Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9840
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inadempimento contrattuale della convenuta

    La convenuta ha eccepito l'inadempimento della committente ex art. 1460 c.c. (condizioni di alloggio e lavoro inadeguate) e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c. (dimissioni collettive del personale). Entrambe le eccezioni sono state respinte. Le condizioni di alloggio e lavoro erano state accettate dalla convenuta al momento della stipula del contratto, come verificato dal sopralluogo del suo referente. Le criticità sopravvenute non giustificavano l'interruzione radicale e definitiva delle lavorazioni senza un'adeguata interlocuzione con la committente. La gestione del personale e la continuità dell'organizzazione lavorativa rientrano nell'ordinario rischio d'impresa dell'appaltatore, che non ha dimostrato tentativi concreti di sostituzione del personale o di reperimento di nuove risorse.

  • Accolto
    Restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto risolto

    La risoluzione del contratto produce effetti retroattivi, obbligando alla restituzione delle somme corrisposte. Tuttavia, il valore delle prestazioni effettivamente eseguite dall'appaltatrice deve essere detratto dall'importo da restituire. Il Tribunale ha calcolato il valore delle prestazioni rese (manodopera e vitto) e la quota proporzionale delle spese di viaggio di andata, determinando l'importo dovuto a titolo di restituzione in € 49.046,14, oltre interessi moratori.

  • Accolto
    Risarcimento del maggior costo delle prestazioni di rimpiazzo

    L'inadempimento ingiustificato dell'appaltatrice comporta l'obbligo di risarcire i danni. La committente ha dimostrato l'esistenza di un maggior costo per l'acquisizione delle prestazioni di allestimento e montaggio rispetto a quelle originariamente pattuite, a causa dell'urgenza di reperire personale sostitutivo. Il danno è stato quantificato in € 96.175,00, corrispondente al maggior costo del rimpiazzo.

  • Rigettato
    Responsabilità solidale o alternativa delle società collegate

    Le circostanze addotte (collegamento societario, coincidenza dell'amministratore) non sono sufficienti a fondare una responsabilità solidale o alternativa per le obbligazioni della società appaltatrice. Non è stato provato alcun titolo giuridico che consenta di imputare le obbligazioni ad altre società convenute, né una direzione e coordinamento abusiva, confusione patrimoniale o simulazione soggettiva del rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9840
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9840
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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