesso che nel ricorso introduttivo il petitum sostanziale è reso in modo alquanto fumoso e poco chiaro in quanto, prima facie , sembra incentrarsi su una presunta esclusione dalle procedure di stabilizzazione che, invece, non risulta dagli atti di causa, in quanto è emerso che i ricorrenti abbiano aderito all’avviso del 29.06.2023 (come riportato a pagina 11 del ricorso: “ Gli odierni ricorrenti, in possesso dei prescritti requisiti specifici e generali partecipavano all’avviso ”); va evidenziato tuttavia che i ricorrenti non hanno poi preso parte alla conseguente procedura di stabilizzazione successivamente indetta in data 20.07.2023, pur essendo quest’ultima aperta anche al personale tecnico; ossia alla qualifica rivestita dagli stessi. Alcuna esclusione, pertanto, può essere lamentata tenuto conto della mancata partecipazione alla procedura di stabilizzazione e dell’assenza di preclusioni previste dal bando in relazione alla categoria di personale a cui appartengono i ricorrenti. Gli avvisi di indizione successivamente banditi, infatti, hanno previsto anche per i tecnici la possibilità di partecipare, pur tenendo conto poi di taluni criteri previamente individuati che tuttavia incidono solo sulla fase assunzionale, compatibilmente col fabbisogno di personale, e non sulla possibilità a monte di partecipare alla procedura di stabilizzazione.
Ciò determina, di conseguenza, mancanza di interesse per i ricorsi, sia introduttivo che per motivi aggiunti come meglio si dirà di seguito, in quanto con essi si lamenta una presunta preclusione alla partecipazione alle procedure di stabilizzazione che non si è verificata in quanto i ricorrenti non risultano avervi partecipato, pur essendovi legittimati.
In sintesi, le procedure per cui è causa non precludono la partecipazione dei tecnici ma, al contrario, la ammettono, seppure tenuto conto di una lista di priorità scelte, da osservare solo a valle, in sede di assunzione dei soggetti collocati in graduatoria; facoltà, tra l’altro, concessa dalla normativa primaria che ha consentito alla Regione di definire le citate priorità, ancorando all’espletamento di procedure concorsuali la possibilità di stabilizzare forme di contratto flessibile. Sul punto, infatti, l’art. 1, co.268, lett. b) della Legge 234/2021, come modificato dal decreto legge 198/2022 convertito con legge 14/2023, ha previsto che alla stabilizzazione in argomento si accede mediante “ criteri di priorità definiti da ciascuna Regione ”.
Conclusivamente i ricorrenti lamentano un pregiudizio meramente ipotetico che non integra gli estremi di un interesse azionabile in questa sede in quanto privo dei caratteri di certezza ed attualità.
20.4. Parimenti fondata è l’eccepita inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atti prodromici e/o successivi; i ricorrenti si sono limitati ad impugnare, da una parte, atti generali di individuazione di criteri (direttiva del 26.04.2023, protocollo di intesa del 16.04.2023); dall’altro, avvisi di ricognizione, senza impugnarne i concreti esiti, definiti con delibere n.34 del 15.01.2024 e n. 5 del 26.06.2024.
21. Alla luce di quanto sopra, quindi, il ricorso introduttivo, conformemente a quanto eccepito dalle amministrazioni intimate, va dichiarato inammissibile.
22. Parimenti inammissibile è il ricorso per motivi aggiunti per mancanza di interesse in quanto, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, la partecipazione alle nuove procedure di stabilizzazione indette non è stata loro inibita in termini generali. L’avviso del 30.01.2024, impugnato con motivi aggiunti, infatti, non inibiva ai tecnici di partecipare in quanto espressamente inclusi nel paragrafo intitolato “ destinatari della ricognizione ”. Anche l’avviso del 16 gennaio 2024, di avvio di una procedura di stabilizzazione per, tra gli altri, 5 posti di Assistenti tecnici informatici, parimenti impugnato con motivi aggiunti, consente la partecipazione anche dei soggetti assunti con le selezioni speciali in materia di emergenza Covid, ex art. 2 ter del d.l. 18 del 2020; procedura che ha riguardato anche gli odierni ricorrenti. Come nel ricorso introduttivo, anche in questo caso, le censure si incentrano sulla scelta dei criteri di priorità che precluderebbero in via di fatto la concreta chance di stabilizzazione dei ricorrenti. Tale asserzione, tuttavia, è priva di rilievo in quanto avrebbe dovuto a monte presupporre: la partecipazione alla selezione; la concreta collocazione in posizione non utile alla stabilizzazione; la riconducibilità di tale deteriore posizione all’applicazione dei criteri di scelta censurati con l’impugnativa.
23. Conclusivamente, pertanto, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite a favore delle amministrazioni resistenti, che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00); di cui euro 1.500 a favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ed euro 750 a favore dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana ed euro 750 a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico OL Giaccone), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR UN, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
IS EF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS EF | FR UN |
IL SEGRETARIO