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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9840 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Milano sezione settima civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 445 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
), rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPO MASSIMO MARIA Parte_1 P.IVA_1
TORNAMBÈ e dall'Avv. RAFFAELLA MARIA ELENA ARENA per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale e Email_1
Email_2
- attrice - contro
(società di diritto macedone con numero matricola Controparte_1
), ) e P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
), rappresentate e difese dall'Avv. LUIGI CONTRI e dall'Avv.
[...] P.IVA_4
AT DE OB per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale e Email_3 Email_4
- convenute - avente ad OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI
Per : - in via preliminare, dichiarare l'inadempimento contrattuale della Parte_1 [...]
e, per l'effetto, la risoluzione del contratto di affidamento lavori sub Controparte_1
1; - ordinare alla , in via solidale o alternativa alla Controparte_4 [...] la restituzione delle somme già versate dalla società attrice, pari ad euro Controparte_3
51.291,39, o nella diversa somma che risultasse in corso di causa, oltre agli interessi legali e moratori dalla data dell'incasso al soddisfo;
- per l'effetto condannare in via solidale fra loro
1 o in via alternativa, le società Controparte_1 Controparte_2 [...]
alla rifusione dei citati danni, quantificabili in euro 280.000,00 o a quella Controparte_3 somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione della prova orale per interpello dei legali rappresentanti delle società convenute e testi sui seguenti capitoli di prova (ad eccezione dei capitoli di prova nn. 1) e 2) in relazione all'interpello ed in relazione ai testi sigg.ri e Testimone_1 Tes_2
, i quali su tali capitoli – e solo su essi – sono già stati escussi): 1) ER che dal 3 all'8
[...] maggio 2023, il Sig. effettuava a spese di una visita in Ho Chi Testimone_3 Parte_1
Min (Vietnam) per verificare cantiere e alloggi per il personale;
2) ER che in tale occasione il Sig. visitava anche gli alloggi denominati Villa Italia e Villa Azzurra e l'area di Tes_2 cantiere Lux 5 di Masterise Homes in Ho Chi Min City;
3) ER che l'attrice ha impiegato personale italiano e/o europeo per l'assemblaggio e l'installazione di arredi di qualità e per le lavorazioni di particolare accuratezza, provenienti da nove diverse ditte italiane del settore, per un ammontare totale di 5100 giornate di presenza in Ho Chi Min;
4) ER che tali lavoratori hanno eseguito la loro prestazione;
5) ER che IFO ha lavorato nel cantiere Lux 5 con il personale delle seguenti società: Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
; ; ;
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
Work Planet Controparte_13 Controparte_14 [...]
6) ER che i lavoratori della convenuta RI , , Parte_2 Persona_1 Persona_2
, , , , Parte_3 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7
, sono giunti in Vietnam ad Ho Chi Min il 20 giugno 2023 ed hanno
[...] Persona_8 lavorato 11 giorni;
i RI , sono giunti in Vietnam ad Ho Chi Parte_4 Parte_5
Min il 27 giugno 2023 ed hanno lavorato 5 giorni;
i RI , Persona_9 Parte_6
, , sono giunti in Vietnam ad Ho Chi Min il 29
[...] Parte_7 Persona_10 giugno 2023 ed hanno lavorato 3 giorni;
il Signor è giunto in Vietnam ad Ho Testimone_4
Chi Min il 30 giugno 2023 ed ha lavorato 2 giorni;
il Sig. giunto il 1° luglio Parte_8
2023, ripartiva il 2 luglio senza prestare attività lavorativa;
7) ER che i 17 lavoratori di cui al capitolo precedente lasciavano il cantiere in Ho Chi Min City la sera del 2 luglio 2023; 8)
ER che in Vietnam, ed in particolare ad Ho Chi Min, da giugno ad ottobre, durante la stagione monsonica, i temporali sono quotidiani e di forte intensità; 9) ER che la tracimazione di acqua piovana nelle case assegnate ai lavoratori di Controparte_1 avveniva in concomitanza degli abbondanti fenomeni meteorici;
10) ER che
[...]
l'acqua percolava sulle scale come da foto che mi si rammostra (all. 6 controparte); 11) ER
2 che nel cantiere dove hanno lavorato i RI di cui al capitolo 4) nei rispettivi periodi sempre indicati nel suddetto capitolo, vi erano attrezzature e opere di assemblaggio, montaggio e installazione di arredi;
12) ER che il cliente Masterise Homes, ha chiesto con riferimento al Con cantiere 5 l'installazione di servizi igienici come da usi locali;
13) ER che Parte_1 ha chiesto a Masterise Homes l'installazione di un numero maggiore di servizi igienici;
14) Con ER che il cantiere 5 si trova nel centro città di Ho Chi Min, nel District 1, e che intorno all'area del cantiere Lux 5 vi sono locali, bar e ristoranti;
15) ER che i RI
[...]
, una volta rientrati in Parte_7 Parte_8 Testimone_4 Persona_10
Italia, erano pronti a ripartire per Ho Chi Min per lavorare nello stesso cantiere, come da documento n. 22 che mi si rammostra;
16) ER che la società Controparte_1 ha incassato la somma corrisposta da quale acconto, pari ad euro 51.291,39, Parte_1 comprensivi delle spese relative al sopralluogo effettuato presso il cantiere nel maggio 2023 dal sig. ; 17) ER che i lavoratori di cui al documento n. 11 di parte attrice che mi si Tes_2 rammostra, sono stati assunti per sostituire i lavoratori di 18) Controparte_1
ER che i lavori di cui al cantiere per cui è causa sono proseguiti dopo il 2 luglio 2023, con il personale assunto ed elencato nel documento 11 di parte attrice;
19) ER che i lavori di cui al cantiere per cui è causa sono stati affidati da dopo il 2 luglio 2023 alle società Parte_1 [...]
; ; CP_5 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
Work CP_12 Controparte_13 Controparte_14
Planet Preda 20 S.r.l., come da fatture che mi si rammostrano (cfr. all.ti 24-25-26-27-28-29-
30-31-32, da rammostrare al teste); 20) ER che le fatture di cui al capitolo precedente sono state tutte saldate da 21) ER che, a seguito dell'abbandono del cantiere da parte Parte_1 del personale di e stante l'esigenza di rispettare i tempi di CP_1 Controparte_1 consegna imposti dalla committente, si è vista costretta ad accettare i prezzi di Parte_1 lavorazione più alti praticati dalle società elencate al capitolo di prova n. 19. Si indicano a testimoni, il Sig. residente in [...], Pavia (PV); il Sig. Testimone_5 Tes_6
, residente in [...], Landriano (PV); l'Arch. la Sig.ra
[...] Tes_7 [...]
il Sig. , questi ultimi tutti domiciliati presso in via Larga, Tes_8 CP_8 Parte_1
8, Milano.
Per , e Controparte_1 Controparte_2
Nel merito - Rigettarsi integralmente tutte la domande Controparte_3 di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In ogni caso
- Vittoria di compensi professionali con rimborso forf., I.V.A. e C.P.A.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 (in seguito ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 Controparte_1
(in seguito ), (in seguito
[...] Controparte_1 Controparte_2
) e (in seguito Controparte_16 Controparte_3 Controparte_17 esponendo (in sintesi) che: in data 12/5/2023 aveva affidato a il montaggio Controparte_1
Cont e l'installazione di arredi presso il cantiere 5 di Masterise Homes in Ho Chi Min City
(Vietnam) con un contratto che prevedeva l'impiego di 20 installatori e il versamento di un acconto poi effettivamente versato per € 51.291,39; le attività erano iniziate il 20/6/2023, ma il
2/7/2023 diciassette installatori avevano abbandonato il cantiere, violando la durata minima prevista;
nonostante intimazioni e solleciti, la situazione di inadempimento era rimasta invariata;
dall'inadempimento della controparte le era derivato un danno quantificato in circa €
280.000,00; e pur non essendo formalmente parti del Controparte_16 Controparte_17 contratto, risultavano strettamente collegate a sia per assetti societari sia per Controparte_1 rapporti di amministrazione, avendo tutte il medesimo amministratore;
tale stretta connessione giustificava la chiamata in giudizio anche di queste società, affinché rispondessero, in via solidale o alternativa, delle obbligazioni assunte dall'affidataria.
Tanto esposto, ha chiesto: in via preliminare, di dichiarare l'inadempimento contrattuale di e la risoluzione del contratto;
di ordinare a e, in via Controparte_1 Controparte_1 solidale o alternativa, a la restituzione delle somme già versate (€ 51.291,39); Controparte_17 di condannare in via solidale o alternativa tutte le società convenute al risarcimento dei danni
(€ 280.000,00 o altra somma ritenuta di giustizia).
, e si sono costituite esponendo (in Controparte_1 Controparte_16 Controparte_17 sintesi) che: l'esecuzione del contratto prevedeva che si facesse carico delle spese di Pt_1 vitto, alloggio e trasporto dei lavoratori di;
le condizioni di alloggio e lavoro Controparte_1 predisposte da erano risultate gravemente inadeguate (alloggi privi di arredi, servizi Pt_1 igienici distanti, carenze igienico-sanitarie e di sicurezza), tanto che i lavoratori avevano rassegnato le dimissioni per giusta causa lasciando il cantiere il 2/7/2023; Controparte_1 aveva comunque impiegato 17 operai dal 20 giugno al 1 luglio 2023, corrispondendo le retribuzioni e sostenendo le spese di rimpatrio;
l'impossibilità di proseguire la prestazione era stata determinata dalle dimissioni improvvise dei lavoratori, evento non imputabile a
[...]
, che aveva agito con la dovuta diligenza;
parte della prestazione era stata comunque CP_1 eseguita senza contestazioni sulla qualità o quantità del lavoro svolto;
non risultava provato alcun danno subito da né nella sua esistenza né nella quantificazione;
Pt_1 Controparte_17
e non avevano avuto alcun coinvolgimento nella vicenda contrattuale, Controparte_16
4 essendo società autonome e distinte, con attività e proprietà differenti, e la mera coincidenza dell'amministratore non era sufficiente a giustificare alcuna responsabilità solidale o alternativa.
Tanto esposto, hanno chiesto il rigetto integrale di tutte le domande di parte attrice.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di alcuni testimoni, è stata fissata l'udienza del
12/11/2025 per la rimessione in decisione con termini ex art. 189 c.p.c. A seguito dell'assegnazione del procedimento in data 4/9/2025, il sottoscritto Giudice, all'esito dell'udienza tenuta nelle forme della trattazione scritta, con ordinanza del 18/11/2025, ha trattenuto la causa in decisione.
1. La domanda di risoluzione è fondata.
1.1 È pacifico tra le parti e risulta dalla scrittura privata dalle stesse sottoscritta che in data
12/5/2023 e hanno concluso un contratto con cui la prima ha affidato Pt_1 Controparte_1 alla seconda l'esecuzione dei lavori di montaggio e installazione di arredi presso il cantiere denominato Lux 5 di Masterise Homes in Ho Chi Min City (Vietnam). Non è controversa la qualificazione giuridica del contratto che è riconducibile, per struttura e contenuto, al contratto di appalto ex art. 1655 c.c. È altresì pacifico che, dopo l'inizio dell'esecuzione delle lavorazioni, in data 20/6/2023 ha interrotto definitivamente la prosecuzione delle attività Controparte_1 presso il cantiere, comunicando a in data 2/7/2023 la cessazione del rapporto contrattuale, Pt_1
a seguito delle dimissioni di tutto il proprio personale e senza che i lavori avessero raggiunto il periodo minimo di 75 giorni lavorativi previsto dal contratto.
1.2 , per giustificare la sua condotta (mancata esecuzione delle lavorazioni) Controparte_1 che oggettivamente integra inadempimento contrattuale, ha invocato l'art. 1460 c.c., deducendo un asserito inadempimento di agli obblighi contrattualmente posti a suo carico in tema Pt_1 di condizioni di alloggio e di lavoro degli installatori impiegati nell'appalto, assumendo che tali condizioni si sarebbero rivelate proibitive per i propri dipendenti.
L'eccezione è infondata.
In primo luogo, va rilevato che ha accettato consapevolmente la situazione Controparte_1 di fatto predisposta da quanto alle condizioni di lavoro e di alloggio del personale Pt_1 impiegato, avendo sottoscritto il contratto dopo che il proprio referente, sig. Testimone_3 aveva effettuato un sopralluogo in Vietnam pochi giorni prima della stipula, come emerso anche in sede istruttoria. La mancata formulazione di rilievi o riserve in tale momento vale come accettazione dello stato dei luoghi e delle condizioni allora verificabili. Né può assumere rilievo, a posteriori, l'eventuale incompletezza del sopralluogo: ove la verifica fosse stata ritenuta insufficiente, la società avrebbe dovuto astenersi dal contrarre ovvero subordinare la
5 sottoscrizione a puntuali riserve, non potendo invece concludere il contratto e successivamente contestare carenze che erano immediatamente percepibili o comunque verificabili con l'ordinaria diligenza.
Quanto poi a eventuali criticità non immediatamente riscontrabili al momento della stipula
(quali, ad esempio, problematiche connesse a eventi atmosferici successivi, come allagamenti in occasione delle piogge), esse non avrebbero comunque potuto legittimare una radicale e definitiva interruzione delle lavorazioni. In tali ipotesi, sarebbe stato necessario segnalare tempestivamente le difficoltà insorte e consentire alla committente di porvi rimedio, in conformità ai principi di correttezza e buona fede che impongono alle parti di cooperare lealmente nell'esecuzione del contratto e di evitare iniziative unilaterali pregiudizievoli, soprattutto quando sussistono margini per una soluzione condivisa. I tempi stessi della vicenda
(avvio delle lavorazioni il 20 giugno e interruzione già il 2 luglio) evidenziano che non vi è stata alcuna effettiva interlocuzione volta a consentire a di intervenire e adottare eventuali Pt_1 misure correttive.
In definitiva, le criticità prospettate non possono fondare l'eccezione ex art. 1460 c.c., sia perché attengono a condizioni già accettate al momento della stipula in quanto verificabili e non contestate, sia perché, per quelle sopravvenute, l'interruzione radicale dei lavori non risulta comunque attuata nell'osservanza dei principi di correttezza e buona fede che devono governare l'esecuzione del contratto.
1.3 In via subordinata, , sempre al fine di giustificare l'inadempimento, ha Controparte_1 invocato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a sé non imputabile, sostenendo che le dimissioni collettive dei propri dipendenti avrebbero reso impossibile l'esecuzione del contratto.
Anche questa eccezione è infondata.
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per essere idonea a liberare il debitore ai sensi dell'art. 1256 c.c., deve essere oggettiva, assoluta e non superabile con l'ordinaria diligenza, oltre che indipendente dalla sfera di controllo e organizzazione del debitore stesso.
La gestione del personale e la continuità dell'organizzazione lavorativa rientrano nell'ordinario rischio d'impresa dell'appaltatore che è tenuto a garantire l'esecuzione dell'opera anche in presenza di difficoltà organizzative, attivandosi con la dovuta diligenza per reperire personale sostitutivo o adottare misure idonee a superare le criticità. La volontà dei dipendenti di abbandonare il cantiere non costituisce un evento estraneo e imprevedibile, ma rientra nell'ambito del rischio d'impresa e nella responsabilità gestionale dell'appaltatore . Non risulta che abbia attuato alcun tentativo concreto di sostituzione del personale o di Controparte_1
6 reperimento di nuove risorse, né abbia richiesto a una sospensione temporanea per Pt_1 consentire la riorganizzazione. La stessa non ha neanche allegato, prima Controparte_1 ancora che provato, di aver esperito alcun tentativo di riorganizzazione, né di aver subito impedimenti assoluti e insuperabili, limitandosi a comunicare la cessazione del rapporto senza ulteriori iniziative.
Ne consegue che la dedotta impossibilità sopravvenuta non può essere riconosciuta come causa non imputabile e, pertanto, non è idonea a giustificare l'inadempimento contrattuale di
[...]
. CP_1
1.4 Alla luce delle considerazioni svolte in merito alle eccezioni sollevate dall'appaltatrice l'inadempimento della stessa resta ingiustificato.
Si tratta di un inadempimento solutoriamente rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c., in quanto attiene all'obbligazione principale dell'appaltatrice, ovvero l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto, ed è connotato anche da una rilevanza quantitativa significativa:
l'interruzione definitiva delle lavorazioni è infatti intervenuta dopo soli 11 giorni di attività (dal
20/6 al 2/7/2023), a fronte dei 75 giorni lavorativi minimi previsti contrattualmente.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di . Controparte_1
2. La domanda restitutoria proposta da nei confronti di è fondata nei Pt_1 Controparte_1 limiti di cui infra.
2.1 Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento produce, in via generale, effetto retroattivo, con conseguente venir meno della causa giustificativa dei pagamenti eseguiti in sua esecuzione e obbligo di restituzione delle somme corrisposte. La convenuta ha contestato l'obbligo restitutorio invocando il principio relativo ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, che esclude la retroattività della risoluzione per le prestazioni già eseguite. Tale principio non è applicabile al contratto di appalto, che è tipicamente a esecuzione unitaria, ancorché di durata. Tuttavia, il principio di retroattività deve essere coordinato con la regola della restitutio in integrum: ove, in esecuzione del contratto poi risolto, siano state rese prestazioni non più ripristinabili in natura, la restituzione non può tradursi in un indebito arricchimento della parte che le ha ricevute, imponendosi il riconoscimento all'appaltatore del controvalore economico delle prestazioni effettivamente eseguite (Cass. n. 27640/2018).
2.2 Dagli atti risulta che ha corrisposto a la somma di € 51.291,93, a Pt_1 Controparte_1 titolo di acconto e rimborso spese di sopralluogo (doc. 3 fascicolo attrice). Risulta altresì che pur effettuando il pagamento direttamente all'agenzia di viaggi incaricata dell'emissione Pt_1
7 dei titoli, ha sostenuto la spesa complessiva di € 32.170,93 per il viaggio di andata degli installatori, voce contrattualmente posta a carico della committente (art. 4.4). Sebbene l'attrice abbia prospettato tale esborso in termini risarcitori, l'inquadramento corretto è quello restitutorio, trattandosi di somme pagate in esecuzione del contratto poi risolto. Tuttavia, la domanda può essere riqualificata, in quanto i fatti sostanziali dedotti restano gli stessi.
2.3 È pacifico che gli installatori di hanno svolto attività lavorativa, seppur Controparte_1 per un periodo limitato. L'attrice ha sostenuto che tali prestazioni sarebbero state prive di utilità; tuttavia, il contratto prevedeva espressamente lavori di installazione e montaggio, con corrispettivo parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti. Pertanto, per escludere il diritto dell'appaltatrice al valore delle prestazioni rese, sarebbe stato necessario allegare e provare la completa inattività degli installatori. Ne deriva che il valore delle prestazioni comunque acquisite dalla committente deve essere detratto dall'importo da restituire a titolo di indebito.
2.4 Ancorché, per effetto della risoluzione, venga meno il diritto al corrispettivo, il valore negoziale attribuito dalle parti costituisce valido parametro di quantificazione del controvalore delle prestazioni rese ai fini della restitutio in integrum. Nella specie il contratto prevede un importo di € 240,00 per ciascun lavoratore e per ciascuna giornata lavorata, oltre a un contributo per il vitto pari a € 15,00 giornalieri, dovuto anche per i giorni non lavorativi. Il numero dei giorni di lavoro effettivamente svolti da ciascun installatore risulta dal prospetto presenze prodotto dalla stessa attrice (doc. 4), dal quale emerge che: 9 lavoratori hanno prestato attività per 11 giorni ciascuno, 2 lavoratori per 5 giorni ciascuno, 4 lavoratori per 3 giorni ciascuno, 1 lavoratore per 2 giorni, 1 lavoratore per 1 giorno, per un totale di 124 giornate lavorative complessive. Assumendo tali importi contrattuali quale parametro di valorizzazione delle prestazioni effettivamente rese, il valore della manodopera si ottiene moltiplicando € 240,00 ×
124, con un totale di € 29.760,00. Quanto al vitto, dovuto per ciascun giorno di permanenza
(anche non lavorativo), occorre fare riferimento ai giorni di calendario, pari a 133, con un valore di € 1.995,00 (133 × € 15,00). Il valore complessivo delle prestazioni rese (manodopera + vitto) ammonta dunque a € 31.755,00 (€ 29.760,00 + € 1.995,00). Secondo la medesima logica, anche la spesa sostenuta per il viaggio di andata degli installatori (€ 32.170,93) deve essere riconosciuta all'appaltatrice in proporzione alle prestazioni effettivamente rese.
Considerato che
il contratto prevedeva complessivamente 1.500 giornate lavorative (20 installatori per 75 giorni) e che quelle effettivamente prestate sono state 124 (doc. 4), la quota di spesa da riconoscere si determina in via proporzionale ed è pari a € 2.661,72.
8 Invece, non può essere riconosciuto, neppure pro quota, l'importo di € 23.013,77 corrispondente alla spesa sostenuta per il rimpatrio degli installatori. Tale somma, infatti, non esprime il valore delle prestazioni rese in esecuzione del contratto, ma rappresenta un costo sostenuto dall'appaltatrice per esigenze successive alla cessazione del rapporto contrattuale.
Non può invocarsi, a fondamento di un riconoscimento parziale, la disciplina contrattuale dei viaggi di rientro: il contratto poneva tale costo a carico della committente solo al ricorrere di un periodo minimo di permanenza, condizione pacificamente non verificatasi, essendo intervenuta l'interruzione delle lavorazioni dopo un lasso di tempo assai inferiore. Ne consegue che la spesa di rimpatrio non rientra neppure, in via indiretta, nel controvalore economico delle prestazioni attribuibile all'appaltatrice secondo la logica della restitutio in integrum.
In conclusione, l'importo dovuto a titolo di restituzione deve essere determinato in € 49.046,14, pari alla differenza tra il totale delle somme corrisposte dall'attrice in esecuzione del contratto, complessivamente pari a € 83.462,86 (€ 51.291,93 + € 32.170,93), e il valore delle prestazioni effettivamente rese, inclusa la quota delle spese del viaggio di andata alle stesse riferibili (€
31.755,00 + € 2.661,72). Su tale importo spettano gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza, ex art. 2033 c.c., dalla data della domanda
(giudiziale, in assenza di precedenti intimazioni di pagamento), non risultando la sussistenza di originaria mala fede da parte dell'appaltatrice.
3. La domanda risarcitoria proposta da nei confronti di è fondata nei Pt_1 Controparte_1 limiti di cui infra.
3.1 L'inadempimento dell'appaltatrice, già accertato e risultato privo di giustificazione, comporta, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., l'obbligo di risarcire i danni che ne siano conseguenza immediata e diretta.
L'attrice ha domandato, a titolo risarcitorio, la somma di € 245.000,00, assumendo che l'interruzione dell'appalto avrebbe determinato un rallentamento complessivo del cantiere tale da comportare due mesi ulteriori di lavorazioni e parametrando il pregiudizio al costo complessivo del cantiere per tale periodo. Tale prospettazione non è tuttavia supportata da adeguato riscontro probatorio, non risultando dimostrata né l'effettiva incidenza dell'interruzione sull'andamento generale dei lavori né l'entità del preteso ritardo complessivo.
Al contrario, dagli atti emerge che, subito dopo l'interruzione, la committente ha stipulato contratti sostitutivi per le medesime prestazioni, sicché non è dimostrato che i lavori siano ripresi con apprezzabile ritardo. Deve pertanto escludersi il danno commisurato al costo totale dei lavori per un tempo di ritardo (due mesi) privo di adeguato riscontro probatorio.
9 Nella prima memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., l'attrice ha tuttavia allegato (anche) un danno connesso al maggior costo delle prestazioni: “Si rileva come il minimo tempo trascorso tra Pa l'abbandono del cantiere da parte di e i nuovi contratti, sia stato causa di forte pressione in IFO per la ricerca di nuovo personale e come l'attrice abbia dovuto affrontare, per rimediare alla situazione, maggiori costi ed imprevisti che la hanno obbligata a rivedere il budget. Infatti, dalla comparazione fra i contratti del 12 maggio e del 5 e 7 luglio 2023, si evince chiaramente la differenza economica fra il primo contratto e i successivi (vd. allegati n. 23, punto 4), ove si prevede un aumento di costi rilevante (da euro 240,00 ad euro 320/325,00, oltre a riconoscere una somma anche per il giorno di viaggio).” Tale voce di danno, che è indipendente dalla durata complessiva del cantiere, risulta provata. L'attrice ha infatti prodotto (doc. 23) i contratti stipulati, a seguito dell'interruzione delle lavorazioni da parte di , con C&C Controparte_1
Costruzioni S.r.l. e con dai quali emerge CP_14 Controparte_14
l'incremento della tariffa giornaliera. Ha inoltre depositato le fatture emesse (anche) dai già menzionati fornitori: quelle di C&C Costruzioni S.r.l. per complessivi € 361.978,51 (doc. 26)
e quelle di per complessivi € 379.657,00 (doc. Controparte_14
28). Tali elementi documentali, nel loro complesso, consentono di ritenere provata l'esistenza di un maggior costo per l'acquisizione delle prestazioni di allestimento e montaggio rispetto a quelle originariamente pattuite.
In assenza dell'inadempimento dell'appaltatrice, consistito nell'interruzione delle lavorazioni, la committente avrebbe ottenuto le prestazioni di allestimento e montaggio, almeno nelle quantità minime contrattualmente previste, alle condizioni economiche pattuite nel contratto originario. L'interruzione ha invece imposto di reperire in tempi brevi personale sostitutivo per assicurare la prosecuzione del cantiere;
in tale situazione di urgenza non era esigibile che la committente svolgesse una ricerca di mercato per selezionare fornitori a condizioni più vantaggiose. Ne deriva che il maggior costo così documentato è causalmente riconducibile all'inadempimento dell'appaltatrice e integra un danno risarcibile.
Pertanto, la domanda di risarcimento va accolta nei limiti del c.d. costo di rimpiazzo e, in particolare, con riguardo alla componente direttamente comparabile e specificamente valorizzata dall'attrice, ossia il maggior costo delle giornate lavorative. Le ulteriori voci accessorie (quali il contributo vitto e le spese di viaggio) restano escluse, non essendo state specificamente sviluppate dall'attrice quali autonome componenti del maggior costo.
3.2 Il contratto originario prevedeva l'impiego di 20 installatori per 75 giorni lavorativi, a fronte di un impegno minimo di 9 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, e un corrispettivo di €
240,00 per ciascun lavoratore e per ciascun giorno lavorato. Successivamente all'interruzione,
10 la committente ha stipulato: un primo contratto sostitutivo avente ad oggetto l'impiego di 15 montatori, con durata massima di 60 giorni (prorogabile), al corrispettivo di € 330,00 per ciascun lavoratore e per ciascun giorno lavorato, a fronte di un impegno minimo di 10 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e di 6 ore il sabato;
un ulteriore contratto per 10 installatori, con tariffa di € 325,00 per ciascun lavoratore e per ciascun giorno lavorativo, a fronte di un impegno minimo di 10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana.
Ai fini della liquidazione del danno, il rimpiazzo va contenuto entro il limite di 20 prestatori, corrispondente alla forza lavoro prevista nel contratto originario. Per quantificare il costo di rimpiazzo occorre assumere, come termine di confronto, il monte ore minimo previsto dal contratto originario, così da rendere omogenee prestazioni che, nei contratti successivi, presentano minimi orari giornalieri differenti (nei feriali 10 ore invece di 9; il sabato, per il contratto dei 15 montatori, 6 ore invece di 9).
Il contratto originario garantiva complessivamente 13.500 ore (20×75×9); di tali ore 1.104 risultano già eseguite prima dell'interruzione (doc. 4 fascicolo attrice), sicché il fabbisogno residuo è pari a 12.396 ore. Poiché i corrispettivi sono parametrati a giornate, la quantificazione va effettuata in termini di giornate intere necessarie a coprire almeno tale residuo.
Il costo che la committente avrebbe sostenuto per completare le medesime prestazioni alle condizioni del contratto originario, riferito al solo residuo non eseguito, è pari a € 331.200,00 per manodopera (20×69× € 240,00), essendo necessari 69 giorni lavorativi (69×20×9 = 12.420 ore).
Fermo il limite di 20 prestatori, il rimpiazzo è ricostruito considerando l'impiego congiunto di
15 montatori e 5 installatori. Con tale assetto, l'organico sostitutivo assicura 200 ore per ciascun giorno feriale, poiché nei feriali ciascuno dei 20 prestatori garantisce un minimo di 10 ore
((15×10)+(5×10)=200), e 140 ore il sabato, poiché i 15 montatori garantiscono 6 ore (15×6=90)
e i 5 installatori 10 ore (5×10=50). Ne consegue che una settimana tipo (5 feriali + sabato) assicura 1.140 ore. Per coprire almeno il residuo di 12.396 ore sono necessarie 10 settimane
(11.400 ore) e ulteriori 5 giorni feriali (1.000 ore), per complessivi 65 giorni lavorativi. Su tali basi, il costo del rimpiazzo per le prestazioni rimaste ineseguite risulta pari a € 427.375,00 per manodopera (15×65×€ 330,00 + 5×65×€ 325,00).
Ne deriva un maggior costo – e dunque un danno risarcibile – pari a € 96.175,00 (€ 427.375,00
- € 331.200,00).
3.3 La mancata produzione dei bonifici relativi al pagamento delle fatture non impedisce di ritenere dimostrata, nei termini sopra indicati, la voce di danno da maggior costo di rimpiazzo.
Ai fini della prova del danno da maggior costo delle prestazioni mancate, è sufficiente
11 dimostrare che la committente, a causa dell'inadempimento, si è esposta verso terzi a un costo maggiore per ottenere le prestazioni necessarie: l'assunzione di un'obbligazione pecuniaria certa e documentata (contratti + fatture) integra di per sé una diminuzione patrimoniale (danno emergente), anche a prescindere dalla prova dell'avvenuto pagamento, salvo che la controparte alleghi e provi circostanze idonee a escludere l'effettività del costo (ad es. storno, note di credito, contestazioni sull'esigibilità, accordi di gratuità o abbuono), elementi che nella specie non risultano dedotti né comprovati.
Né a diversa conclusione conduce il richiamo, da parte della convenuta, alle proteste dei lavoratori per asserito mancato pagamento: a parte la contestazione dell'attrice circa la riferibilità delle fotografie prodotte (doc. 11 fascicolo convenuta) al cantiere in esame, tali circostanze, quand'anche sussistenti, non valgono comunque a escludere l'esistenza dell'obbligazione verso i fornitori né l'esigibilità del relativo credito, potendo al più integrare un profilo attinente alle modalità e ai tempi dell'adempimento.
Tuttavia, in assenza di pagamenti documentati, non è possibile individuare un momento certo in cui il depauperamento patrimoniale si sia già concretamente verificato né, conseguentemente, un dies a quo attendibile per il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi compensativi.
La rivalutazione e gli interessi per il periodo antecedente alla presente pronuncia non possono pertanto essere riconosciuti. Con la liquidazione il debito risarcitorio diventa obbligazione di valuta per cui, sull'importo liquidato sono dovuti, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
4. L'attrice ha esteso le domande di restituzione e risarcimento anche nei confronti di
[...]
e assumendo l'esistenza di un collegamento con CP_2 Controparte_3 CP_1 riconducibile alla figura di , valorizzando la partecipazione al
[...] Controparte_18 capitale sociale e la coincidenza dell'organo amministrativo, nonché ulteriori elementi indiziari
(richiami commerciali, indicazione di una “sede italiana”, appartenenza a un gruppo).
Le richiamate circostanze non sono idonee, di per sé, a fondare una responsabilità solidale o alternativa per le obbligazioni proprie della società appaltatrice.
Non risulta allegato né provato alcun titolo giuridico che consenta di imputare alle altre società convenute le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto: esse non sono parti del rapporto contrattuale, non hanno assunto obbligazioni di garanzia, non risultano aver ricevuto prestazioni o corrispettivi, né è stata dimostrata un'ipotesi di direzione e coordinamento abusiva produttiva di danno, ovvero una confusione patrimoniale o una simulazione soggettiva del rapporto.
La dedotta esterovestizione della società macedone, nozione propria dell'ambito tributario e comunque non accertata, non consente in sé di superare, sul piano civilistico, l'autonomia
12 soggettiva e patrimoniale delle società convenute, in mancanza della prova di una simulazione del rapporto, di una confusione patrimoniale o di un'attività di direzione e coordinamento abusiva.
Il collegamento societario o personale, anche ove sussistente, non consente infatti di derogare al principio di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali, né di estendere automaticamente la responsabilità per le obbligazioni di una società ad altre società del gruppo o comunque riconducibili alla medesima persona fisica.
Ne consegue che le domande restitutorie e risarcitorie proposte nei confronti di CP_2
e devono essere rigettate, restando la responsabilità circoscritta alla
[...] Controparte_3 sola società appaltatrice.
5. Le società convenute si sono costituite con un'unica difesa;
ciò giustifica una regolazione unitaria delle spese, poiché vi è stata una sola attività difensiva e, conseguentemente, un unico compenso. Valutato complessivamente l'esito del giudizio, si ravvisa una soccombenza reciproca tra l'attrice e la parte convenuta, composta da più soggetti: l'attrice ha ottenuto la risoluzione del contratto e l'accoglimento, sia pure parziale, delle domande restitutorie e risarcitorie nei confronti di;
per converso, sono state rigettate le domande Controparte_1 proposte contro e Tuttavia, considerato il rilievo delle Controparte_2 Controparte_3 statuizioni di accoglimento verso , deve riconoscersi una soccombenza Controparte_1 prevalente della parte convenuta. In tale quadro, è giustificata la compensazione delle spese nella misura di metà. L'altra metà va posta a carico della sola , unica Controparte_1 convenuta risultata soccombente.
Ai fini della quantificazione, appaiono congrui i parametri medi per ciascuna fase. In base allo scaglione di riferimento (€ 260.000,01 – € 520.000,00), il compenso intero è pari a € 22.457,00
(di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria e € 6.164,00 per la fase decisionale). Applicata la compensazione nella misura di metà, l'importo da rifondere all'attrice è pari a € 11.228,50.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- dichiara la risoluzione del contratto di affidamento lavori stipulato in data 12/5/2023 da Pt_1
quale affidante, con quale affidataria;
[...] Controparte_1
- condanna l pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 49.046,14 oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal 12/12/2023 al
13 saldo e della somma di € 96.175,00 oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1282, quarto comma, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e di
[...] Controparte_3
- compensa per 1/2 le spese processuali e condanna al Controparte_1 rimborso in favore di del compenso di avvocato che liquida, per la frazione, in € Parte_1
11.228,50 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e agli accessori di legge (IVA, se dovuta, e CPA) nonché al rimborso, nei limiti di 1/2, delle anticipazioni documentate (contributo unificato e imposta di bollo).
Così deciso in Milano in data 18/12/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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