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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11063 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17057/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AL VA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 17057/2024, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
( c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e nella qualità di eredi legittimi dei signori C.F._2 [...]
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Gritti presso il Per_1 Persona_2
cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Verdi n.18;
ATTORI
E in persona dell'amministratore Controparte_1
pro-tempore (C.F. ) rapp.to e difeso dall'Avv.to CP_2 CP_3 P.IVA_1
AE AS ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli al Corso Novara n.36;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati, quali condomini del condominio di in Napoli convenivano in giudizio il CP_1
predetto condominio al fine di ottenere l'annullamento delle delibere assembleari del
19.06.24 e quella di ratifica della precedente del 18.07.24 e, in particolare del capo 1) dell'ordine del giorno (installazione ex novo di un nuovo impianto ascensore condominiale previa rimozione dell'attuale impianto elevatore di proprietà dei signori
) per la evidente violazione dell'art.1135 c.c. della proprietà esclusiva di Parte_1
essi attori sull'impianto elevatore, nonché per l'impossibilità giuridica dell'oggetto della delibera assembleare , non rientrando nella competenza dell'assemblea emanare delibere che incidono sui diritti individuali di proprietà esclusiva di un singolo condomino , con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il convenuto che eccepiva la cessata materia del contendere CP_1
in ordine alla domanda di annullamento delle delibere assembleari del 19.06.24 e del
18.07.24 e comunque l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 20.02.25 il giudice disponeva la sospensiva della efficacia esecutiva delle predette delibere che riteneva nulle perché incidenti sulla proprietà esclusiva degli attori.
Indi, la causa era rinviata per la rimessione in decisione alla udienza del 14.10.25 con assegnazione dei termini ex art.189 c.p.c.
Alla predetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Deve, invero, rivedersi la decisione che ha portato alla sospensione della efficacia esecutiva delle delibere impugnate, atteso che esse non incidono, come in precedenza erroneamente ritenuto, sul diritto di proprietà esclusiva degli attori.
Difatti, l'impianto elevatore costruito dagli attori è certamente di loro proprietà ma non costituisce estensione della proprietà immobiliare di costoro.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce dei limiti alla normativa speciale della Legge 13/89 nel senso che la stessa non può ledere la proprietà esclusiva, ma tali pronunce fanno riferimento alla proprietà immobiliare
2 non anche ai beni mobili, come nel caso in esame in cui si discute di un impianto elevatore.
La Suprema Corte ha difatti affermato che : “ anche per le innovazioni finalizzate a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche opera il divieto delle innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino;
sicché deve escludersi che
l'assemblea condominiale possa, a maggioranza, ledere i diritti dei singoli condomini , sulle porzioni di edificio di proprietà esclusiva (cfr. Cass. civ.
25.06.1994 nr. 6109).
E ancora si è affermato che : “la delibera assembleare è nulla se incide sulla proprietà esclusiva di un singolo condomino , determinando un'impossibilità giuridica dell'oggetto della decisione” (cfr. Trib. Torino sez.VIII del 13.01.25).
Nel caso in esame, le delibere impugnate non incidono sulla proprietà immobiliare esclusiva degli attori, ma riguardano un bene mobile di loro proprietà che insiste su parte condominiale sulla quale gli attori non possono aver acquisito alcun diritto, mentre è il condominio che potrebbe far valere i principi dell'accessione ( art.934
c.c.).
Peraltro, gli attori non hanno contestato la delibera del 19.12.23 adottata alla unanimità degli intervenuti (cfr. verbale in atti) con cui è stata stabilita l'installazione dell'ascensore condominiale;
di conseguenza essa è stata voluta dagli stessi attori.
L'installazione dell'ascensore condominiale per superare le barriere architettoniche rappresenta una innovazione ex art.1120 2° comma c.c. ed è un diritto sancito dalla legislazione speciale quale deve considerarsi l'art.2 della Legge nr.13 del 1989.
Tutte le successive delibere, aventi lo stesso oggetto, sono state approvate con maggioranze che rispettano la norma predetta tranne quella del 19.06.24 , impugnata dagli attori, che , tuttavia, è stata ratificata con una maggioranza di 590/1000
(unanimità dei presenti) in data 18.07.24 , prima della mediazione richiesta dagli attori.
Certamente l'installazione dell'ascensore condominiale comporta l'eliminazione
3 della piattaforma elevatrice di proprietà degli attori che è stata ritenuta dalle ditte interpellate dal condominio, inutilizzabile e non più conforme alle normative di sicurezza,
Peraltro, mentre la piattaforma degli attori consente la salita di una sola persona l'impianto ascensore condominiale consentirà ad almeno quattro persone di salire in contemporanea (cfr. doc.5 comparsa di costituzione;
progetto CP_1
ascensore).
La domanda va, quindi, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia (indeterminabile -complessità bassa) , applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna gli attori , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3809,00 in favore del convenuto con attribuzione CP_1
in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to AE AS.
Napoli,27.11.25 Il Giudice
Dott.ssa AL VA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa AL VA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 17057/2024, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
( c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e nella qualità di eredi legittimi dei signori C.F._2 [...]
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Gritti presso il Per_1 Persona_2
cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Verdi n.18;
ATTORI
E in persona dell'amministratore Controparte_1
pro-tempore (C.F. ) rapp.to e difeso dall'Avv.to CP_2 CP_3 P.IVA_1
AE AS ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli al Corso Novara n.36;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati, quali condomini del condominio di in Napoli convenivano in giudizio il CP_1
predetto condominio al fine di ottenere l'annullamento delle delibere assembleari del
19.06.24 e quella di ratifica della precedente del 18.07.24 e, in particolare del capo 1) dell'ordine del giorno (installazione ex novo di un nuovo impianto ascensore condominiale previa rimozione dell'attuale impianto elevatore di proprietà dei signori
) per la evidente violazione dell'art.1135 c.c. della proprietà esclusiva di Parte_1
essi attori sull'impianto elevatore, nonché per l'impossibilità giuridica dell'oggetto della delibera assembleare , non rientrando nella competenza dell'assemblea emanare delibere che incidono sui diritti individuali di proprietà esclusiva di un singolo condomino , con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il convenuto che eccepiva la cessata materia del contendere CP_1
in ordine alla domanda di annullamento delle delibere assembleari del 19.06.24 e del
18.07.24 e comunque l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 20.02.25 il giudice disponeva la sospensiva della efficacia esecutiva delle predette delibere che riteneva nulle perché incidenti sulla proprietà esclusiva degli attori.
Indi, la causa era rinviata per la rimessione in decisione alla udienza del 14.10.25 con assegnazione dei termini ex art.189 c.p.c.
Alla predetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Deve, invero, rivedersi la decisione che ha portato alla sospensione della efficacia esecutiva delle delibere impugnate, atteso che esse non incidono, come in precedenza erroneamente ritenuto, sul diritto di proprietà esclusiva degli attori.
Difatti, l'impianto elevatore costruito dagli attori è certamente di loro proprietà ma non costituisce estensione della proprietà immobiliare di costoro.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce dei limiti alla normativa speciale della Legge 13/89 nel senso che la stessa non può ledere la proprietà esclusiva, ma tali pronunce fanno riferimento alla proprietà immobiliare
2 non anche ai beni mobili, come nel caso in esame in cui si discute di un impianto elevatore.
La Suprema Corte ha difatti affermato che : “ anche per le innovazioni finalizzate a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche opera il divieto delle innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino;
sicché deve escludersi che
l'assemblea condominiale possa, a maggioranza, ledere i diritti dei singoli condomini , sulle porzioni di edificio di proprietà esclusiva (cfr. Cass. civ.
25.06.1994 nr. 6109).
E ancora si è affermato che : “la delibera assembleare è nulla se incide sulla proprietà esclusiva di un singolo condomino , determinando un'impossibilità giuridica dell'oggetto della decisione” (cfr. Trib. Torino sez.VIII del 13.01.25).
Nel caso in esame, le delibere impugnate non incidono sulla proprietà immobiliare esclusiva degli attori, ma riguardano un bene mobile di loro proprietà che insiste su parte condominiale sulla quale gli attori non possono aver acquisito alcun diritto, mentre è il condominio che potrebbe far valere i principi dell'accessione ( art.934
c.c.).
Peraltro, gli attori non hanno contestato la delibera del 19.12.23 adottata alla unanimità degli intervenuti (cfr. verbale in atti) con cui è stata stabilita l'installazione dell'ascensore condominiale;
di conseguenza essa è stata voluta dagli stessi attori.
L'installazione dell'ascensore condominiale per superare le barriere architettoniche rappresenta una innovazione ex art.1120 2° comma c.c. ed è un diritto sancito dalla legislazione speciale quale deve considerarsi l'art.2 della Legge nr.13 del 1989.
Tutte le successive delibere, aventi lo stesso oggetto, sono state approvate con maggioranze che rispettano la norma predetta tranne quella del 19.06.24 , impugnata dagli attori, che , tuttavia, è stata ratificata con una maggioranza di 590/1000
(unanimità dei presenti) in data 18.07.24 , prima della mediazione richiesta dagli attori.
Certamente l'installazione dell'ascensore condominiale comporta l'eliminazione
3 della piattaforma elevatrice di proprietà degli attori che è stata ritenuta dalle ditte interpellate dal condominio, inutilizzabile e non più conforme alle normative di sicurezza,
Peraltro, mentre la piattaforma degli attori consente la salita di una sola persona l'impianto ascensore condominiale consentirà ad almeno quattro persone di salire in contemporanea (cfr. doc.5 comparsa di costituzione;
progetto CP_1
ascensore).
La domanda va, quindi, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia (indeterminabile -complessità bassa) , applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna gli attori , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3809,00 in favore del convenuto con attribuzione CP_1
in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to AE AS.
Napoli,27.11.25 Il Giudice
Dott.ssa AL VA
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